Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 consente che per la deduzione dei vizi della motivazione il ricorrente faccia riferimento come termine di comparazione anche ad atti del processo a contenuto probatorio, ed introduce così un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, entrambe le forme accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2006, n. 19848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19848 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/05/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 983
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 005937/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI BARI;
nei confronti di:
1) TO FE, N. IL 10/09/1958;
avverso ORDINANZA del 27/12/2005 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA A., che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 27 dicembre 2005, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, qualificato il reato di cui al capo A) della rubrica come quello di cui all'art. 416 c.p., annullava l'ordinanza di custodia cautelare pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Bari nei confronti di CO EL del quale ordinava l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.
Il Tribunale riteneva non raggiunta la gradita indiziaria in ordine all'appartenenza del ricorrente ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine di furgoni portavolori (dopo avere escluso che si vertesse in ipotesi di associazione di stampo mafioso), perché gli accertamenti effettuati a seguito della irruzione della polizia giudiziaria nella masseria sita in agro di OR (con sequestro di armi micidiali, munizioni relative e oggetti che consentivano il sicuro collegamento con rapine già commesse) costituiti dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche effettuate da NE NA RI e quindi di quelle successive tra SC e Losurdo, dell'attività di pedinamento e di ascolto tra i dialoganti, presenti nell'autovettura di Lenoci, non consentivano di affermare con certezza il coinvolgimento del CO. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Pubblico Ministero, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p.;
- a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordina alla ritenuta mancanza di gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., è infondato, in quanto il Tribunale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che nel caso concreto, nonostante l'impiego di mezzi micidiali e di metodi di tipo militare, non sussistono gli elementi caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso, perché la forza di intimidazione del vincolo associativo non è risultato aver raggiunto la proiezione esterna determinante la condizione di assoggettamento e di omertà utile affinché gli associati se ne possano avvalete. Correttamente il Tribunale ha escluso che la matrice mafiosa di uno degli associati possa essere significativa della mafiosità dell'associazione, in difetto di elementi ulteriori che consentano di affermare il collegamento dell'associazione criminale con gruppi della 'ndrangheta calabrese. Si tratta di valutazioni in fatto, che in quanto congruamente motivate (con riferimento a circostanze che il Tribunale desume dallo stesso provvedimento genetico e che riscontrerebbero l'assenza di condizionamenti nell'ambiente sociale sul quale il gruppo opera) non possono essere oggetto di censura in questa sede. Quanto alla posizione del CO, la denunciata contraddittorieta' della motivazione del Tribunale, che, dopo averne individuato il ruolo partecipativo, illogicamente ed in aperta antinomia formulava dubbi sul suo inserimento nel gruppo criminale, con travisamento della prova fondamentale della identificazione del CO quale partecipe all'attività di preparazione all'assalto del portavalori in data 2 maggio 2005, è formulata in maniera inammissibile quanto al primo profilo per manifesta infondatezza, quanto al secondo per genericità. Ed invero non sussiste la rilevata antinomia, perché il provvedimento impugnato esclude che gli incontro programmati avessero per oggetto l'organizzazione di rapine ai portavalori in considerazione della genericità delle parole usate. Quanto al secondo profilo, come noto, la formula novellata ha introdotto come nuova ipotesi di Vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La questione assume particolare rilevanza nel caso ili cui (come quello in esame) il giudice dell'appello sia andato di contrario avviso rispetto alla decisione adottata in prima istanza, ponendo così la parte vittoriosa in primo grado in condizione di non potersi difendere adeguatamente nel successivo grado di giudizio che, essendo di legittimità, preclude qualsiasi riesame nel merito. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 30.10 - 24.11.2003 n. 45276), al fine di ovviare alle difficoltà della parte soccombente in appello, aveva individuato quale possibilità di ricondurre nel vizio di mancanza di motivazione (in quanto all'epoca già deducibile in sede di legittimità) la mancata risposta da parte del decidente alle sollecitazioni proposte con memorie difensive, dirette ad estendere le sue valutazioni su elementi diversi non posti a fondamento dell'atto di appello e non oggetto di valutazione da parte del primo giudice. Nel contempo sollecitava il legislatore per un opportuno intervento che rimediasse alle difficoltà evidenziate e suggeriva di modificare il giudizio di appello con la previsione in - caso di difformità di valutazione, di separare la fase rescindente da quella rescissoria, La scelta del legislatore è stata diversa: da un lato ha escluso la possibilità di appello per le sentenze di assoluzione, dall'altro ha esteso il ricorso per Cassazione, con le modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere d) ed e). Il dato normativo lascia inalterata la natura dei controllo del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla suprema corte di formulare un'ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la concerie dei vizi denunciabili è rilevabili.
Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l'illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame". L'espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di ridare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processi e la sentenza. La novella normativa introduce cosi due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza allorché nella motivazione della sentenza ai introduce un'informazione rilevante che non esiste nel processo;
2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contradditorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente (si ribadisce) nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di c.d. doppia conforme il limite del devotum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (salva l'ipotesi in cui il giudice del gravame, al fine di superare le critiche mosse dall'appellante al provvedimento di primo grado, individui atti a contenuto probatorio mai prima presi in considerazione, in relazione ai quali il ricorrente deve conservare la possibilità di denunciarne il travisamento).
Il dato a contenuto probatorio, che si denuncia come travisato o come omesso, deve avere la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica (non è concepibile una rivalutazione del complesso probatorio, perché in tal modo si, sconfinerebbe nel merito).
Nel caso in esame difetta il requisito della specificità, nella indicazione del dato probatorio che si assume travisato, mancandone la individuazione, perché non vi sono riferimento puntuali della intercettazione, dei passaggi in cui si farebbe uso in modo significativo del rapporto di parentela intercorrente fra i dialoganti, tale da rendere certa l'identificazione del CO, dal momento che l'ordinanza impugnata afferma che neppure dalla scheda personale emergono elementi di identificazione.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006