Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 2
La pattuizione di una clausola penale con funzione di preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento della obbligazione primaria esclude la operatività della disciplina relativa alla evitabilità del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ..
L'impossibilità dell'oggetto cui, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 cod. civ., consegue la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nella esecuzione della stessa( fattispecie in tema di obbligazione di esecuzione di lavori di riparazione sulla carrozzeria di un'autovettura danneggiata a seguito di sinistro, lavori che non avevano sortito il risultato sperato, essendo, al contrario, l'autovettura risultata piegata, a seguito di detti interventi, nella parte anteriore: il ricorrente, fondandosi sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che aveva attribuito il rilevato degrado materiale e la ridotta resistenza meccanica del veicolo - che avevano impedito di riportarlo alla sua condizione originaria - all'effetto del sinistro, oltre che alla esecuzione dei lavori di riparazione non a regola d'arte, aveva fatto valere la mancanza, nel corso del processo, di una indagine sulla possibilità diagnostica "ex ante" di eseguire le riparazioni a lui commissionate con ripristino completo delle caratteristiche del mezzo; la S.C., confermando la decisione dei giudici di merito, ha affermato il principio di diritto di cui in massima, osservando che le riportate emergenze processuali non equivalevano a negare le possibilità di esecuzione delle riparazioni).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
7 M 1 692 7 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto .. SEZIONE SECONDA CIVILE RisarcimenTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DANNI Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 10509/99 Cron. 15231 Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Rep. 2550 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- Ud. 22/12/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Consigliere-Dott. Umberto GOLDONI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL.SOLE 24 ORE S ENTENZA 6000 per diritti L. 21 MAG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE GA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA,VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato CORTE/SUPREMA DI CASSAZIONE lo difende AM AN, che OFFICIO COPIEfor Richiesta copia studio all'avvocato ASDRUBALI MASSIMO, giusta delega in atti;
dal Sig. per diritti L. 60000 O ricorrente | 21 MAG ROL
contro
IL CANCELLIERE RP DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1PAOLO PANARITI, che lo difende unitamente BENITO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio all'avvocato ROSALBA URSO, giusta delega in atti;
dal| Sig. ..... اجههما - controricorrente 2000 per diritti L. ( - 21 M 2156 avverso la sentenza n. 655/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE I -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BRESCIA, depositata il 26/11/98; Richiesta copia esecutiva udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. PAMARITI 28.000+ Bl per diritti L. udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo 1110 SET 2001 IL CANCELLIERE MENSITIERI;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO, difensore del DIRITTI resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 253712 il rigetto del ricorso. 1165391 im 2000 CANCER IRIA BB113257 LIRE 10000 CANCELLERIA 165236 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il giorno 11 ottobre 1988 EO NI, titolare della omonima carrozzeria corrente in Gorle, conveniva ON BA in giudizio, avanti al Tribunale di Bergamo, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 14.699.975 oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione in forza dell'obbligazione risarcitoria dal medesimo assunta con dichiarazione sottoscritta in data 27 giugno 1988. Premesso che nell'autunno del 1987 esso esponente aveva commissionato al convenuto lavori di riparazione sulla carrozzeria dell'autovettura Fiat Ritmo TD targata BG 833755 sinistrata nella che le parte anteriore e tetto deduceva: riparazioni non erano state eseguite a regola d'arte per modo che l'auto, dopo il primo intervento, era risultata piegata nella parte anteriore (piantone destro e passaruota sinistro); che a seguito di due ulteriori tentativi di sistemazione con messa in dima dell'autovettura il convenuto aveva sottoscritto la suddetta dichiarazione con la quale, riconosciuta la propria responsabilità per i danni all'auto conseguenti alla esecuzione non a regola d'arte dei lavori, si 3 era impegnato a far riparare a proprie cure e spese l'autovettura a regola d'arte presso la carrozzeria "Iannetta" di Valbrembo e in alternativa, per il caso in cui anche tale intervento non avesse sortito esito positivo, a ritirare l'autovettura stessa e i materiali pronti per il montaggio al prezzo di mercato all'epoca corrente (giugno 1988); che in effetti anche l'ultima riparazione non era idonea secondo quanto accertato da unrisultata perito da essa incaricato, che doveva ritenersi pertanto sussistente l'obbligo del convenuto di provvedere al ritiro dell'autovettura e al pagamento della somma di L.14.699.975 di cui L.12.600.000 quale prezzo di mercato del veicolo e L.
2.099.975 quale prezzo dei pezzi di ricambio. Il convenuto si costituiva in giudizio e ammetteva di essere stato effettivamente incaricato dall'attore (in un periodo in cui questi, oberato di lavoro, non intendeva assumere dipendenti) dell'esecuzione di lavori di lattoneria sul veicolo targato BG 833755 già gravemente danneggiato a causa di un incidente stradale. Contestava tuttavia il fondamento della domanda deducendo: che se la struttura del veicolo fosse risultata talmente compromessa da renderne impossibile il ripristino non si sarebbe potuta configurare nessuna responsabilità in capo ad esso esponente per l'esito infruttuoso dei numerosi interventi eseguiti;
che se, viceversa, fosse risultato che la struttura era rimasta irrimediabilmente compromessa per l'erronea esecuzione degli interventi, l'obbligazione conseguente sarebbe dovuta essere quella di ripristino dell'autovettura e non di sua globale sostituzione. Conseguentemente eccepiva la non vincolatività dell'obbligazione assunta rilevando, per ogni ipotesi, che dall'importo "ex adverso" indicato si sarebbe dovuto detrarre 1'ammontare dei danni preesistenti. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e in via subordinata l'accertamento della entità del risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c.. Con sentenza n.1278 in data 21 aprile / 14 settembre 1994 il Tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma capitale di L.12.900.000 (oltre interessi di legge - quantificato in L.400.000 e maggior danno - ex art. 1224, 2° comma, c.c.) nonché alla integrale rifusione delle spese di lite. Qualificato preliminarmente il rapporto 5 intercorso tra le parti come contratto d'opera con previsione di clausola penale in funzione di preventiva liquidazione del danno, motivata la decisione osservando: che dalla consulenza tecnica d'ufficio era emerso che le riparazioni eseguite dal convenuto, stante la pessima qualità delle stesse, avevano determinato la definitiva compromissione della struttura dell'autovettura (per il venir meno delle caratteristiche meccaniche di elasticità e di assorbimento all'urto del metallo con cui era stata realizzata la scocca N originaria) e dell'assetto di guida;
che A all'obbligazione di l'inadempimento del BA provvedere alla riparazione dell'autovettura а regola d'arte assunta con la scrittura in data 27 giugno 1988 rendeva operante la clausola penale nella medesima contenuta;
che in applicazione del criterio del prezzo medio di mercato di del tipo di quella in oggetto un'autovettura l'importo della penale poteva essere quantificato in L.12.900.000 di cui L.10.800.000 quale prezzo della vettura e L.
2.100.000 quale prezzo dei ricambi. Avverso tale sentenza interponeva appello BA ON con atto di citazione notificato il 15 6 febbraio 1995 deducendo censure riconducibili a tre motivi. L'appellato si costituiva per contestare il fondamento del gravame e chiederne il rigetto con il favore delle spese del grado. Con sentenza 14 ottobre - 26 novembre 1998 la Corte d'appello di Brescia rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per ON BA sulla base di quattro cassazione motivi. Resiste con controricorso EO NI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 387 e 409 (vecchio rito) stesso codice, dell'art. 1418 c.c., incompetenza e difetto di motivazione. Osserva il ricorrente: a) erroneamente i giudici del merito avevano escluso che il rapporto con lo NI non dovesse esser qualificato di lavoro subordinato pur ricorrendone tutti gli elementi, con conseguente incompetenza funzionale degli stessi. 7 b) Se considerata, invece, come avente valenza autonoma, avulsa da un rapporto di tal genere, la "inter partes" doveva ritenersi scrittura una obbligazione affetta da nullità incorporante mancando in essa il requisito del prezzo che lo NI dovesse versare ad esso BA per l'opera prestata o da prestare. c) Una questione lavorativa come quella in discorso, protrattasi nel tempo ed a più riprese, eseguita presso l'officina dello NI, con attrezzature e ricambi da questi forniti, ove non fosse qualificata come rapporto di lavoro subordinato, andrebbe comunque ricondotta collaborazionenell'ambito di quel tipo di contemplata all'art. 409 n.3 c.p.c., con le stesse conseguenze quanto alla rilevata incompetenza. Le doglianze non possono essere accolte. a) Premesso che la copiosa elaborazione giurisprudenziale in materia ha individuato gli elementi distintivi sintomatici della subordinazione nella continuità dello svolgimento delle mansioni, nel versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, nell'osservanza del vincolo di orario, nell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore, 8 nell'incidenza soggettiva del rischio attinente produttiva, all'esercizio dell'attività pervenendo nell'oggetto della prestazione, costantemente ad escludere la possibilità di ricondurre un determinato rapporto nello schema della subordinazione nel caso in cui esso abbia ad oggetto il risultato dell'attività organizzata dal prestatore in piena autonomia di scelta di mezzi e di organizzazione della propria attività anziché le lavorative esplicate secondo lestesse energie direttive, la vigilanza e il controllo dell'altra parte, ha statuito la Corte del merito, con motivazione congrua, esente da vizi logici come da errori giuridici, e pertanto incensurabile nell'attuale sede, che dalla corretta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame discendeva evidente l'infondatezza del primo motivo del gravame di merito con il quale il BA aveva lamentato che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emersa, a suo dire, la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto per lo NI. Invero, il solo elemento dedotto a sostegno di tale assunto, essendo costituito dalla qualifica (in capo all'attuale ricorrente) di "lattoniere- prestatore di manodopera" riportata nell'intestazione della dichiarazione da lui sottoscritta, non rivestiva, ad avviso di quei giudici, rilevanza decisiva ai fini della qualificazione del rapporto nel senso indicato dal BA, dal momento che la prestazione di manodopera era elemento costitutivo dell'oggetto anche nel rapporto di lavoro autonomo. per il quale le due Ribadito il principio in discorso andavano figure contrattuali s differenziate sul piano concreto a seconda delle u caratteristiche concernenti le concrete modalità di A esecuzione di e svolgimento del rapporto, hanno rilevato i giudicanti come, nella esaminata fattispecie, lo stesso BA si fosse impegnato ad effettuare le riparazioni in piena autonomia nella scelta dei mezzi e nell'organizzazione del lavoro a proprio totale rischio, come si evinceva in modo chiaro dallo stesso contenuto della dichiarazione 27.6.88 e dall'oggetto delle obbligazioni con essa assunte. Tal che, nella totale assenza di elementi subordinazione (né rivelatori di un rapporto di avviso di questo tali possono considerarsi, ad Collegio, quelli enunciati in questa sede dal 10 della prestazione ricorrente: esecuzione dello NI con le nell'officina-carrozzeria con i materiali di attrezzature tecniche e riparazione da questi fornite, mancata prova che il BA fosse "artigiano", redazione della scrittura 27.6.88 su carta intestata all'attuale resistente), doveva ritenersi che il primo giudice avesse correttamente qualificato il contratto "inter partes" come di lavoro autonomo. b) La nullità della obbligazione incorporata nella richiamata scrittura in quanto mancante del requisito del prezzo è stata per la prima volta, e dedotta in questa sedequindi inammissibilmente, dal ricorrente che nell'atto di appello quella nullità aveva invocato solo sotto il profilo della impossibilità di una prestazione di esecuzione a di riparazioneregola d'arte dei lavori dell'autovettura. c) La riconduzione del rapporto nell'ambito del tipo di collaborazione contemplato dall'art. c.p.c., è stata, peraltro in maniera del 409 n.3 tutto generica, prospettata per la prima volta, e quindi anche in questo caso inammissibilmente, in sede di legittimità non essendo mai stata enunciata e discussa nelle pregresse fasi del giudizio. 11 Con il secondo mezzo si deduce violazione degli artt. 1418 1325 C.C., nonché illogica ed incongrua motivazione. Sostiene il ricorrente che le valutazioni del CTU circa l'imputabilità del "degrado materiale in ridotta resistenza meccanica della struttura del veicolo" sia all'effetto del danno diretto prodotto dalla collisione, sia alle riparazioni non condotte a regola d'arte e le osservazioni dell'ausiliare in ordine alla circostanza che la struttura delle moderne autovetture "non sempre" consentiva, dopo le operazioni di taglio delle lamiere, di riportare s l'automezzo alla sua condizione originaria, u obbligavano i giudici del merito ad un'indagine, A mai compiuta, sulla possibilità diagnostica "ex ante" di eseguire le riparazioni medesime con ripristino al 100% delle caratteristiche del veicolo. Senza detta indagine, osserva il BA, non era possibile accertare se l'oggetto della prestazione negoziale fosse a priori" possibile con la conseguenza che, in mancanza di tale accertamento, neppure poteva esser ritenuta la propria responsabilità per inesatto adempimento, a meno di non considerare l'obbligazione assunta come una 12 sorta di obbligazione da responsabilità oggettiva addirittura, aleatoria. La censura non ha pregio. Sul punto, già prospettato nel secondo motivo del gravame di merito, premesso che la eccepita nullità dell'obbligazione si basava su una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà (i tentativi di riparazione che avevano preceduto l'assunzione dell'obbligazione medesima erano stati eseguiti tutti dallo stesso BA) oltre che su una lettura distorta delle risultanze della CTU s (l'attribuzione del degrado materiale e della u ridotta resistenza meccanica all'effetto dell'urto A oltre che all'esecuzione non a regola d'arte delle riparazioni non equivaleva di certo a negare la possibilità di esecuzione delle stesse) il giudice d'appello, ad escluderne il fondamento, ha correttamente richiamato, in via risolutiva, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (v. tra le tante Cass. n.6066/78, principio di generalen.6407/84, n.6362/87) il applicazione per il quale l'impossibilità dell'oggetto che ai sensi degli artt. 1346 e 1418 C.C. rende nullo il contratto, ricorre solo 13 allorchè la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale о giuridico, che ostacolino in modo assoluto il risultato a cui essa era diretta, e non anche quando, come nella specie, insorgano ostacoli più 0 meno gravi nella sua esecuzione. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 1382, 1384, 1371, 1227 C.C., nonché errata ed incongrua motivazione. In relazione alla stessa statuizione dei primi giudici secondo cui la scrittura in atti contenesse una clausola penale ex art. 1382 c.c. e che detta clausola fosse l'assorbente fonte di responsabilità di esso BA, l'interpretazione della scrittura medesima (in realtà atto unilaterale nel quale imprevedibile era l'effetto della clausola penale) avrebbe dovuto intendersi, ex art. 1371 c.c., "nel senso meno gravoso" per l'obbligato, tal che giusta e pertinente era l'invocazione di riduzione del risarcimento svolta in via subordinata da esso ricorrente ex art. 1227 C.C., о comunque la riduzione ad equità della stessa clausola penale ex art. 1384 c.c.. Anche tali doglianze non sono meritevoli di 14 accoglimento. Invero, quanto alla già invocata in sede di gravame di merito riduzione del risarcimento, condivisibilmente i giudici d'appello altrettanto hanno sostenuto che la pattuizione di una clausola correttamente qualificata dal primo penale (così giudice) con funzione di preventiva liquidazione del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligazione primaria di riparazione dell'autovettura era tale da escludere sia s l'operatività della disciplina relativa u gliall'evitabilità del danno ai sensi e per A effetti di cui all'art. 1227 C.C. (Cass. n.13023/95) sia, più in generale, la possibilità di porre in discussione i singoli elementi costitutivi del danno stesso ai fini della dimostrazione di un pregiudizio maggiore minore di quello preventivamente determinato. E quanto poi, alla del pari invocata riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 in relazione all'unica tra le dedotte C.C., circostanze rilevante ai fini della valutazione dell'eccessività della stessa in rapporto all'interesse della parte alla prestazione (il veicolo era già gravemente danneggiato tanto da 15 rendere antieconomiche le riparazioni) con motivazione adeguata e pertanto incensurabile in questa sede, hanno dato atto quei giudici che non avendo il BA, cui incombeva il relativo onere, provato né offerto di provare quale fosse lo stato dell'autovettura prima dell'esecuzione delle riparazioni, la relativa istanza non poteva trovare accoglimento in mancanza di concreti elementi di valutazione idonei ad eventualmente apportare un giusto correttivo all'entità del risarcimento in controparte rapporto all'interesse della all'adempimento della prestazione. Né può trovare ingresso in questa sede la qui prospettata per la prima volta riconoscibilità della riduzione alla stregua della esecuzione dell'obbligazione principale per la parte non dipendente dai danni diretti della collisione. deduce, infine,Con il quarto mezzo si violazione dell'art. 1469 quinquies C.C. giacchè, pur volendosi concedere che l'atto unilaterale del BA potesse "sopportare la clausola penale ritenuta operante dai giudici del merito" non poteva non rilevarsi che l'effetto di detta clausola era quello di non consentire ad esso BA di eccepire vizi preesistenti delle cose affidate 16 in riparazione, pur essendo evidenti che tutti i vizi sussistevano, come la CTU aveva rivelato, e non potevano non esser noti anche allo NI, professionista carrozziere ed esperto del ramo. Ne conseguiva che esso ricorrente non aveva potuto dedurre e opporre alla controparte il di lui inadempimento e/o inesatto adempimento e che quindi detta clausola, d'ufficio, ai sensi dell'art. 1469 II comma n.2 C.C., avrebbe dovuto esser ritenuta statuizioni quanto alla nulla con le conseguenti s risarcibilità del danno. u La censura è inammissibile giacchè, a parte la A novità della prospettata "violazione di norma imperativa", il ricorrente, in evidente contrasto con l'art. 11 delle "preleggi", invoca una normativa, l'art. 1469 quinquies C.C., (peraltro vertente in materia di diritti di obbligazione in cui tutti gli effetti ad essa collegati e da essa derivanti debbono trovare la loro disciplina nella legge del tempo in cui il vincolo fu costituito), introdotta nel nostro codice civile con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996 n.52, a distanza di quasi otto anni dalla inclusione della clausola "de qua" nella scrittura del giugno 1988. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 17 proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna del ricorrente alle spese di questo s giudizio, liquidate come da dispositivo. u
P.Q.M.
A La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di EO NI, delle spese del presente giudizio, che 181 liquida in L. oltre a L.
2.000.000 per onorari. Frames Pendown Roma, 22 dicembre 2000 Mersifieri extenson Alfredo IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico lolazico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 21 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Tolazico 100000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in cat LUG. 200terie.. 70 350000 ver:cje s. 350.000. aln. 34248 ver:ajs S. (lire Trecentocinquenta de p. il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO II Responsabile Servizi Alti Giudiziar (Dr. M RAC AIN!) 81 18