Sentenza 25 maggio 2009
Massime • 5
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari rileva la natura dell'atto compiuto, nel senso che lo stesso deve essere funzionale ad un procedimento giudiziario e porsi quale strumento per arrecare un favore o un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo. (Fattispecie in cui la funzione giudiziaria si è estrinsecata in favore di una serie di professionisti, e in danno dei creditori e della massa attiva, attraverso una illecita gestione delle procedure concorsuali)
Il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cosiddetta susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio. (Fattispecie relativa alla gestione illecita di procedure concorsuali)
È configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari nella condotta del giudice delegato ai fallimenti, a carico del quale siano state accertate reiterate violazioni dei doveri nell'esecuzione della funzione giudiziaria, anche se non siano individuati singoli fatti corruttivi, ma una disponibilità continuativa a elargire benefici a singoli o a gruppi dietro contropartita economica, con danno patrimoniale per i creditori delle procedure fallimentari trattate.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura anche nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti - ancorchè talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del suo ufficio - da parte di singoli professionisti privati, in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di nuovi incarichi di curatore nelle procedure fallimentari e dalla liquidazione di compensi sulla massima misura tariffaria.
Nel giudizio di legittimità, il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico deve ritenersi soddisfatto, quando l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice "ex officio" sia stata rappresentata al difensore dell'imputato con un atto del Collegio, in modo che la parte abbia potuto beneficiare di un congruo termine per apprestare la propria difesa. (Fattispecie in cui l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica è stata rappresentata nelle conclusioni e nella sintesi delle statuizioni riportate nel dispositivo di una precedente sentenza della Corte di legittimità, con la quale era stata revocata una propria precedente pronuncia limitatamente alla riqualificazione dei fatti corruttivi come reati di corruzione in atti giudiziari, disponendo che si procedesse ad una nuova trattazione del ricorso proposto contro la decisione assunta dal giudice di secondo grado)
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2009, n. 36323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36323 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 25/05/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1065
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 32242/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS UR, N. IL 10/04/1958;
avverso SENTENZA del 12/06/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti STORTONI L. e PARZIALE C..
RITENUTO IN FATTO
1. Questa Corte, con decisione 12 novembre 2008, ha revocato ex art.625 bis c.p.p. la sentenza 4 febbraio 2004 di questa stessa sesta Sezione con la quale fu rigettato il ricorso proposto da RA MA contro la sentenza 12 giugno 2002 della Corte d'appello di Venezia che dichiarò RA responsabile dei delitti di falsità ideologica e di corruzione.
La Corte di legittimità, con la sentenza 4 febbraio 2004, attribuì, però, ai fatti la diversa definizione giuridica di corruzione "in atti giudiziari", invece di quella di corruzione propria ritenuta dalla Corte d'appello, non dichiarando estinti alcuni reati per prescrizione, in ragione di tale più grave qualificazione. Con la sentenza 11 dicembre 2007, la Corte europea dei diritti dell'uomo, adita da MA RA, ha ritenuto che la Corte di cassazione nel riqualificare ex officio i fatti di corruzione aveva leso il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico nonché il suo diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa, e ha poi precisato che, in assenza di richieste di equo soddisfacimento da parte del ricorrente, l'avvio di un nuovo procedimento o la riapertura del procedimento su richiesta dell'interessato rappresenta in linea di massima un modo adeguato di porre rimedio alla violazione contestata.
2. Con ordinanza del 4 giugno 2008, la Corte d'appello di Venezia - chiamata a dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dichiarò inseguibile la parte della pena inflitta per alcuni fatti di corruzione e ordinò "la trasmissione del ricorso per cassazione del RA contro la sentenza 12 giugno 2002 della Corte di appello di Venezia alla Corte di cassazione". MA RA ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo, oltre a errori di calcolo della pena dichiarata ineseguibile dalla Corte di merito, già quanto rappresentato al giudice dell'esecuzione e cioè che la Corte europea ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione per iniquità dell'intera procedura, con la conseguenza che è l'intero giudizio a essere stato invalidato. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare invalida e inefficace la sentenza di condanna emessa nei confronti di RA.
Con una successiva memoria il ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la "riapertura del procedimento" davanti alla Corte di cassazione e la dichiarazione di "estinzione del reato per prescrizione, annullando il capo di imputazione concernente i reati di corruzione a suo tempo ascritti al RA".
3. Investita della richiesta di dare attuazione alla decisione del giudice europeo, questa Corte di legittimità, con la sentenza 12 novembre 2008, ha ritenuto anzitutto di revocare la propria precedente pronuncia limitatamente ai fatti corruttivi qualificati come reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p. e poi di disporre che si procedesse a nuova trattazione del ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 12 giugno 2002. Tale decisione ha ritenuto, dopo avere sottolineato il dovere primario del legislatore di prevedere strumenti giuridici per la concreta esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano rilevato, nei processi penali, violazioni dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione, che è "dovere, anch'esso primario, della giurisdizione verificare, mediante la corretta e rigorosa applicazione dei criteri ermeneutici, se la disciplina processuale abbia già una regola che, in considerazione dei contenuti e della specificità del caso, renda percorribile l'attuazione di un decisum del giudice europeo". Percorribilità che la Corte di legittimità ritenne di ravvisare nella procedura del ricorso straordinario disciplinata dall'art. 625 bis c.p. che, pur se volto a porre rimedio a eventuali "errori materiali o di fatto", incide su situazioni che abbiano potuto arrecare lesione al diritto fondamentale di difesa o del contraddittorio.
Fu posto in rilevo che la specificità del decisum nei confronti di RA fosse di chiara evidenza poiché incideva sul caso concreto "come regola di sistema di un "giudizio equo" e non postulava, dunque, una "revisione" della sentenza resa all'esito del giudizio di merito. La Corte evidenziò anche che la sentenza europea rivestiva particolare importanza "per la sua duplice natura: l'una diretta a incidere sul caso concreto con la restituito in integrum del giudizio di legittimità ed entro i limiti indicati;
l'altra, di rendere immanente nel nostro ordinamento il principio del contraddittorio su ogni profilo dell'accusa, anche nel giudizio di legittimità".
Per la Corte europea, vi fu in quel processo una violazione di sistema relativa al principio del giusto processo configurato nell'art. 6, p. 3 lett. a) e b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il "processo equo" impone che l'imputato, una volta informato dell'accusa e cioè dei fatti e della qualificazione giuridica a essi attribuita, sia messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo che li investe. Contraddittorio che deve essere garantito anche là dove l'ordinamento - come nel caso italiano - riconosca al giudice il potere di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione ab origine ascritta all'imputato.
4. Con la sentenza di revoca si realizzò una parziale "rimozione" del giudicato, nella parte in cui esso ebbe a formarsi nel giudizio di legittimità in precedenza svolto mediante un vulnus al diritto di difesa, che ebbe a tradursi in una "iniquità" della sentenza;
"iniquità" che non è scaturita da preclusioni processuali addebitagli al ricorrente, bensì dal "governo" del processo da parte del giudice.
In conclusione, la revoca della sentenza 4 febbraio 2004 di questa Corte fu limitata al decisum relativo ai fatti corruttivi qualificati come reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p. e fu disposta una nuova trattazione del ricorso proposto da RA MA contro la sentenza 12 giugno 2002 della Corte d'appello di Venezia, limitatamente al punto della diversa definizione giuridica data al fatto corruttivo rispetto a quella enunciata nell'imputazione e poi ritenuta dai giudici di merito.
5. Nel presente giudizio, la difesa di RA ha presentato una memoria con la quale ha osservato:
a. con la revoca della sentenza della sentenza 4 febbraio 2004, il giudice di legittimità ha ordinato che si proceda a nuova trattazione del ricorso affinché si potesse discutere, ora per allora, della diversa qualificazione giuridica del reato, allo scopo di consentire il contraddittorio all'epoca negato;
alla disposta nuova trattazione del ricorso non ha però fatto seguito una formale contestazione, nei confronti dell'imputato, della nuova fattispecie cui si pretese di ricondurre i fatti e, pertanto, non è dato conoscere, ad avviso della difesa, quale sarà l'oggetto del nuovo giudizio, considerando che il pubblico ministero o la stessa Corte potrebbe non più sollevare la questione della diversa qualificazione giuridica dei fatti;
in tale ipotesi, la Corte non potrà che dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, come a suo tempo richiesto dal procuratore generale d'udienza;
b. posto che la revoca della precedente sentenza 4 febbraio 2004 ha comportato la riapertura della fase di cognizione al fine di mettere in condizioni le parti di esercitare le garanzie difensive ingiustamente negate e che in tal modo si è posto nel nulla il precedente processuale invalidato dal giudice europeo e, intervenendo ex posi con effetti ex nunc ha determinato che la sentenza iniqua, quantomeno con riferimento al capo e ai punti sui quali vi è stata revoca ex art. 625 bis c.p.p., deve intendersi tamquam non esset - la difesa rileva che il termine utile per la prescrizione dell'eventuale più grave reato di corruzione in atti giudiziari non è da considerare quello in cui si discusse il primo ricorso, bensì quello stesso del 31 marzo 2009, udienza di trattazione del nuovo giudizio di legittimità; è così inevitabile che, là dove in udienza si dovesse procedere alla nuova contestazione e all'esito si ritenesse di non accogliere gli originari motivi di ricorso, la Corte dovrebbe prendere atto del decorso dei termini di prescrizione, anche anteriori alla L. n. 251 del 2005, e dichiarare estinto il reato di corruzione in atti giudiziari;
c. nel caso in cui, nonostante la revoca della precedente sentenza, si dovesse ritenere ancora integro quel giudicato e limitarsi a correggere l'iniquità rilevata dalla Corte europea con la conferma della originaria qualificazione giuridica, non potrebbe che essere dichiarato estinto il reato di corruzione.
5.1. Con ulteriori memorie presentate per l'udienza del 25 maggio 2009, cui il giudizio fu rinviato, la difesa ribadisce che la revoca della sentenza 4 febbraio 2004 ha cancellato il giudicato formatosi in punto di corruzione e ciò ha determinato che il tempo di prescrizione è continuato a decorrere anche per l'eventuale nuovo reato di corruzione in atti giudiziari.
6. Il Collegio, nell'udienza del 25 maggio 2009, ha preliminarmente ricordato che i fatti per i quali l'imputato nel giudizio di merito è stato ritenuto responsabile di corruzione, potrebbero essere diversamente qualificati come corruzione in atti giudiziari, secondo quanto già precisato nella sentenza 12 novembre 2008. Il Procuratore generale d'udienza ha dichiarato di condividere la precisazione e ha a sua volta ribadito che oggetto dell'odierna udienza non potrebbe che essere quello che il Presidente del collegio ha preliminarmente indicato.
Sulla richiesta della difesa, alla quale non si è opposto il Procuratore generale, di rendere nota all'imputato RA la possibilità di una eventuale diversa qualificazione del reato e di concessione di termine a difesa, il Collegio ha deciso il rigetto, con ordinanza letta in udienza e allegata al verbale, e ha disposto di procedere alla trattazione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Un punto della sentenza 12 novembre 2008 occorre, ad avviso del Collegio, ricordare, perché costituisce lo schema normativo della presente pronuncia e rappresenta il modulo cui attenersi nelle future decisioni che si concluderanno con la diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella ab origine attribuita nell'imputazione.
Non è da revocare in dubbio, si è detto, che la regola - racchiusa nell'art. 521 c.p.p., comma 1 - "caratterizzi una funzione indefettibile del giudice, quella della corretta qualificazione giuridica del fatto e delle relative conseguenze sanzionatorie. Regola che diviene ancor più cogente nel giudizio di legittimità perché da contenuto e significato alla funzione della Corte di cassazione chiamata ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge".
Nel giudizio di legittimità, l'applicazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1 nel senso indicato dalla Corte europea appare conforme al principio epistemologico statuito dall'art. 111, comma 2, per il quale "... ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice ....", principio che non investe soltanto "la formazione della prova" ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso. Come ritenuto con la sentenza 12 novembre 2008, la norma va applicata e interpretata nel senso che la qualificazione giuridica del fatto diversa da quella attribuita nel giudizio di merito, riconducibile a una funzione propria della Corte di cassazione, richiede, però, una condizione imprescindibile per il suo concreto esercizio:
l'informazione di tale eventualità all'imputato e al suo difensore. Informazione che, qualora manchi una specifica richiesta del pubblico ministero, va formulata dal Collegio con un atto che ipotizzi tale eventualità.
2. Ciò posto, va preliminarmente ribadito quanto già deciso con l'ordinanza letta in udienza sulla necessità di rendere nota all'imputato la eventualità di una diversa qualificazione e di concedere termine a difesa. Il Collegio ha ritenuto che nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione non è prevista la partecipazione personale dell'imputato, come stabilito dall'art. 614 c.p.p. secondo cui "le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori", dai quali sono rappresentate. Ne discende che l'eventualità di una diversa qualificazione giuridica va rappresentata al difensore e non anche all'imputato; eventualità, peraltro, già rappresentata con la sentenza 12 novembre 2008 il cui specifico oggetto è riportato nell'avviso dell'odierna udienza e in ordine al quale la parte ha avuto un congruo termine per apprestare la propria difesa.
Ritiene qui il Collegio di ribadire che, nelle conclusioni della sentenza 28 novembre 2008 e nella sintesi delle statuizioni riportate in dispositivo, è espressamente definito l'oggetto dell'odierno giudizio, là dove si precisa che "...Va disposta una nuova trattazione del ricorso proposto da MA RA contro la sentenza 12 giugno 2002 della Corte d'appello di Venezia, limitatamente al punto della diversa definizione giuridica data al fatto corruttivo rispetto a quella enunciata nell'imputazione e poi ritenuta dai giudici di merito...".
È da ritenere, dunque, rispettata e attuata da questa Corte la regola di sistema che la Corte europea ha ritenuto nel precedente giudizio violata perché fu "... leso il diritto del ricorrente a essere informato in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico nonché il suo diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare l'accusa".
3. Altra questione pregiudiziale è quella relativa alla estinzione per prescrizione anche del reato di corruzione in atti giudiziari, ravvisabile nei fatti oggetto dell'imputazione ascritta a RA MA.
Gli argomentati e corretti rilievi della difesa circa il giorno finale da considerare ai fini della prescrizione sono del tutto ininfluenti ai fini della declaratoria di estinzione del reato anche nella diversa qualificazione. È indubbio che l'impostazione giuridica della difesa risponda alla regola per la quale, con la revoca della sentenza contro la quale è proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., il tempo di prescrizione va calcolato come se la sentenza revocata non fosse stata mai pronunciata, tamquam non esset. Pertanto, il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione nel caso in cui la causa estintiva sia maturata successivamente alla sentenza revocata e l'originario ricorso non sia inammissibile (cfr., in tal senso, Sez. 4^, 17 novembre 2005, dep. 3 marzo 2006, n. 7660). Il tempo di prescrizione per il diverso reato di corruzione in atti giudiziari non è però ancora decorso.
I fatti oggetto di imputazione sono stati commessi, come indicato nell'imputazione, sino al 22 febbraio 1994. In applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione nel testo anteriore alla L. n.251 del 2005, il tempo ordinario di prescrizione del delitto di cui all'art. 319 ter c.p. è di dieci anni e, considerate le cause interruttive medio tempore intervenute, complessivamente di quindici anni.
Pertanto, il reato di corruzione in atti giudiziari si sarebbe prescritto il 22 febbraio 2009.
Sennonché, nella vicenda processuale va computato il periodo sospensione di un anno e quattordici giorni per la sospensione del processo nel corso del giudizio di appello, poiché vi è stata un'ordinanza di rimessione il 5 luglio 2000 alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 210, 197 e 513 c.p.p. e gli atti sono stati restituiti dalla Corte costituzionale con ordinanza del 19 luglio 2001. Come noto, la questione di legittimità costituzionale determina L.11 marzo 1953, n. 87, ex art. 23, comma 2, la sospensione del processo, e per l'effetto, anche del corso del tempo di prescrizione dalla data dell'ordinanza di rimessione sino alla data della decisione del Giudice delle leggi.
Pertanto, il reato si sarebbe prescritto, computata anche la durata della sospensione di un anno e quattordici giorni a decorrere dal 22 febbraio 2009, il 4 marzo 2010.
4. La questione della diversa qualificazione dei fatti come corruzione in atti giudiziari è stata ampiamente discussa dalla difesa che ha sostenuto la mancanza degli elementi costitutivi del delitto de quo. Anzitutto, la funzione svolta dal MA RA era di giudice delegato alle procedure fallimentari e ciò avrebbe escluso il requisito imprescindibile che la condotta sia realizzata in un processo civile o penale di parti, proprio perché deve essere commessa per favorire o danneggiare una di esse. Altra tesi difensiva o è stata quella che i fatti oggetto di imputazione sono riconducibili a ipotesi susseguenti di corruzione. Ne discenderebbe che non può configurarsi il delitto di corruzione in atti giudiziari, poiché la fattispecie incriminatrice, è volta a punire la corruzione antecedente e non anche quella susseguente, riconducibile soltanto ai delitti di corruzione propria e impropria di cui agli artt. 319 e 318 c.p.. Il Collegio ritiene che la diversa qualificazione dei fatti come corruzione in atti giudiziari sia corretta.
4.1. Quanto al primo profilo, questa Corte si è già espressa più volte nel senso che è configurarle il reato di corruzione in atti giudiziari nella condotta del giudice delegato ai fallimenti a carico del quale siano state accertate reiterate violazioni dei doveri nell'esecuzione della funzione giudiziaria, anche se non siano individuati singoli fatti corruttivi ma una disponibilità continuativa ad elargire benefici a singoli o a gruppi dietro contropartita economica con danno patrimoniale per i creditori dei fallimenti trattati (Sez. 6^, 14 luglio 2007, dep. 30 luglio 2007, n. 30966; Sez. 6^, 9 luglio 2007, dep. 20 settembre 2007, n. 35118; Sez. 6^, 28 febbraio 2005, dep. 14 aprile 2005, n. 13919). Il fondamento giuridico che riconduce la funzione del giudice delegato alle procedure concorsuali a soggetto attivo del delitto di corruzione in atti giudiziari è nel fatto che il procedimento fallimentare ha natura e garanzie proprie di "processo civile" e che i soggetti interessati si configurano come parti formali e sostanziali: a) il fallito, non è un semplice soggetto passivo del processo, bensì parte sostanziale passiva la cui sfera giuridica viene direttamente a subire gli effetti del procedimento rispetto ai quali egli può esperire azione a tutela e garanzia della propria posizione soggettiva;
b) i creditori che, in qualità di parti titolari dell'azione esecutiva fallimentare, determinano la prosecuzione del procedimento "fallimentare", nell'ambito del quale sono i diretti destinatari dei risultati economici e giuridici;
risultati che, oltre ad essere caratterizzati dalla convergente tutela di posizioni soggettive contrapposte a quella del fallito, devono essere attuati in ossequio alla garanzia della par condicio nel cui ambito ciascun creditore reciprocamente nei confronti dell'altro riveste il ruolo di "parte sostanziale"; c) gli acquirenti dei beni della massa attiva, parti della procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare e specificamente della fase esecutiva cui è preposto il giudice delegato in funzione di "giudice dell'esecuzione" per garantire le posizioni soggettive delle parti nella "vendita fallimentare" che non può che configurarsi come "vendita coattiva giudiziaria".
Al di là della descrizione della funzione esercitata, ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica del delitto di corruzione in atti giudiziari è però la natura dell'atto compiuto nel senso che debba essere funzionale a un procedimento giudiziario e strumento per arrecare favore o danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo. Nel nostro caso, la funzione giudiziaria si è estrinsecata in favore di professionisti con una gestione illecita delle procedure concorsuali, attraverso la formazione di collegi falsi allo scopo di concentrare sull'imputato la gestione complessiva delle procedure concorsuali e disporre dei relativi interventi in favore di professionisti cui erano conferiti i più diversi incarichi;
la liquidazione dei compensi ai livelli massimi di tariffa che comportava una generalizzata equiparazione e una disparità di trattamento, determinando un aumento ingiustificato di costi, che andavano ad aggravare le singole procedure a esclusivo vantaggio dei professionisti a vario titolo incaricati;
la liquidazione in favore di curatori di indennizzi al di fuori della disciplina prevista;
la vendita di beni aziendali con provvedimenti in bianco, lasciando al commissario giudiziario la possibilità di indicare il valore e manipolare gli esiti della perizia di stima. In tal modo, si consentiva ai professionisti di rivestire i più diversi ruoli della procedura fallimentare, oltre che in favore degli stessi, in danno dei creditori e della "massa attiva".
Non è da revocare in dubbio che nella nozione di "atti giudiziari", oggetto dell'accordo corruttivo, debbono essere annoverati gli atti di esercizio della "funzione giudiziaria", qualora commessa per "favorire o danneggiare una parte del processo", considerata nel suo complessivo svolgimento.
Per tal motivo, il delitto de quo si configura anche nella ripetuta dazione di utilità economiche al giudice delegato ai fallimenti, ancorché talvolta successiva al compimento di atti giudiziari contrari ai doveri del proprio ufficio, da parte di singoli professionisti privati in vista di corrispettivi vantaggi patrimoniali costituiti dal conferimento di sempre nuovi incarichi nelle procedure fallimentari. Ciò si riconduce al secondo profilo prospettato dalla difesa, che esclude la configurabilità nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari susseguente. Per la verità, la ricostruzione dei giudici di merito - e in particolare della Corte d'appello che ha sintetizzato i segmenti significativi dei singoli episodi - dimostra che la complessiva gestione dell'ufficio rivestito da MA RA era caratterizzata dalla evidente strumentalizzazione volta a ottenere danaro o altre utilità attraverso la disinvolta e sistematica violazione delle regole processuali. In tale contesto, il sinallagma tra atto illecito e retribuzione assumeva un significato difficilmente decifrabile circa l'inquadramento in una datio antecedente o susseguente. Esso, piuttosto, si inseriva in un generalizzato favoritismo del pubblico ufficiale nei confronti del privato, in attuazione di un accordo in cui il privato era a sua volta tenuto a ricompensare il pubblico ufficiale.
E allora non può che ribadirsi che ai fini della configurazione del reato di corruzione e in particolare di quella prevista dall'art. 319 ter c.p. non è necessario che l'accordo sia strumentale a uno specifico atto individuato ab origine, mentre è sufficiente un collegamento di tale accordo anche con un genus di atti individuabili o addirittura "l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore"; situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta, denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Sez. 6^, 4 maggio 2006, dep. 5 ottobre 2006, n. 33435). In conclusione, là dove l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità siano unitarie, nel senso che siano riconducigli alle medesime fonti, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato si configura come una condotta pressoché unitaria, pur in presenza di una pluralità di utilità che realizzano solo elargizioni già tacitamente convenute. Una situazione rigorosamente descritta e riportata nella sentenza di legittimità 4 febbraio 2004, revocata limitatamente alla diversa qualificazione giudica, ma non anche rispetto alla ricostruzione dei fatti, considerata corretta e logica nella sua complessiva esposizione delle decisioni di merito.
Quand'anche si dovesse ritenere che in alcuni episodi l'utilità non abbia assunto un significato unitario rispetto alle altre e sia stata elargita dopo il compimento dell'atto, senza un precedente accordo, come in termini generici la difesa ha rappresentato in sede di discussione. La configurazione del reato di corruzione in atti giudiziaria è da ritenere assolutamente corretta.
Questa Corte si è espressa nel senso che il delitto di corruzione in atti giudiziari può essere realizzato anche nella forma della corruzione cd. susseguente, ed è indifferente, ai fini della sua configurabilità, che l'atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio (Sez. 6^, 20 giugno 2007, dep. 3 luglio 2007, n. 25418). Il principio di diritto enunciato è radicato nella formulazione, pur sintetica e all'apparenza evanescente sotto il profilo della tipicità, della fattispecie incriminatrice che invece racchiude una molteplicità di condotte riconducibili alle disposizioni richiamate che configurano le diverse tipologie di corruzione, in tal modo recuperando la tassatività delle condotte punibili. Una disposizione incriminatrice di tale ampiezza - che assoggetta alla medesima pena condotte che, nelle rispettive collocazioni sistematiche, hanno valore e gravità notevolmente diverse - trova la propria giustificazione nell'essere posta a presidio di una "funzione di garanzia", costituzionalmente prevista, che in ogni concreta estrinsecazione riconosciutagli dall'ordinamento costituisce espressione di legalità e rispetto di diritti fondamentali, beni che non possono essere garantiti da un "magistrato" che abbia mercificato in qualsiasi modo la sua funzione. Mercificazione, dunque, che mette in crisi il valore fondamentale della funzione giudiziaria in ogni suo concreto esercizio.
Integra il delitto di corruzione in atti giudiziari, dunque, la condotta di chi investito di una pubblica funzione, appartenente o meno all'ordine giudiziario, compia un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, ricevendo una utilità non dovuta o accettandone la promessa, ovvero riceva un'utilità dopo avere compiuto l'atto; atto o comportamento che, funzionale a un procedimento giudiziario, sia strumento di un favore o di un danno nei confronti di una delle parti di un processo civile, penale o amministrativo.
5. I fatti ascritti a MA RA vanno dunque diversamente qualificati come corruzione in atti giudiziari. Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificati i fatti corruttivi quali reati di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009