Sentenza 6 maggio 2008
Massime • 1
Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso l'aiuto non solo è prestato a uno o più partecipi mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto non integrare il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso il mero "trasferimento in sicurezza" del latitante presso il rifugio ove era stato poi catturato).
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativi: una proposta de iure condendohttps://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2012
Sommario Premessa Leipotesi di legge Assistenza alle associazioni a delinquere di stampo mafioso anche straniere La scelta del nomen iuris e della sua collocazione topografica all'interno del codice penale Il bene giuridico tutelato La condotta tipizzata La natura del reato Le circostanze Causa di non punibilità Assistenza all'associazione a delinquere Assistenza all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Modifica dell'art. 418 c.p. Brevi riflessioni conclusive Premessa Scopo del presente saggio è quello di superare l'annosa polemica inerente il concorso c.d. “esterno” (la quale non riguarda solo le associazioni a delinquere di stampo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2008, n. 34597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34597 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2008 |
Testo completo
94
345 9 7 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/05/2008
SENTENZA
N. 5581 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. PIZZUTI GIUSEPPE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CARROZZA ARTURO CONSIGLIERE 11 N. 006322/20082. Dott. AMATO ALFONSO
3. Dott. FEDERICO RAFFAELLO "I
4. Dott.DIDONE ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 05/02/1962 1) AR MICHELE
avverso ORDINANZA del 11/12/2007
TRIB. LIBERTA' di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere came volerioneSianfranco Vighelle CARROZZA ARTURO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. oche crede vage riqualificato I felts at deur dell'or. 350cp, comrijetio del ricano хол ни ей.
Creminate be memoriehe memorie sifensive dell'art.
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HE avverso l'ordinanza del gip di Marsala con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, consistente nella copertura e nella cura della latitanza di AL
NO, condannato, con sentenze divenute irrevocabili, alla pena dell'ergastolo per il reato di associazione di tipo mafioso e per quello di omicidio.
2. Il giudice del riesame ha argomentato che i gravi indizi del reato contestato risultavano dalle dichiarazioni di RR CE (uomo d'onore della famiglia di
Marsala) e di IA AT, che chiamavano in causa il coindagato LO in relazione ad un episodio di estorsione, dal controllo degli spostamenti del LO e del
AR con l'ausilio di impianti satellitari e con servizi di osservazione anche
audiovisivi, dalle intercettazioni ambientali disposte sull'autovettura utilizzata dagli indagati, dalle dichiarazioni di LI SI sulla circostanze della locazione di una casa da parte del LO, dal verbale di arresto del latitante AL in questa casa. 3. I difensori del Lombardo hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo che l'azione contestata era strettamente riconducibile al reato di procurata inosservanza della pena o in quello di favoreggiamento, ma non di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto il AR aveva voluto soltanto fornire un aiuto al AL al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena già inflitta, tenuto anche conto che l'addebito mosso era circoscritto un ristretto arco temporale.
Con la memoria gli stessi difensori hanno poi evidenziato che nei confronti del LO
l'ordinanza della custodia cautelare era stata annullata sulla base della non adeguata dimostrazione del requisito della gravità indiziaria.
4. La censura è fondata nei termini che seguono.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso si distingue dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso l'aiuto non solo è prestato ad uno o più partecipi, mentre l'associazione è ancora in atto, ma è rivolto al singolo in quanto componente del gruppo criminale. (Cass., sez. II,
17 settembre 2003, n. 40375 in Cass. pen. 2005, 4 1233).
A. Crep Ora, il Tribunale, al fine di individuare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa del AR ha fatto riferimento alla generica disponibilità e vicinanza del concorrente LO all'ambiente operativo della famiglia mafiosa di Marsala ma non ha indicato alcun elemento concreto da cui desumere la partecipazione o il concorso 1
esterno all'associazione, non essendo sufficiente il mero trasferimento in sicurezza del latitante per il rifugio ove era stato arrestato a delineare il relativo reato invece di quello di favoreggiamento.
Del resto lo stesso Tribunale dà atto che la chiamata di reità del LO in relazione ad un fatto di estorsione non aveva raggiunto la soglia della gravità indiziaria.
Inoltre, il Tribunale non ha precisato gli elementi da cui desumere la persistenza della partecipazione del AL all'associazione di tipo mafioso, stante la sua condanna definitiva.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per un nuovo esame al
Tribunale di Palermo il quale, nella libertà di valutazione di tutti gli elementi di fatto, si atterrà ai principi indicati.
Va disposta la comunicazione ex art. 94, disp. att. c.p.p.,
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Palermo. Dispone trasmettersi, cura della cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
ROMA 6 maggio 2008
Il Consigliere est. Il Presidente
А сеир- Depositata in Cancelleria Homa, 1 -3. SET. 2008.
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