Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 1
E' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, lett. c), e comma 3-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che l'integrata inutilizzabilità patologica comminata da dette disposizioni si rifletta sulle dichiarazioni successivamente rese dal medesimo soggetto, ormai definitivamente assolto, nella veste di testimone. (In motivazione, la Corte ha precisato che la Corte costituzionale, dichiarando con le sentenze n. 381 del 2006 e n. 21 del 2017 l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, cod. proc. pen. nella parte in cui si prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ha inteso equiparare tale posizione processuale a quella del teste comune, sottraendola alla disciplina prevista per il dichiarante ancora "sub iudice" o già condannato con sentenza irrevocabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 11998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11998 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
1 19 98 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 3643/2022 GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI UP 16/12/2022- GIUSEPPE DE MARZO R.G.N. 34271/2021 RENATA SESSA -Relatore - ANGELO CAPUTO EGLE PILLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BO AR nato a [...] il [...] CH UR nato a [...] il [...] IC MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude, riportandosi alla requisitoria già in atti, per l'inammissibilità dei ricorsi in favore di SI DA e OL AS con statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p. e conferma delle statuizioni civili;
per EP IO per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali quanto al reato di cui al capo a) per essersi detto reato estinto per intervenuta prescrizione;
inammissibilità del ricorso nel resto con conferma della dichiarazione di responsabilità quanto al reato b) e rideterminazione del trattamento sanzionatorio con elisione dell'aumento per il reato a). udito il difensore L'avvocato PETRALIA SERGIO conclude riportandosi alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese, anche per il difensore di parte civile avv. AMATO dell'Avveure beurele into STETO & difire and Rimi VINCENZO. w dell'Inter L'avvocato GRECO MAURIZIO chiede l'accoglimento dei ricorsi degli imputati e l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato DI SANTO FABIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato FAVAZZO ANTONINO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato BARBERA FILIPPO MARIA si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. N 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 27.01.2020, la Corte di appello di Messina, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. contestata in relazione ai reati di cui ai capi B) e D) della rubrica, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 18.10.2018 dal Tribunale di Patti, ha rideterminato la pena inflitta a SI DA e EP IO in anni tre di reclusione, ciascuno, e la pena inflitta a OL AS in anni due di reclusione;
ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado.
1.1. La vicenda riguarda, secondo l'impostazione accusatoria recepita nelle pronunce di merito, le ripetute percosse subite da TO AL, il quale, dopo essere stato arrestato il 1°.01.2013 in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale (per il quale è stato poi assolto perché il fatto non sussiste con sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 23.07.2015, irrevocabile il 29.02.2016) da SI e EP, assistenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Patti intervenuti alla festa di capodanno in piazza per sedare una rissa, era stato bloccato e ripetutamente colpito con schiaffi e pugni, anche in seguito all'arresto; segnatamente, mentre si trovava nell'autovettura di servizio veniva colpito mediante l'utilizzo di un manganello alle gambe e nuovamente in camera di sicurezza del commissariato, senza togliergli le manette;
le quali venivano tolte da GI SE che, notate le evidenti ferite al volto, avvertiva i soccorsi.
1.2. Quanto alla condotta specifica contestata a SI e EP, l'ipotesi accusatoria, recepita anche dalla corte territoriale, ravvisa, al capo A, per entrambi il concorso nel reato di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 110, 582, 585 e 61 n. 5) e 9) cod. pen. per avere approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (aver agito all'interno di un ufficio di polizia, in orario notturno, con la persona offesa impossibilitata a difendersi), per avere commesso il fatto con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla loro pubblica funzione, nonché per aver commesso il fatto mediante strumento atto ad offendere (il manganello), equiparato alle armi agli effetti della legge penale. La corte di appello ritiene altresì provato anche il concorso dei due imputati nel delitto di falso ideologico ai sensi degli artt. 110, 479 e 61 n. 2) cod. pen. - di cui al capo B) per avere, con l'aggravante di aver commesso il reato per - occultare il delitto di cui al capo A), attestato falsamente nel verbale di arresto in flagranza, redatto in data 1.01.2013 a carico del AL, che lo stesso aveva 2 compiuto atti di autolesionismo, sia durante il tragitto verso il commissariato (colpendo più volte il finestrino dello sportello dell'autovettura di servizio con diverse testate), sia all'interno della camera di sicurezza (dando delle testate anche sul vetro della stanza), così creandosi delle lesioni sul volto. Con riguardo all'imputazione contestata a OL, la corte territoriale conferma la ritenuta responsabilità dell'imputato per i delitti di falso ideologico, di cui agli artt. 479 e 61 n. 2 cod. pen. - capo D) dell'imputazione -e di omessa denuncia di reato di cui agli artt. 361, comma 2 e 61 n. 2) cod. pen. capo E) - al medesimo contestati per avere, al fine di assicurare a SI e EP l'impunità per il delitto di cui al capo A) (per la parte di condotta posta in essere allorquando AL si trovava presso il commissariato), quale Assistente Capo, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Patti, come coordinatore C.O.T., attestato falsamente nell'annotazione di servizio redatta in data 1.01.2013 che il AL sia a bordo dell'autovettura di servizio che all'interno della camera di sicurezza compiva atti di autolesionismo, nonchè omesso di denunciare all'autorità giudiziaria o al dirigente dell'ufficio presso cui prestava servizio che i colleghi SI e EP avevano commesso il delitto di cui al capo A).
2. Avverso la sentenza predetta, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, ricorrono autonomamente per cassazione gli imputati.
3. Il ricorso proposto dagli Avv.ti Francesco La Valle e Antonino Favazzo, nell'interesse di SI DA prospetta sette motivi.
3.1.Con il primo motivo si deduce la mancata applicazione di norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità e l'illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito, in relazione agli artt. 111 Cost. e 125, 64, comma 3, lett. c) e comma 3-bis, 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen., nonché si prospetta questione di illegittimità costituzionale. In particolare, si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto, con una motivazione illogica, infondato il primo motivo di appello con cui la difesa sosteneva la "patologica e insanabile" inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, all'epoca imputata, su fatti che concernono la responsabilità di altri, per essere state le stesse assunte nella fase delle indagini preliminari del processo in questione, in data 12.04.2013, in mancanza degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e in un momento in cui, nella pendenza del procedimento penale n. 1/2013 avente ad oggetto il reato di resistenza a pubblico ufficiale a carico di AL, si avviavano le indagini anche nei confronti del ricorrente e si dava corso a questo procedimento, legato al primo dal rapporto di connessione 3 ex. art 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. ovvero comunque ad esso collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. A tal riguardo, si segnala che emerge in maniera non equivoca come la prova nei confronti del ricorrente sia costituita dall'identico compendio probatorio formato nel procedimento a carico di AL e definito con sentenza assolutoria irrevocabile. Si censura pertanto la soluzione adottata dalla corte territoriale sul punto poiché contraria ai dettami di questa Corte (Sez. Unite n. 33583/2015) che ravvisa l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa da imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede in caso di mancato avvertimento. Né potrebbe mutare tale prospettiva il fatto che AL sia stato poi assolto dal reato a lui contestato - da qui la sua assunzione testimoniale come teste puro e semplice dal momento che le dichiarazioni dal medesimo rilasciate nella - fase delle indagini, come persona informata sui fatti, sono state comunque utilizzate per le molteplici contestazioni operate in sede dibattimentale durante la sua escussione testimoniale. In subordine, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, lett. c) e comma 3-bis, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui le richiamate norme non prevedono che, una volta integrata la inutilizzabilità di tipo patologico dalle medesime prevista e disciplinata, il relativo divieto non possa più essere rimosso o revocato, anche ove successivamente muti la veste soggettiva del dichiarante.
3.2. Il secondo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed e) cod.. proc. pen., deduce violazione di legge, carenza e/o illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità e credibilità della persona offesa, nonché travisamento probatorio in relazione agli artt. 24, 111 Cost., agli artt. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen. e agli artt. 61, 582, 585 e 479 cod. pen. per avere, la corte di appello, omesso ogni doverosa valutazione in punto di attendibilità e credibilità della persona offesa, il cui narrato risulta carico di profonde e inconciliabili incongruenze rispetto sia alle dichiarazioni rese dai testi di accusa (D'AG, GA, IA, IN, LO, GL, LO EL, AL, LO TR, AB, RI), dalla persona offesa già indicati come testi a discolpa nel procedimento penale a proprio carico - i quali hanno peraltro in parte confermato la sua - versione per i rapporti di amicizia che li legano al AL - sia a quelle rese dai testi della difesa (AR, AR, Di DI DE, CO, BO); versione della persona offesa comunque da vagliare con particolare cautela considerata 4 l'esigenza difensiva ad essa sottesa per la veste rivestita da AL nel procedimento a suo carico. Anzitutto, riguardo all'interesse a orientare i fatti in una direzione precisa e diversa rispetto al loro reale accadimento in capo alla persona offesa che rendeva le proprie dichiarazioni etero-accusatorie per finalità di auto-difesa e non perché mosso da un'esigenza di affermazione della verità, si evidenzia che la corte territoriale fornisce una risposta illogica alle specifiche doglianze difensive ritenute solo generiche e "ardite" considerazioni sul punto, senza confrontarsi con l'orientamento di questa Corte secondo cui il giudizio di responsabilità del ricorrente deve essere fondato sulle dichiarazioni della persona offesa solo dopo aver escluso la possibilità che il contenuto di queste sia stato condizionato da motivi di malanimo adeguatamente valutati o da contrasti di carattere personale con l'accusato. Emerge poi anche un evidente travisamento della prova per avere la corte di appello omesso di considerare che dalle risultanze processuali risulta che AL, dopo aver realizzato di essersi procurato attraverso atti di autolesionismo le lesioni riscontrate, per avere reagito in maniera scomposta a un arresto non accettato e dallo stesso ritenuto illegittimo, non nell'immediato, come la sentenza assume, ma nei giorni e nei mesi a venire rispetto al fatto, ha costruito e affinato la propria difesa consacrando la versione denunciata il 15.03.2013, poi confermata nel corso delle sommarie informazioni del 12.04.2013. Il travisamento emerge anche perché la corte territoriale va oltre lo stesso contenuto delle dichiarazioni rese da AL, che interpreta liberamente senza tener conto delle ulteriori emergenze istruttorie. Esso è poi ravvisabile anche con riferimento alle deposizioni di testi sia dell'accusa che della difesa;
con la precisazione che siccome trattasi di deduzioni afferenti la pronuncia di primo grado già dedotte in appello e non considerate dalla corte territoriale, esse possono essere riproposte in questa sede. Segnatamente, si evidenzia il vizio di travisamento in relazione a ciascuna delle tre fasi in cui la condotta oggetto di contestazione si è snodata: - quanto alla rissa e all'intervento degli imputati alla festa: nessuno dei testi di accusa escussi ha potuto riferire di condotte foriere di lesioni tenute ai danni dell'arrestato, se non uno "schiaffetto al volto" o i "pugnetti al fianco" di cui riferiscono i testi D'AG e GA, condotte che, anche ove effettivamente tenute risultano assolutamente incompatibili con le riscontrate lesioni;
né potrebbe assumere rilievo il fatto che nessuno dei testi abbia riferito della circostanza che AL, giunto presso l'autovettura di servizio, avrebbe continuato a manifestare un atteggiamento aggressivo, dando calci alla vettura e colpendo con la testa il vetro della stessa, dal momento che tale comportamento fu dal medesimo posto in essere allorquando si trovava all'interno dell'autovettura e, una volta che questa si era allontanata dal luogo dell'arresto in direzione del commissariato;
-in relazione al trasferimento verso il Commissariato e alla sosta al Pronto soccorso, quanto ai colpi che la persona offesa avrebbe ricevuto nel frangente, il ricorrente sostiene che invece AL abbia avuto la prima reazione scomposta e si sia procurato gran parte delle lesioni nel tentativo di fuggire dalla volante ferma davanti all'ospedale, lesioni da AL fantasiosamente ascritte a un manganello, ma escluse dalle dichiarazioni rese dal teste Di DI DE Antonino che sentito all'udienza del 19.4.2018 aveva dichiarato di aver visto SI bloccare AL premendo lo sportello posteriore dell'autovettura contro le gambe del predetto che uscivano fuori dall'abitacolo e non colpirlo con un bastone e dalle dichiarazioni del ricorrente che di fronte alla scena di agitazione dell'arrestato cercò piuttosto di fermarlo, in attesa del sopraggiungere del collega, bloccandogli le gambe e incastrandole tra lo sportello e la carrozzeria dell'autovettura. Di contro, la sentenza, illogicamente, non tenendo conto delle dichiarazioni della madre della persona offesa, ritiene che SI, accortosi che AL stava utilizzando il proprio telefono, avrebbe aperto lo sportello e aggredito il malcapitato colpendolo ripetutamente con il manganello in dotazione. In proposito, la corte di appello non fornisce alcuna motivazione circa la dedotta impossibilità di utilizzo di tale strumento all'interno dell'autovettura a causa delle dimensioni ridotte dell'abitacolo, anche in considerazione della presenza del divisorio in plexiglass presente all'interno del veicolo;
-> quanto alla fase laall'interno del Commissariato, ricostruzione dell'accaduto è affidata alla sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, poco attendibile, “confortate" dalle argomentazioni di ordine tecnico introdotte nel processo dai rispettivi consulenti di parte. In particolare, pur in presenza di una specifica censura riguardo alla compatibilità o meno delle lesioni riscontrate sul corpo del AL con l'uso del manganello in dotazione al personale in servizio presso il commissariato, la corte di appello non spiega l'evidente contrasto emerso tre il narrato della persona offesa e le dichiarazioni del dott. RI, secondo il quale le lesioni refertate potevano essere state cagionate da un corpo contundente, senza individuarne le caratteristiche, e solo da queste affermazioni la corte territoriale erroneamente deduce che il consulente avrebbe escluso l'urto contro qualcosa. 6 Inoltre, del tutto inesplorato è rimasto il tema secondo cui le lesioni alla schiena sarebbero in astratto compatibili con l'urto contro un corpo fisso quale una ringhiera o una panchina, strutture entrambe presenti sui luoghi in cui ebbe a verificarsi la rissa precedente all'arresto. Infine, si evidenzia una serie di profili di illogicità emergenti dalla sentenza impugnata quali: il fatto che sia lo stesso AL a riferire di non escludere di aver colpito anche con testate i poliziotti impegnati a trattenerlo, implicitamente ammettendo di essersi potuto ferire per tale motivo quanto meno al volto e alla parte superiore del corpo;
la contraddittoria argomentazione fornita in relazione alle lesioni riportate all'interno delle labbra, attribuite nella sentenza impugnata solo "accidentalmente o di striscio" all'uso del manganello e piuttosto a schiaffi e pugni con ciò andando in contrasto con la stessa versione di AL;
la presenza presso il commissariato non solo dei tre poliziotti imputati ma anche di estranei, ossia i coniugi GA, sopraggiunti contestualmente all'arresto e che avrebbero avuto modo di rendersi conto di quanto accadeva poiché sostavano nell'anticamera posta tra la stanza del piantone e la cella di sicurezza;
circostanza che avvalora la versione degli imputati che escludono di aver posto in essere le condotte lesive, anche quelle che si sarebbero tenute presso il commissariato.
3.3. Il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost., 125 cod. proc. pen. e 479 cod. pen. laddove la corte territoriale, a fronte di specifico motivo di appello relativo alla contestazione del falso di cui al capo B) della rubrica, a pag. 16, si limita a un mero rinvio alla sentenza di primo grado che ritiene integralmente condivisa;
tale modalità di motivazione è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, riaffermata anche recentemente, che prevede, in presenza di specifica censure, l'impossibilità di motivare "per relationem" richiamando il provvedimento oggetto di gravame e l'obbligo, in capo al giudice dell'appello, di motivare in modo puntuale e analitico su ogni aspetto a lui devoluto, venendo altrimenti meno la funzione del doppio grado di giurisdizione.
3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125 e ai principi che regolano l'esame dibattimentale delle parti e l'istituto delle contestazioni ai sensi degli artt. 192, 500, comma 2 e 503, comma 4, cod. proc. pen. poiché, con riferimento all'attendibilità e credibilità della persona offesa, la sentenza non si è minimamente confrontata con la specifica censura che denunciava la mancata 7 valutazione, già da parte del giudice di primo grado, delle numerose imprecisioni e contraddizioni emerse nel corso della deposizione testimoniale di AL, tali da "costringere" il pubblico ministero a intervenire ripetutamente, facendo ricorso allo strumento delle contestazioni, che rendono il racconto della presunta vittima lacunoso e contraddittorio;
in ogni caso quanto letto per le contestazioni poteva essere utilizzato dal giudice solo per saggiare l'attendibilità del teste. La corte territoriale ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto, senza confrontarsi con l'orientamento di questa Corte secondo cui ove il teste dichiara di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applicano la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante;
principio di legittimità che avrebbe imposto altro esito al processo, quantomeno evidenziando una situazione di estremo dubbio probatorio.
3.5. Il quinto motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost., 125, 533, 546 e 603 cod. proc. pen. laddove, la corte territoriale non ha fornito alcuna risposta in merito alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sollevata con specifico motivo di appello riguardo a perizia da disporsi per chiarire la natura delle lesioni al dorso e alla schiena riportate da AL e, soprattutto, la loro compatibilità con l'uso del manganello in dotazione al personale operante presso il commissariato e non anche con l'impatto con una ringhiera o altro accessorio fisso, presente nella piazzetta in cui ebbe origine la rissa, non chiarita nelle consulenze redatte dai due consulenti di parte (il Dott. RI per la parte civile e il dott. BO per il ricorrente); pertanto, poiché è preclusa al giudice di legittimità la verifica di tale potere discrezionale, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata per totale difetto di motivazione sul punto.
3.6. Con il sesto motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, si deducono violazione di legge nonché mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 111 Cost, 125 cod. proc. pen., 62-bis, 81, 133, 163, 164 e 175 cod. pen., laddove la corte di appello, con una motivazione apparente a fronte di specifico motivo di gravame in punto di pena, si è discostata dal minimo edittale, ha applicato un aumento di pena consistente a titolo di continuazione, non ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e, per l'effetto, ha irrogato una pena finale eccessiva, conseguentemente non riconoscendo i doppi benefici di legge. 8 Nello specifico, si lamenta che la corte territoriale ha, quanto alla quantificazione della pena, individuato la pena base in quella di anni due e mesi sei di reclusione, aumentandola di ulteriori mesi sei per effetto della riconosciuta continuazione con il reato di cui al capo A) della rubrica, tenuto conto, da una parte, della estrema gravità dei fatti e, dall'altra, dell'incensuratezza dei prevenuti, senza fornire - in violazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte adeguata motivazione sul punto, ovvero senza indicare i criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. ai quali occorre fare riferimento in maniera ancor più rigorosa quanto più ci si discosti dal minimo edittale;
con la ulteriore precisazione che, allorquando la rideterminazione interviene in sede di appello, occorre considerare anche gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato. Analogamente, si censura il mancato riconoscimento, già nella sentenza di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche per avere, i giudici dell'appello, indicato solo genericamente l'assenza di alcun elemento ragionevolmente valutabile, senza alcun ulteriore impegno motivazionale, laddove, per l'effetto di una sensibile riduzione, con applicazione di una pena base in prossimità dei minimi edittali, con aumenti minimi per la ritenuta continuazione e previa concessione delle generiche, ben potevano essere riconosciuti al ricorrente i doppi benefici di legge.
3.7. Con il settimo e ultimo motivo si deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito in relazione all'art. 538 cod. proc. pen. con riferimento al capo della sentenza relativo alle statuizioni civili in quanto, nonostante uno specifico motivo di appello con cui si era evidenziato che il tribunale era pervenuto in maniera assolutamente immotivata alla quantificazione del danno subito dalle parti civili senza che dalle stesse fosse stata offerta prova del danno effettivamente subito, la corte di appello fornisce motivazione apparente e autoreferenziale sul punto limitandosi a stabilire che il danno cagionato è insito nelle lesioni provocate e nella sofferenza patita e, con riferimento alle altre due parti civili dei genitori, ritiene del pari provato il danno subito per effetto della sofferenza patita nelle fasi successive alla telefonata ricevuta alle 04:13. In proposito si censura che la condanna al risarcimento del danno non rappresenta una mera conseguenza della condanna penale, ma, in conformità al dettato di cui al secondo comma dell'art. 538 cod. proc. pen. la condanna al risarcimento è prevista come una 'mera eventualità' e, pertanto, il danno risarcibile non può mai essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere oggetto di prova specifica (che, secondo la giurisprudenza di questa Corte è onere del danneggiato fornire) riguardo la fondatezza della domanda, non rilevando a riguardo la circostanza dell'avvenuto riconoscimento della legittimazione all'azione civile nel processo penale, con l'autorizzazione alla relativa costituzione. Del pari, infine, si censura per essere una mera affermazione di principio la motivazione resa nella pronuncia impugnata quanto alla posizione di AL, in quanto del tutto ingiustificata appare la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, non avendo quest'ultimo allegato alcunché che presunto danno dal consenta di quantificare, anche solo parzialmente, medesimo subito.
4. Il ricorso proposto dall'Avv. Franco Barbera, nell'interesse di EP IO, si compone di quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito, la carenza o comunque la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento probatorio in relazione alla condanna per il reato di cui all'articolo 479 cod. pen. risultante dalla stessa sentenza e dal verbale di arresto, laddove la corte di appello conferma la condanna del ricorrente in relazione al reato di falso - che ha ad oggetto il verbale di arresto dal medesimo sottoscritto, attestante gli atti di autolesionismo da un ben preciso momento, la partenza dell'auto di servizio dai luoghi dell'arresto, in poi - sulla base di elementi del tutto irrilevanti in quanto inerenti alla fase antecedente e non al vero thema decidendum del falso rispetto al quale la motivazione risulta carente;
la corte territoriale fa piuttosto riferimento alla mancanza di prova di atti di autolesionismo da parte della persona offesa nella fase pregressa a quella nella quale secondo la descrizione contenuta nel verbale di arresto essi sono intervenuti. In proposito, si osserva che l'obbligo motivazionale con riferimento al falso non può dirsi soddisfatto della pronuncia impugnata in virtù del fatto che si ritenga provato che i poliziotti si siano resi responsabili del reato di lesioni;
non si può in altri termini far discendere automaticamente, quale un corollario logico, dalla (eventualmente) provata responsabilità per le lesioni di cui al precedente capo di imputazione la prova della colpevolezza anche per il reato di cui al capo B.
4.2. Il secondo motivo, del tutto analogo al secondo motivo della difesa di SI, deduce l'erronea applicazione della legge penale, la carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova risultante dalle sentenze e dagli atti, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e) 10 del codice di rito, in relazione agli artt. 125, 192, 503, 546 cod. proc. pen. e agli artt. 61, 110, 582, 585 e 479 cod. pen, per avere, la corte territoriale, confermato il giudizio di condanna omettendo ogni doverosa valutazione in punto di attendibilità e credibilità della persona offesa, il cui narrato è risultato smentito dalle dichiarazioni rese sia dai testi di accusa che da quelli della difesa. Nello specifico, la Corte non coglie, ritenendole dichiaratamente marginali, le profonde e inconciliabili incongruenze tra il dichiarato di AL e quello degli altri testi di accusa e difesa. Anzitutto si rileva che nel momento della denuncia AL rendeva le proprie dichiarazioni etero-accusatorie con evidente interesse a orientare i fatti in una direzione ben precisa rispetto al loro reale accadimento sia per un'esigenza difensiva di allontanare da sé ogni responsabilità sia perché mosso da un significativo astio nei confronti di coloro che l'avevano tratto in arresto. Elemento censurato in sede di appello e privo di adeguata risposta, in quanto la corte non considera i tempi avuti a disposizione da AL per articolare questa "difesa” · consacrata con la denuncia resa il 15.3.2013 - che ha costituito l'unica prova a carico del ricorrente. Non solo, la corte incorre nel vizio di travisamento probatorio laddove si spinge anche oltre le dichiarazioni rese dalla parte offesa, liberamente interpretandole, senza tener conto delle ulteriori emergenze istruttorie evidenziate con l'atto di appello alle pag. da 3 a 8 - tra cui le ragioni di malanimo evidente nei confronti dei poliziotti emerse durante le deposizioni, le discrepanze insanabili tra il narrato dei testi "presenti" circa il momento dell'arresto e la condotta dei poliziotti nel frangente, la parcellizzazione e sottovalutazione della deposizione di Di DI DE. Nello specifico, si censura in misura identica alla difesa di SI (cui si rimanda) anche il vizio di travisamento in relazione a ciascuna delle tre fasi in cui la condotta oggetto di contestazione si è snodata, aggiungendosi che di fronte alla scena di agitazione dell'arrestato e al tentativo di bloccarlo da parte del collega SI, il ricorrente usò la forza al sol scopo, nel rispetto del suo dovere istituzionale, di tirare nell'auto AL.
4.3. Il terzo motivo, lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alle aggravanti comuni di cui al capo A della rubrica, nonché la carenza assoluta di motivazione rispetto al motivo di appello che contestava la ritenuta contestuale sussistenza di entrambe le aggravanti di cui all'art. 61 n. 9) e 11) cod. pen. In particolare, la difesa lamenta che mediante specifico motivo di appello, "sottostimato" dalla corte territoriale, a pag. 6 par. 4, aveva contestato oltre che 11 la sussistenza delle aggravanti in questione anche la carenza di motivazione individualizzante in relazione alla loro avvenuta contestazione in rubrica, nonché la loro avvenuta "sovrapposizione" in un'unica (ed inammissibile) condotta violatrice di più norme. Sul punto si censura la motivazione insufficiente resa dalla corte di appello per una serie di ragioni: sulla minorata difesa, la corte elude il rilievo difensivo che AL, da ammanettato, riuscì ad infliggere a entrambi gli imputati le lesioni obiettivamente poi refertate;
carente e senza alcun rinvio nemmeno alla pronuncia di primo grado è poi la motivazione riguardo la sussistenza anche dell'aggravante di cui al n. 9) in quanto la corte parla solo di "abuso di autorità", senza qualunque altra specificazione tale da differenziare le due aggravanti;
e resta del tutto inesplorata la citata censura sulla "duplicazione" dell'aggravante in ordine ad una unica circostanza di fatto quale la posizione di pubblico ufficiale del ricorrente, inammissibilmente e immotivatamente punita due volte mediante l'affermata sussistenza sia dell'abuso di autorità che dell'abuso dei poteri.
4.4. Con il quarto e ultimo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si deduce la violazione di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione desumibile dalla sentenza, in relazione agli artt. 62- bis, 133, 163, 164 cod. pen. a agli artt. 539, 576 e 597 cod. proc. pen., in punto di determinazione della pena, del diniego delle attenuanti generiche, della mancata concessione della sospensione condizionale, sin qui esclusa quoad poenam, e di riconoscimento della provvisionale. Quanto alla determinazione della pena-base si censura la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la carenza motivazionale sul punto (che, secondo i dettami di questa Corte deve essere tanto più rigorosa quanto più è elevata la pena che si voglia irrogare), in quanto i giudici di secondo grado, posta a base di calcolo la più grave violazione di cui al reato di falso, in nome di una non meglio esplicitata «estrema gravità dei fatti», pongono quale base una pena pari a quasi la metà del massimo e, ribaltando "d'ufficio" il ragionamento del tribunale (che aveva inteso graduare la pena a seconda del diverso ruolo e contributo dei coimputati), parifica tout court le posizioni, in spregio delle circostanze concrete del caso (il sicuro mancato uso di strumenti atti a offendere da parte del ricorrente, la circostanza che egli sia stato più volte colpito, riportando lesioni egli stesso da parte del AL, l'assenza di iniziative proprie). Sul punto, si lamenta che tali evenienze che avrebbero potuto essere - valorizzate anche ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche -sono state colpevolmente ignorate dal giudice d'appello; e ciò nonostante la difesa 12 avesse peraltro puntualmente indicato le ragioni non esaminate dalla corte -territoriale che sostenevano tale specifica doglianza di rivisitazione. Infine, si censura l'avvenuta concessione direttamente in appello, in mancanza di alcuna impugnazione sul punto della parte civile, della provvisionale di euro 10.000 che in sede di primo grado il tribunale non aveva riconosciuto, giacché, non trattandosi di punto devoluto ritualmente alla sua cognizione, la corte territoriale non avrebbe potuto emettere la nuova statuizione in pregiudizio, anche, del ricorrente, tanto più che poi non spiega minimamente come sarebbe stata raggiunta la prova del danno "in acconto".
5. Il ricorso presentato dall'Avv. Fabio Di Santo, nell'interesse di OL AS, articola due motivi.
5.1.Con il primo e il secondo motivo si deduce omessa motivazione, nonché illogicità della stessa per travisamento della prova ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito. Si censura in primis la manifesta illogicità della pronuncia nella parte in cui la corte territoriale a pag. 16 della sentenza impugnata ha ritenuto che la valutazione di colpevolezza espressa con riferimento alla posizione dei coimputati SI e EP per i capi A) e B) abbia comportato necessariamente la conferma della condanna del ricorrente per il capo E) della rubrica, laddove la ritenuta responsabilità dei due coimputati non può di per sé condurre ad una affermazione di conferma della condanna anche per il reato omissivo ascritto al OL, essendo necessario e imprescindibile per l'accertamento dell'omissione in questione un autonomo processo argomentativo da incentrarsi sulla prova della conoscenza del ricorrente delle violenze perpetrate dai colleghi presso il commissariato. Sul punto, anche in riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 3.04.2017 e dal teste IM all'udienza del 20.7.2017, si rileva che trattasi di vizio idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio quello che affligge la constatazione della corte di appello secondo cui OL non poteva non essersi reso conto del pestaggio perpetrato dai colleghi ai danni di AL, in quanto essa muove dal solo dato meramente assertivo, travisato e mai introdotto nel processo, che la stanza del piantone «dove si trovava OL>> distava circa 3-4 metri dalla camera di sicurezza e, per l'effetto, era certamente possibile sentire le urla provenienti, laddove non vi è neppure certezza sul fatto che il ricorrente si trovasse in quella stanza. Tale vizio era già stato dedotto in appello, ma alcuna specifica risposta si era ottenuta anche rispetto alle doglianze difensive che evidenziavano: l'assenza di 13 una percezione visiva delle condotte lesive (circostanza confermata dallo stesso AL il quale aveva escluso la presenza di OL nella camera di sicurezza, eccezion fatta per il momento in cui il ricorrente, unitamente ai colleghi, lo accompagnò a fatica) e la circostanza che le urla della persona offesa potevano non costituire elemento di allarme tenuto conto che sin dal momento il cui la stessa sopraggiunse presso il commissariato ebbe a tenere una condotta di forte alterazione comportamentale. In secundis, si censura la motivazione per avere la corte territoriale confermato la sussistenza del reato di falsità dell'annotazione di servizio di cui al capo D) della rubrica adducendo come finalità perseguita da LI quella di avallare quanto sostenuto dai colleghi circa la causale diversa delle lesioni riportate da AL rispetto a quella dell'aggressione ad opera degli stessi. Ebbene, tale impostazione è illogica perché se la finalità perseguita da OL fosse stata quella indicata dalla corte territoriale, l'annotazione in questione, alla luce delle lesioni riportate da AL descritte al capo A), avrebbe dovuto indicare ben altre condotte, compatibili con tutte le ferite riportate dalla persona offesa e non solo con alcune di esse, dato che le testate, le ginocchiate e i calci descritti avrebbero potuto spiegare solo alcune delle lesioni riscontrate, lasciando, per l'effetto, privi di giustificazione i numerosi altri postumi riscontrati sul corpo del giovane (p. es. le contusioni ed escoriazioni al dorso, alla regione deltoidea, al gomito, al polso). - MA tal proposito, si lamenta altresì che la Corte di appello a pag. 15 per rispondere agli argomenti difensivi ritenuti reiterativi delle censure poste in primo grado, ha ritenuto di condividere integralmente la pronuncia resa dal tribunale (alle pag. 24/29) nella parte in cui era individuata specificamente l'eziologia di ciascuna delle lesioni riscontrate, omettendo di fornire una puntuale motivazione circa le doglianze concernenti le lesioni riscontrate sul corpo della persona offesa e aventi diretta incidenza sulla prova della falsità dell'annotazione a firma di OL. In particolare, si era osservato con l'atto di appello che quanto alle lesioni alle ginocchia il tribunale, nell'aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente di parte civile, il dott. RI, avesse erroneamente escluso che potessero ricondursi ad atti di autolesionismo, senza considerare quanto riportato nel certificato medico del dr. Vincenzo Salanitri del 9.1.2013 ove era riscontrato a AL un "trauma contusivo ginocchio dx con tumefazione soprarotulea e deficit artic. Flessoestensione". Inoltre non si è neanche considerato quanto riportato nella scheda medica del 118 di Messina del 1.03.2013 alle 09:18 (che riscontra una "lieve tumefazione piramide nasale, dolore regione nucale 14 accentuatasi alla pressione") e nel certificato medico relativo alla visita eseguita il 1.03.2013 alle 11:19 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Patti (che individuava un "ematoma regione nasale;
trauma contusivo regione nucale"), tutte lesioni perfettamente compatibili con atti di autolesionismo (ossia con quelle eventualmente scaturite dalle testate, dalle ginocchiate e dai calci sferrati alla porta della camera di sicurezza). Tale ricostruzione è corroborata dai dati acquisiti circa l'atteggiamento oppositivo e lo stato di grave agitazione di AL, tale da rendersi necessario anche l'ausilio di OL al fine di condurre la persona offesa all'interno della camera di sicurezza, elementi che rendono perfettamente coerente il compimento da parte di AL dei descritti comportamenti di rabbia e stizza. In merito, si evidenzia infine la contraddittorietà circa il narrato reso dalla persona offesa, soprattutto in relazione alle lesioni inferte al labbro superiore che egli riteneva generate esclusivamente dal colpo infertogli con il manganello. Si lamenta sul punto che la corte di appello, animata dalla finalità di non pregiudicare l'attendibilità della persona offesa, pur a fronte di specifica doglianza mossa in sede di gravame, abbia omesso di motivare in ordine alla descrizione fornita e poi rettificata da AL del manganello con il quale sarebbe stato aggredito in ben due distinte occasioni (nei pressi del pronto soccorso e presso la camera di sicurezza) in quanto egli individuava inizialmente un manganello «a L» non in dotazione alla polizia, per poi individuarne un altro con diversa impugnatura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di OL AS è, come si dirà, in toto inammissibile. Fondato è invece il terzo motivo del ricorso proposto dalla difesa di EP, che afferisce al reato di lesione di cui al capo A, che deve pertanto essere entints dichiarato prescritta anche nei confronti di SI per l'effetto estensivo - per essere nelle more maturato il relativo termine di prescrizione. Nel resto i ricorsi di SI e EP sono inammissibili, sia agli effetti civili quanto al reato di lesione (costituente, per altro verso, comunque l'antefatto del reato di falso), che agli effetti penali quanto agli ulteriori motivi inerenti il reato di falso, per il quale permane pertanto la pronuncia di condanna confermata dalla corte di appello. Per completezza sul punto, è solo il caso di precisare che in presenza di un ricorso per cassazione "cumulativo", riguardante plurimi ed autonomi capi di imputazione (come nel caso di specie), per i quali sia sopravvenuto il decorso dei 15 termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di appello, l'ammissibilità del ricorso con riguardo ad uno o più capi, con conseguente estinzione dei reati per prescrizione, non comporta l'estinzione per prescrizione anche degli altri reati di cui ai distinti ed autonomi capi per i quali il ricorso risulti, al contrario, inammissibile in quanto la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento- sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. il 14/02/2017, Aiello ed al., Rv. 268965-01). L'operatività della prescrizione è, pertanto, preclusa per il restante reato di falso in ordine al quale i ricorsi per cassazione risultano inammissibili. Ciò posto, si passa quindi ad esaminare i singoli ricorsi.
2. Il ricorso nell'interesse di SI DA.
2.1. Il primo motivo, che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AL nella fase delle indagini preliminari del presente processo in assenza dell^avviso" di cui all'art. 64, comma 3, lett. c) cod. proc. pen., avviso che, nella prospettiva difensiva, s'imponeva perché AL era a quel tempo imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti, tra gli altri, dello stesso SI, ancora sub iudice, nell'ambito di procedimento connesso 0 probatoriamente collegato aperto a suo carico a seguito dell'arresto, è manifestamente infondato nonché reiterativo di censura già adeguatamente vagliata in appello. -Pur a voler ritenere, aderendo alla impostazione difensiva che a ben vedere pecca, sin dalla premessa da cui parte di infondatezza dal momento che nel caso di specie sono in discussione non già le dichiarazioni rese da AL in sede di interrogatorio bensì quelle dal medesimo assunte come persona informata sui fatti, nell'ambito del procedimento già aperto a carico degli odierni imputati, con la conseguenza che la natura della sua posizione era insita nella veste in cui lo stesso era stato chiamato per essere sentito, sicché al più al predetto andava assicurata la possibilità di astenersi dal deporre, avvisandolo della facoltà di non rispondere in considerazione della pendenza nei suoi confronti del procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, ove si fosse ravvisata la ricorrenza di una delle ipotesi di connessione o collegamento di cui all'art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. che ricorra nel caso di specie la eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini, anche contra alios, appare 16 evidente che, tuttavia, in mancanza di specifiche indicazioni quanto al loro rilievo e alla loro incidenza sulla ricostruzione accusatoria recepita dai giudici di merito che si fonda su quanto dichiarato dal AL in dibattimento, la censura rimane priva di pregio. Ed invero, sarebbe stato onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), non spettando, peraltro, a questa Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, Sentenza n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244328 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 30102 del 19/04/2018, Rv. 273511; Sez. 5, Sentenza n. 19553 del 25/03/2014, Rv. 260404), laddove nel caso in scrutinio il ricorrente si limita a inferire l'incidenza di quelle dichiarazioni per il solo fatto che esse possano essere state utilizzate per le contestazioni in aiuto della memoria senza neppure indicarne la pregnanza ai fini della ricostruzione complessiva del fatto e della decisione. Quanto poi al resto della deduzione che vorrebbe preclusa la possibilità di escutere AL come teste puro e semplice per non essere stato egli, in precedenza, destinatario dell'avviso di cui all'art. 64 lett. c) c.p.p., non può che condividersi quanto già osservato dalla corte di appello nel provvedimento impugnato. Secondo quanto chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per la persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato ai sensi dell'art. 371, comma uno, lett. b), cod. proc. pen. definito come nel caso di specie con - sentenza definitiva di proscioglimento con formula piena all'atto dell'escussione, Come affermato, in motivazione, da Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. il 29/03/2010, De Simone Rv. 24637601 emessa dopo la prima declaratoria di illegittimità costituzionale, nel 2006, dell'art. 197-bis comma 3 c.p.p. nella parte in cui prevedeva l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma primo, nei cui confronti fosse stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone puro e semplice - per la 17 persona già indagata in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma primo lett. c), cod. proc. pen. o per reato probatoriamente collegato, definito con sentenza definitiva di assoluzione;
ha in particolare osservato tale pronuncia, per quel che qui rileva, che la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma primo lett. a) e b), 197 bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale è equiparata la persona indagata nonché il soggetto già imputato, salvo che sia stato irrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto (con successiva pronuncia di incostituzionalità, nel 2017, si è esteso l'illegittimità anche al caso di assoluzione perché il fatto non sussiste), nel qual caso non trovano applicazione i commi terzo e sesto dell'art. 197-bis, cod. proc. pen. (le pronunce di incostituzionalità del 2006 e del 2017 hanno attinto anche il comma sesto dell'art. 197-bis c.p.p. nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti è stata pronunciata sentenza assolutoria definitiva). Sicché risulta evidente la manifesta infondatezza della deduzione difensiva anche sul punto, risultando l'impasse segnalato superato dalla sopravvenuta assoluzione del dichiarante, già definitiva all'atto della sua escussione testimoniale, che lo ha reso un teste puro e semplice. Ciò nondimeno, la corte territoriale con approccio garantista ha ritenuto di valutare la deposizione di AL ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. (circostanza che non invalida la soluzione in diritto della questione posta dalla difesa, risolvendosi un siffatto approccio valutativo in un surplus probatorio e non in un minus di garanzia). Alla luce di quanto testé esposto, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 64 co. 3 lett. c) e 3-bis del cod. proc. pen., prospettata egualmente con il primo motivo di ricorso, risulta manifestamente infondata, dal momento che la Corte Costituzionale nel dichiarare, con le sentenze suindicate, n. 381 del 2006 e e n. 21 del 2017, l'illegittimità costituzionale del comma 3 e del comma 6 dell'art. 197-bis cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione ("per non aver commesso il fatto" o "perché il fatto non sussiste") ha inteso equiparare il dichiarante che versi nella posizione processuale indicata, in tutto e per tutto, al teste comune, sottraendolo allo statuto previsto per il dichiarante la cui posizione è ancora sub iudice o sia stato condannato con sentenza irrevocabile. 18 Dall'impostazione data alla questione, dinanzi ad essa posta, dalla Corte Costituzionale deriva che non vi è spazio per la ripercussione di una patologia che abbia eventualmente afflitto le dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante come persona informata sul fatto, al contempo imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato, su quelle successivamente rese allorquando sia stato oramai definitivamente assolto, perché una volta che questi sia stato appunto definitivamente assolto è da ritenere a tutti gli effetti un testimone, al pari di qualunque altra persona che non sia stata mai coinvolta in un procedimento connesso o collegato;
né la questione potrebbe essere posta in relazione al profilo della inutilizzabilità delle dichiarazioni in precedenza rese ai fini delle contestazioni in udienza dibattimentale, e ciò non solo e non tanto perché essa sarebbe irrilevante nella vicenda in scrutinio per le ragioni sopra indicate difettando in ogni caso l'allegazione della decisività dell'utilizzo di - quelle dichiarazioni -, ma soprattutto perché il disposto normativo di cui all'art. 64, commi 3 lett. c) e 3-bis c.p.p., non necessita di aggiustamenti nel senso indicato dal ricorrente, trattandosi di interpretazione - quella resa in ricorso - che dello stesso ove condivisa - potrebbe essere già resa alla luce del sistema - processuale in cui si inserisce.
2.2 Il secondo motivo, che contesta l'attendibilità della persona offesa è altresì manifestamente infondato, nonché aspecifico perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, la quale appare completa di argomentazioni rese alle pag. da 8 a 15 della pronunzia con le quali il - ricorrente non si è affatto confrontato, sia in punto di fatto sia in diritto. Incontestato il principio secondo cui, in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01), si deve subito precisare che nel caso in esame la sentenza impugnata partendo - peraltro dalla premessa della necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. . ha proceduto ad un approfondito vaglio delle dichiarazioni della 19 persona offesa sulla base di plurimi elementi e solo all'esito di esso ha definito le eccezioni difensive sollevate sul punto come «del tutto inconsistenti». In ogni caso la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni o illogicità. Nella specie, i giudici del merito, con motivazione puntuale e affatto illogica, hanno valutato la credibilità della persona offesa costituitasi parte civile alla luce delle coordinate ermeneutiche elaborate da codesta Corte, evidenziando i concordanti e univoci riscontri al narrato della predetta, offerti, innanzitutto, dalle deposizioni testimoniali di numerosissimi soggetti presenti sul posto per la serata di capodanno (cfr. pag. 9 sent. appello), oltre che dalla documentazione medica in atti. -In estrema sintesi, le sentenze di merito che in quanto conformi si integrano sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti della cd. doppia conforme - hanno ricostruito i fatti con precisione muovendo dai tre segmenti in cui si è articolato il pestaggio del AL. Nella fase dell'arresto si collocano il colpo inferto al fianco con un pugno prima di ammanettarlo e gli schiaffi inferti subito dopo, e ciò nonostante AL non avesse opposto alcuna resistenza agli agenti intervenuti, (eventi confermati dalle dichiarazioni di numerosi testi, tra i quali IA, IN, LO e GL), e si trovasse per di più in manette;
atti che il ricorso, a ben vedere, non smentisce ma cerca solo di ridimensionare parlando di schiaffetto al volto e di pugnetti al fianco, per poi limitarsi a lamentare, con riferimento a tale prima fase, che da essa non possono però trarsi conclusioni ulteriori circa le lesioni imputate al ricorrente, non compatibili con le azioni tenute in tale momento, laddove è evidente che le lesioni contestate sono state ricondotte a ben altre condotte tenute dagli imputati. Pur non essendo l'affermazione di responsabilità, a differenza di quanto si assume in ricorso, ancorata solo a tale prima fase dell'accaduto, è evidente che un tale abbrivio della vicenda, già contrassegnato al suo sorgere da - pacifici - atti di violenza da parte degli agenti, in concorso tra loro, non possa rimanere privo di significato, apparendo piuttosto esso idoneo a riverberare riflessi probatori anche sulla ricostruzione del prosieguo dei fatti la cui matrice di violenza sostanzialmente gratuita secondo la coerente -trova uno dei suoi addentellati di ricostruzione recepita dal giudice di merito conferma, oltre che in diversi ulteriori aspetti, anche proprio nella piega violenta che sin dalle prime battute assunse l'intervento dei verbalizzanti. Non è invece di 20 0 2 contro emerso in alcun modo che il giovane arrestato avesse posto in essere degli atti di autolesionismo in tale fase, sicché tali prime battute hanno comunque fornito una prima traccia in cui venne poi a inserirsi il successivo dipanarsi della vicenda, il cui seguito, in assenza di elementi che ne supportassero un ribaltamento in termini opposti a quelli iniziali e in presenza, piuttosto, di elementi che confermano la piena coerenza degli sviluppi successivi con quella premessa iniziale, è stato giustamente ricostruito dal giudice di merito, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in termini di una coerente evoluzione rispetto al suo inizio. osservaChe la persona offesa con un'ideazione diabolica quanto fulminea inoltre la corte di appello - abbia potuto pensare subito dopo l'arresto di costruire una falsa accusa inventandosi di sana pianta le percosse e contemporaneamente auto-procurandosi lesioni in tutto il corpo e per di più prefigurandosi di indurre i propri amici a una deliberata calunnia, è ardita affermazione difensiva, significativamente rimasta priva di qualsiasi supporto. Vi è poi il momento della permanenza di AL, ancora ammanettato, nell'autovettura di servizio in sosta con lo sportello chiuso non apribile dall'interno in prossimità del pronto soccorso (riscontrato dalle dichiarazioni di - Di DI DE la cui deposizione non esclude affatto la ricostruzione resa sul punto dal corte territoriale), con annessi colpi inferti alla vittima con il manganello da parte di SI per fargli rimettere le gambe all'interno dell'abitacolo allorquando il giovane aveva tentato di sporgerle fuori da esso una volta che SI aveva aperto lo sportello dell'autovettura; vicenda in cui è totalmente verosimile, ad avviso dei giudici di merito, che AL si sia appunto procurato le lesioni alle gambe a causa del comportamento assunto dagli imputati in quel frangente. Sicché il motivo che in relazione a tale specifico punto della ricostruzione cerca di contestarla affermando che la circostanza dell'uso del manganello fosse stata esclusa dal teste Di DI che, conformemente a quanto dichiarato dall'imputato, avrebbe fatto riferimento allo sportello premuto sulle gambe della persona offesa, non considera che invece, secondo quanto riportano i giudici di merito, Di DI non ha affatto affermato che l'imputato non aveva usato il manganello ma solo di non aver notato tale circostanza, confermando il fatto che le gambe di AL si trovassero fuori dall'abitacolo (nè la circostanza che esse possano essere state attinte anche dallo sportello premuto contro dall'imputato esclude l'altra modalità di lesione - anche mediante l'uso di un manganello). Sicché il motivo è anche in parte qua aspecifico e manifestamente infondato. 21 Quanto all'ultima fase della vicenda conclusasi con la reclusione in cella di sicurezza del AL senza togliergli le manette, la corte di appello ha innanzitutto evidenziato come ad allertare il 118 fosse stato unicamente l'ufficiale IM SE, poi sopraggiunto, che appena scorgeva il volto del ragazzo coperto di sangue si affrettava non solo a chiamare i soccorsi ma anche a liberarlo dalle manette, mentre i verbalizzanti nonostante le evidenti ferite - riportate da AL non si erano minimante preoccupati in tal senso - laddove la loro asserita estraneità alla verificazione delle ferite non avrebbe a maggior ragione dovuto lasciar dubbio sulla necessità dell'intervento che evidentemente. - osserva la corte di appello non veniva sollecitato per il timore di quello che - l'arrestato avrebbe potuto riferire sul loro conto. Di là di tali argomenti di tipo logico, che si prestano, comunque, a costituire dei primi riscontri della attendibilità della ricostruzione accusatoria, nelle pronunce di merito - quella di primo grado è espressamente richiamata dalla corte di appello a tale specifico riguardo per la precisione della impostazione ricostruttiva sul punto in essa contenuta ritenuta del tutto appagante e non incisa dalle deduzioni difensive genericamente poste già in quella sede si pone in evidenza anche come la persona offesa abbia riferito già nell'immediatezza del fatto, già allo stesso medico del pronto soccorso intervenuto presso la camera di sicurezza della caserma, di essere stato aggredito dagli agenti e colpito anche con un manganello. Il referto medico, redatto successivamente, ha attestato le lesioni riscontrate sul corpo del AL consistite in "trauma al volto con tumefazione - della piramide nasale, ferita lacero contusa al labbro inferiore e trauma all'arcata dentaria, con mobilità del primo incisivo inferiore destro, contusioni ed escoriazioni al dorso, alla regione deltoidea sinistra, al gomito destro, ai polsi, alle ginocchia e alle gambe" - giudicate guaribili in trentotto giorni. In particolare, si è significativamente, tra l'altro, sottolineato come le lesioni riscontrate alle gambe non fossero compatibili con atti di autolesionismo dal momento che come fatto giustamente notare dal consulente della parte civile - - se si va ad urtare per rabbia istintivamente, ad esempio, una porta o una parete superfici contro le quali gli imputati sostengono che AL sia andato volontariamente a sbattere non si impatta con la parte inferiore alla rotula- ossia con la gamba ma col ginocchio o con la parte superiore. Il giudice di merito non ha altresì mancato di osservare che nessun dubbio potesse nutrirsi neppure in ordine all'uso del manganello e che la tipologia dei segni cd. lesioni figurate lasciati sul corpo del giovane non erano affatto- incompatibili con l'uso di un tale mezzo che ben poteva essere stato adoperato 2.2 sia in maniera verticale che orizzontale oltre che con la parte del manico, come affermato dallo stesso AL;
laddove non poteva che essere definita fantasiosa la ricostruzione alternativa della difesa secondo cui quelle lesioni avrebbero potuto essere procurate anche dall'impatto contro una ringhiera o contro una panchina, essendo rimasta prova del benché minimo riscontro una tale affermazione, che ha trovato anzi espressa smentita nelle dichiarazioni di una teste che ha espressamente escluso che nel posto ove si trovava Salerni prima dell'arresto si trovasse una panchina. Una volta individuati ed analizzati i tre momenti suindicati nuovamente ripercorsi anche nel ricorso di EP senza un effettivo confronto con gli argomenti posti dal giudice di merito sono state anche escluse dalla corte distrettuale tutte le tesi difensive alternative, qui nella sostanza pedissequamente riproposte. L'analisi svolta ha correlato il giudizio di attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, ad altri plurimi elementi di conferma precisi e concordanti raccolti, quali: le dichiarazioni dei testi (diffusamente indicate in primo grado) che hanno confermato gli episodi raccontati da AL (con la precisazione che elementi di riscontri sono stati rinvenuti non solo nella concordi dichiarazioni dei numerosi testi che la difesa definisce amici della persona offesa ma anche in quelle di terzi del tutto estranei alla vicenda), la consulenza di parte civile, nonché il referto di pronto soccorso attestante lesioni giudicate guaribili in 38 giorni la cui compatibilità con gli eventi ricostruiti oltre che ricevere convalida dalle deposizioni dei testi escussi, non risulta incisa dalle deduzione difensive che sono o di tipo prettamente congetturale o aspecifiche. In particolare, le varie doglianze del ricorrente sul giudizio di attendibilità della persona offesa sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) in quanto le conformi sentenze di merito hanno attribuito le lesioni riportate da AL, in termini di rigorosa consequenzialità argomentativa, alle azioni violente poste in essere a più riprese dai coimputati SI e EP. Il ricorso, pertanto, là dove fa leva su dedotte contraddizioni tra i testi di accusa e difesa e il racconto del AL, parcellizzando le singole dichiarazioni, finisce, d'altra parte, col sollecitare al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio al fine di accreditare altra ricostruzione dei fatti;
laddove esula "dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di 23 legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. Rv. 249651-01). Sicché, quanto alla prospettazione delle ipotesi alternative, neanche ha rilievo, per forzare i tradizionali limiti del giudizio di legittimità, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Ed invero, tale regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 26040901). Detto principio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, come pure ha già avuto modo di osservare questa Corte, non ha quindi mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità - come accaduto nel caso di specie - sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello; rimane il fatto che questa Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Camnnarata e altro, Rv. 270519; in termini Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). Né potrebbe assumere di per sé rilievo la singola affermazione di un teste o di un imputato a fronte di una pluralità di convergenti elementi che attestano un determinato svolgimento del fatto, soprattutto se avente ad oggetto unicamente un aspetto della vicenda di per sé non idoneo a stravolgere l'apparato argomentativo, né, tanto meno, a insinuare un dubbio ragionevole sulla ricostruzione.
2.3. Il terzo motivo relativo al delitto di falso è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, limitandosi a impugnare la motivazione "per relationem" fornita dalla Corte territoriale sull'asserito «specifico motivo d'appello» che avrebbe investito il capo B) relativo al delitto di falso ex. art. 479 24 cod. pen.; motivo che, tuttavia, in sede di gravame, si appuntava, in parte qua, soprattutto sull'aggravante della fidefacenza di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen. esclusa dalla Corte di appello in accoglimento, appunto, della deduzione difensiva. Più nello specifico, considerato l'orientamento, mai smentito, di questa Corte secondo cui la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato о trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (così Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252 01), si osserva come nel caso in esame non sia ravvisabile un ricorso alla motivazione per relationem esorbitante i limiti appena richiamati, non avendo peraltro il motivo in esame neppure indicato le ragioni per le quali il rinvio per relationem non potesse ritenersi esaustivo ai fini della confutazione delle deduzioni difensive. Ciò vieppiù si sarebbe imposto se si considera che, stante la stretta correlazione esistente tra il fatto lesivo ascritto e il conseguente falso effettuato nel verbale di arresto - in cui per coprirsi l'aggressione perpetrata ai danni della persona offesa si dava atto che questa si era procurata da sola le ferite , risulta evidente che tutti gli argomenti spesi nella sentenza di appello - solo in parte mediante rinvio alla pronuncia di primo grado sono riferibili ad entrambi i fatti tra loro funzionalmente connessi. D'altra parte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell' appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 01, 35964 del 04/11/2014 Ud. (dep. 04/09/2015), Rv. 264879 in motivazione, questa Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al 25 cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per "relationem" alla sentenza di questi, poichè in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate). In ogni caso il Tribunale - a pag. 33 della pronunzia di primo grado - afferma in maniera incontrovertibile la natura del verbale di arresto quale «principale fonte di documentazione», in linea con la giurisprudenza di legittimità che, premessa l'affermazione perfettamente applicabile al caso di specie secondo cui la - sottoscrizione del verbale di arresto, in mancanza di adeguate specificazioni, attribuisce a ciascuno dei sottoscrittori l'attestazione della veridicità delle indicazioni ivi contenute, sia quanto all'operato di ciascuno, sia quanto ai fatti verificatisi e percepiti come giustificativi dell'esecuzione dell'attività di polizia giudiziaria ivi documentata (Sez. 5, n. 41848 del 17/05/2018, Ferraro, Rv. 275132 01), sostiene riguardo alla funzione probatoria dell'atto e alla configurabilità del delitto di cui all'art. 479 cod. pen., che il verbale di arresto, in quanto atto pubblico, attesta la veridicità di tutti i fatti in esso esposti, sicché il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici può avere ad oggetto ogni circostanza in esso falsamente rappresentata, anche se non direttamente attinente alla funzione probatoria dell'atto che è quella di - documentare l'attività svolta dalla polizia giudiziaria in occasione dell'arresto 0 connessa alla sua natura di atto irripetibile (Sez. 5, n. 18396 del 04/04/2022, Di Bernardo, Rv. 283216 - 01). Ne consegue che non è possibile individuare nel tessuto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata le lacune ed i vizi logici denunziati dal ricorrente con riferimento al verbale di arresto attestante atti di autolesionismo compiuti dal AL, situazione del tutto estranea a quella ricostruita dalle sentenze di merito, con la conseguenza che il motivo in scrutinio si appalesa anche manifestamente infondato.
2.4. Manifestamente infondato, nonché generico, deve giudicarsi anche il quarto motivo che lamenta che la corte di appello non avrebbe tenuto in debito conto le contraddizioni e imprecisioni presenti nel racconto della persona offesa che avrebbero indotto il pubblico ministero ad avvalersi dello strumento delle contestazioni. Il motivo è innanzitutto generico: il riferimento operato dal ricorrente a elementi di contraddizione che sarebbero stati introdotti dalla deposizione del AL è, 26 all'evidenza, censura non circostanziata e priva di autosufficienza poiché non specifica nemmeno in cosa sarebbero consistite le contraddizioni ed imprecisioni alle quali si sarebbe posto rimedio attraverso lo strumento contestativo né tanto meno si indica quale influenza esse avrebbero avuto sulla ricostruzione complessiva resa dalla persona offesa e ciò nell'ottica di rendere esplicita sia la ragione che incrinasse la credibilità parziale o totale del dichiarante sia la capacità delle stesse di disarticolare l'intero ragionamento argomentativo. Esso è anche manifestamente infondato perché è nettamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento. (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Rv. 270091 - 01, nella fattispecie questa Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del P.M., a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è"); laddove nel caso di specie non solo non si sono offerti elementi idonei a qualificare il peso di quegli eventuali 'non ricordo' che genericamente si attribuiscono alla persona offesa ma non si è neppure adombrata l'idea che essi potessero essere il frutto di volontarie omissioni del teste, essendosi il motivo limitato a lamentare la mancata verifica di attendibilità sulla sola base della presenza di contestazioni da parte del P.M. che sono in verità del tutto fisiologiche nell'ambito dell'esame testimoniale che spesso come anche nel caso di specie - si svolge dopo anni dal fatto. Inoltre, è anche il caso di rammentare che, nel caso in esame, trattasi di c.d. "doppia conforme", in cui la corte di appello esamina le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, con frequenti rimandi alle determinazioni ivi raggiunte e ai passaggi logico-giuridici adottati, considerato che i motivi di appello non hanno, in tutto o in parte, riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite ed esaurientemente risolte nella decisione di primo grado (cfr. ex. multis, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). Nello specifico, la corte distrettuale svolge una propria valutazione circa la deposizione resa dal AL, peraltro mai ritrattata, in raffronto agli altri elementi probatori tenendo conto delle considerazioni, da ritenersi pienamente 27 integrate alla luce di quanto appena richiamato, del tribunale, il quale - a pagg. 7 e s. della sentenza di primo grado svolgeva un accurato vaglio delle dichiarazioni rese dalla persona offesa definendole «equilibrate, prive di forzature, di animosità o di astio nei confronti degli imputati e di distorsioni della percezione della realtà», considerando la deposizione «idonea a fondare il giudizio di responsabilità di SI, EP e OL, apparendo pienamente credibile e del tutto attendibile la versione dei fatti fornita>>, nonché rispondente «agli ordinari criteri di valutazione di attendibilità della testimonianza, ossia costanza, congruenza (con le altre dichiarazioni testimoniali [di ben dieci perone], nonché con la documentazione medica in atti), logicità e precisione».
2.5. Il quinto motivo che lamenta la mancata risposta in appello circa la richiesta di rinnovazione dibattimentale riguardo alla perizia da disporsi per chiarire la natura delle lesioni al dorso e alla schiena riportate dal AL, e la loro compatibilità con l'uso del manganello in dotazione agli agenti o piuttosto con la ringhiera presente sul luogo ove avvenne la rissa, è del pari generica e manifestamente infondata. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma primo, cod. proc. pen. la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e rilevanza. Sul punto, il ricorrente non specifica in maniera analitica la necessità di una perizia e in che modo quest'ultima possa disarticolare l'impianto delle pronunce di merito, in violazione dell'assunto di legittimità secondo cui: "In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello" (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01); laddove peraltro nel caso di specie i giudici di merito hanno dato compiutamente conto del fatto che già alla stregua degli elementi emersi dovesse escludersi una dinamica diversa del fatto. Ciò posto, la richiesta presentata deve, dunque, ritenersi implicitamente rigettata giacché: "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa 28 della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. il 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 01).
2.6. Il sesto motivo che contesta il trattamento sanzionatorio e lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Quanto al giudizio sulla pena, esso è stato congruamente motivato in considerazione della ritenuta estrema gravità del fatto commesso da pubblici ufficiali, ove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (v. ex multis Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. il 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); e, d'altra parte, non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, come avvenuto nel caso di specie, ove la pena è stata rideterminata, con argomentazione congrua, da anni cinque in anni tre di reclusione in considerazione dell'eliminazione dell'aggravante della fidefacenza del delitto di falso (rideterminata la pena base per il reato di falso in anni due e mesi sei di reclusione, aumentata per il delitto di cui al capo A) di mesi sei, cifra che è stata qui decurtata per l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato di lesioni). Quanto al corretto diniego delle attenuanti generiche operato, si rammenta che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), laddove, nel caso di specie, sono stati evidentemente ritenuti degni di nota, secondo quanto già affermato in primo grado a pag. 35, anche ai fini del diniego delle attenuanti generiche, «le gravi e violente modalità delle azioni poste in essere dagli imputati le quali connotavano in termini di particolare significatività oggettiva i fatti contestati», poste in essere nei confronti di un giovane, in quel momento inerme, a «tradimento di quei valori di cui la funzione dagli stessi esercitata è portatrice» (valutazione che ovviamente non è messa in discussione dall'intervenuta declaratoria, nella presente sede, di estinzione del reato di lesione per prescrizione dal momento 29 che è pacifico che in tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce, Sez. 5, n. 10977 del 12/12/2019 Ud. (dep. 01/04/2020), Rv. 278921 01); non potendo, d'altronde, ritenersi sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; con ciò conformandosi, il giudice di merito, al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d. L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986).
2.7. Il settimo motivo inerente alle statuizioni civili è manifestamente infondato. Quanto alla condanna al risarcimento del danno, intervenuta in via generica anche in favore dei genitori della vittima delle lesioni, va ricordato che ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente (v. Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021, PG c/ Castaldo, Rv. 281997 - 01; e Sez. 6, n. 28216 del 25/09/2020, Ionata, Rv. 279625 - 01); in ogni caso la corte territoriale ha motivato sul punto facendo riferimento alle lesioni provocate e alla sofferenza patita come sottolineata dalla stessa persona offesa e riportato nella pronuncia di primo grado e, con riferimento alle altre parti civili ovvero ai genitori della vittima, ritiene parimenti provato il danno subito per effetto della sofferenza patita nelle fasi successive alla telefonata ricevuta dal figlio alle ore 04:13 della notte dell'accaduto, ponendo in tal modo a base della condanna la prova, sia pure con modalità sommaria, dell an debeatur", sufficiente in caso di condanna generica essendo comunque rinviata al separato giudizio civile la determinazione quantitativa del danno.. Quanto poi alla contestazione sulla provvisionale liquidata in appello, premesso che dagli atti risulta che la richiesta di una provvisionale già avanzata in primo grado, e pretermessa dal giudice, è stata riproposta anche in secondo grado da 30 tutte le parti civili costituite, è solo il caso di osservare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, Rv. 263486; Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068).
3. Il ricorso nell'interesse di EP IO. Come anticipato, il ricorso è parzialmente fondato limitatamente al terzo motivo e inammissibile nel resto.
3.1. Il primo motivo che contesta l'illogicità della motivazione in ordine al delitto di cui al capo B) dell'imputazione ritenuto sussistente solo poiché corollario logico della ravvisata responsabilità dei coimputati SI e EP per le lesioni cagionate al AL contestate al Capo A) è manifestamente infondato non considerando esso la stretta correlazione esistente tra le lesioni ascritte ai ricorrenti e la falsità del contenuto del verbale di arresto che è stata ravvisata proprio in virtù del fatto che, a differenza di quanto risulta scritto nel verbale, le ferite l'arrestato, cioè AL, se le era procurate a causa delle condotte degli agenti che lo avevano tratto in arresto e non per gesti di autolesionismo (che sono invece dai ricorrenti in ogni caso indicate come la - unica - causa delle ferite refertate sulla persona della vittima). In ogni caso, quanto al falso, si rimanda alle ragioni espresse con riferimento al terzo motivo del ricorso di SI, cui, per ragioni di sinteticità, si rinvia (v. supra par.
2.3. del presente considerato).
3.2. Il secondo motivo concernente l'attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, e che lamenta anche il travisamento delle prove, ricalcando argomenti del tutto analoghi a quelli sviluppati nell'interesse di SI, è al pari dello speculare motivo di cui al n.
3.2. del ritenuto in fatto, aspecifico e manifestamente infondato. Pertanto, riguardo ad esso, si rimanda alle considerazioni diffusamente esposte con riferimento al secondo motivo prospettato dalla difesa SI, riportate al par.
2.2. del presente considerato. D'altra parte, occorre altresì ribadire, per concludere sul punto, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, come nel caso di specie, offrendo al 31 giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica dell'interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). La censura è infatti sostanzialmente volta a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i giudici di merito in ordine alla responsabilità di - SI e- EP. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova≫ (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente о nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099), laddove, il presente motivo porta esclusivamente a una ri-valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce di una considerazione "parcellizzata" delle risultanze probatorie, valorizzando alcuni elementi fattuali e deprimendone di significato altri.
3.3. Il terzo motivo che lamenta la carenza di motivazione in ordine alle aggravanti dell'art. 61 cod. pen. previste, rispettivamente, ai nn. 9) - abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio e 11) - abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero abuso di relazioni d'ufficio e la loro incompatibilità, con riferimento al reato contestato al capo A), è fondato, come indicato in incipit. La doglianza in questione è stata specificamente prospettata in appello (a pag. 3 dell'atto di gravame), ma, seppur richiamata nell'elencazione dei motivi riportati a pag. 6 della sentenza impugnata, è stata totalmente pretermessa dalla corte 32 territoriale che conferma la sussistenza di entrambe le aggravanti senza fornire alcuna argomentazione sul punto, in tal modo perseverando nell'errore di diritto in cui era incorso il tribunale, laddove a pag. 32 della pronunzia di primo grado riteneva la coesistenza di entrambe le aggravanti in considerazione del fatto che il delitto di lesioni gravi fosse stato agevolato dall'esercizio dei poteri pubblici. L'errore consiste nella mancata considerazione circa la diversa natura del potere a cui si ricollegano le due aggravanti in parola, che le rende difficilmente compatibili tra loro rispetto ad un medesimo fatto. L'aggravante di cui al n. 9) ha natura oggettiva ed è posta a tutela del corretto svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti qualificati, può essere applicata esclusivamente nei confronti di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio o di un ministro di culto. Essa si configura quando vi sia stata una deviazione dallo scopo per il quale il potere è stato riconosciuto, di talché la violazione dei doveri è ravvisabile in tutte quelle situazioni in cui vi sia l'inosservanza di un obbligo specifico connesso alla pubblica funzione. Dunque, tra la qualifica posseduta e la commissione del reato deve intercorrere un rapporto di funzionalità, nel senso che è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9), cod. pen., se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. il 06/03/2020, Davi, Rv. 278662 - 01, in relazione a una fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia). Al contrario, l'aggravante dell'abuso di autorità di cui al n. 11) dell'art. 61, cod. pen., ha natura soggettiva ed implica l'approfittamento di una situazione giuridica di preminenza nei confronti del soggetto passivo nell'ambito di un rapporto dai connotati privatistici (ad es., abuso della potestà genitoriale ovvero della qualità di datore di lavoro). Pertanto, nella specie, mentre può dirsi che l'aggravante di cui al n. 9) risulta pienamente integrata, in quanto il reato di lesioni gravi, sub A), così come contestato e accertato, è stato evidentemente realizzato abusando dei poteri inerenti alla funzione di pubblico ufficiale, non può invece affermarsi la sussistenza anche dell'aggravante di cui al n. 11) dell'art. 61 cod. pen., qui ravvisata per il medesimo fatto, che presuppone l'abuso di potere di tipo privatistico, del quale non vi è traccia né di esso dà conto la sentenza impugnata. 33 3.3.1.Sicché, come già anticipato, risultando fondato tale motivo deve ritenersi validamente instaurato il rapporto processuale quanto al reato sub A), con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia in grado d'appello (secondo il consolidato orientamento di legittimità, solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza di tutti i motivi preclude il rilievo e la dichiarazione delle cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. e in particolare il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), Ciò posto, si rammenta che "in presenza di una causa di estinzione del reato, giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Orbene, nel caso di specie, la doglianza articolata quanto al terzo motivo di EP che prospetta l'erronea applicazione delle aggravanti comuni rispetto al reato di lesione, ignorata dalla Corte territoriale, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi dell'insussistenza del reato addebitato, risulta in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata sul punto (né alla stregua di tutto quanto sopra osservato, alla luce delle conformi sentenze di merito, possono ritenersi emersi elementi che possano comportare il proscioglimento nel merito degli imputati); rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (ancora Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Ne consegue il diretto rilievo da parte del Collegio del perfezionamento della fattispecie estintiva del reato di cui al capo A) di lesioni personali aggravate per prescrizione maturata in data 4.09.2020, con eliminazione della relativa pena pari a mesi sei di reclusione. Nello specifico: al termine scadente il 1.07.2020 (anni 7 e mesi dal tempus commissi delicti del 1.01.2013), devono aggiungersi 64 giorni di sospensione ex art. 83, comma 4, del d.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni 34 dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il periodo dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 (fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen., cfr. Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, Rv. 279596 01) in quanto sul tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per i complessivi sessantaquattro giorni richiamati si applica anche ai procedimenti per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. il 10/02/2021, Sanna, Rv. 280432 – 02).
3.3.2.Tale dichiarazione di prescrizione del reato a seguito di accoglimento del terzo motivo di ricorso di EP estende i suoi effetti anche nei confronti del coimputato del medesimo capo A) SI DA giacché "l'inammissibilità dell'impugnazione non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione qualora un diverso impugnante abbia proposto un valido atto di gravame, atteso che l'effetto estensivo dell'impugnazione produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente (o il cui ricorso sia inammissibile) ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente, purché di natura non esclusivamente personale, sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente" (Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. il 7/01/2020, Bonometti, Rv. 277814; fattispecie in cui uno degli imputati aveva proposto un motivo di ricorso riferito al momento consumativo del reato e la Corte, nell'accoglierlo, ha dichiarato la prescrizione, estendendo la declaratoria al coimputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile;
Sez. 3, 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 - 01).
3.4. Il quarto motivo che, quanto al trattamento sanzionatorio, si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, nonché impugna la condanna in solido con il responsabile civile al pagamento della provvisionale nei confronti della parte civile, è nel suo complesso manifestamente infondato. La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche è aspecifica perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (secondo le medesime argomentazioni diffusamente riprese in risposta al sesto motivo presentato dalla difesa SI cui si rinvia: v. supra par. 2.6); quanto alla pena, la corte territoriale, in linea con le argomentazioni del tribunale, ha considerato le gravi e violente modalità delle azioni poste in essere dagli imputati preclusive di una positiva valutazione, e ha ritenuto, operando una equiparazione tra le posizioni dei 35 coimputati EP e SI non pedissequa ma ragionata, il ricorrente EP autore di una condotta altrettanto grave a quella perpetrata dal SI nella misura in cui ha attivamente spalleggiato il collega, sposandone senza riserve l'intento punitivo nei confronti dell'arrestato». Quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale, è solo il caso di osservare che il beneficio in parola era a monte precluso dall'entità della pena inflitta. In relazione alla condanna al pagamento della provvisionale si rinvia alle ragioni già esposte con riferimento al settimo motivo dedotto da SI sul medesimo punto.
4. Il ricorso nell'interesse di OL AS 4.1. Entrambi i motivi di ricorso sono aspecifici poiché contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti ascrittigli (capi D) ed E) dell'imputazione), prospettando doglianze generiche, solo apparentemente specifiche, in quanto meramente riproduttive di censure poste in sede di gravame, già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708) - tanto è a dirsi tanto per i rilievi in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa che per quelli in punto di apprezzamento delle dichiarazioni del teste IM (v. in particolare, pag. 14, della sentenza impugnata, riscontrate anche dal dott. Nardo, medico del 118) - e nella sostanza dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), in presenza, d'altro canto, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Innanzitutto in ordine alle censure relative alla dinamica del fatto, in particolare a quelle afferenti il segmento svoltosi presso la caserma ove era presente anche OL, che ebbe poi a redigere l'annotazione di servizio incriminata, e all'eziologia delle lesioni, non può che rinviarsi a tutto quanto già osservato in relazione alle doglianze analoghe svolte dai coimputati nei rispettivi ricorsi, con la sola precisazione, quanto alla ferita al labbro, che di essa hanno già dato compiutamente conto i giudici di merito che di là del mezzo specifico che l'avrebbe procurata ne hanno confermato l'eziologia criminosa, ben potendo essa 36 essere stata provocata anche mediante altre modalità, non essendosi la condotta lesiva esaurita nell'uso del manganello;
seguiranno quindi le sole precisazioni che si impongono rispetto alla posizione specifica di OL che non prese parte al pestaggio ma fu secondo le conformi pronunce di merito - autore della falsa - annotazione di servizio, da lui redatta quale assistente capo presso il Commissariato di Patti e coordinatore C.O.T., che attestava che "l'arrestato AL LE AN all'arrivo presso il Commissariato a bordo della volante colpiva più volte il finestrino dello sportello con diverse testate" e che "una vota chiuso nella camera di sicurezza l'arrestato poneva in essere numerose azioni di autolesionismo, scagliandosi col volto contro il vetro della porta della camera di sicurezza, nonché scagliando calci e ginocchiate contro la porta". Ebbene, il punto nevralgico che si addensa sulla consapevolezza da parte di OL di quanto realmente accaduto all'interno della camera di sicurezza è adeguatamente affrontato nelle conformi pronunce di merito;
in particolare, si deve dare atto che il tribunale aveva già in primo grado osservato - con riferimento al reato di cui al capo e) di omessa denuncia ma gli argomenti non possono che investire la posizione di LI nel suo complesso essendo strettamente correlati tra loro i fatti di cui ai capi d) ed e) al medesimo ascritti come fosse emerso con assoluta certezza che l'imputato, pur non avendo partecipato alle prime parti dell'azione posta in essere da SI e EP, avesse omesso di denunciare prontamente all'autorità giudiziaria e al dirigente dell'ufficio, nella specie il sovrintendente IM SE, che SI e EP, mentre la vittima si trovava nella camera di sicurezza, avevano posto in essere il reato di lesioni;
e ciò hanno fondato sul fatto che IM aveva dichiarato non solo di essere stato avvertito dell'avvenuto arresto da SI, ma anche che la postazione di OL, presente in Commissariato come coordinatore C.O.T., distava circa tre/quattro metri dalla camera di sicurezza in cui si trovava AL, specificando che dalla medesima postazione, seppure non sia possibile vedere all'interno della camera di sicurezza, è certamente possibile udire le voci;
anche sulla base di ciò ha concluso il giudice di merito che dovesse ritenersi emerso in modo univoco che OL fosse consapevole del reato di lesione che gli imputati stavano perpetrando ai danni di AL. A fronte di tale conclusione, e soprattutto delle dichiarazioni rese da IM che fu peraltro colui che una volta giunto sul posto chiamò i soccorsi trovando AL insanguinato - , oltre che di quelle rese dalla persona offesa che aveva affermato di aver urlato - secondo quanto riporta lo stesso ricorso - dal momento in cui era entrato in cella, cioè dall'inizio sino alla fine, per circa un'ora più o meno, il ricorso oppone a confutazione il mero dato congetturale secondo 37 cui non vi sarebbe certezza che OL si trovasse nella stanza vicina al momento dell'azione degli imputati;
laddove l'argomento di tipo logico circa la mancata attestazione di ben altre condotte di autolesionismo a giustificazione di tutte le altre lesioni pure riscontrate, nulla toglie alla ricostruzione risolvendosi in deduzione non affatto dirimente, non essendo esso di per sé sufficiente ad escludere la evidente finalità perseguita attraverso la falsa attestazione, che era appunto quella di avallare quanto sostenuto dai colleghi nel verbale di arresto. In ogni caso, il motivo nella parte in cui si risolve in deduzione di travisamento probatorio e del fatto sconta i medesimi rilievi di non deducibilità, già sopra evidenziati con riferimento ai motivi dei coimputati.
5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso di OL AS e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
l'annullamento senza rinvio agli effetti penali della sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cui al capo A), contestato a SI DA e EP IO, perché estinto per prescrizione, e, per l'effetto, l'eliminazione della relativa pena di mesi sei di reclusione inflitta ai suddetti imputati. Nel resto i ricorsi di SI e EP devono essere dichiarati inammissibili. Consegue altresì la condanna dei ricorrenti e del responsabile civile, comparso in udienza, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate per AL TO LE AN in complessivi euro 3.800,00 e per AL LV e RO NI in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OL AS e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), come contestato a SI DA e EP IO, perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione inflitta ai suddetti imputati. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di SI e EP. Condanna, inoltre, i ricorrenti e il responsabile civile, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida per AL TO LE AN in 38 complessivi euro 3.800,00 e per AL LV e RO NI in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 16/12/2022. Il Consigliere estensore Renata Sessa Il Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli Depositato in Cancelleria T2 1 MAR 2023. homa, li IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Marts Cristina D'Angelo 39