Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 11998
CASS
Sentenza 16 dicembre 2022

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, lett. c), e comma 3-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che l'integrata inutilizzabilità patologica comminata da dette disposizioni si rifletta sulle dichiarazioni successivamente rese dal medesimo soggetto, ormai definitivamente assolto, nella veste di testimone. (In motivazione, la Corte ha precisato che la Corte costituzionale, dichiarando con le sentenze n. 381 del 2006 e n. 21 del 2017 l'illegittimità costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, cod. proc. pen. nella parte in cui si prevede l'assistenza di un difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ha inteso equiparare tale posizione processuale a quella del teste comune, sottraendola alla disciplina prevista per il dichiarante ancora "sub iudice" o già condannato con sentenza irrevocabile).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2022, n. 11998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11998
    Data del deposito : 16 dicembre 2022

    Testo completo