Sentenza 28 febbraio 2017
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del P.M., a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è").
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- 1. Laconiche conferme delle SIT bastano per prova (Cass. 35428/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
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In tema di prove non disciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminari non faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente in termini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiunta anche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazione fotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone, che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II PENALE (data ud. 07/03/2023) 09/06/2023, n. 25122 Composta dagli Ill.mi …
Leggi di più… - 3. Lesioni personali: può essere provato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi - Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2017, n. 17089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17089 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2017 |
Testo completo
1 7089-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIACOMO FUMU - Presidente - Sent. n. 621 sez. ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- P.U. -28/2/2017- STEFANO FILIPPINI R.G. n. 28121/2016 LUCIA AIELLI GIUSEPPINA A.R. PACILLI ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LU IA n. in Romania il 4/3/1979 avverso la sentenza resa in data 10/11/2015 dalla Corte d'Appello di Torino che riformava parzialmente quella del Tribunale di Torino in data 17/4/2015 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 28/2/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, Avv. Domenico Lombardo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso 1 der RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Torino con sentenza in data 17/4/2015 dichiarava il BI responsabile dei delitti di tentata rapina aggravata in concorso ( capo A) e di due tentati furti aggravati ( capi C e D) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 400 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della Dimar SpA. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, esclusa l'aggravante dell'uso dell'arma di cui al capo A), rideterminava la pena in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo:
2.1 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di LA PA con riferimento al capo A) della rubrica. Argomenta la difesa del ricorrente che la Corte territoriale si è affidata per la valutazione della testimonianza del LA al recupero delle dichiarazioni predibattimentali del teste secondo il meccanismo delle contestazioni ex art. 500 cod. proc.pen., sebben l'affermazione di non ricordare i fatti e l'asserzione che quanto in precedenza dichiarato fosse vero non configuri una situazione di contrasto che costituisce presupposto dell'applicabilità dell'istituto con conseguente violazione dei criteri ermeneutici in materia di valutazione della prova dichiarativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 3.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La giurisprudenza di legittimità con indirizzo unanime riconosce valore probatorio alla conferma del testimone immemore, nel corso della deposizione dibattimentale ed a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 23012 del 14/05/2009, Marini ed altro, Rv. 244451). E ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si limiti all'affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacchè la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza (Sez. 2, n. 31593 del 13/07/2011, Accardi, Rv. 250913 ; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015 Rv. 264014). Ritiene il Collegio che allorchè il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano ritenersi confermate se lo stesso ne affermi la veridicità in varia guisa, anche mediante richiami atti a giustificare il deficit mnemonico, sicchè le stesse possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in sede dibattimentale (Sez. 4, n. 18973 del 09/03/2009, Cacchiarelli, Rv. 244042, Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012 Russo, Rv. 252707) e- ove stimate attendibili- 2 poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità. Al contrario, in presenza di ritrattazione dei contenuti dichiarativi delle contestazioni, l'utilizzazione deve ritenersi preclusa, fatta salva l'ipotesi di recupero mediante la procedura ex art. 500 comma 4 cod. proc.pen. in ipotesi di violenza, minaccia o subornazione del teste. Nel caso di specie la Corte ha congruamente e correttamente scrutinato la doglianza difensiva sul punto, evidenziando come il teste LA abbia espressamente confermato a seguito di contestazione le dichiarazioni rese il 27.6.2012 in ordine al tentativo di rapina ascritto sub A), rispondendo alle sollecitazioni del P.m., a distanza di due anni e mezzo dal fatto con l'espressione " confermo quanto dichiarato, ripeto non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è..".
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 28 Febbraio 2017 Il Presidente Il consigliere estensore Anna Maria Santis Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 APR. 2017 IL MADIO Cancelliere E CANCELLIERE R P O Claudia Planelli E T R O O C N