Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 3
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall'art. 353 bis cod. pen., è reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara o di atto equipollente, ma non anche che il contenuto del provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario. (Fattispecie in cui la Corte, pur ritenendo qualificabile come "atto equipollente" una delibera di proroga di contratto di appalto di servizi già in corso, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, per non avere la stessa accertato se il provvedimento amministrativo fosse stato arbitrariamente disposto in violazione delle regole inerenti all'uso del potere discrezionale o se, invece, costituisse il frutto di una decisione obbligata ed assistita dal fine pubblico).
La misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell'esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.
Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, sebbene non abbia rilevanza l'individuazione dell'identità del funzionario corrotto, che può restare ignoto, è però indispensabile che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, né la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati.
Commentari • 37
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2014, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ IO - Presidente - del 02/12/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1953
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 34946/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED IA N. IL 15/05/1962
OR LO N. IL 16/03/1949
ER NS N. IL 04/12/1939
EO LO N. IL 03/07/1952
AT DI N. IL 15/02/1949
MO EL N. IL 05/08/1967
AC WA N. IL 10/09/1970
RO NI N. IL 06/10/1949
CO RU N. IL 15/12/1952;
avverso l'ordinanza n. 705/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 04/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto ANIELLO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di ED, OR, EO, AT, MO, AC, RO e CO, e per l'annullamento con rinvio per l'adeguatezza della misura e rigetto nel resto per il ricorso di ER;
Uditi i difensori: Avv. CHIESA Ivano e Avv. BALARINI Stefania per OR;
Avv. SHAMMAH Claudia per ED, nonché per il ER, quale sostituto processuale dell'Avv. MURDOLO Maria;
Avv. GIAMLO IU per EO;
Avv. DI CASOLA Carlo e Avv. VARRASO Gianluca per AT;
Avv. GIAMLO Pietro per MO;
Avv. SCHEDA Alessandro per AC;
Avv. PRASTARO Carlo Francesco per RO e Avv. LU IU per CO, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 luglio 2014 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Milano in data 5 maggio 2014, che rigettava le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari nei confronti di una serie di persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta e rivelazione di segreti d'ufficio, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IO ST - già sottoposto alla stessa misura per i reati di cui ai capi sub A), C), E), H), I), L), N), O), P) - per quelli di cui ai capi sub B), D) e G).
Ha inoltre applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di: RE NO (per i reati di cui ai capi sub B), C), D) ed E); di TT ZI e ON AO (con riferimento al reato sub C); di AR AO ed NI EL (per il reato sub G); di CA AL e ER NI (per il solo reato di cui al capo sub A); di AT IO, infine, per i reati di cui ai capi sub N) e P).
Il Tribunale, infine, ha dichiarato sospesa l'esecuzione dell'ordinanza fino alla sua definitività, ex art. 310 c.p.p., comma 3, ed ha contestualmente dichiarato l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Milano per essere competente quello di Roma, nei confronti di altri indagati, per il reato di cui al capo sub H).
2. Avverso la su indicata ordinanza del 4 luglio 2014 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ON AO, deducendo due motivi di doglianza con riferimento al reato di cui all'art. 353-bis c.p., in rubrica ascrittogli nel capo sub C), avente ad oggetto la turbativa del procedimento di scelta del contraente da parte dell'Azienda ospedaliera di Melegnano al fine di ottenere, in luogo di una nuova gara d'appalto, una proroga, pur contrattualmente prevista, di ulteriori trentasei mesi dei precedenti contratti di appalto dei servizi di pulizia e sanificazione presso i relativi presidi ospedalieri, per un importo complessivo pari ad Euro 14.624.002,77.
2.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 273 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis, per l'insussistenza di elementi idonei a suffragare il ritenuto quadro di gravità indiziaria circa l'ipotizzata alterazione della delibera di proroga oggetto di imputazione. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali utilizzate nei confronti dell'indagato sono intercorse tutte fra soggetti terzi e non offrono alcuna conferma di trattative e collusioni fraudolente con il IO, ne' sono assistite da elementi oggettivi di riscontro esterno.
Non sono emersi, peraltro, elementi dimostrativi dell'alterazione dell'iter, ovvero del risultato finale della procedura di scelta del contraente avente ad oggetto il rinnovo contrattuale di cui alla provvisoria imputazione enucleata in sede cautelare: tale delibera di rinnovo è stata ritenuta esente da censure all'esito dei lavori di una Commissione d'inchiesta amministrativa istituita presso la Direzione generale della Regione Lombardia. Non sono stati in alcun modo esplicitati i mezzi o le modalità attraverso cui il ON avrebbe partecipato, nella sua posizione di Direttore generale, all'alterazione del procedimento che ha portato alla delibera del rinnovo contrattuale presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano, ne' vi è stata, nel caso di specie, alcuna ricerca di una controparte contrattuale, atteso che il "contraente" era stato già prescelto da altri con una precedente delibera del 2008.
Erroneamente valutato, infine, risulta anche il contenuto dei biglietti che il IO scriveva a tutti, quindi anche al ON, avendo gli stessi ad oggetto comunicazioni sistematicamente rimaste prive di risposta.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis, art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p., commi 2 e 2-bis, non avendo l'impugnata ordinanza tenuto conto del tempo trascorso dal fatto contestato (maggio dell'anno scorso) senza che alcuna irregolarità o mancanza siano state evidenziate in sede amministrativa, dell'assenza di proporzione rispetto all'entità del fatto contestato, della personalità dell'indagato (immune da precedenti penali) e della sanzione eventualmente irrogabile sulla base edittale del reato contestato, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2- bis, come novellato dal D.L. n. 92 del 2014, art.
8. Nessuno degli elementi presi in considerazione dal G.i.p. per escludere la presenza di pericoli cautelari è stato adeguatamente vagliato dal Tribunale nella motivazione del provvedimento impugnato, che appare, sul punto, priva di un'analitica e specifica individuazione della posizione dell'indagato.
3. Il difensore di TT ZI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di doglianza con riferimento al reato di cui all'art. 353-bis c.p., in rubrica ascrittole al capo sub C).
3.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'art. 273 c.p.p. e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis, per l'insussistenza di elementi idonei a suffragare il ritenuto quadro di gravità indiziaria circa l'ipotizzata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353-bis c.p.. Il Tribunale non ha tenuto conto delle spiegazioni fornite dalla difesa circa il significato delle conversazioni intercettate, effettuate solo in minima parte con il IO e mai con gli imprenditori, e comunque non riguardanti la procedura oggetto di incolpazione o altre procedure di gara presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano di cui l'indagata è Direttore amministrativo, ne', tanto meno, dazioni di somme di denaro.
Non esistono, peraltro, conversazioni intercettate che confermino le "ulteriori" occasioni di contatto che il IO, conversando con altri suoi interlocutori, sostiene di avere avuto con la TT. Nè si è verificata alcuna trasmissione di notizie riservate al IO, poiché le delibere inviate, scelte tutte dal dirigente Pascuzzi, erano state già pubblicate sull'albo pretorio della predetta Azienda ancor prima che venissero trasmesse. Si pone altresì in evidenza che l'indagata non ha mai preso parte alla pretesa attività di intermediazione svolta dal IO nei confronti degli imprenditori, mentre il fatto che i dirigenti di Melegnano abbiano soddisfatto le sue richieste non trova alcuna conferma negli atti, se non quella, contraria, della correttezza della procedura amministrativa. La stessa circostanza del ritrovamento dei biglietti inviati dal IO, infine, non offre alcun riscontro all'assunto accusatorio dell'avvenuto condizionamento sull'operato del direttore amministrativo.
3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza della misura, con riferimento all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c- bis, art. 274 c.p.p., lett. a) e c) e art. 275 c.p.p., commi 2 e 2- bis, non avendo l'impugnata ordinanza tenuto conto del periodo di tempo trascorso dal fatto - risalente ad oltre un anno prima - dell'assenza di vizi o censure nella proroga oggetto dell'imputazione, del periodo di sospensione dal servizio, tuttora in corso, dell'assenza di precedenti penali, dello stato di avanzamento delle indagini e della sanzione eventualmente irrogabile sulla base edittale del reato contestato, in aperta violazione del disposto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, come novellato dal D.L. n. 92 del 2014, art. 8. 3.3. Con memoria pervenuta in data 27 novembre 2014 la difesa ha prodotto un verbale d'interrogatorio reso dall'indagata al P.M. il 21 ottobre 2014, nonché il decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano nei confronti di altri imputati, per il reato (unico ascritto all'indagata) di cui al capo sub C).
4. Il difensore di IO ST ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, prospettando un duplice ordine di censure con riferimento ai reati contestati nei capi sub B), D) e G).
4.1. Violazione degli artt. 291, 271, 267 e 268 c.p.p., per avere il Tribunale, ed ancor prima il G.i.p., omesso l'integrale acquisizione dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione ambientale e telefonica, impedendo in tal modo la verifica della legalità della captazioni. La medesima richiesta, peraltro, era stata avanzata al G.i.p. con due istanze del 17 giugno e del 25 luglio 2014, rispettivamente volte ad acquisire tale documentazione e a far dichiarare la cessazione della misura: la prima di tali istanze non ha avuto riscontro, la seconda è stata invece rigettata.
4.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'inadeguatezza della misura, con riferimento all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), art. 275 c.p.p., commi 1 e 4-bis e art. 286-bis c.p.p., non avendo l'impugnata ordinanza tenuto conto del fatto che l'indagato è persona ultrasettantenne e versa in gravissime condizioni di salute, ne' adeguatamente spiegato in che modo egli potrebbe condizionare l'identificazione dei pubblici ufficiali coinvolti nelle indagini, ovvero commettere ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si sta procedendo.
5. Il difensore di AR AO ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo due motivi di doglianza con riferimento alla fattispecie di turbativa d'asta contestata nel capo sub G), riguardante la gara per l'aggiudicazione del servizio di lavanolo indetta dall'Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco.
Si prospettano, in particolare, violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza ed illogicità, con riferimento all'art. 125 c.p.p., art. 292 c.p.p., commi 1, 2 e 2-ter, art. 309 c.p.p.,
comma 9, art. 273 c.p.p. e art. 353-bis c.p., stante l'omessa risposta da parte del Tribunale sull'eccepita questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti alla stregua della su indicata norma incriminatrice.
Muovendo dalla natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in contestazione, si lamentano sia il mancato approfondimento della possibilità di configurare l'ipotesi del tentativo, che l'inesistenza del nesso fra il contenuto delle intercettazioni e l'assegnazione all'ATI di cui faceva parte la società "Servizi Ospedalieri s.p.a." di Ferrara, la quale si aggiudicò la gara per avere effettuato lo sconto più alto, e quindi l'offerta più economica (il cui contenuto, peraltro, non può che essere valutato in termini oggettivi ed aritmetici).
Nè il Tribunale ha tenuto conto del fatto che l'esclusione della collegata fattispecie di corruzione contestata al capo sub F) interagiva sul piano indiziario con quella contestata nel capo d'imputazione successivo, facendone cadere il requisito della gravità ex art. 273 c.p.p., commi 1 e 1-bis. Si evidenzia, infine, la mancanza di precisi riferimenti a condotte idonee a manipolare il quadro probatorio mediante attività collusive, omettendo l'impugnata decisione di indicare le fonti indizianti relative allo stabile inserimento dell'indagato nel contesto corruttivo facente capo al IO, benché la questione delle modalità del concorso nel reato fosse stata specificamente dedotta dalla difesa in sede di gravame.
6. La difesa di AT IO ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo quattro motivi di doglianza con riferimento alle fattispecie di turbativa d'asta e di rivelazione di segreti d'ufficio contestate, in concorso con altri coindagati, nei capi d'imputazione provvisoria sub N) e P), inerenti al procedimento di gara bandito da "Infrastrutture Lombarde s.p.a." e avente ad oggetto l'assegnazione dei lavori per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" in Sesto San NI.
6.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta di cui al capo sub N), non avendo il Tribunale tenuto conto delle deduzioni e delle obiezioni critiche svolte dalla difesa nelle apposite note d'udienza, dove si osservava come fosse necessario esaminare lo specifico ruolo che il AT - quale consigliere delegato di "Manutencoop Facility Management s.p.a" - avrebbe assunto nell'ambito delle più ampie modalità di commissione delle ipotesi di reato enucleate nella predetta imputazione.
Già sul piano dell'enunciazione accusatoria, infatti, si è rilevata la mancata descrizione della condotta concorsuale ascrivibile all'indagato, mentre è risultata del tutto assente nella motivazione dell'ordinanza impugnata anche una valutazione critica delle fonti indiziarie.
La stessa conversazione avvenuta tra il IO ed il AT in data 7 novembre 2013, oggetto dell'intercettazione ambientale richiamata nell'ordinanza del Tribunale, presenta un contenuto vago e generico, non consentendo di sostenere un ruolo attivo e penalmente rilevante dell'indagato (il quale, peraltro, non afferma in alcun modo di poter contare su canali politici influenti). È stata trascurata, inoltre, la valenza indiziaria favorevole dell'interrogatorio reso dal coindagato LT il 14 maggio 2014, dal cui contenuto potevano trarsi elementi dimostrativi dell'estraneità del AT ai fatti ipotizzati a suo carico. Infine, anche l'asserito legame operativo con il BE, quale Direttore di promozione e sviluppo della "Manutencoop", non è stato sufficientemente delineato con riferimento alla precisa indicazione delle sue relazioni con il IO.
6.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui al capo sub P), non avendo il Tribunale basato la sua motivazione su elementi concreti circa il ruolo assegnato in tale vicenda all'indagato. Le notizie coperte dal segreto d'ufficio, genericamente ritenute attinenti all'andamento della procedura di gara e alla comunicazione di non ben precisate migliorie progettuali, sarebbero state oggetto di indebita rivelazione da parte del NI anche su richiesta del AT, in occasione di plurimi incontri ai quali quest'ultimo, tuttavia, non ha mai partecipato. Anche il su menzionato interrogatorio del LT non contiene alcun riferimento al coinvolgimento del AT, mentre risulta del tutto sfornito di giustificazione il riferimento operato dalla motivazione al BE quale "persona interposta" da AT nei rapporti con gli altri coindagati.
6.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per entrambi i reati in contestazione, avendo il Tribunale operato solo un generico riferimento alla complessità delle indagini in corso per giustificare il pericolo di inquinamento probatorio, mentre, sotto altro profilo, dagli atti processuali richiamati nell'ordinanza, e in particolare dal contenuto delle intercettazioni, non risultano in alcun modo concreti elementi da cui desumere la presenza di "autonome capacità di illecite relazioni di tipo politico" da parte dell'indagato.
Analoghe carenze motivazionali sono rilevabili, peraltro, con riferimento alla individuazione delle esigenze cautelari sottese al reato di cui al capo sub P).
La decisione impugnata, infine, non ha tenuto conto dell'assenza di precedenti penali a carico dell'indagato.
6.4. Violazioni di legge, ex art. 275 c.p.p., art. 292 c.p.p., commi 2 e 2-ter e art. 310 c.p.p., e vizi motivazionali in ordine alla idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e alla loro proporzionalità, anche alla luce dell'art. 275 c.p.p., nuovo comma 2-bis introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 8, risultando, per tale profilo, del tutto omesso il giudizio prognostico sulla pena in concreto irrogabile, che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto compiere alla luce della nuova disciplina normativa.
6.5. Con motivi nuovi proposti ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 4, depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 25 novembre 2014, i difensori di fiducia di AT IO hanno ribadito ed arricchito con ampie argomentazioni i motivi di doglianza già illustrati a sostegno del ricorso principale, insistendo in particolare sulla violazione degli artt. 310 e 581 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), sotto il profilo dell'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. per mancanza di specificità dei motivi. Sebbene il G.i.p. avesse congruamente motivato il rigetto della richiesta cautelare con riferimento ai pericoli di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio, il P.M. si è limitato sul punto a ribadire genericamente la propria posizione, senza indicare gli argomenti di fatto e di diritto addotti a fondamento della propria censura.
Si evidenziano, inoltre, sia l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale dell'indagato - i cui presupposti vengono delineati sulla base di un elemento non emergente dagli atti, ossia l'esistenza di un previo accordo intervenuto con il IO per l'improprio utilizzo delle conoscenze politiche del AT - sia il travisamento della conversazione intercorsa con il IO in data 7 febbraio 2013, il cui contenuto non solo non viene spiegato dal Tribunale, ma non viene neanche riprodotto nella sua interezza.
Parimenti omessa, infine, risulta la valutazione critica del materiale intercettativo inerente alle ulteriori conversazioni registrate tra IO e BE, ovvero tra IO e ZO nel periodo ricompreso tra il novembre 2013 e la fine di febbraio 2014, il cui contenuto offriva piuttosto elementi sintomatici della mancata collaborazione da parte di AT.
7. Il difensore di NI EL ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo quattro motivi di doglianza con riferimento alla fattispecie di turbata libertà degli incanti contestata nel capo sub G).
7.1. Inosservanza dell'art. 273, comma 1-bis, in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., commi 2 e 2-ter, art. 310 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. e), per non avere il Tribunale tenuto conto delle specifiche deduzioni difensive illustrate nelle note di udienza, con riguardo alla corretta valutazione del criterio oggettivo di assegnazione della gara, basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 83. 7.2. Inosservanza dell'art. 353 c.p., in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 292 c.p.p., commi 2 e 2-ter, art. 310 c.p.p. e art. 606 c.p.p., lett. b), per non avere il Tribunale considerato le obiezioni difensive mosse in sede di gravame con specifico riguardo al fatto che, nel caso di specie, comunque non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra la condotta di turbamento posta in essere dall'indagato e l'assegnazione della gara, che è avvenuta sulla base di criteri oggettivi ed aritmetici.
7.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'apprezzamento delle circostanze idonee a ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c). Si evidenzia, al riguardo, come già eccepito in sede di gravame, la mancanza di precisi riferimenti a condotte idonee a manipolare il quadro probatorio mediante attività collusive, omettendo l'impugnata ordinanza sia di distinguere le posizioni dei vari indagati, sia di precisare quali siano le fonti indizianti relative allo stabile inserimento del NI nel contesto corruttivo facente capo al IO (con il quale risultano solo alcuni incontri, contestati sino all'aprile del 2013, data di apertura delle offerte economiche relative alla gara di Lecco).
7.4. Violazioni di legge, ex art. 275 c.p.p., art. 292 c.p.p., commi 2 e 2-ter e art. 310 c.p.p., e vizi motivazionali in ordine alla idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e alla loro proporzionalità, anche alla luce dell'art. 275 c.p.p., nuovo comma 2-bis introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 8, risultando, per tale profilo, del tutto omesso il giudizio prognostico sulla pena in concreto irrogabile, che il Tribunale del riesame invece avrebbe dovuto compiere sulla base della nuova disciplina normativa.
8. Il difensore di ER NI ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, prospettando un duplice ordine di censure con riferimento al reato associativo di cui al capo sub A).
8.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'apprezzamento delle circostanze idonee a ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) avendo l'impugnata ordinanza omesso di esplicitare al riguardo l'indicazione di qualsiasi elemento fattuale a carico del ricorrente, che non ha mai posto in essere condotte volte a pregiudicare la genuinità della prova, ne' ha mai intrattenuto rapporti con gli altri coindagati, fatta eccezione per il IO, nei cui confronti, peraltro, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
8.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento all'apprezzamento delle circostanze idonee a ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) limitandosi il Tribunale a svolgere sul punto considerazioni del tutto generiche e carenti di un minimo supporto fattuale. L'indagato, infatti, è persona incensurata ed ha svolto le mansioni di mero segretario ed autista del IO, senza avere rapporti diretti con gli altri coindagati che prescindessero dal proprio datore di lavoro, dovendosi di conseguenza escludere ogni pericolo di reiterazione dei reati ipotizzati a suo carico.
9. I difensori di CA AL hanno proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza con riferimento alla ipotizzata partecipazione al reato associativo di cui al capo sub A).
9.1. Nullità dell'ordinanza per la sua motivazione solo apparente riguardo alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello, da parte del P.M., dell'ordinanza emessa dal G.i.p., e comunque per la sua contraddittorietà rispetto ad altri atti, e in particolare all'atto di appello del P.M.. Quest'ultimo, infatti, ha riproposto sostanzialmente le proprie tesi iniziali, senza articolare una critica ragionata e specifica alla motivazione dell'ordinanza del G.i.p., che aveva ritenuto non condivisibili quelle tesi.
9.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza e contraddittorietà, con riferimento agli artt. 292 e 273 c.p.p., non essendo rinvenibile alcuna reale motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, che vengono riproposti attingendoli apoditticamente dalla precedente ordinanza cautelare del G.i.p. .
9.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza, illogicità e contraddittorietà, con riferimento agli artt. 292 e 274 c.p.p.. In particolare, viene censurata l'assoluta carenza di motivazione con riguardo alla specifica doglianza difensiva mossa in merito all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), profilo sul quale il P.M. non aveva interposto appello, atteso che l'impugnazione riguardava esclusivamente la ritenuta insussistenza del pericolo di recidiva specifica (ex art. 274 c.p.p., lett. c)). Peraltro, la stessa ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio è stata affermata dal Tribunale sulla base di giustificazioni manifestamente illogiche.
Con riferimento alle esigenze cautelari di cui alla lett. c), inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto dello stato di formale incensuratezza dell'indagato, ne' della sua personalità e dell'assenza di altri procedimenti penali a carico, affermando che il suo ruolo fosse tutt'altro che esecutivo, quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo all'unico reato fine contestatogli, ossia quello di cui al capo sub h), era stata già esclusa, ridimensionando in tal modo la portata dell'accusa. Non esiste, infatti, alcuna gara o altra procedura di scelta in cui sia contestato qualsivoglia ruolo del ricorrente, mentre il pericolo di recidiva paventato nell'ordinanza è stato formulato in termini meramente astratti.
IO. Il difensore di RE NO ha proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo tre motivi di doglianza con riferimento ai reati di corruzione ex artt. 110, 321, 319-bis e 319 c.p., di cui ai capi d'imputazione provvisoria enucleati sub B) e D)
il primo, in concorso con ST e IO, avente ad oggetto la proroga del servizio di pulizia presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano, ed il secondo, in concorso con il solo IO, inerente all'aggiudicazione dell'appalto per i servizi di pulizia presso l'Azienda ospedaliera "San Carlo Borromeo" di Milano, operando in entrambe le occasioni per conto e nell'interesse della "CO.LO.COOP." soc. coop..
10.1. Vizi motivazionali, per illogicità e contraddittorietà, in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria circa i reati contestati sub B e D), risultando maggiormente fondata, alla luce delle emergenze investigative, la conclusione cui era pervenuto il G.i.p., nella riconosciuta assenza di elementi di prova riguardo a dazioni di somme di denaro a pubblici ufficiali, ovvero ad accordi conclusi in tal senso.
10.2. Erronea applicazione di legge in relazione alla ritenuta ammissibilità dell'appello del P.M. circa la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., essendosi il P.M. limitato a riproporre pedissequamente la richiesta di misura cautelare già avanzata al G.i.p., senza contestare specificamente i rilievi da quest'ultimo formulati nell'escludere la presenza dei pericula libertatis.
10.3. Vizi motivazionali, per illogicità e contraddittorietà, circa la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. da parte del Tribunale del riesame, che si è limitato a convalidare la iniziale richiesta del P.M. senza confutare le ragioni per le quali il G.i.p., in prima istanza, aveva ritenuto non convincenti le argomentazioni del P.M., e senza prendere in considerazione gli elementi nuovi rappresentati dalla difesa (ad es., il contenuto dell'interrogatorio dell'indagato in data 23 maggio 2014, ovvero la circostanza per cui il RE, anche volendo, non avrebbe potuto partecipare ad alcuna gara d'appalto, poiché la "CO.LO. COOP." soc. coop. è stata attinta da un provvedimento interdittivo della Prefettura di Milano).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Per quel che attiene ai ricorsi proposti da ON e TT (v., supra, i parr. 2 e 3), l'ordinanza impugnata ha richiamato il quadro di gravità indiziaria già puntualmente delineato nell'ordinanza genetica e motivatamente desunto dalla complessiva disamina del contenuto di numerose conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche, dalle quali i Giudici di merito hanno tratto la conclusione che l'adozione della Delib. di proroga triennale ha costituito il frutto di trattative ed incontri gestiti dal IO con i rappresentanti delle aziende interessate e con i dirigenti dell'Azienda ospedaliera al fine di alterare il procedimento di scelta del contraente, favorendo i titolari dei precedenti contratti di appalto ed evitando la stessa indizione di una procedura di gara, con il conseguente rischio concorrenziale per i soggetti in tal modo avvantaggiati.
Deve preliminarmente rilevarsi, con specifico riferimento a tali passaggi della motivazione, che la previsione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 353-bis c.p., introdotta con la novella legislativa L. 13 agosto 2010, n. 136, ha inteso sanzionare le turbative del "procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente". Il legislatore, dunque, per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della turbativa d'asta, che nelle sue multiformi manifestazioni può investire anche il procedimento formativo del bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto possa essere favorito nell'aggiudicazione ancor prima della sua apertura, mettendo in pericolo, da un lato, il buon andamento della P.A. e, dall'altro, la libera concorrenza tra i partecipanti alla gara, ha introdotto un nuovo reato di pericolo, che, affiancando l'originario modello tipizzato dall'art. 353 c.p., tende a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando, che finora sfuggivano alla sanzione penale (v., in motivazione, Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, dep. 07/11/2013). Con l'obiettivo di estendere la tutela penale alla fase dei pubblici incanti anteriore alla pubblicazione del bando, la nuova norma penale punisce chiunque, con atti tassativamente specificati (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti), "turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione".
L'azione delittuosa, pertanto, consiste nel turbare mediante atti predeterminati il procedimento amministrativo di formazione del bando, allo scopo di condizionare la scelta del contraente. Poiché il condizionamento del contenuto del bando è il fine dell'azione, è evidente che il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine medesimo.
Per integrare il delitto, quindi, non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, ne', a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, cit.), attraverso l'alterazione o lo sviamento del suo regolare svolgimento, e con la presenza di un dolo specifico qualificato dal fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A..
Considerando il tenore letterale della formulazione adottata dal legislatore e la ratio della nuova previsione normativa, non v'è dubbio che nella nozione di "atto equipollente" ivi menzionata rientra qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento diretto (Sez. 6, 23 ottobre 2012, n. 43800). Ne discende che l'ambito di applicazione della nuova disposizione si estende a qualsiasi forma di aggiudicazione che prescinda dalla celebrazione di una gara e alla stessa fase di selezione dello strumento di aggiudicazione, oltre che a tutte quelle situazioni in cui l'attività illecita si risolva nella stessa elusione del rispetto di una regolata procedura concorrenziale. Muovendo da tale quadro di principii, deve rilevarsi come il Tribunale abbia posto in rilievo il dato della regolarità formale della delibera di proroga e del relativo procedimento, spiegandone solo genericamente la ragione con la "necessità" che la delibera "non venisse travolta dai controlli amministrativi e giurisdizionali".
In relazione a tale profilo, infatti, la motivazione dell'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dei rilievi difensivi mossi in sede di gravame, omettendo di confrontarsi criticamente con i risultati cui è pervenuta la relazione conclusiva dei lavori tenuti dalla su citata Commissione amministrativa d'inchiesta (v., supra, il par. 2.1.), ove invece si fa riferimento al fatto che la facoltà di rinnovo contrattuale sembra esente da censure sul piano amministrativo, poiché la relativa discrezionalità è nel caso di specie "fortemente limitata dalla sussistenza delle condizioni di fatto accertate dagli Uffici e non dal Direttore generale, condizioni che rendono tale scelta quasi doverosa".
Non si è verificato, dunque, in relazione ai presupposti, alle caratteristiche, ai diversi segmenti ed alle finalità del procedimento di proroga dei contratti oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare, quale fosse in concreto l'ambito di discrezionalità nell'esercizio dei poteri rispettivamente attribuiti ai predetti indagati, in modo da stabilire se l'adozione della relativa delibera sia stata frutto di una decisione obbligata ed assistita dal fine pubblico, ovvero se la stessa sia stata arbitrariamente disposta in violazione delle regole inerenti l'uso del potere discrezionale, avendo cura di precisare in tal caso quali siano state, con particolare riferimento alla posizione del ON, le forme dell'accordo collusivo e le note modali delle condotte di turbativa specificamente orientate all'alterazione del risultato finale della procedura di scelta della controparte contrattuale.
Già in passato, del resto, si è affermato in questa Sede (Sez. 6, n. 1542 del 13/12/1994, dep. 14/02/1995, Rv. 200539) che, in presenza di una turbativa d'asta posta in essere da privati al cui accordo il pubblico ufficiale sia rimasto estraneo, ove questi venga a formare un atto del procedimento relativo alla gara, ovvero a compiere un'operazione ad essa relativa, al fine di favorire i predetti privati autori della turbativa in danno della pubblica amministrazione, il soggetto pubblico è colpevole del delitto di abuso di ufficio, non potendo detta condotta essere considerata anche come integratrice di un'ipotesi concorrente di turbativa d'asta, già risultando pregiudicato l'interesse tutelato con la previsione della relativa fattispecie incriminatrice dall'altrui autonoma condotta.
2.1. A non diverse conclusioni, inoltre, deve giungersi in relazione agli scarni passaggi motivazionali dedicati alla disamina dei profili inerenti alle ravvisate esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), laddove l'ordinanza impugnata ha mostrato di dar conto, solo con assertive e tautologiche affermazioni, dei prospettati pericula libertatis, senza confrontarsi adeguatamente con le diverse conclusioni cui era pervenuto il G.i.p. nell'ordinanza genetica, e senza offrire una congrua ed esaustiva spiegazione delle ragioni per le quali, tenuto conto in particolare della documentazione attestante l'avvenuta sospensione dagli incarichi nella Regione Lombardia, persisterebbero tuttora la possibilità di manipolazione del quadro probatorio da parte dei predetti indagati, ovvero l'elevato pericolo di reiterazione criminosa in ragione di un loro, non meglio specificato, stabile inserimento "nel contesto corruttivo e collusivo facente capo al IO".
Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato all'apprezzamento di elementi meramente congetturali ed astratti, ma all'intrinseca valenza di dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere i predetti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012, Rv. 253372). V'è poi da considerare, alla luce di una pacifica linea interpretativa (da ultimo, v. Sez. 6, n. 19052 del 10/01/2013, dep. 02/05/2013, Rv. 256223), che nei reati contro la P.A. il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale non è di per sè impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. Tuttavia, la validità di tale principio deve essere rapportata al caso concreto, laddove il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata deve essere reso probabile da una permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso.
Siffatta valutazione impone al giudice di fornire una puntuale e logica indicazione della presenza di specifiche circostanze fattuali idonee a comprovare il concreto pericolo che l'agente, svolgendo una diversa attività, non collegata con il ruolo pubblico precedentemente ricoperto, continui a porre in essere ulteriori, analoghe, condotte delittuose (Sez. 6, n. 23625 del 27/03/2013, dep. 30/05/2013, Rv. 256261; Sez. 6, n. 18770 del 16/04/2014, dep. 06/05/2014, Rv. 259685).
Occorre altresì valutare con attenzione, da un lato, la sanzione eventualmente irrogabile in relazione alla base edittale del reato ipotizzato (ai fini del giudizio prognostico richiesto, alla luce dei criteri generali stabiliti dall'art. 133 c.p., dalla nuova disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis, come modificato dal D.L. n. 92 del 2014, art. 8, entrato in vigore il 28 giugno 2014), e, dall'altro lato, le implicazioni del principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (v. Sez. Un., n. 40538 del 24/09/2009, dep. 20/10/2009, Rv. 244377, nonché Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, dep. 09/05/2013, Rv. 255725), secondo cui, in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela.
Sotto altro, ma connesso profilo, devono essere oggetto di puntuale e specifica indicazione gli elementi in concreto sintomatici di un'attuale inclinazione a porre in essere attività orientate ad alterare l'effettività del compendio indiziario offerto dalle attività d'indagine, avuto riguardo al loro stato di avanzamento e consolidamento, poiché la valutazione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata, con il carattere della concretezza, in relazione sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già individuate, a nulla rilevando il fatto che le attività di indagine risultino già concluse (da ultimo, v. Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 249093). Nè può ritenersi adeguata, al fine ora considerato, la motivazione incentrata su un generico riferimento al pericolo di inquinamento probatorio fondato sulle condotte di altri coindagati, senza spiegare quale sia la loro specifica e concreta connessione rispetto al comune interesse che dovrebbe connotare anche le posizioni dei predetti ricorrenti (v., in motivazione, Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257598).
3. Inammissibile, in quanto aspecificamente formulata, deve ritenersi la prima doglianza prospettata nel ricorso del IO, che sul punto omette di affrontare criticamente gli argomenti esposti dal Tribunale nel richiamare le pertinenti considerazioni espresse dal P.M. in sede di udienza, con riguardo alla dichiarata presenza di tutti i decreti di intercettazione nel relativo fascicolo processuale ed alla loro successiva trasmissione al G.i.p. con la richiesta di applicazione della misura cautelare.
Fondata, di contro, deve ritenersi la seconda censura, ove si consideri, alla luce di un pacifico insegnamento di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 3415 del 21/10/1999, dep. 02/12/1999, Rv. 214970;
Sez. 1, n. 18173 del 08/04/2009, dep. 04/05/2009, Rv. 243867), che l'art. 275 c.p.p., comma 4 esclude l'applicabilità della custodia cautelare in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, fatta salva la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Da ciò deriva che, per applicare ex novo o per mantenere lo stato di custodia carceraria nei confronti di una persona ultrasettantenne, il Giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, dandone specifica e adeguata motivazione, mentre nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è suo potere - dovere disporre misure coercitive meno afflittive di quella custodiale. Occorre, pertanto, che siano congruamente illustrate, con il rigore di una specifica motivazione, le precise ragioni che legittimano una deroga al principio stabilito dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 dimostrando l'esistenza, nel caso concreto, di un "periculum in libertate" di intensità così elevata e straordinaria da far venire meno il divieto di applicazione della misura custodiale in relazione alla comprovata inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare esigenze cautelari di inusuale gravità (Sez. 1, n. 3096 del 19/04/1999, dep. 20/05/1999, Rv. 213389). Nel caso in esame, tenuto conto dell'età assai avanzata del ricorrente, non appare sufficientemente chiarita la ragione per la quale le prospettate esigenze di reiterazione delle condotte criminose non possano essere adeguatamente soddisfatte con altra, meno afflittiva, misura cautelare, poiché il provvedimento in esame omette al riguardo qualsivoglia considerazione, limitandosi a reiterare la stessa misura già applicata in relazione ad altri reati, sulla base di un riferimento, del tutto generico, al "ruolo assolutamente preminente" che l'indagato avrebbe assunto nella realizzazione dei reati contestati nei capi sub B), D) e G).
4. Per quel che attiene ai ricorsi proposti da AR e NI (v., supra, i parr. 5 e 7) - imprenditori della Servizi Ospedalieri s.p.a. di Ferrara, nel cui interesse il IO avrebbe agito da intermediario, intervenendo sui pubblici ufficiali dell'azienda ospedaliera di Lecco, e in particolare sul Direttore generale VI Mauro, al fine di favorire l'aggiudicazione alla predetta società dell'appalto relativo al servizio di lavanolo, come poi in effetti avvenuto con delibera del 16 maggio 2013 - i Giudici del gravame hanno richiamato la motivazione della richiesta cautelare del P.M. e hanno ritenuto la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza valorizzando, in particolare, il contenuto di una conversazione oggetto di intercettazione tra IO e AR in data 11 ottobre 2012, ove i due avrebbero fatto riferimento ad una somma di denaro, pari ad Euro 100.000,00, concordata per la turbativa di cui al capo suo g), e ne avrebbero pattuito la dazione della metà al IO per il successivo 20 ottobre 2012.
Al riguardo, tuttavia, il G.i.p. presso il Tribunale di Milano, nell'originaria ordinanza del 5 maggio 2014, aveva motivatamente posto in rilievo, con riferimento alla fattispecie incriminatrice ipotizzata sub g), l'esistenza di "meri indizi di reità", osservando: a) che non vi è prova della consegna della metà di quanto pattuito;
b) che la pattuizione della somma sopra indicata potrebbe riguardare una vicenda differente rispetto all'appalto in esame;
c) che i tempi della dazione anticipata quale prezzo per l'intervento operato nel caso in esame avvenuto a gara non ancora ultimata e notevolmente prima dell'aggiudicazione, effettuata solo in data 16 maggio 2013 - mal si conciliano, in termini di plausibilità, con le emergenze investigative in ordine al modus operandi dell'associazione per delinquere contestata nel capo sub A). Nella motivazione dell'ordinanza impugnata, inoltre, non è rinvenibile un'adeguata esposizione delle note modali delle condotte di turbativa che gli indagati avrebbero posto in essere, ne' appare sostenuta da specifiche ragioni giustificative la generica asserzione secondo cui gli elementi di prova offerti dal P.M. renderebbero evidente la concorde volontà del IO e del Direttore generale VI di aggiudicare la gara alle aziende facenti capo a NI e AR, a fronte delle contrarie, e non puntualmente vagliate, deduzioni difensive circa la necessaria valutazione dell'incidenza esercitata nel caso in esame dai criteri oggettivi previsti per l'assegnazione della gara, con particolare riferimento a quello basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui rilevanza avrebbe determinato l'esito dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti della società sopra indicata.
È noto che, in tema di misure cautelari personali, allorché venga denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, spetta a questa Suprema Corte il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare, ovvero a negare, la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardo alla valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. Un., n. 11, 22/03/2000, Audino). Strettamente connessa alle implicazioni di tale linea interpretativa deve ritenersi la regola di giudizio secondo la quale, in materia di applicazione delle misure cautelari, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, Rv. 212998; Sez. 6, n. 23267 del 28/03/2003, Rv. 225847).
È parimenti noto che, in sede cautelare, la gravità dell'indizio deve correlarsi alla specificità, ossia alla capacità di attribuire con elevata probabilità il fatto concreto al soggetto sottoposto ad indagini (Sez. 3, n. 1791 del 12/08/1993, dep. 15/10/1993, Rv. 195215). Pertanto, a norma dell'art. 273 c.p.p., il concetto di gravità della base indiziaria su cui riposa il provvedimento cautelare non può essere identificato con quello di sufficienza, poiché da questo si distingue sia quantitativamente che qualitativamente, non dovendo raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, ma l'alta probabilità della attribuibilità del reato all'indagato (Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, dep. 22/04/1998, Rv. 210514). Nel caso di specie, la motivazione dell'ordinanza impugnata mostra un insufficiente approfondimento critico ed un attenuato rigore argomentativo, laddove la ritenuta gravità degli indizi non sembra trovare adeguata giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi indiziari disponibili, ne' sembra confrontarsi con i contrari argomenti esposti dal G.i.p. e con le puntuali obiezioni critiche mosse dalla difesa nelle memorie depositate in sede di gravame.
L'omessa valutazione di memorie difensive non determina certo la nullità del provvedimento impugnato, ma può influire, come dianzi osservato, sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 07/01/2014, Rv. 258456; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713), con la conseguenza che la motivazione risulta indirettamente viziata per la mancata considerazione degli argomenti illustrati nella memoria, in relazione alle questioni devolute con l'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551).
Parimenti fondate, infine, devono ritenersi le censure difensive riguardo alle generiche affermazioni poste a sostegno delle ravvisate esigenze cautelari, dovendosi integralmente richiamare, sul punto, le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 2.1.. 5. In ordine al ricorso di AT IO - cui sono addebitate le ipotesi delittuose enucleate nei capi sub N) e P), nella sua qualità di Presidente del consiglio di gestione e consigliere delegato di "Manutencoop Facility Management s.p.a." - deve preliminarmente escludersi ogni profilo di inammissibilità dell'appello del P.M. (v., supra, il motivo nuovo illustrato nel par. 6.5.), avendo il relativo atto di impugnazione individuato i "punti" che intendeva devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandoli con riferimento alla motivazione dell'ordinanza impugnata, sulla base di una sufficiente enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto atte a sorreggerli e con una riconoscibile indicazione sia dei motivi di dissenso dalla decisione appellata che dell'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 06/02/2003, dep. 25/03/2003, Rv. 227195; Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012, dep. 08/01/2013, Rv. 254090).
5.1. Per quel che attiene alla prima censura prospettata nel ricorso, pur essendo desumibile, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, un quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo sub N), deve rilevarsi, sotto altro, ma connesso profilo, un insufficiente approfondimento riguardo alla valutazione dell'effettiva consistenza della base indiziaria emersa dalle attività d'indagine, laddove si trascura l'esigenza di illustrare, sulla base di un congruo supporto critico-argomentativo, i presupposti di fatto, le note modali e l'estensione temporale della condotta concorsuale specificamente ascrivibile al ricorrente all'interno della vicenda storico-fattuale individuata nel relativo tema d'accusa (che individua a carico di altri indagati - ossia, di IO, ZO, LL e greganti - un comportamento attivamente orientato presso il pubblico ufficiale NI IO - quale Direttore generale della stazione appaltante, ossia della "Infrastrutture Lombarde s.p.a." - al fine di turbare la procedura di gara ed ottenere, fra l'altro, la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle offerte).
Non sono stati adeguatamente valutati, in particolare, i rilievi critici articolati dalla difesa nella memoria portata all'attenzione del Tribunale in sede di gravame, sia con riferimento all'asserito legame operativo che sarebbe intercorso fra il ricorrente ed un suo "sottoposto" - tale BE DA, che avrebbe intrattenuto, per conto del primo, i rapporti con il coindagato IO - sia con riferimento all'effettiva incidenza sulla gara degli evocati "rapporti politico-affaristici" del AT, che secondo la stessa ricostruzione dell'ipotesi d'accusa fatta propria dalla decisione impugnata avrebbero attivamente "bilanciato" quelli di un altro coindagato, LT RI, quale rappresentante legale di un'altra azienda consorziata nell'A.T.L., garantendo in tal modo il successo dell'intera operazione attraverso una "migliore copertura" sul piano politico.
Nè può ritenersi idoneo il mero richiamo al contenuto della su citata conversazione intercorsa fra il ricorrente ed il IO, ove si consideri che la semplice trascrizione delle intercettazioni senza specificare la ragione per la quale il loro contenuto dimostra una data tesi può essere ritenuta accettabile, sul piano della congruità della motivazione, laddove la chiarezza della conversazione e la linearità della vicenda storico-fattuale considerata consentano, effettivamente, di affermare la cd. "autoevidenza" della stessa fonte di prova, ciò che, nel caso in esame, non può dirsi avvenuto sotto alcun profilo (v., in motivazione, Sez. 6, n. 1269 del 05/12/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254227).
V'è ancora da considerare, nella medesima prospettiva, che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa di una misura di tipo custodiale non può ritenersi assolto, per quanto concerne l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, ossia attraverso la semplice riedizione del compendio investigativo, ovvero facendo leva sull' "autoevidenza" dello stesso, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate (Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, dep. 14/05/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, dep. 26/06/2013, Rv. 256262).
5.2. Parimenti fondato deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, prospettato con riferimento al reato di cui al capo sub P), non risultando chiaramente esplicitata nell'ordinanza l'indicazione di elementi sintomatici in grado di delineare le modalità e le concrete circostanze della condotta addebitata al ricorrente in ordine alla acquisizione di notizie coperte dal segreto d'ufficio circa l'andamento della procedura di gara (avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione della "Città della salute e della ricerca" in Sesto San NI), che il NI, agendo nella qualità sopra indicata, avrebbe rivelato anche su richiesta del AT, nell'interesse dell'A.T.I. partecipante alla gara. Nè emergono con chiarezza, dal testo della decisione, la base di riferimento fattuale e la specifica valenza indiziaria del ruolo che nella vicenda avrebbe esercitato il BE al fine di agevolare la cognizione di quelle notizie da parte del ricorrente. Al riguardo giova richiamare l'insegnamento emergente da una pacifica linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, v., in motivazione, Sez. 6, n. 30968 del 28/06/2007, dep. 30/07/2007, Rv. 237485; v., inoltre, Sez. 1, n. 5842 del 17/01/2011, dep. 16/02/2011, Rv. 249357), secondo cui il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all'art. 326 c.p., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d'ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell'estraneo. Perché questi sia punibile è quindi necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone.
Sulla base della motivazione dell'ordinanza impugnata, tuttavia, non risultano congruamente sviluppati i profili inerenti le concrete modalità di partecipazione del ricorrente alla commissione del reato contestatogli nel capo sub P).
5.3. Ferme le implicazioni riconducibili alle su esposte considerazioni, e tenuto conto della natura delle ipotesi delittuose oggetto di apprezzamento all'esito del giudizio cautelare, il Tribunale dovrà riesaminare anche il profilo inerente all'apprezzamento delle esigenze cautelari, che la decisione impugnata ha ritenuto sussistenti sulla base di mere clausole di stile, ovvero di formule del tutto generiche, senza spiegarne adeguatamente le ragioni giustificative e senza indicare specifiche situazioni correlate con i fatti del procedimento, inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato, ovvero della sua capacità di alterare o deviare la genuinità delle acquisizioni probatorie.
Insufficienti, in relazione ai profili or ora indicati, devono infatti ritenersi i riferimenti alla particolare complessità delle indagini, ovvero alla possibilità di "operare in chiave manipolatoria" sulla ricerca dei riscontri agli indizi risultanti dalle intercettazioni, come pure l'apodittica affermazione circa l'evocata capacità di "illecite relazioni, utilizzabili dall'indagato per proprie utilità, a prescindere dall'arresto dei sodali".
Sul punto, dunque, devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 2.1. .
6. Fondate devono ritenersi entrambe le doglianze mosse dal ER, la cui posizione è stata solo genericamente vagliata dal Tribunale, senza tener conto della marginalità del contributo che egli avrebbe prestato in relazione al reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo sub A), ne' della natura sostanzialmente esecutiva delle mansioni di segretario da lui svolte alle dipendenze del IO, la cui sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere non consente di evincere con chiarezza i dati oggettivi della necessaria concretezza ed attualità delle ragioni che dovrebbero giustificare, a carico del ricorrente, una valutazione prognostica positiva circa la sussistenza di entrambe le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c).
Nella motivazione dell'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, come si è avuto modo di osservare, devono essere adeguatamente indicate, con riferimento alla posizione di ciascun indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali vengono desunti i pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Del pieno soddisfacimento di tale onere motivazionale, tuttavia, non v'è traccia nella decisione impugnata, che solo genericamente ipotizza nei confronti del ricorrente la possibilità di alterare la genuinità del compendio probatorio, ovvero di continuare, pur dopo l'arresto del IO, a manipolare gare di evidenza pubblica o altre procedure di scelta sfruttando non meglio precisate relazioni di alto livello con imprenditori e pubblici funzionari. Pertanto, anche in relazione al vaglio delibativo operato sui profili critici qui evidenziati, devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 2.1..
7. Analoghi rilievi devono altresì formularsi con riguardo al terzo motivo di ricorso dedotto da CA AL (v., supra, il par. 9.3.), la cui attività di intermediazione con ambienti imprenditoriali, politici ed istituzionali lo stesso Tribunale riconosce esser stata utilizzata dal IO sino all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei coindagati per il reato associativo di cui al capo sub A). In relazione a tale profilo, infatti, la configurabilità del periculum libertatis è stata prospettata in termini meramente astratti, senza sviluppare un adeguato confronto con i puntuali rilievi critici mossi dalla difesa nella memoria depositata in sede di gravame (incensuratezza del ricorrente, ruolo sostanzialmente esecutivo e subordinato al IO, riconosciuta insussistenza della base indiziaria in ordine al reato connesso di cui al capo sub H) dell'imputazione provvisoria, inesistenza di altri reati-fine, ecc.) e senza ancorarne il contenuto all'indicazione di elementi sintomatici in grado di rivelarne l'effettiva ricorrenza, superando in tal modo le contrarie conclusioni cui era pervenuto il G.i.p. nell'originaria ordinanza.
Sul punto, dunque, il ricorso è fondato, dovendosi integralmente richiamare le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 2.1..
Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di doglianza, in quanto aspecificamente formulato senza tener conto degli argomenti congruamente illustrati, sia nella richiesta cautelare del P.M. che nella su citata ordinanza del G.i.p., a sostegno della ritenuta gravità della base indiziaria ivi delineata per il reato sub A):
atti processuali, quelli ora indicati, che sono stati posti a conoscenza della difesa, ed al cui contenuto il Tribunale si è integralmente richiamato, sintetizzandone i passaggi motivazionali più rilevanti, che ha mostrato di condividere con riferimento al solo reato associativo, laddove il ricorrente non ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, individuando aspetti o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale.
Parimenti infondato, infine, è il primo motivo di ricorso, dovendosi integralmente richiamare, al riguardo, le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 5.
8. Il primo e il terzo motivo del ricorso proposto da RE NO sono fondati, mentre la seconda censura deve ritenersi infondata alla stregua delle medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 5., e qui da intendersi integralmente richiamate.
8.1. Si assume, con riferimento al reato di cui al capo sub B), che il IO, agendo quale intermediario in relazione alla proroga del servizio di pulizia e sanificazione presso l'Azienda ospedaliera di Melegnano, abbia ricevuto dal coindagato ST (dell'azienda "FERCO" s.r.l.), anche per conto del RE, la somma di Euro 120.000,00, consegnata a pubblici ufficiali da identificare, ma operanti presso la predetta Azienda ospedaliera, per avere riservato alle società del ST e del RE un trattamento preferenziale nel disporre una proroga del relativo servizio, in luogo di una nuova gara d'appalto.
Con riferimento al reato di cui al capo sub D), inoltre, s'ipotizza nel tema d'accusa che il RE ed il IO, che agiva quale intermediario con i pubblici ufficiali dell'Azienda ospedaliera "San Carlo Borromeo" di Milano, abbiano promesso una somma di 120.000,00 Euro in contanti destinata a pubblici ufficiali da identificare, per aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio nel riservare al C.N.S. (Consorzio nazionale servizi), nel cui interesse operava il RE, un trattamento preferenziale nell'espletamento della procedura di aggiudicazione del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta e trasporto dei rifiuti del presidio ospedaliere e delle strutture territoriali esterne.
Secondo un pacifico orientamento di questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251651), ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti eventualmente ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all'effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nel fatto di corruzione, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato.
Discende da tale linea interpretativa il logico corollario che, ogni qual volta vi sia un intermediario, l'azione corruttrice non deve arrestarsi a quest'ultimo, ma deve, quanto meno, essere nota al pubblico ufficiale competente ad emettere l'atto oggetto del mercimonio;
deve, cioè, potersi ricavare univocamente dai fatti il consenso del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) alla pattuizione illecita (Sez. 6, n. 277 del 01/02/1993, dep. 27/03/1993, Rv. 194503).
È indispensabile, pertanto, che non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale nel fatto di corruzione, poiché la semplice consegna "sine titulo" di ingenti somme di denaro ad un intermediario non è sufficiente ad affermare con certezza, in mancanza di ulteriori elementi, che si sia consumato un episodio di corruzione ed ad addebitarne la responsabilità al pubblico ufficiale, ben potendo tale condotta integrare alternativamente altri reati (ad es., di millantato credito o di truffa a carico del percettore accertato delle somme) Sez. 4, n. 2006 del 13/08/1996, dep. 02/09/1996, Rv. 206122. Di tale quadro di principii, tuttavia, non ha fatto buon governo il provvedimento impugnato, nella cui motivazione, senza sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo con le diverse conclusioni cui era pervenuto il G.i.p. nell'originaria ordinanza cautelare, viene contrapposta una lettura meramente alternativa dei fatti, sul rilievo che il destinatario finale della somma, dedotta la parte spettante al IO a titolo di intermediazione, era un soggetto non identificato, ma sicuramente riconducibile alla direzione dell'ente pubblico che aveva disposto la proroga.
Tale affermazione, pur fondata sulla base di intercettazioni dal cui contenuto si evincerebbe che il IO aveva svolto attività di intermediazione nei confronti del ON e della TT, e che, nel ricevere quella somma, egli aveva fatto espresso riferimento al "suo capo" (ed alla circostanza che eccezionalmente, per la fiducia nutrita verso il ST, si occupava della concreta riscossione del denaro), non appare idonea a dimostrare con certezza, sulla base della necessaria univocità degli elementi indiziari allo stati disponibili, il fatto che una parte del denaro sia stata versata o, quanto meno, promessa ai pubblici ufficiali investiti dell'esercizio dei poteri decisionali in merito alle proroghe dei contratti di appalto.
Nell'originaria ordinanza cautelare del 5 maggio 2014, infatti, il G.i.p. escludeva motivatamente la sussistenza del requisito della gravità indiziaria, facendo riferimento ad argomenti non puntualmente confutati dal Tribunale, ed in particolare: a) alla mancata individuazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio ed alla genericità dell'espressione impiegata dal IO per indicare il soggetto considerato quale destinatario finale di parte del denaro ricevuto dagli imprenditori coindagati;
b) al modus operandi dell'associazione per delinquere contestata nel capo sub A), sul rilievo che il complesso delle emergenze investigative induceva a ritenere che il denaro percepito dal sodalizio, o che il IO comunque riceveva dagli imprenditori quale prezzo delle condotte collusive poste in essere a fini di turbativa, era corrisposto al suo esito, ed era comunque pattuito in forza della concordata turbativa, ma non veniva effettivamente destinato, ne' promesso a pubblici ufficiali, bensì trattenuto dai sodali e dallo stesso IO (tanto che le diverse ipotesi di corruzione apparivano sostanzialmente caratterizzate dalla promessa di utilità costituite non da somme di denaro, ma da avanzamenti di carriera o spostamenti dei pubblici ufficiali in altri enti a loro maggiormente graditi); c) alla circostanza di fatto, ritenuta allo stato dirimente, che nel successivo incontro del 7 giugno 2013 il IO e la TT non hanno fatto alcun riferimento a somme di denaro ricevute dal primo, e in parte destinate a pubblici ufficiali con ruoli apicali all'interno dell'Azienda ospedaliera.
8.2. A non diverse conclusioni, inoltre, deve giungersi in relazione alla insufficiente disamina dei profili inerenti alle ravvisate esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) e c), laddove l'ordinanza impugnata ha mostrato di dar conto, solo con assertive e tautologiche affermazioni, dei prospettati pericula libertatis, senza confrontarsi adeguatamente con le diverse conclusioni cui era pervenuto il G.i.p. nell'ordinanza genetica, e senza offrire una congrua ed esaustiva spiegazione delle ragioni per le quali - avuto riguardo alle obiezioni difensive espresse in sede di gravame, ed in particolare all'evidenziata ammissione dei fatti nel corso dell'interrogatorio e al contenuto della misura interdittiva irrogata dalla Prefettura di Milano a carico della società Co. Lo. Coop. - persisterebbero tuttora la possibilità di manipolazione del quadro probatorio da parte del predetto indagato, ovvero l'elevato pericolo di reiterazione criminosa in ragione di una, non meglio specificata, possibilità di continuare ad operare, eventualmente in via indiretta attraverso "altre compagini sociali", nel settore imprenditoriale di appartenenza.
In relazione al vaglio delibativo operato sui profili critici qui evidenziati devono integralmente richiamarsi, pertanto, le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 2.1..
9. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Milano affinché proceda ad una nuova Deliberazione, eliminando i vizi riscontrati ed uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2015