Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione, previsto dall'art. 1 legge 386 del 1990, la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca di autorizzazione da parte del trattario, sicché, in mancanza, il mero fatto che la missiva spedita dal trattario non sia ritornata al mittente per compiuta giacenza non implica per se solo, e cioè senza verifica presso l'ufficio postale, che essa sia stata realmente consegnata al destinatario prima dell'emissione dell'assegno, e perciò la prova del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1998, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 13.5.98
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N. 980
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 39388/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE ON RE, n. il 13.8.32 a Roma avverso sentenza 11.6.97 C.A. ROMA Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. E. SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto.
- RITENUTO -
1 - De MO RE è stato condannato dal pretore di Roma il 31.5.96, con generiche a m.2 rec., p. acc., per art. 1 L. 386/90 e 81 cpv. CP (due assegni serva autorizzazione, protestati 26.3.92 e
9.2.94). La condanna è stata confermata dalla corte d'appello, che ha respinto eccezione di nullità della sentenza di I grado, perché non era stato comunicato rinvio dell'udienza, e ritenuto che la revoca gli era stata comunicata dalla banca, ancorché non fosse stata in grado di produrre la cartolina di ritorno, perché la raccomandata non era stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Con il ricorso denuncia: violazione di legge processuale, per mancata costituzione del rapporto processuale, non essendo stato comunicato all'imputato rinvio al 31.5.96, per la riunione dei procedimenti a suo carico;
e dell'art 1 L. 386/90, perché il pretore non ha acquisito prova dell'avvenuta comunicazione della revoca, senza della quale non poteva condannarlo.
2 - Il motivo processuale è manifestamente infondato. Il rinvio in prosieguo, come rilevato in sentenza, è stato disposto dopo la dichiarazione di contumacia, sicché a norma dell'art. 487/2 CPP l'imputato era rappresentato ad ogni effetto dal difensore e non doveva essergli comunicato dal pretore alcun avviso circa il prosieguo dell'udienza in altra data.
Il motivo di diritto sostanziale è fondato.
La ricevuta di ritorno della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca di autorizzazione da parte del trattario, a norma dell'art 9 L. 386/90. Se la data di ricezione è antecedente all'emissione di un assegno, attraverso la ricevuta si fonda la prova della consapevolezza dell'assenza di autorizzazione da parte del traente e perciò della commissione del reato di cui all'art. 1 da parte sua. La prova del dolo si può conseguire anche attraverso altri elementi, e innanzitutto le modalità della condotta. Ma in assenza di ricevuta di ritorno, il mero fatto che la missiva spedita dal trattario non sia ritornata al mittente per compiuta giacenza, non implica per se solo, e cioè senza verifica presso l'ufficio postale, che sia stata realmente consegnata al destinatario prima dell'emissione dell'assegno, e perciò la prova del reato imputato a norma dall'art 1 citato. Nella specie, la motivazione non adduce alcunché oltre l'indicata insufficiente presunzione. Pertanto la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame, sulla scorta del principio delineato.
P. Q. M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 1998