Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1998, n. 6549
CASS
Sentenza 13 maggio 1998

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Ai fini della configurazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione, previsto dall'art. 1 legge 386 del 1990, la ricevuta di ritorno della lettera raccomandata fornisce certezza dell'avvenuta comunicazione della revoca di autorizzazione da parte del trattario, sicché, in mancanza, il mero fatto che la missiva spedita dal trattario non sia ritornata al mittente per compiuta giacenza non implica per se solo, e cioè senza verifica presso l'ufficio postale, che essa sia stata realmente consegnata al destinatario prima dell'emissione dell'assegno, e perciò la prova del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/1998, n. 6549
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6549
    Data del deposito : 13 maggio 1998

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