Sentenza 12 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di circostanze, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da reati contestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che, pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato, viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel determinare la pena per bancarotta fraudolenta, aveva escluso le circostanze attenuanti generiche anche sul presupposto che all'imputato erano state contestate numerose ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, estinte per prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2019, n. 10977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10977 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2019 |
Testo completo
DEPOSI ENIA 10977-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE dott.ssa Maria Cristina D'Angelo gott.s Composta da: -Presidente - ROSA PEZZULLO Sent. n. sez. 3678/2019 UP 12/12/2019 MICHELE ROMANO R.G.N. 27828/2019 ALESSANDRINA TUDINO -Relatore- ELISABETTA MARIA MOROSINI GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA su! ricorso proposto da: GI LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. MASSIMO DELL'OCA chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2019, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 3 marzo 2016, dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d. lgs. 74/2000 e ritenuto insussistente il delitto sub c), confermando l'affermazione di responsabilità di LU ON per il reato di bancarotta fraudolenta documentale in riferimento a Autotrasporti ON s.r.l. e Autotrasporti ON e Pampuri s.n.c., rideterminando il trattamento sanzionatorio e la durata delle pene accessorie.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Massimo Dell'Oca, affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al reato sub D) quanto all'elemento materiale: per essere la Corte territoriale incorsa in travisamento della prova riguardo la partecipazione dell'imputato in Autotrasporti ON s.r.l., di cui il ON non è mai stato socio, mentre la carica di amministratore era cessata da tre anni all'epoca del fallimento;
per aver apoditticamnete ritenuto l'imputato - amministratore di fatto di Autotrasporti ON e Pampuri s.n.c., sul punto omettendo di considerare le dichiarazioni rese dal curatore e dal teste Cian;
- quanto all'elemento soggettivo, per mancata dimostrazione del dolo specifico, ritenuto richiamando il prescritto reato sub b), relativo a fatti pregressi;
- alla mancata prova della consapevolezza che le violazioni tributarie avrebbero aggravato il dissesto della società ed al ritenuto intento elusivo riguardo l'individuazione dell'effettivo gestore, verificabile attraverso una mera visura e non ricompreso nell'interesse tutelato dalle norme incriminatrici contestate.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sulla omessa riparazione del danno rispetto alla fattispecie di bancarotta documentale e sulla ingiustificata valutazione dei precedenti penali, svalutando la condotta processuale. 1 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in riferimento alle pene accessorie, determinate in misura corrispondente alla pena detentiva omettendo la specifica e concreta motivazione, imposta dalla lettura costituzionalmente conforme dell'art. 216 comma 3 I. fall. in seguito alla sentenza n.222/2018 della Consulta. CONDIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è genericamente formulato in tutte le sue declinazioni, eludendo il confronto critico con il complessivo dispiegarsi della motivazione.
1.1. Con il primo argomento, il ricorrente deduce travisamento della prova decisiva riguardo la partecipazione, in qualità di socio, in Autotrasporti ON s.r.l., mentre la sentenza impugnata ha ricostruito il ruolo di amministratore di fatto dell'imputato alla stregua della compiuta disamina della continuità soggettiva delle diverse società individuali e collettive - in cui il medesimo ha continuato ad operare nello stesso settore e a servizio della medesima clientela, richiamando gli atti della procedura fallimentare, le dichiarazioni degli amministratori di diritto, solo fittiziamente investiti della carica, e dei testi, valorizzando anche la sostanziale titolarità di Cesas s.r.l., Co cui si riferiscono i prescritti reati sub a) e b). Donde s'appalesa insussistente il dedotto vizio di travisamento, che è, invece, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).
1.2. Sono, allo stesso modo, aspecifiche le doglianze rivolte alla ricostruzione del ruolo gestorio in Autotrasporti ON e Pampuri s.n.c.. In tal caso, il medesimo vizio viene dedotto in riferimento ad uno -stralcio della deposizione del TO EL nella parte in cui il medesimo ha dichiarato "di non avere elementi della presenza del ON nella società" - decontestualizzata dalla trama della complessiva testimonianza, oltre che dell'integrale piattaforma probatoria, con conseguente inidoneità ad evidenziare il travisamento della predetta prova. E', infatti, inammissibile il motivo di ricorso che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n.34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566). L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. è, invero, quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La sentenza avversata ha, invece, ampiamente declinato gli indici sintomatici del ruolo gestorio attribuito al ricorrente sulla base delle concrete Св funzioni esercitate (V. Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), secondo un percorso giustificativo che si sottrae a censure nella presente fase di legittimità.
1.3. Le doglianze svolte nel terzo punto in riferimento all'elemento soggettivo sono altrettanto generiche e, comunque, manifestamente infondate. Il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture è stato giustificato alla luce della progressiva trasfusione societaria, ricostruita in sentenza (ditta individuale LU ON- Autotrasporti ON e Pampuri s.n.c.- Autotrasporti ON s.r.l.), ed alla sistematica evasione d'imposta accertata in riferimento a Cesas s.r.l. (società di commercializzazione di materiali ferrosi collegata alla citate aziende di 3 trasporto); elementi ritenuti rivelatori dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, dissimulando le utilità sociali, secondo criteri di accertamento ex ante ed in concreto, in linea con la natura di reato di pericolo dell'imputazione (V. in tema di bancarotta patrimoniale, ma con valenza generalizzante sul punto Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Le critiche rivolte a siffatta valutazione invocano, invece, una mancanza di consapevolezza del fallimento, erroneamente ricostruito in termini di evento, che non appartiene al fuoco del dolo del reato contestato, ad integrare il quale basta la consapevole e volontaria omessa tenuta della contabilità, sorretta dalla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, senza alcuna previsione e volontà del dissesto. Sul punto è, peraltro, appena il caso di rimarcare come, nei reati fallimentari, la sentenza dichiarativa si pone quale evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente (V. Sez. U, n.22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; ex multis Sez. 5, n.2899 del 02/10/2018 - dep. 2019, Signoretti, Rv. 274610), rimanendo del tutto esorbitante rispetto all'oggetto dell'elemento soggettivo. Dal testo della sentenza impugnata non è dato, pertanto, ravvisare alcuna omissione valutativa delle ragioni dell'impugnazione, né alcuna disarticolazione del ragionamento giustificativo, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Св Rv. 268822), riproponendo in sede di legittimità censure già argomentativamente superate.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. In relazione alle mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente propone un sindacato, inammissibile in sede di legittimità, sul giudizio di valutazione degli elementi rappresentati nel correlativo motivo d'appello, sui quali la Corte territoriale ha rassegnato un'argomentazione completa e razionale, ritenendoli recessivi rispetto alla pluralità dei fatti, anche prescritti, accertati a carico dell'imputato ed ai precedenti penali. In tal senso, va ribadito come la declaratoria di prescrizione, emessa per reati consumati in esecuzione del medesimo disegno criminoso (come ritenuto nella sentenza di primo grado) rispetto a diversa imputazione per la quale non sia intervenuto analogo fatto estintivo о alla stessa probatoriamente connessi, non preclude al giudice di utilizzare gli elementi probatori relativi al reato presupposto, ancorché l'accertamento della sua sussistenza sia rimasta preclusa per effetto della intervenuta declaratoria di improcedibilità. Ed invero con l'estinzione del reato viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce il quale, ove abbia rilevanza per l'accertamento della sussistenza di un altro reato, può spiegare la sua funzione probatoria, sempre che il giudice voglia utilizzarne l'esistenza e dia contezza, con congrua motivazione, del suo accertamento (Sez. 5, n.548 del 09/12/1992 - dep. 1993, Antonini, Rv. 192754).
2.2. E', invece, aspecifica la critica rivolta al punto della motivazione che ha stigmatizzato al fine della esclusione delle predette attenuanti - anche l'assenza di iniziative risarcitorie. Il ricorrente deduce, al riguardo, l'incompatibilità logica di valutazioni incidenti sul piano patrimoniale in riferimento alla bancarotta documentale, senza confrontarsi con i principi di diritto declinati da questa Corte che, in tema di circostanze ex art. 219 I. fall., ha indicato, quale parametro di valutazione, il danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato di bancarotta documentale abbiano dispiegato св sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (ex multis Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345, N. 19304 del 2013 Rv. 255439). Donde non si rivela irragionevole la motivazione che, valorizzando l'assenza anche di siffatto positivo indicatore, ha condiviso la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
3. E', per gli stessi motivi, inammissibile il terzo motivo, con il quale si censura la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. La Corte territoriale ha proceduto alla determinazione delle sanzioni di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall., nel testo derivante dalla sentenza additiva n. 222 del 5 dicembre 2018 della Consulta, e secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. richiamati dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. S n.28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286), in via autonoma rispetto alla quantificazione della pena principale. Dal testo della sentenza impugnata risulta, in particolare, disaminata "la specifica e non sovrapponibile funzione del diverso ordine di pene sia in relazione al diverso carico di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona (libertà di iniziativa economica), che della diversa finalità (non [solo] rieducativa)" (Corte Cost. n.222/2018, in motivazione), e giustificata la quantificazione in cinque anni, valorizzando la funzione preventiva. Di guisa che siffatta quantificazione, corrispondente alla media edittale, letta nel complessivo tenore della motivazione ed attraverso i criteri di commisurazione valorizzati attraverso i singoli passaggi giustificativi, con specifica aderenza alla fattispecie concreta, non s'appalesa "manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare l'obiettivo di rieducazione del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost." (ibidem).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che stimasi equo determinare in €. 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019 Il Consigliere estensore Д Presidente Rosa PezzuNo Alessandrina Tudino кон و 6