Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 2
Al fine della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata per le indagini preliminari, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito della informativa che li riassume.
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si eccepisce la inutilizzabilità delle informative di polizia giudiziaria, per decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, senza, tuttavia, individuare con precisione l'atto specifico, in esse contenuto, asseritamente inutilizzabile, non spettando alla Corte, in mancanza di specifiche deduzioni, di verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che, non apparendo manifeste, implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente.
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Seguici: Articolo 55 del codice di procedura penale Funzioni della polizia giudiziaria Testo della norma 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Collocazione Codice di Procedura Penale - Libro Primo - Soggetti - Titolo III - Polizia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2014, n. 19553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19553 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 25/03/2014
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 349
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 46587/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensori di:
NA RO, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 1/8/2013 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'indagato gli avv. Brancia Diego e Silipo Domenico Antonio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 agosto 2013 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame e in parziale riforma del provvedimento genetico, sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a NA RO per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata commesso nella gestione della Costruzioni Santa Venere s.r.l., con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza dell'indagato.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il NA a mezzo dei propri difensori articolando tre motivi.
2.1 Con i primi due motivi si deducono l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 405 c.p.p. e art. 407 c.p.p., comma 3, delle informative di p.g. in forza delle quali il pubblico ministero aveva proceduto all'iscrizione del nominativo dell'indagato e di altri soggetti nel registro degli indagati, nonché correlati vizi motivazionali. L'eccepita inutilizzabilità conseguirebbe al fatto che tali informative, rese in esecuzione di delega d'indagine emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 nei confronti di BE OR (amministratore di diritto della fallita), sarebbero state depositate successivamente alla tardiva presentazione da parte del pubblico ministero della richiesta di proroga delle indagini preliminari. Non di meno su tale rilievo, specificamente sollevato con l'impugnazione di merito, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato in merito alla sussistenza del pericolo di recidivanza, ritenuta dal Tribunale sulla base di un giudizio marcatamente negativo della personalità dell'indagato, invece negato all'atto della valutazione dell'inadeguatezza della misura originariamente applicata e della sua sostituzione con altra meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi del ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati.
1.1 Innanzi tutto deve rilevarsi la latente genericità dell'eccezione sollevata dal ricorrente, che non ha individuato con la successiva precisione quale, tra quelli menzionati nel ricorso, sarebbe l'atto, asseritamente inutilizzabile, che avrebbe determinato l'apertura del procedimento penale nei confronti del NA per il reato configurato nell'incidente cautelare per cui è ricorso. Non compete infatti alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. Un., n. 39061 del 16 luglio 2009, De Torio, Rv. 244328).
1.2 Non di meno, posto che la sanzione della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dall'art. 405 c.p.p., non riguarda gli atti compiuti prima, ma depositati successivamente alla sua scadenza (Sez. 2, n. 40409 dell'8 ottobre 2008, Scatena, Rv. 241870), il primo motivo di ricorso difetta ulteriormente di specificità in ordine all'indicazione di quali tra gli atti d'indagine indicati sarebbero stati compiuti dopo la scadenza del termine previsto dal citato art. 405. Infatti ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità degli stessi è la data in cui gli stessi sono stati compiuti e non quella del deposito dell'informativa che li riassume.
1.3 In secondo luogo deve osservarsi che alcun interesse vanta il ricorrente (nè egli lo ha indicato) a contestare - come invece ha fatto - anche la validità delle iscrizioni dei coindagati BE OR, OS e TR, TO ET, FI OL e Lo SC ZI a seguito del deposito delle menzionate informative di p.g..
1.4 Sotto altro e risolutivo profilo deve infine rilevarsi che, impregiudicata qualsiasi valutazione sull'utilizzabilità delle informative menzionate nel ricorso nel procedimento a carico del BE per il reato tributario originariamente a lui contestato, l'eccepita inutilizzabilità ha natura relativa e valenza esclusivamente endoprocedimentale, talché nulla impediva al pubblico ministero di trarre dagli atti eventualmente inutilizzabili in quell'ambito l'autonoma notizia di un diverso reato nei confronti di altro soggetto. Come questa Corte ha infatti già avuto modo di ricordare la sanzione di inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine previsto per le indagini preliminari non opera, infatti, quando l'atto sia stato assunto nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, in quanto la sanzione è geneticamente connessa alle indagini nell'ambito delle quali è stato compiuto l'atto medesimo (Sez. 1, n. 24564 del 4 maggio 2004, Strisciuglio, Rv. 228513).
2. Manifestamente infondato e dunque inammissibile è infine anche il terzo motivo di ricorso. La motivazione del provvedimento impugnato non è infatti contraddittoria, come pretenderebbe il ricorrente, atteso che, non solo la prognosi di pericolosità e il giudizio di adeguatezza della misura cautelare hanno oggetti diversi, ma nemmeno il Tribunale ha espresso valutazioni effettivamente incompatibili, limitandosi a rilevare nel secondo caso come l'assenza di precedenti penali in capo al NA consentiva l'applicazione anche di una misura non custodiale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2014