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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 995/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 630\21
e vertente tra
; ; ; ; Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dagli avv.ti A. Irti, P. Davì, Controparte_5 nonché , rappresentata – oltre che dagli avv.ti surrichiamati- dagli avv.ti A. Tomassini: CP_6 Parte_1
[...]
– appellanti E
quale mandataria di – avv.ti A. Lanzi e A. Controparte_7 Controparte_8 Saracino E CP_1
(già - Controparte_9 Controparte_10 rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Bernava e Chiara Ortaggi
-appellati E
Controparte_12 E
E
(società di diritto francese) CP_13 E
Controparte_14 E
Controparte_15 E
Controparte_16 E
- appellati contumaci –
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 630\21 ha rigettato le opposizioni di , Controparte_1Controparte_1
, , CP_2 Controparte_17 CP_16 Controparte_4 [...]
, quali terze datrici di ipoteca, avverso l'atto di precetto ad esse Controparte_5 Controparte_15 notificato il 10 aprile 2018 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 24067\16 emesso dal Tribunale Milano il 1 ottobre 2016, dichiarando altresì inammissibile l'opposizione di società terza datrice di ipoteca con sede CP_13 in Francia, non attinta dall'atto di precetto;
-da qui l'appello, per le ragioni che si diranno, degli opponenti soccombenti, cui resistevano
[...]
quale mandataria di (d'ora in avanti: ) che Controparte_7 Controparte_8 CP_7 Controparte_9 Co (già d'ora in avanti: ), rispettivamente
[...] Controparte_10 cessionaria e cedente della pretesa creditoria per cui è causa;
-il giudizio è stato interrotto (udienza del 7 settembre 2021), e quindi riassunto dalle appellanti, per il fallimento di e quindi (udienza del 12 aprile 2022) il giudizio è stato nuovamente Controparte_14 Controparte_15 interrotto, per il fallimento della e nuovamente riassunto;
CP_16
- in corso di causa la Corte (con provvedimento confermato in sede di reclamo) ha rigettato istanza cautelare delle appellanti;
- quindi , all'udienza del 18 marzo 2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, come in atti;
la causa è stata assegnata in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c . (tutte le parti costituite hanno depositato memorie conclusionali e repliche);
Ritenuto che:
-la Corte deve in primo luogo sottolineare negativamente l'eccessiva quanto superflua ampiezza delle difese delle appellanti e di , in contrasto con il dovere di sinteticità e chiarezza ormai imposto, in primo luogo, CP_7 dall'art. 121 c.p.c. (sintetiche quanto compiute invece, apprezzabilmente, le difese dell'istituto bancario);
-d'altronde tali parti hanno ampiamente richiamato vicende estranee al presente giudizio, o comunque che qui non rilevano;
-resta fermo, beninteso, che alla Corte non sfugge da un lato la complessità dei rapporti inter partes, anche caratterizzati da un numero esorbitante di procedimenti giudiziari (non solo in Italia), dall'altro il carattere palesemente dilatorio di questa e di altre precedenti iniziative giudiziarie delle appellanti medesime;
-ne segue (come del resto rilevato dall'istituto bancario) sono estranee al presente giudizio tutte le eccezioni (in senso stretto o lato) non confluite nei motivi di appello , rispetto alle quali deve ritenersi formato il giudicato;
-va poi ribadito l'inammissibilità (ovvero inutilizzabilità, a voler ricorrere a un termine di matrice penalistica) di tutti i documenti esibiti per la prima volta in appello , ex art. 345 u.c. c.p.c.;
-sempre in rito, va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti delle società fallite in corso di causa, nei cui confronti il giudizio è stato riassunto, ma senza che le relative curatele (legittimate in via esclusiva) si siano costituite (sicchè appare un mero artificio verbale il doppio riferimento, nelle difese in atti, sia della società fallita che del relativo fallimento) ;
-la prima questione, posta dalla difesa di , è quella della nullità della procura agli avv.ti Irti e CP_7 Davì, per conflitto di interessi, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure;
in sostanza (v. anche conclusionale, p. 24 ss) i difensori in questione difendono appellanti che (con riferimento alle aperture di credito garantite) si troverebbero in posizione diversa, di svantaggio o di vantaggio, a seconda della imputazione (all'una o alle altre aperture) di pagamenti avvenuti il 14 giugno 2021;
-la Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale “nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti … l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156”, v. Cass. 20 gennaio 2023 n. 1765;
-tuttavia, nel caso di specie (e fermo che almeno la si avvale del patrocinio anche di altri difensori, CP_6 il che esclude in radice – a tutto voler concedere – il passaggio in giudicato della sentenza appellata), il conflitto di interessi (effettivo o potenziale che sia) è visto – inammissibilmente – in una prospettiva, estremamente ampia, anche nel tempo, dei rapporti tra le parti, pregressi e attuali , in realtà ampiamente estranei all'oggetto del presente giudizio, così dilatando eccessivamente la nozione stessa di conflitto di interessi;
detto in altri termini, il conflitto di interessi (anche potenziale) va riferito alla posizione delle parti nel giudizio di cui si tratta, e non anche in altri (pur a vario titolo collegati), pendenti o meno che siano;
-neppure va trascurato- e anzi è preliminare – che può fortemente revocarsi in dubbio la stessa legittimazione dell'appellato a proporre una tale eccezione il cui accoglimento determinerebbe, irreparabilmente, un rilevante pregiudizio proprio al diritto di difesa degli appellanti (senza poi considerare che, nella prospettiva dell'appellato, tutte le parti appellanti sono, in realtà, economicamente collegate, e facenti capo agli stessi soggetti: il che poi, in concreto, escluderebbe in radice il conflitto stesso);
-parimenti non è fondata l'eccezione (di merito) di circa la sopravvenuta carenza di interesse CP_7 degli appellanti almeno con riferimento agli immobili ormai venduti (non è peraltro dedotto che il ricavato sia stato distribuito);
-sul punto occorre effettivamente richiamare la giurisprudenza più recente, v. Cass. novembre 2023, n. 31085 e 16 gennaio 2025 n. 1042; quest'ultima ha enunciato il seguente principio di diritto: “"la circostanza che la procedura esecutiva sia giunta al suo esito naturale, con la distribuzione finale del ricavato, non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere, né la sopravvenuta carenza d'interesse, con riguardo alle parentesi di cognizione che si siano già innestate nel processo esecutivo anche attraverso l'opposizione agli atti esecutivi";
-parte appellata osserva che, nella specie, la cessazione della materia del contendere (non necessaria, ma configurabile) si verificherebbe comunque;
e tuttavia – già in linea di principio- occorre ricordare che i provvedimenti surrichiamati espressamente enunciano che “la parte che, per qualsivoglia ragione, abbia spiegato nel corso della procedura esecutiva un'azione (opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., reclamo ex art. 630 cod. proc. civ., ecc.) tendente a determinare o l'arresto definitivo della procedura, o quantomeno la necessità di rinnovare uno o più atti del processo (perché in tesi adottati contra legem e tempestivamente opposti), mantiene intatto l'interesse alla decisione, perché solo attraverso la sua esecuzione la parte stessa può anelare alla adeguata tutela della propria posizione soggettiva… si tratta di un principio che discende dalla stessa morfologia del processo esecutivo e dalle caratteristiche strutturali e funzionali degli incidenti di cognizione che vi si innestano: è evidente che, se la procedura esecutiva giungesse a suo compimento, con la distribuzione, e da tanto dovesse derivare, sic et simpliciter, la superfluità delle eventuali opposizioni esecutive frattanto proposte dalle parti", ne "discenderebbe da un lato la negazione stessa del diritto di azione, costituzionalmente tutelato ex art. 24 Cost., ma del tutto svuotato di ogni significato, e dall'altro l'attribuzione al giudice dell'esecuzione (almeno, per le opposizioni esecutive) di un potere addirittura esorbitante rispetto a quello del giudice della cognizione, con riguardo alla fase di merito delle stesse opposizioni: ciò perché, in fin dei conti, l'esito dello stesso giudizio di merito finirebbe col dipendere dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia sospeso o meno la procedura nella fase sommaria”;
- i principi sopra ampiamente ricostruiti operano anche nella specie, non rilevando che gli opponenti siano terzi datori di ipoteca, evidentemente estinta in ragione della vendita degli immobili, in quanto solo l'eventuale accoglimento dell'impugnazione darebbe loro la giuridica e astratta possibilità di chiedere il risarcimento dei danni;
-né poi va trascurato che l'eccezione di è estremamente generica (riferisce la carenza di interesse “a CP_7 molte delle domande formulate ex adverso”, v. memoria di replica), il che ne comporta, già in rito, l'irreparabile vizio;
Ritenuto ancora che:
-posso pertanto essere delibati i motivi di appello;
-con il primo motivo gli appellanti deducono la “inammissibilità dell'intervento di ”, p. Controparte_8
9-11 citazione in appello (e p. 27 ss conclusionale); più di preciso, gli appellanti con tale motivo eccepiscono il difetto di legittimazione di (nella qualità di cui in epigrafe), quale cessionaria dei crediti e relative CP_7 garanzie dell'istituto bancario, pure appellato;
-si tratta di questione non delibata dal primo giudice;
-al riguardo occorre distinguere, tenendo conto delle difese delle appellate, dei profili sia in rito che di merito;
-in rito, eccepisce il giudicato, rectius che la propria legittimazione sia stata incontrovertibilmente CP_7 accertata dal Tribunale di Velletri con sentenza del 27 gennaio 2022, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione delle società , , e avverso un precedente precetto CP_1 CP_14 CP_2 CP_3 CP_6 (icasticamente ma chiaramente indicata da come “ Seconda Opposizione al Terzo Precetto”; CP_7
-indubbiamente ivi l'eccezione proposta anche nel presente giudizio è stata rigettata specificamente e con toni (condivisibilmente) molto duri;
e del pari non può seriamente revocarsi in dubbio il passaggio in giudicato di tale sentenza (solo tardivamente contestato- ma del tutto genericamente, nonostante la chiara previsione dell'art. 115 c.p.c.- dagli appellanti);
-tuttavia la Corte dubita che tale pronuncia abbia l'efficacia dedotta;
e infatti: -1) la stessa (v. memoria di replica) ridimensiona – e di molto – la portata della propria eccezione, CP_7 riconoscendo che “nella Seconda Opposizione al Terzo Precetto, l'eccezione è stata svolta solo dalle parti di quel giudizio e cioè solo le datrici di ipoteca rispetto alla (ovvero , , CP_18 CP_1 CP_14 CP_2 Co e e solo rispetto alla cessione dei diritti di di cui a tale Prima Apertura. Ma ciò, ovviamente, CP_3 CP_6 non implica il rigetto dell'eccezione di giudicato, bensì solo che la questione sia coperta da giudicato (solo) per tutti le garanti di cui alla Prima Apertura, rimanendo semmai aperta solo per le garanti delle altre due Aperture”;
-le parti, specie , si attardano ancora nelle memorie conclusionali sulla questione della priorità del CP_7 giudizio di primo grado, definito dalla sentenza appellata, rispetto a quello definito dalla sentenza di Velletri, anche con riferimento al momento di proposizione della eccezione di difetto di legittimazione passiva del cessionario;
non considerano però- e il rilievo è qui rivolto soprattutto all'opponente- che ormai, appunto con il passaggio in giudicato della sentenza di Velletri, la questione della litispendenza non si pone più : e, inoltre (ma qui sono palesi i riflessi sulla questione della efficacia di giudicato di quella sentenza in questo giudizio) , la giurisprudenza esige, ai fini della litispendenza, che vi sia
“identità di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversità dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell'altro di convenuto”, v. Cass. 8916\24; così – ad es. –è costante l'affermazione conseguenziale che non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.;
-nella specie, oltretutto, può revocarsi in dubbio anche che la sentenza di Velletri abbia davvero efficacia di giudicato sostanziale: si tratta pur sempre di una sentenza processuale, di inammissibilità dell'azione di (parte degli odierni) opponenti (pur se il dispositivo è impreciso), mentre il rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva del cessionario è inserito nel corpo della motivazione, costituendo parte dell'iter logico- giuridico che ha condotto a quella pronuncia: ma, al di fuori di quella, non ha alcuna efficacia (certo non di giudicato), se non di argomento di prova;
-nel merito il motivo è palesemente infondato;
deve infatti convenirsi che vi sia il difetto di interesse degli appellanti al riguardo (attinente, appunto, al merito): sono parti di questo giudizio sia il creditore originario, BIM
¸ che il cessionario, ; tali parti hanno posizioni e difese assolutamente convergenti (anche quanto alla CP_7 cessione: assolutamente privo di pregio è il riferimento delle appellanti di una “non contestazione” dell'istituto bancario sul punto); né consta che gli odierni appellanti, nelle loro pur alluvionali e molteplici difese, hanno mai fatto riferimento a un terzo soggetto creditore;
ne segue allora (in astratto) l'irrilevanza, nella prospettiva (pur sorprendente, quanto paradossale, v. infra) degli appellanti, della stessa configurabilità della cessione: il che, in termini giuridici, tanto si traduce nella già rilevata carenza di interesse degli appellanti stessi, come già rilevato da altro giudice in sede di una (precedente) opposizione all'esecuzione;
-va del pari rilevato che – se è vero che la legittimazione non integra eccezione in senso stretto, deve però rimarcarsi che, effettivamente, gli appellanti hanno tenuto e tengono una condotta processuale contraddittoria (specie poi tenuto conto degli altri giudizi inter partes), non senza profili di slealtà processuale rilevante ex art. 88 c.p.c .; e infatti – da un lato – gli appellanti negano, ancora nelle difese conclusionali , la legittimazione di Co
, in quanto- a loro dire – ormai estromessa dal giudizio, dall'altra assumono che non abbia provato CP_7 la propria legittimazione (avendo assunto, in altre sedi giudiziarie, la prospettazione opposta), il che si risolve nella pretesa- invero sorprendente e paradossale, come detto- di escludere qualsivoglia controparte;
-le difese degli appellanti sul punto, che si risolvono in ardimentose quanto opache, non meritano specifica confusione, in quanto intrinsecamente contraddittorie, nella “lettura” delle difese delle stesse parti (appunto Co nell'escludere da un lato la legittimazione di , in quanto cedente, e di negare quella, quale cessionaria, di
); né sfugge che in altri giudizi- relativi pur sempre alle stesse garanzie- gli odierni appellanti hanno CP_7 fatto leva proprio su quella cessione che ora escludono (salvo, beninteso, negare la legittimazione di tutti gli appellati, come detto): il che integra una ulteriore ragione per escludere la fondatezza del motivo, in quanto gli appellanti, con tale condotta, vengono meno a un elementare principio di autoresponsabilità, non solo processuale;
Co
-infine, nel merito, e hanno ampiamente provato documentalmente la cessione di cui si tratta;
CP_7 questa è stata pubblicizzata, nei suoi estremi identificativi, sulla G.U. del 20 settembre 2018 (non essendo previsto, come già rilevato da altro giudice, che nell'elenco dei debitori debba essere indicato il conto corrente o l'atto costitutivo del credito (generalmente sono indicati con dei codici a tutela della riservatezza), tale pubblicazione- è appena il caso di ricordarlo- ha l'efficacia di notificazione a tutti debitori, principali o garanti che siano;
tanto in conformità alle chiare indicazioni della giurisprudenza di legittimità, arg. ex l'ancora recente Cass. 20 novembre 2024, n. 29872 secondo cui “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”; v. anche Cass. 29 settembre 2020 : “L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”;
-nella specie, come detto, la pubblicazione in G.U., e la sicura individuazione dei crediti ceduti, fra cui quelli per cui è causa (con le relative garanzie) conferma, anche nel merito, l'assoluta infondatezza del motivo di gravame in esame;
-con il secondo motivo le appellanti deducono il “carattere novativo della scrittura privata del 15 giugno 2009”, novazione che comporterebbe l'estinzione delle ipoteche, v. pag. 11-19 atto di appello (pag. 35 ss concl.);
-il motivo, effettivamente, lambisce, e del tutto verosimilmente supera, i confini della inammissibilità per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., tenuto poi conto della limpida motivazione al riguardo di primo grado:
“La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche e di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti ed alla causa, l' animus novandi, consistente nella inequivoca e comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. Dalla lettura della scrittura privata del 15.6.09, ed in particolare dal punto n. 2 rubricato <
-tale motivazione di merito rispecchia quella dell'ordinanza del medesimo Tribunale di Roma del 21 dicembre 2018, di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza di diniego della sospensione del precetto:
“la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ai sensi dell'articolo 1230 codice civile, mentre non è ricollegabile alla mera modificazione accessoria di cui all'articolo 1231 codice civile …. Nel caso di specie, alcun elemento di tal natura è desumibile dalla scrittura privata con la quale è stata regolata, in via più favorevole, solamente la modalità di restituzione delle somme erogate senza la volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio, lasciando inalterate le garanzie ipotecarie ”;
-tale iter argomentativo non è neppure scalfito dal motivo di appello in esame;
e del resto, a ben vedere, con evidenti ricadute in tema di (in)ammissibilità, le parti appellanti non hanno affatto provato (avendone l'onere) e, anzi, anche solo prospettato con chiarezza, ad onta della (eccessiva) ampiezza delle difese, quale nuovo rapporto negoziale avrebbe preso luogo quello novato;
anche a voler far riferimento all'accordo del 2009 (v. infra) gli appellanti non hanno affatto provato, e a ben vedere neppure specificamente dedotto, limitandosi ad affermazioni apodittiche, né (il necessariamente univoco e comune, per prescrizione normativa) animus novandi, né tantomeno l'aliquid novi ;
-per completezza va qui ricordato l'estremo rigore richiesto, dalla granitica giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della novazione oggettiva, ex art. 1230 c.c.;
- così- ex plurimis- Cass. 5 aprile 2023, n. 9347 afferma che al riguardo occorre “che siano espressamente previste, o siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinguere l'obbligazione preesistente in ragione della sua sostituzione con un'obbligazione nuova e con quella incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti già stipulati che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”, v. anche Cass. 7 marzo 2023, n. 6714, 14 settembre 2022, n. 27028,; 6 luglio 2010, n. 15980; Cass. 2 marzo 2020, n. 5674, fa riferimento a «un contratto, al contempo, estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla necessaria volontà dei relativi contraenti di far costituire, in sostituzione di quello precedente (che si estingue), un nuovo rapporto obbligatorio», del quale, pertanto, «costituiscono elementi essenziali, oltre l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo sostanziale del rapporto obbligatorio intercorso tra le stesse, anche l'animus novandi, consistente nella comune intenzione delle parti» (che ben può essere manifestata in forma tacita purché risulti in modo non equivoco) «di estinguere l'originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova nel titolo o nell'oggetto»;
-nella specie l'accordo novativo (giova ribadirlo: sia in punto di animus che di aliquid novi) - non può certo desumersi, in nessun modo, dl piano di rientro\ riscadenzamento dell'esposizione debitoria del del 15 giugno Co 2009, cui si è già fatto cenno, intervenuto tra la e;
ivi si Controparte_20 CP_19Co Co dava atto del saldo passivo del conto speciale di (n. 1/10440/0); pertanto “è creditrice di Partecipazioni Immobiliari di Euro 100.675.987,20… rappresentativo di tutte le somme dovute a titolo di capitale e interessi Co corrispettivi dovuti fino al 15 giugno 2009”; premesso poi che restava fermo l'obbligo di i corrispondere gli interessi previsti, a quest'ultima era riconosciuta la possibilità di estinguere, anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta, il proprio debito in qualsiasi momento anteriormente al 15 giugno 2014, anche tramite la dismissione del patrimonio immobiliare rappresentato dal compendio oggetto di garanzia ipotecaria, Co corrispondendo a il valore convenzionale degli immobili, senza alcuno sconto;
ulteriori pattuizioni concernevano (riduzione del debito nei confronti di PI, a fronte della concessione di ulteriore CP_19 Co garanzia ipotecaria in favore di ) ; di particolare interesse, nel presente giudizio, la previsione relativa Co proprio alle garanzie già previste in favore di;
è infatti previsto che:
“la presente scrittura privata non pregiudica in ogni caso la piena validità ed efficacia delle garanzie già Co acquisite da e, precisamente, in relazione a Partecipazioni Immobiliari, le ipoteche di cui ai seguenti atti pubblici: 17 novembre 2006, rogito IO , rep. 75.422 racc. 16.407; Persona_1 24 novembre 2006, rogito IO relativo al rogito di cui al Persona_2 precedente punto (i); 6 dicembre 2006, rogito IO , rep. 75.571 racc. 16.485” Persona_1
-è allora evidente – già dal dato testuale, ampiamente riportato- che in forza di tale accordo sono state apportate solo modifiche del tutto compatibili con le pattuizioni originarie e sicuramente marginali- rectius accessorie, pertanto non rilevanti ai fini che qui interessano (utilizzabilità per il rimborso di somme provenienti dalla cessione di uno o più immobili: riduzione del tasso di interesse e specifiche modalità di rimborso al riguardo;
proroga del termine ultimo per il rimborso); né ha carattere novativo – come correttamente dedotto dall'istituto bancario - la quantificazione della esposizione debitoria di in termini Controparte_12 complessivi, con riferimento alla sommatoria dell'ammontare delle tre aperture di credito (senza menzione dei singoli saldi di ciascuna di esse);
- in definitiva l'accordo del 2009 non può essere letto, né testualmente (nel suo complesso e con riferimento alle singole clausole), né secondo i canoni di interpretazione del contratto (e in primo luogo a quello di buona fede) nel senso che le parti abbiano addirittura inteso estinguere (appunto in termini novativi) le precedenti obbligazioni da apertura di credito;
-al riguardo, del resto, è anche dirimente il rilievo che non è dato comprendere quale possa essere l'interesse del creditore alla perdita, senza un concreto vantaggio corrispettivo, di garanzie tanto rilevanti;
né la novazione in parola (in punto tanto di animus quanto di aliquid novi) si desume dalle successive scritture negoziali intercorse tra le parti (peraltro proprio in ragione del perdurante inadempimento delle obbligazioni garantite), e in generale dalla condotta successiva delle stesse (ma davvero qui non c'è alcun elemento da cui desumere una novazione tacita);
-tali scritture (e fermo comunque che l'onere della prova della novazione incombeva sulle parti appellanti) , anzi, sostanzialmente confermano la perdurante operatività delle garanzie originarie;
- va richiamato il di poco successivo Atto d'Ipoteca con le quali le stesse parti richiamavano le tre CP_19 aperture di ipoteca, così ulteriormente confermandone la piena operatività;
-il riferimento è :
-1) all'atto pubblico del 31 luglio 2009 (e quindi di poco successivo all'accordo del 15 giugno dello stesso anno, Co circostanza già di per se significativa), intercorso ancora tra , e Controparte_12 CP_19 tale atto (che, beninteso, non contiene alcun riferimento espresso ad una novazione), richiama un Co
“riscadenzamento del debito” acconsentita da a “fronte della costituzione in suo favore (…) di un'ulteriore garanzia ipotecaria;
Co
-2) alla scrittura privata dell'11 ottobre 2010, intercorsa, fra , nonché le terze Controparte_12 datrici e di modifica del contratto “contratto di ristrutturazione del 15 Controparte_15 CP_16 CP_13Co giugno 2009”, con cui rinuncia espressamente ad alcune delle ipoteche (inscritte su immobili siti in Frascati ed Arzachena), sempre concesse a garanzia delleaperture di credito di cui si tratta;
tale rinuncia conferma, a contrario, il perdurare delle garanzie ipotecarie in parola, pur con la stipula del primo accordo del 2009 cit. -infine l'atto pubblico del 14 giugno 2011, “di deroga e rinuncia”; in esso tutte le odierne appellanti (oltre la soc. ancora ribadivano di garantire, espressamente e con chiarezza, le obbligazioni discendenti dalle CP_19 tre aperture di credito originarie (espressamente richiamate); le società ora appellanti (per quanto qui interessa) già in premessa si qualificavano “terze datrici di ipoteca in favore di
[...]
(…) e nell'interesse di Controparte_21 Controparte_10
a garanzia di quanto dovuto da partecipazioni immobiliari alla Banca”, appunto in forza
[...] delle tre aperture di credito;
eppure, nella sorprendente prospettiva delle appellanti, le ipoteche in parola avrebbero dovuto essere estinte ormai da un biennio;
- è ivi ancora dedotto, con riferimento alle garanzie per cui è causa, che le società “ciascuna per quanto di rispettiva competenza: - prendono atto di quanto convenuto con i rogiti di cui al paragrafo G) delle Premesse ed espressamente derogano alla disposizione di cui all'art. 1197, 3 comma, Codice Civile, così rinunciando ai relativi effetti e con la conseguenza che le ipoteche descritte nelle premesse rimarranno efficaci anche nell'ipotesi di risoluzione, per qualsivoglia motivo, dei citati rogiti;
- dichiarano di rinunciare irrevocabilmente (…) alla facoltà di richiedere la cancellazione ovvero la riduzione delle predette ipoteche”;
-in definitiva la Corte condivide in toto quanto affermato al riguardo dal primo giudice: “Non può poi non evidenziarsi che la natura conservativa della scrittura privata del 15.06.09 è confermata da due ulteriori scritture private del 11.10.10 e del 14.06.11 - allegate alla produzione di parte opposta e rimaste evidentemente anch'esse lettera morta - in cui le parti facendo riferimento al primo <
Controparte_12
-va quindi esaminato il terzo motivo, pag. 19-25 dell'atto di appello (e p. 46 ss concl.) , “ illegittimità del titolo e del precetto o comunque insuscettibilità di questi di fondare l'esecuzione verso le terze datrici”; le appellanti lamentano che la sentenza di primo grado avrebbe errato nel rigettare i motivi di opposizione aventi ad oggetto l'ineseguibilità del titolo per indeterminatezza dei limiti della garanzia di ciascun datore di ipoteca e l'indeterminatezza/indeterminabilità del credito precettato;
il titolo esecutivo ed il precetto, lamentano le appellanti, indicherebbero solamente l'unitario importo dovuto dalla debitrice principale, e non già il credito afferente ad ognuna delle singole aperture di credito;
il titolo esecutivo, quindi, non sarebbe valido per espropriare i beni offerti in garanzia dai terzi datori;
-tale difesa è già stata disattesa (del tutto correttamente, come si dirà), dal Tribunale):
-“Privi di fondamento sono… i motivi di opposizione aventi ad oggetto l'ineseguibilità del titolo per indeterminatezza dei limiti della garanzia di ciascun datore di ipoteca e l'indeterminatezza/indeterminabilità del credito precettato. Ai sensi degli artt. 2808 e 2809 c.c. il terzo datore di ipoteca garantisce, fino all'espropriazione forzata, un debito altrui con un proprio bene immobile per una determinata somma in danaro che, salvo l'ipotesi di cui all'art. 2838 c.c. e quanto statuito dal Legislatore con riferimento agli accessori all'art. 2855 c.c., deve essere determinata negli atti sulla scorta dei quali essa verrà iscritta. I limiti delle rispettive garanzie sono quindi individuati per le società datrici di ipoteca negli atti in cui le hanno concesse e nelle note di iscrizione. Co A fronte della ricezione dell'atto di precetto da parte di , che ha diritto di fare espropriare le cose ipotecate in caso di inadempimento del debitore, le società datrici di ipoteca hanno la duplice scelta o di adempiere al posto subentrando nella Controparte_12 posizione del creditore, o di lasciar espropriare il bene conferito in garanzia: in entrambi i casi, però, essi rispondono esclusivamente nei limiti della somma per cui essa è stata prestata, non oltre. In altri termini, il precetto ha il mero scopo di rendere edotto il terzo datore di ipoteca che il debitore non ha (ancora) assolto agli obblighi derivanti dal titolo esecutivo e che quindi è in procinto di escutere la garanzia reale prestata non per l'intero credito come consacrato nel titolo stesso ma nei soli limiti per cui l'ipoteca è stata iscritta. La stima dei beni garantiti compiuta convenzionalmente dalle parti nella scrittura privata del 15.6.09 è irrilevante non solo poiché quest'ultima è rimasta inadempiuta ma anche e soprattutto perché la valutazione non si è tradotta nella riduzione delle rispettive garanzie ipotecarie prestate”;
- quanto sopra richiede una breve premessa in diritto;
-la Corte reputa che, contrariamente da quanto dedotto dalle parti appellanti, il creditore, per poter procedere nei confronti dei garanti, non ha affatto l'onere (né -a rigore- la stessa possibilità giuridica) di munirsi di altro, specifico titolo esecutivo, nei confronti di (ciascuno) di questi;
-costituisce un sicuro principio del diritto delle esecuzioni che il titolo è unico: quello formato nei confronti del debitore principale, in altri termini, opera e non può che operare, in sede espropriativa, anche nei confronti dei garanti, v. art. 602 ss c.p.c.; -e infatti il garante, per quel che qui interessa il terzo datore di ipoteca, non assume certo la veste di debitore (essendo estraneo al rapporto obbligatorio): egli, per aver destinato il suo immobile al soddisfacimento del credito, per il caso di inadempimento, quale “responsabile senza debito” è assoggettato (parimenti agli eventuali acquirenti del bene medesimo) all'azione esecutiva del creditore, assumendo quindi il ruolo di parte del processo esecutivo (essendo poi sicuramente legittimato passivo della espropriazione, v. Cass. 5 giugno 2020 n. 10808);
-beninteso, il titolo esecutivo deve essere notificato al debitore ed al terzo, ma tale titolo è quello (già) formato nei confronti del debitore (diretto o principale) : e infatti l'art. 603, 1° comma , c.p.c. significativamente dispone che titolo esecutivo e precetto debbono essere notificati “anche” al terzo, con ciò confermando che il destinatario degli atti pregressi (precedenti e propedeutici all'esecuzione) è il debitore principale;
depone in tal senso anche il regime delle eccezioni di cui si può avvalere il terzo, ex comb. disp, art. 2870 e 2859 c.c. ;
- al riguardo la giurisprudenza è ormai granitica da decenni, v. Cass. 5 settembre 2011 n. 18113; 27 luglio 2000 n. 9887 e già 6 maggio 1975 n. 1746; di particolare interesse la motivazione della seconda pronuncia:
“La struttura dell'esecuzione forzata promossa su bene gravato da ipoteca è disciplinata dagli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile. Gli artt. 603 e 604 dispongono, rispettivamente, che il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati anche al terzo acquirente del bene gravato da pegno o da ipoteca e che il pignoramento sia compiuto in confronto di lui. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto, in particolare, è chiesta per consentire al terzo l'esercizio delle facoltà indicate nell'art. 2858 cod. civ. e di opporre al creditore procedente tutte le eccezioni a lui riservate dall'art. 2859 dello stesso codice. Per questa ragione al creditore procedente non è chiesto di munirsi di un titolo conseguito autonomamente contro il terzo, in quanto la norma processuale prima indicata consente una tutela adeguata del terzo acquirente, indipendentemente dal conseguimento di un titolo esecutivo direttamente conseguito verso di lui: in questo senso, già Cass. 19 settembre 1970 n. 1587. Sono, cioè, sufficienti: un titolo esecutivo che contempli il debitore diretto come obbligato;
la notifica al terzo acquirente del titolo esecutivo diretto contro il debitore”;
-beninteso, ex art. 603 cpv cit., l'atto di precetto (come detto da notificarsi anche al terzo) deve contenere (oltre l'indicazione del titolo, come sopra individuato, e evidentemente della indicazione dell'atto su cui si fonda la responsabilità del terzo) la menzione del bene che si intende espropriare, v. ex plurimis Cass. 8 aprile 2003 n. 5507 ;
- non è disposto altro dalla legge, neppure implicitamente;
in particolare non è affatto previsto (né si rinvengono insegnamenti giurisprudenziali al riguardo), che il precetto contenga anche una intimazione di pagamento per un importo specifico: -il creditore non è affatto tenuto, più di preciso, a precisare le quote gravanti su ciascun garante;
-è così affermazione consolidata, anzi, che la notifica in parola abbia carattere informativo per il terzo, così legalmente informato dell'esistenza del titolo esecutivo (originario, come detto contro il debitore) e del precetto, così consentendogli di assumere le iniziative che la legge gli riserva (come della specie ampiamente avvenuto);
-da qui l'inconsistenza giuridica dell'assunto degli appellanti, secondo cui il creditore dovrebbe promuovere azioni esecutive distinte per ciascun garante, dovendo “ tenere distinte le pretese riferibili ad ognuno dei diversi rapporti”; oltre la unitarietà del titolo, sopra richiamata, la prospettazione in parola si risolve nel divieto, giurisprudenzialmente sancito, di moltiplicazione delle iniziative esecutive, a danno oltretutto proprio dei debitori; v. la fondamentale Cass. 31 maggio 2021 n. 15077 secondo cui,, in sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura;
-nella specie va premesso che il credito dell'istituto bancario, ora del cessionario, nei confronti di CP_12
e garantito dai terzi datori (gli appellanti), di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano è
[...] ormai definitivo e- beninteso- esattamente determinato nel suo ammontare;
il titolo esecutivo così conseguito dagli odierni appellati (prima l'istituto cedente, ora la cessionaria) è stato legittimamente fatto valere nei confronti dei terzi datori di ipoteca, gli appellanti;
-tale titolo ben poteva essere utilizzato, come avvenuto, nei confronti dei terzi datori (gli odierni appellanti); a questi è stato ritualmente notificato anche il precetto, con espressa menzione dei beni da espropriare, tanto in conformità all'art. 603 c.p.c.; l'istituto bancario appellato correttamente osserva che sono stati anche puntualmente osservati i criteri di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c.;
-gli appellanti lamentano, sostanzialmente, l'indaterminatezza (addirittura la non precisa conoscibilità) della pretesa nei loro confronti;
si tratta di doglianza che, alla stregua di quanto sopra osservato, non ha giuridica consistenza;
deve convenirsi inoltre con l'Istituto bancario che la mancata indicazione dei singoli importi per cui la stessa ha proceduto verso ciascuno dei terzi datori avrebbe potuto al più essere oggetto di specifico accertamento in giudizio;
v. Trib. Roma ( opposizione all'esecuzione R.G.E. 1307-4/2018 (svolta dalla Terza Datrice per contestare il difetto di quantificazione dello specifico debito Controparte_1 inerente alle linee singoleaperture di credito) secondo cui la parte terza datrice “ben avrebbe potuto depositare quanto ritenuto costituire il sesto della somma dovuta [ai sensi dell'art. 495 c.p.c.] e, in caso di dichiarazione di inammissibilità, la stessa o le altre parti in ordine alla determinazione sommaria del credito avrebbero potuto proporre opposizione”;
- con il quarto motivo- pag. 25-29 app. (p. 55 ss. concl.) , “indeterminatezza e illegittimità del tasso di interesse e del saldo di conto corrente”; le parti appellanti lamentano che il Tribunale non si è pronunciato sulla dedotta indeterminatezza ed illegittimità del tasso di interesse e del saldo del conto corrente (più di preciso: l'illegittimità del calcolo unitario del credito portato dal titolo, che non avrebbe permesso di controllare l'esattezza dei conteggi, né di verificare l'esatto importo dovuto;
l' illegittima capitalizzazione degli interessi;
l'applicazione di un tasso contra legem;
l'inclusione, nel quantum debeatur, di voci di credito non garantite dalle terze datrici);
-il motivo in parola è ampiamente indeterminato, e sovrappone, in termini apodittici (ad onta della ampiezza) argomenti e questioni eterogenee;
le richieste istruttorie in parola, già ritenute infondate in primo grado, si colorano, - in questa sede di appello- in inammissibilità per mancanza di specificità, ex art. 342 c.p.c., come CP_2 pure eccepito dall'appellato ;
-per completezza , il motivo va esaminato anche nel merito, pur se occorre una precisazione in diritto;
-viene infatti qui in rilievo, adombrata dagli appellanti, la questione della garanzia (nella specie ipotecaria) per crediti futuri, o addirittura “omnibus”; va allora rimarcato che:
- l'ipoteca, ex art. 2852 c.c., prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale e per crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente: il che comporta che – in linea di principio – il diritto in parola può essere costituito anche a garanzia di crediti condizionali e anche futuri;
beninteso: l'ipoteca – a pena di nullità- non può essere indeterminata quanto al suo oggetto;
il requisito di specialità esige, in riferimento al credito garantito, l'indicazione dei soggetti, dei beni su cui l'iscrizione ha luogo ma anche della fonte e della prestazione che individuano il credito;
ne segue che non è conforme allo schema normativo un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto (la costituzione di un'ipoteca genericamente riferita a tutti i crediti futuri e determinata solo in relazione ai soggetti coinvolti, equivarrebbe a una illegittima “ ipoteca omnibus”);
- è di contro configurabile, in termini di liceità, appunto ex art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti futuri, anche eventuali, che possano nascere in dipendenza del rapporto (garantito) già esistente;
il titolo – quindi – deve indicare gli estremi idonei ad individuare siffatto determinato (e non solo determinabile) rapporto preesistente;
alla base vi è l'esigenza, propria del moderno diritto dei contratti commerciali e finanziari, che la garanzia pignoratizia possa essere ampliata in ordine al credito garantito;
-in definitiva l'obbligazione (rectius, la responsabilità) dei garanti si estende alle obbligazioni accessorie a quella del debitore principale oggetto diretto della garanzia, e quindi a spese e oneri accessori anche della fase di esecuzione, arg. ex Cass. 25 settembre 2003 n. 14234;
-v. specificamente, ex plurimis, tra le pronunce più recenti:
- Cass. 27 ottobre 2022 n. 31844 : “L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente” (nella specie la S.C. ha affermato che anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione);
-Cass. 21 giugno 2022 n. 19977: “ Al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 c.c., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente” (affermando tale principio la S.C. ha confermato l'ammissione in chirografo del credito di regresso del fideiussore di secondo grado, in quanto il titolo costitutivo dell'ipoteca a suo favore non indicava in modo sufficiente quali obbligazioni principali fossero garantite e se fossero già sorte);
-v. anche, con riferimento al c.d. pegno omnibus (a conferma della unitarietà tendenziale della disciplina delle garanzie Cass. 5 luglio 2000 n. 8970 (“posto che il principio d'indivisibilità del pegno non osta alla possibilità che esso sia concesso a garanzia di diversi crediti, ove solo di uno di questi sia sufficientemente individuato, il pegno resta a garanzia di quell'unico credito”);
-quanto sopra è ampiamente riferibile (specie nella prassi) ai rapporti bancari, per i quali può richiamarsi l'art. 1844 c.c., secondo cui se per l'apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto, per il solo fatto che l'accreditato cessi di essere debitore della banca;
la disposizione in parola, quindi, sostanzialmente ammette la costituzione di pegno e di ipoteca a garanzia di crediti non ancora sorti, ma che potrebbero venire ad esistenza in futuro;
- la giurisprudenza ammette così la concessione di ipoteca per crediti maturati dalla banca a seguito dell'esposizione debitoria del cliente, il debitore principale, purchè sia già in essere il rapporto ad esempio di apertura di credito bancaria da cui i crediti medesimi potranno sorgere, e sempre che si pongano in dipendenza immediata e diretta col contratto di apertura di credito “di firma” (v. già Cass. 23 marzo 1994 n. 2786);
-nel caso di specie sussistono pienamente- e sono stati pienamente e adeguatamente provati fin dal primo grado (ma anche nei giudizi pregressi) dagli opposti- i requisiti di cui alla giurisprudenza surrichamata, in punto di legittimità delle garanzie per crediti futuri;
oltretutto la successione degli atti di cui subito si dirà comporta, anche in punto di regime degli interessi (mai contestati) integra una piena (e pienamente consapevole) “ricognizione di debito”, con le ricadute anche probatorie di legge, come meglio si dirà nell'esame del motivo successivo;
-il riferimento è in primo luogo:
-1) all'articolo 8 di tutti e tre i contratti di apertura di credito fondiario, che espressamente prevede che le ipoteche in parola sono poste a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste nei relativi contratti, evidentemente anche quanto al pagamento degli oneri accessori;
v. anche l'articolo 3 del capitolato speciale, in forza del quale “parte beneficiaria e parte concorrente per la costituzione delle garanzie si obbligano, anche per i propri successori a qualsiasi titolo e aventi causa, con vincolo fra questi solidale ed indivisibile, fino alla completa estinzione di tutte le ragioni di credito vantate dalla in relazione al contratto …(e a) stipulare CP_9 con la qualora nel corso del rapporto dovesse aumentare per qualsiasi motivo il tasso degli interessi CP_9 applicati, tutti gli atti inerenti e conseguenti che si rendessero necessari per l'estensione della garanzia ipotecaria”;
-alla scrittura del 15 giugno 2009 (art. 4), che trova riscontro negli estratti conto in atti, alla stregua della quale il tasso di interesse convenzionale (cui corrisponde quello di mora) applicato nella specie è del 3% annuo, senza capitalizzazione, v. sia la;
-2) all'atto notarile del 14 giugno 2011 (contestuale all'ultimo piano di ristrutturazione) che espressamente conferma l'obbligazione di debitore principale e garanti, per l'importo (ridotto) ivi indicato “oltre interessi maturati e maturandi a far tempo dal 16 dicembre 2010 ”; l'importo del credito, sia per capitale che per interessi (questi analiticamente indicati), è poi espressamente indicato nella diffida ad adempiere dell'istituto bancario del 27 marzo 2013 (ivi è indicato l'ammontare del credito per capitale ed interessi al 15 dicembre 2012: euro 76.637.457,00 per capitale, euro 3.049.887,00 per interessi maturati dal 16 dicembre 2010 al 15 dicembre 2012);
-infine -la somma ingiunta, precettata, di euro 80.329.095,76 oltre interessi maturati successivamente al 1° aprile 2013 risulta chiaramente e analiticamente dall'estratto conto esibito già in primo grado da parte appellata;
-ogni altra questione è evidentemente assorbita;
-da qui, allora il rigetto del motivo;
-il quinto motivo di appello (p.62 ss concl.) concerne i profili istruttori;
la sentenza di primo grado è censurata nella parte in cui ha confermato il rigetto delle istanze relative a: rendimento del conto ex art. 263 c.p.c.; esibizione ex art. 210 c.p.c.; CTU;
prova testimoniale;
ulteriore istanza di esibizione e di acquisizione di documenti rilevanti ai fini del decidere;
-si tratta di richieste articolate, già in primo grado, in termini opachi, con sovrapposizione di argomenti, come del resto già rilevato in primo grado: e si tratta, va subito rimarcato, di richieste ampiamente inammissibili, prima che infondate, e palesemente dilatorie (tanto più in grado di appello);
-va premesso che le odierne appellanti hanno ampiamente riconosciuto il credito di controparte , v. in particolare l'atto di deroga cit. , con atti che hanno sicura rilevanza di ricognizione di debito, il che si comporta lo “spostamento” sugli appellanti dell'onere della prova (con efficacia anche per il cessionario;
è appena il caso di ricordare che parte appellante offre una lettura del tutto fuorviante di un remoto precedente di legittimità);
- la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'enunciare che: - “la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”, v- Cass. 10 dicembre 2024 n. 31818 (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperatività della fattispecie ex art. 1241 c.c.); in termini Cass. 29 maggio 2023 n. 15057 ; d'altronde Cass. 11 novembre 2024 n. 29078 enuncia che “la ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata” in termini Cass. 13 ottobre 2016 n. 20689 ; ; v. infine, in quanto pure rilevante nella specie:
- Cass. 5 novembre 2024 n. 28448 secondo cui, in tema di ricognizione di debito, “la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio”.
-Cass. 8 novembre 2019 n. 28874 , infine enuncia che la ricognizione di debito “ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento;
pertanto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito (nella specie, un assegno bancario), incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento”;
-le appellanti non hanno assolutamente assolto l'onere probatorio di cui erano gravate, e certamente non hanno spazio alcuno le richieste istruttorie ora reiterate;
e infatti:
-l'istanza di rendimento del conto (art. 263 c.p.c.) , è priva di pregio giuridico e palesemente inammissibile, sia perché oblitera del tutto la funzione dell'istituto, sia perché del tutto decontestualizzata;
- è sufficiente ricordare che “ l'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova”, v. Cass. 24 ottobre 2024 n. 27591 , ancor più significativa Cass. 6 settembre 2022 n. 26222 : “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione
o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile”;
-nulla di concreto ha dedotto al riguardo, per conseguire il provvedimento solo in astratto invocato, la parte appellante;
-inammissibile, già per genericità (e carattere esplorativo) è la richiesta di esibizione di documentazione relativa a diversi rapporti di conto corrente (addirittura, anche ulteriori a quello n. 1/10440/0 afferente alle tre aperture di credito garantite); la richiesta, del resto, a fronte della alluvionale produzione documentale, relativa al credito principale, agli interessi, all'obbligazione dei terzi datori, ad opera di tutte le parti, appare appunto del tutto apodittica;
già il Tribunale aveva osservato che parte istante non aveva documentato di aver richiesto ai sensi dell'art. 159 T.U.B. la documentazione alla Banca opposta pur avendone facoltà;
-in termini la giurisprudenza di legittimità: “non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa.”, v. Cass., 6 ottobre 2005, n. 19475;
-“la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” , Cass. 2 dicembre 2021 n. 38062
-la richiesta di Ctu è del pari meramente defatigatoria e del tutto esplorativa, volta a colmare lacune probatorie ormai, in questa sede, insuperabili e risolte – come detto- in profili di inammissibilità del gravame;
si è detto del resto della assoluta genericità delle doglianze delle appellanti sul tasso di interessi applicato;
-la richiesta di ammissione di prova testimoniale è inammissibile prima che infondata;
i capitoli di prova dedotti-v. in citazione pag. 34-35 concernono circostanze ampiamente valutative e volte a provare – in contrasto con quanto ormai documentalmente provato la surrichiamata novazione (è appena il caso di ricordare che la complessità e la rilevanza degli accordi inter partes richiedevano, come avvenuto, una compiuta documentazione scritta);
-assolutamente inammissibili, già per tardività, sono le richieste di acquisizione dalla Banca d'Italia dei verbali Co relativi all'ispezione nei confronti di , iniziata il 4 luglio 2012 e conclusa il 30 novembre 2012, oltre che di Co emissione dell'ordine di esibizione nei confronti di dei verbali del consiglio di amministrazione relativi alla approvazione della più volte richiamata scrittura privata del 2009;
-il carattere dilatorio qui prevale su quello (assolutamente) esplorativo : si tratta di documentazione del tutto estranea al thema decidendum , la prima attinenti a profili di vigilanza bancaria, i secondi volti a “sondare” le (irrilevanti) motivazioni sottese ai negozi (quelli sì valutabili) di cui l'istituto è stato parte;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese (quantificate tenuto conto del valore e della difficoltà della controversia); sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna le parti appellanti in solido alle spese, che liquida per ciascuno degli appellati costituiti in euro 65.000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)