Accoglimento
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/06/2025, n. 5021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5021 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05021/2025REG.PROV.COLL.
N. 03564/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3564 del 2024, proposto da
Easystudy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NV – Agenzia Nazionale per L'Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 01222/2024, resa tra le parti, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per l'annullamento:
previa emissione di idonea misura cautelare collegiale, della Delibera di non
ammissione n° prot. BREE001407 del 09.05.2023, e comunicata alla società ricorrente
in data 10.05.2023, a mente della quale si è rappresentato di non ammettere alle
agevolazioni previste dalla misura “Brevetti+” la EASYSTUDY SRL; della
comunicazione di non ammissione alle agevolazioni datata 10.05.2023; della
comunicazione “IDProgetto BRE0001407 Brevetti + - Decreto Direttoriale del
12.07.2022 – Comunicazione motivi ostativi relativi alla non ammissibilità della
domanda di agevolazione”; nonché, ove occorrer possa, di ogni altro provvedimento
presupposto, conseguente, dipendente o collegato, comunque potenzialmente lesivo
della posizione dell'odierna parte ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NV – Agenzia Nazionale per L'Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A. il 31/5/2024:
PER LA RIFORMA
della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. IV, n. 1222/2024, pronunciata nel giudizio n. R.G. 10905 del 2023, pubblicata in data 22.01.2024, e non notificata, con cui è stato respinto nel merito, siccome infondato, il ricorso proposto dalla EasyStudy s.r.l. per l'annullamento della deliberazione di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura “Brevetti+”, adottata in data 9.5.2023 da NV S.p.A. e comunicata in data 10.5.2023; della comunicazione dei motivi ostativi e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NV – Agenzia Nazionale per L'Attrazione e Lo Sviluppo degli Investimenti di Impresa S.p.A. e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visto l’appello incidentale proposto da NV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Nicola Pepe e Maria Lucia Civello in sostituzione degli avvocati Domenico Gentile e Carlo Malinconico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame la società odierna appellante impugnava la sentenza n. 1222 del 2024 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso la deliberazione di non ammissione alle agevolazioni previste dalla misura “Brevetti+”, adottata in data 9.5.2023 da NV S.p.A. e comunicata in data 10.5.2023.
2. All’esito del ricorso di prime cure il Tar, respinte le eccezioni preliminari, respingeva il ricorso.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- “ error in procedendo et judicando: sull’asserita non sussistenza del difetto di istruttoria dell’appellata e sulla presunta “provata assenza di innovatività”. Travisamento dei fatti e difetto di motivazione della sentenza resa dal Giudice di primo grado. Violazione del bando. Motivazione incongrua. Omessa valutazione della normativa inerente la vicenda de qua: violazione ed erronea esegesi degli artt. 2, 4, 6 e 8 del bando, del principio di imparzialità e buon andamento. Omessa valutazione della documentazione depositata in giudizio dalle parti ”;
- “ error in procedendo et judicando: sulla presunta mancanza di “coerenza, efficacia e adeguatezza rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato”. Violazione e “distorsione” della lex specialis; in particolare, erronea esegesi dell’art. 2 del bando. Travisamento e irragionevolezza manifesta ”;
- “ error in procedendo et judicando: sulla presunta violazione dell’art. 6.7 del bando. Omesso ed erroneo scrutinio della documentazione versata in atti ”;
- “ error in procedendo et judicando: sulla presunta lacuna della strategia di valorizzazione e sulla presunta omissione dei risultati quantitativi. Travisamento dei fatti. Difetto di motivazione e sviamento di potere. Violazione del bando ”.
4. Sia il Ministero appellato che NV si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; NV proponeva altresì appello incidentale in merito all’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, in applicazione del rito abbreviato ex art. 119 cod proc amm trattandosi di contributi legati al c.d. PNRR.
5. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
6. Preliminarmente, è fondato l’appello incidentale proposto avverso il capo dela sentenza di prime cure che ha respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività del deposito del ricorso, oltre il termine di 15 giorni stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 12 bis del d.l. 68/2022, 119, comma 2 e 45 cod.proc.amm.
Tale termine risulta termine applicabile al caso di specie, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto una misura in parte finanziata con fondi PNNR.
7. Come noto, l’art. 12 bis cit. ha esteso il rito accelerato alle controversie per le quali “risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
7.1 La dizione ampia e generale comprende quindi all’evidenza anche la procedura in questione, concernente il rilascio di agevolazioni finanziate in parte con le risorse previste dal PNRR ( Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo”. Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU ”). Infatti, il bando in esame è espressamente intestato come “ Bando per il finanziamento dei progetti di valorizzazione dei brevetti (Brevetti +) da finanziare anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura e turismo” - Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo” – Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU .
8. Ai fini in esame, ciò che assume rilievo, infatti, non è il dato cronologico dell’avvio dell’iter procedimentale (peraltro soggetto al principio tempus regit actum) quanto piuttosto il dato sostanziale circa il finanziamento dell’intervento in questione - anche solo in parte – con risorse previste dal piano predetto.
Non è un caso che, proprio in tale ottica, il comma 5 dello stesso art. 12 bis cit. ha previsto che il rito accelerato si applica ”in ogni caso”.
9. Orbene, sulla scorta di tali risultanze il ricorso, dopo l’ultima notifica, avrebbe dovuto essere depositato nel termine perentorio di 15 giorni, ai sensi degli artt. 119, co.2 e 45 c.p.a.. Nel caso Il ricorso, notificato il 5.07.2023, avrebbe, quindi, dovuto essere depositato entro il 20.07.2023 mentre il deposito è avvenuto solamente in data 31.07.2023.
Pertanto, applicando il termine dimidiato per il deposito del ricorso, il gravame risulta irricevibile per tardività, stante il superamento del termine di 15 giorni predetto.
10. Diversamente, non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’evocato errore scusabile.
10.1 In proposito, va ribadito che la rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di carattere eccezionale, posto che esso delinea una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa; l’attuale art. 37 c.p.a . non offre elementi per giungere a una differente conclusione precisando che tale norma, al pari della previgente disciplina processuale dell'istituto dell'errore scusabile, è stata considerata di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti ( art. 2, comma 1, c.p.a .), sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. II , 10/12/2024 , n. 9950).
10.2 A fronte di tale eccezionalità, l’istituto non è applicabile dinanzi ad una norma di chiara formulazione – quale è l’art. 12 bis cit. -, estesa (“in ogni caso”) a tutti i procedimenti concernenti interventi finanziati (anche solo in parte) con il PNRR.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto accolto l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado. L’appello principale risulta quindi inammissibile.
12. Sussistono giusti motivi, stante l’esito processuale, per compensare e le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul gravame, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado; dichiara inammissibile l’appello principale.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO