Decreto cautelare 11 ottobre 2024
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2024, proposto da
CO MA e RG MA, quali legali rappresentanti della Campisi Italia S.S. società agricola, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Floridia, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Giuffrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Libero Consorzio Comunale di Siracusa, rappresentato e difeso dall'avvocato Mimma Coco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT Ambiente S.n.c. di AT AT AN e AL AC, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’ordinanza del Sindaco di Floridia n. 36 in data 16 settembre 2024, con cui è stato ordinato agli interessati di rimuovere e smaltire rifiuti rinvenuti in un terreno sito nel Comune di Floridia, Strada Prima Rais 15, di proprietà di terzi, e di bonificare l’area; b) ove occorra, delle note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, legali rappresentanti della Campisi Italia S.S., hanno impugnato: a) l’ordinanza del Sindaco di Floridia n. 36 in data 16 settembre 2024, con cui è stato ordinato agli odierni interessati di rimuovere e smaltire rifiuti rinvenuti in un terreno sito nel Comune di Floridia, Strada Prima Rais 15, di proprietà di terzi, e di bonificare l’area; b) ove occorra, le note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la Campisi Italia S.S. è un’azienda agricola che coltiva terreni seguendo metodi biologici e biodinamici e si avvale di terzi per la gestione dei rifiuti speciali derivanti dalla propria attività, come previsto dalla normativa in materia ambientale; b) in particolare, la società ha stipulato nell’anno 2016 un contratto con la AT Ambiente s.n.c., a cui è stata è affidata l’intera gestione dei rifiuti, incluso il loro trasporto, smaltimento e recupero; c) con l’impugnata ordinanza n. 36 in data 16 settembre 2024 è stato ordinato ai ricorrenti di rimuovere e smaltire rifiuti rinvenuti in un terreno di proprietà di terzi e identificati con la dicitura MP A"; d) il provvedimento imputa ai ricorrenti l’abbandono dei rifiuti, senza specificare in modo chiaro le ragioni di tale imputazione; e) le menzionate note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024, richiamate nell’ordinanza, sembrano riferirsi a generiche segnalazioni e ad una denuncia presentata da AC AL, ma nessuna prova concreta collega gli interessati ai rifiuti che sono stati rinvenuti; f) l’Amministrazione ha omesso di condurre un’adeguata indagine e di coinvolgere i ricorrenti nel procedimento al fine di verificare una loro eventuale ed effettiva responsabilità in ordine al riscontrato abbandono di rifiuti; g) l’ordinanza non fornisce una spiegazione chiara delle ragioni per cui l’abbandono dei rifiuti sia stato attribuiti ai ricorrenti; h) non sussistevano i requisiti della indifferibilità e dell’urgenza richiesti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente; i) anche qualora fossero stati prodotti dalla Campisi Italia S.S., i rifiuti erano stati già conferiti alla società AT Ambiente s.n.c. per lo smaltimento, come previsto in contratto; l) i rifiuti sono stati rinvenuti in un terreno non appartenente ai ricorrenti o alla società e ciò esclude ogni responsabilità degli interessati in ordine al loro abbandono; m) è stato violato l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, il quale impone all’Amministrazione di instaurare il contraddittorio al fine di accertare la responsabilità a titolo di dolo o colpa in caso di abbandono di rifiuti; n) è stata, altresì, omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; o) l’Amministrazione non ha adeguatamente considerato il contratto in corso con una società all’uopo incaricata per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Campisi Italia S.S.; p) appare, altresì, arbitraria e immotivata la decisione dell’Amministrazione di escludere dal procedimento la AT Ambiente s.n.c.
Il Comune di Floridia, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’ordinanza impugnata è stata adottata a seguito di una segnalazione della Polizia Provinciale di Siracusa, la quale ha accertato la presenza di rifiuti abbandonati su un terreno di proprietà di terzi, riconducibili alla Campisi Italia S.S.; b) la Polizia Provinciale ha chiesto al Comune di adottare un'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi in applicazione dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006; c) l’ordinanza era un atto dovuto e non richiedeva alcuna ulteriore istruttoria o la preventiva instaurazione di un contraddittorio con gli interessati; d) il Comune ha semplicemente eseguito quanto stabilito dalla Polizia Provinciale, la quale ha individuato i soggetti responsabili dell’abbandono dei rifiuti.
Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, costituitosi in giudizio, ha tardivamente depositato una propria memoria in data 16 febbraio 2025.
Nella pubblica udienza in data odierna il difensore dei ricorrenti ha eccepito la tardività della memoria depositata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 16 febbraio 2025.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva preliminarmente che risulta effettivamente tardiva la memoria del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in data 16 febbraio 2025, posto che il termine per il deposito delle memorie conclusive è di trenta giorni prima dell’udienza e il termine per il deposito delle memorie di replica è, comunque, di venti giorni (in disparte l’ulteriore rilievo che nel caso di specie, non avendo le controparti depositato memorie conclusive, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa non poteva depositare una memoria di replica).
Tanto premesso, appare opportuno precisare che sussiste la legittimazione passiva del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, essendo state impugnate anche le note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024.
Ciò precisato, la Sezione ritiene che il ricorso sia fondato quanto all’impugnazione dell’ordinanza del Sindaco di Floridia n. 36 in data 16 settembre 2024 per le ragioni di seguito indicate.
Il provvedimento impugnato richiama sia gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, sia l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006.
Il citato art. 192 costituisce lo strumento ordinario per provvedere in fattispecie quale quella in esame, sicché l’utilizzo dello strumento contingibile e urgente poteva giustificarsi solo a fronte dell’esigenza di intervenire con la massima tempestività per le ragioni indicate nei menzionati artt. 50 e 54 (dovendo, in tal caso, intendersi il riferimento all’art. 192 come un semplice richiamo di natura formale all’ipotesi ordinaria in relazione alla quale risultava, però, imprescindibile ricorrere in concreto all’esercizio del potere straordinario).
Senonché l’atto impugnato non contiene una effettiva e puntuale descrizione del presupposto della speciale urgenza, posto che esso menziona genericamente la finalità di “ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito”.
Dovendo, quindi, farsi applicazione della disciplina ordinaria di cui al citato art. 192, il Tribunale osserva che: a) i ricorrenti hanno depositato un contratto stipulato dalla società in data 2 gennaio 2016 con la Ionica Ambiente S.n.c. di AT S. & Conti P. - di durata annuale, con rinnovo automatico salva disdetta - e cinque ricevute di presa in carico dei rifiuti (trasportatore AT Ambiente S.n.c. - destinatario Ionica Ambiente S.n.c.) relative agli anni 2022, 2023 e 2024; b) ciò dimostra che era in corso un rapporto negoziale per lo smaltimento dei rifiuti, con incarico a provvedere conferito ad un soggetto terzo, sicché non appare giustificata l’attribuzione di responsabilità in capo ai ricorrenti per il loro abbandono nel sito di cui si tratta; c) in ogni caso, l’Amministrazione era tenuta a inviare agli interessati la prescritta comunicazione di avvio del procedimento, la quale, invero, avrebbe consentito di effettuare un’opportuna valutazione (almeno) su tale specifica circostanza; d) la tesi del Comune di Floridia secondo cui il provvedimento adottato presenterebbe natura vincolata non può essere condivisa, non avendo essa base normativa e contrastando con l’espresso disposto dell’art. 192, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006; e) tra l'altro, le note della Polizia Provinciale n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024 sono semplici atti endoprocedimentali e non provvedimenti amministrativi, sicché in alcun modo esse avrebbero potuto vincolare la decisione del Sindaco.
Risulta, invece, inammissibile l’impugnazione - dichiaratamente effettuata per finalità tuzioristiche - delle menzionate note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024, proprio in quanto trattasi di atti endoprocedimentali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Floridia e sono liquidate in dispositivo, mentre può disporsi la loro compensazione tra i ricorrenti e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, tenuto conto in parte qua della natura della presente pronuncia e della circostanza che gli interessati hanno espressamente dichiarato in ricorso di impugnare le note della Polizia Provinciale per esigenze di cautela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco di Floridia n. 36 in data 16 settembre 2024; 2) dichiara inammissibile l’impugnazione delle note della Polizia Provinciale di Siracusa n. 2169/24PP in data 3 agosto 2024 e n. 2367/24/PP in data 10 settembre 2024; 3) condanna il Comune di Floridia alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 1.850,00, oltre accessori di legge se dovuti; 4) compensa le spese di giudizio fra i ricorrenti ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO