Articolo 2808 del Codice civile
Articolo 2807Articolo 2809
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19 aprile 1942
Art. 2808.

(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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