(Grado dell'ipoteca).
L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.
(massima n. 1) In tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art. 2784 cod. civ comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, […]
Leggi di più…[…] In questo caso, la banca concede il mutuo ed il mutuatario concede ipoteca a garanzia dell'adempimento dell'obbligo restitutorio (obbligo che, si precisa, non può che essere soggetto alla condizione sospensiva dell'effettiva erogazione della somma mutuata), quindi, l'ipoteca viene iscritta subito, ai sensi dell'art. 2852 del Codice civile (iscrizione di ipoteca a garanzia di credito futuro o condizionato). […]
Leggi di più…[…] Richiamando all'uopo i principi generali in materia di credito fondiario ricavabili dall'articolo 2852 codice civile – avallati peraltro da un convincente orientamento della Cassazione che vede nella sentenza n. 506/2017 la sua massima espressione – è stato ribadito come, in tema di ipoteca per crediti condizionati, l'ipoteca iscritta a garanzia di un credito futuro “ha effetti e prende grado al momento dell'iniziale iscrizione”, e non già nel momento successivo dell'annotazione delle quietanze di erogazione delle somme mutuate. […]
Leggi di più…[…] Ai sensi dell'art. 2852 c.c., “l'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale”. […]
Leggi di più…[…] Peraltro, questa obiezione può essere superata richiamando l'art. 2852 c.c., l'ipoteca, anche se iscritta per un credito la cui esistenza non è ancora certa in quanto subordinata al verificarsi di una condizione, prende grado non dal momento in cui tale esistenza sarà stata accertata, ma dal momento della sua iscrizione. […]
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