Articolo 2852 del Codice civile
Articolo 2635Articolo 2853
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19 aprile 1942
Art. 2852.

(Grado dell'ipoteca).

L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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