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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1956/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere
all'esito dell'udienza del ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1956/2024 promosso da:
Parte_1
con l'avv. NARDELLA COSTANTINO
RECLAMANTE contro
Controparte_1 con l'avv.MONTEPAONE MARIA
RECLAMATO
La Corte
sciogliendo la riserva,
letti gli atti e i documenti di causa,
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 12.12.2024 il presidente quale giudice delegato del Tribunale di Reggio
Emilia, nel giudizio di scioglimento del matrimonio fra le parti, ha adottato ai sensi dell'art 473 bis-.22
c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti relativi al mantenimento dei figli, così disponendo: pagina 1 di 4 visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 sexies c.c. revoca l'obbligo di di versare alla Controparte_1
moglie il contributo mensile di euro 2500,00, in quanto pattuito, in parte, per il mantenimento dei due
figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e, per l'effetto, dispone la revoca
dell'assegnazione della casa coniugale a fa obbligo a , come Parte_1 Controparte_1
rappresentato, di versare alla moglie in via provvisoria a titolo di assegno di mantenimento, con
decorrenza da data odierna, la somma di 835,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT rigetta le istanze istruttorie e fissa per discussione l'udienza del 13 marzo 2025 disponendone
trattazione scritta con deposito di note fino al giorno dell'udienza;
2- Con ricorso depositato il 29/12/2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
il provvedimento suddetto, chiedendo che l'assegno per sé fosse stabilito in misura di 1.700,00 euro e che fosse confermata in suo favore l'assegnazione della casa familiare
*
Si è costituito resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
*
Con note scritte depositate il 1° aprile 2025 l'Avv. Costantino Nardella nell'interesse della sig.ra ha riferito che il Tribunale di Reggio Emilia, in data 13/3/25, ha emesso sentenza Parte_1
definitiva n. 257/25 e ha chiesto pertanto, in via principale, dichiararsi l'improcedibilità del reclamo con compensazione delle spese. In via subordinata, nel caso di esame del merito del reclamo, ha chiesto la condanna della parte reclamata al pagamento delle spese di questa fase giudiziale, essendo stato proposto il reclamo nei termini e per motivi fondati, a prescindere dalla sua improcedibilità, maturata successivamente, a causa dell'inatteso deposito della sentenza definitiva.
ha chiesto, per contro, la condanna alle spese della reclamante. Controparte_1
Su richiesta delle parti è stata autorizzata la trattazione cartolare della causa e le parti hanno tempestivamente depositato note scritte.
*
pagina 2 di 4 Osserva la Corte che è senz'altro venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza reclamata, posto che dal fascicolo telematico risulta che effettivamente il giudizio di merito di separazione dinanzi al Tribunale di Parma risulta nelle more definito con sentenza n
257/2025, pubblicata il 14 marzo 2025, che ha superato le statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza reclamante e definitivo ogni questione, anche in punto di spese.
Essendosi in questa fase di reclamo costituito il reclamato e avendone le parti fatto richiesta, occorre pronunciarsi sulle spese di lite del procedimento, e la decisione al riguardo non può che seguire la soccombenza virtuale della reclamante.
Vero è infatti che nella sentenza suddetta il Tribunale di Reggio Emilia ha in primo luogo rilevato che,
trattandosi di sentenza di divorzio, è venuto meno il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento e non è
stato chiesto l'assegno divorziale;
ha evidenziato che entrambi i figli, già maggiorenni da tempo, hanno rinunciato al contributo a loro favore da parte del e la resistente, pur titolare di legittimazione CP_1
concorrente, non ha reiterato la domanda di contributo per i figli, rinunciandovi essa stessa e chiedendo solo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, sicché anche l'obbligo di di contribuire al Controparte_1
mantenimento della prole va revocato;
ha concluso che tale ultima decisione a sua volta incide negativamente sulla disponibilità della casa familiare fino ad allora assegnata a , non essendo consentita Parte_2
l'assegnazione della casa familiare che a tutela delle esigenze della prole.
Il Tribunale ha quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando cessato l'obbligo di CP_1
di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento e di versare un contributo al mantenimento
[...]
ordinario dei due figli e oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, come previsto Per_1 Persona_2
nell'accordo di separazione omologato da questo Tribunale in data 8 febbraio 2006 e ha revocato l'assegnazione a della casa coniugale, situata in Reggio Emilia, via Ruggero Da Vezzano n. 5, rigettando Controparte_2
ogni altra domanda da lei proposta dichiara tenuta e condannandola resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 98,00 per spese.
pagina 3 di 4 Tali considerazioni valgono altresì per il merito dell'odierno reclamo, da ritenersi senz'altro infondato.
Tenuto conto della brevità della fase e della richiesta della stessa reclamante della declaratoria di improcedibilità, le spese possono essere contenute nel minino e liquidate in complessivi euro 2.000,00, in assenza di istruttoria e di una vera e propria fase decisoria(limitata alle sintetiche note scritte), oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
dichiara la sopravvenuta improcedibilità del reclamo;
condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.200,00 euro oltre accessori di legge.
Si comunichi
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile in data 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Antonella Allegra Presidente Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere
all'esito dell'udienza del ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1956/2024 promosso da:
Parte_1
con l'avv. NARDELLA COSTANTINO
RECLAMANTE contro
Controparte_1 con l'avv.MONTEPAONE MARIA
RECLAMATO
La Corte
sciogliendo la riserva,
letti gli atti e i documenti di causa,
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 12.12.2024 il presidente quale giudice delegato del Tribunale di Reggio
Emilia, nel giudizio di scioglimento del matrimonio fra le parti, ha adottato ai sensi dell'art 473 bis-.22
c.p.c. i provvedimenti temporanei e urgenti relativi al mantenimento dei figli, così disponendo: pagina 1 di 4 visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 sexies c.c. revoca l'obbligo di di versare alla Controparte_1
moglie il contributo mensile di euro 2500,00, in quanto pattuito, in parte, per il mantenimento dei due
figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e, per l'effetto, dispone la revoca
dell'assegnazione della casa coniugale a fa obbligo a , come Parte_1 Controparte_1
rappresentato, di versare alla moglie in via provvisoria a titolo di assegno di mantenimento, con
decorrenza da data odierna, la somma di 835,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT rigetta le istanze istruttorie e fissa per discussione l'udienza del 13 marzo 2025 disponendone
trattazione scritta con deposito di note fino al giorno dell'udienza;
2- Con ricorso depositato il 29/12/2024 ha proposto reclamo avverso Parte_1
il provvedimento suddetto, chiedendo che l'assegno per sé fosse stabilito in misura di 1.700,00 euro e che fosse confermata in suo favore l'assegnazione della casa familiare
*
Si è costituito resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
*
Con note scritte depositate il 1° aprile 2025 l'Avv. Costantino Nardella nell'interesse della sig.ra ha riferito che il Tribunale di Reggio Emilia, in data 13/3/25, ha emesso sentenza Parte_1
definitiva n. 257/25 e ha chiesto pertanto, in via principale, dichiararsi l'improcedibilità del reclamo con compensazione delle spese. In via subordinata, nel caso di esame del merito del reclamo, ha chiesto la condanna della parte reclamata al pagamento delle spese di questa fase giudiziale, essendo stato proposto il reclamo nei termini e per motivi fondati, a prescindere dalla sua improcedibilità, maturata successivamente, a causa dell'inatteso deposito della sentenza definitiva.
ha chiesto, per contro, la condanna alle spese della reclamante. Controparte_1
Su richiesta delle parti è stata autorizzata la trattazione cartolare della causa e le parti hanno tempestivamente depositato note scritte.
*
pagina 2 di 4 Osserva la Corte che è senz'altro venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza reclamata, posto che dal fascicolo telematico risulta che effettivamente il giudizio di merito di separazione dinanzi al Tribunale di Parma risulta nelle more definito con sentenza n
257/2025, pubblicata il 14 marzo 2025, che ha superato le statuizioni provvisorie contenute nell'ordinanza reclamante e definitivo ogni questione, anche in punto di spese.
Essendosi in questa fase di reclamo costituito il reclamato e avendone le parti fatto richiesta, occorre pronunciarsi sulle spese di lite del procedimento, e la decisione al riguardo non può che seguire la soccombenza virtuale della reclamante.
Vero è infatti che nella sentenza suddetta il Tribunale di Reggio Emilia ha in primo luogo rilevato che,
trattandosi di sentenza di divorzio, è venuto meno il diritto della ricorrente all'assegno di mantenimento e non è
stato chiesto l'assegno divorziale;
ha evidenziato che entrambi i figli, già maggiorenni da tempo, hanno rinunciato al contributo a loro favore da parte del e la resistente, pur titolare di legittimazione CP_1
concorrente, non ha reiterato la domanda di contributo per i figli, rinunciandovi essa stessa e chiedendo solo il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, sicché anche l'obbligo di di contribuire al Controparte_1
mantenimento della prole va revocato;
ha concluso che tale ultima decisione a sua volta incide negativamente sulla disponibilità della casa familiare fino ad allora assegnata a , non essendo consentita Parte_2
l'assegnazione della casa familiare che a tutela delle esigenze della prole.
Il Tribunale ha quindi pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando cessato l'obbligo di CP_1
di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento e di versare un contributo al mantenimento
[...]
ordinario dei due figli e oltre alla partecipazione alle spese straordinarie, come previsto Per_1 Persona_2
nell'accordo di separazione omologato da questo Tribunale in data 8 febbraio 2006 e ha revocato l'assegnazione a della casa coniugale, situata in Reggio Emilia, via Ruggero Da Vezzano n. 5, rigettando Controparte_2
ogni altra domanda da lei proposta dichiara tenuta e condannandola resistente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 98,00 per spese.
pagina 3 di 4 Tali considerazioni valgono altresì per il merito dell'odierno reclamo, da ritenersi senz'altro infondato.
Tenuto conto della brevità della fase e della richiesta della stessa reclamante della declaratoria di improcedibilità, le spese possono essere contenute nel minino e liquidate in complessivi euro 2.000,00, in assenza di istruttoria e di una vera e propria fase decisoria(limitata alle sintetiche note scritte), oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
dichiara la sopravvenuta improcedibilità del reclamo;
condanna la reclamante a rifondere al reclamato le spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.200,00 euro oltre accessori di legge.
Si comunichi
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile in data 3 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 4 di 4