Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1197.
(Prestazione in luogo dell'adempimento).
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
(Prestazione in luogo dell'adempimento).
Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.
Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Commentari • 161
- 1. Impugnabilità del pagamento da parte del debitoreStefano Taddeucci · https://www.filodiritto.com/ · 21 ottobre 2023 · 234.67976
[…] le garanzie di terzi che erano state rilasciate a tutela dell'adempimento della prestazione originaria (ossia quella fatta con cose di cui il debitore non poteva disporre) permangono o si estinguono? Tale quesito si pone in quando l'offerta di una nuova prestazione potrebbe anche configurare la fattispecie della “prestazione in luogo di adempimento” di cui all'art. 1197 c.c. . […] Non sembra che tra la fattispecie ex art. 1197 c.c. e quella di cui all'art. 1192 c.c. vi siano particolari affinità, in quanto, in questo secondo caso, il creditore non può “non consentire” a ricevere una prestazione diversa, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Bari, sentenza 18/10/2023, n. 1554Provvedimento: […] [...] tempestivamente all'incasso il titolo avrebbe comportato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1197 c.c. Le conseguenze della mancata tempestiva negoziazione dell'assegno, pertanto, riguarderebbero i rapporti tra procuratore speciale e rappresentata e non coinvolgerebbero il terzo acquirente. […] L'art. 1197 cod. civ., comma 1, consente al debitore di liberarsi dell'obbligazione eseguendo una prestazione diversa con il consenso del creditore;Leggi di più...
- procura speciale·
- mancata negoziazione assegno·
- appello civile·
- art. 1197 c.c.·
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- art. 13 D.P.R. 115/2002·
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