CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 734/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Marella)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Caputo e Colombino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1289 del 21/12/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti dell Parte_1 volta al riconoscimento della maggior percentuale di danno biologico, correlato all'infortunio sul lavoro subìto in data 11/5/2007, pari al 58% o, comunque, superiore al 45% valutato dall' , ed alla conseguente alla CP_1 rideterminazione della rendita in godimento.
Il interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale il “vizio di motivazione” e la “errata valutazione dell'elaborato peritale”, rilevando, rispettivamente, che la condivisione della CTU espletata in primo grado si sarebbe limitata ad affermare che la stessa si presentava “in maniera chiara ed assolutamente convincente”, e che non corrisponderebbe al vero che il CTP non aveva indicato le percentuali di danno con cui giungere al 58% di menomazione complessiva.
Entrambe le doglianze si rivelano infondate.
Sotto il primo profilo, il primo giudice ha correttamente sottolineato che, ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale, dott. non avendo l'Istituto Per_1 contestato l'origine professionale dell'infortunio di cui sopra subìto dal Pt_1
Orbene, il perito d'ufficio ha concluso nel senso che il lavoratore, a seguito del denunciato infortunio, presenta esiti che incidono allo stato attuale, in termini di danno biologico, nella misura complessiva del
45%, tenuto conto delle tabelle vigenti - segnatamente, voci n. 306, 36, 109, 126, 219, 331, 217, 224, 203,
234, 235, 230, 258, 260, 272 - per cui si registra, in buona sostanza, la stessa misura di danno biologico già riconosciuta in sede amministrativa.
Nello specifico, il CTU - dallo studio della documentazione medica allegata agli atti e dal risultato dell'esame clinico diretto - ha acclarato che il Proietti presenta, in relazione al suddetto evento infortunistico, i seguenti postumi: “(i) esiti di splenectomia per rottura della milza e conseguente shock emorragico consistenti in sindrome algica addominale e laparocele epigastrico operato;
(ii) esiti dolorosi di multiple fratture costali (della V, VI, VIII e VIII costa di sinistra); (iii) buoni esiti di pneumotorace del polmone sinistro;
(iv) esiti di frattura dei processi traversi di L1, L2 e L3 consistenti in discreto deficit articolare flessorio della cerniera lombare;
(v) esiti di frattura della scapola sinistra (arto non dominante) consistenti in deficit articolare della scapolo-omerale nei gradi estremi alla abduzione-intra-rotazione; (vi) esiti di frattura scomposta al terzo distale del radio e ulna di sinistra (arto non dominante) osteo-sintetizzata chirurgicamente con mezzi di sintesi poi rimossi e di frattura dell'estremità distale del radio sinistro consistenti in esiti cicatriziali cheloidi, deficit articolare della radio-carpica di circa la metà alla flessione dorsale e nei gradi estremi sui restanti piani di movimento con contestuale limitazione nei gradi estremi del movimento di prono-supinazione; (vii) esiti di frattura del secondo, quarto, quinto metacarpo e di doppia frattura del terzo metacarpo e dell'uncinato della mano sinistra (arto non dominante) consistenti in lieve sindrome algo-disfunzionale incidenti in misura lieve sulle prese e sulle manipolazioni della mano non dominante;
(viii) esiti di frattura scomposta del terzo diafisario del femore sinistro ridotta e osteosintettizzata chirurgicamente con mezzo di sintesi tuttora in situ, consistenti in esiti cicatriziali chirurgici e lieve deficit algo-disfunzionale”. A questo punto, per la valutazione medico-legale dei postumi da invalidità permanente, è necessario prendere in considerazione gli esiti menomativi del trauma per cui è causa, e ai fini della valutazione del c.d. danno biologico, gli elementi di riferimento sono contenuti nel d.lgs. 23/2/2000, n. 38 e nelle tabelle annesse al successivo d.m. 12/7/2000, che riportano:
- alla voce n. 306, la menomazione descritta come “mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare” (a cui è attribuita una valutazione fino al 3%);
- alla voce n. 36, la menomazione descritta come “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” (a cui è attribuita una valutazione fino al 5%);
- alla voce n. 109, la menomazione descritta come “splenectomia con necessità di accorgimenti terapeutici” (a cui è attribuita una valutazione fino al 5%);
- alla voce n. 126, la menomazione descritta come “laparocele, a seconda delle dimensioni (>10 cm)”
(a cui è attribuita una valutazione fino all'8%);
- alla voce n. 219, la menomazione descritta come “esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa” (a cui è attribuita una valutazione fino a 1%);
- alla voce n. 331, la menomazione descritta come “danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione fino al 5%);
- alla voce n. 217, la menomazione descritta come “esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione fino al 3%);
- alla voce n. 224, la menomazione descritta come “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (a cui è attribuita una valutazione del 3%);
- alla voce n. 203, la menomazione descritta come “esiti di frattura dell'arco o di processo trasverso o di elementi posteriori con dolore riflesso” (a cui è attribuita una valutazione del 3%);
- alla voce n. 234, la menomazione descritta come “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione fino al 4%);
- alla voce n. 235, la menomazione descritta come “esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione fino al 4%);
- alla voce n. 238, la menomazione descritta come “movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi” (a cui è attribuita una valutazione del 2%);
- alla voce n. 260, la menomazione descritta come “esiti di frattura di altro osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione del 2%);
- alla voce n. 272, la menomazione descritta come “esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (a cui è attribuita una valutazione fino all'8%).
Orbene, utilizzando i criteri tabellari descritti, si può dedurre quanto segue.
Per gli esiti menomativi descritti a carico dell'apparato gastro enterico - preso atto del danno residuo a carico della parete addominale, degli esiti cicatriziali e del fatto che all'intervento chirurgico di splenectomia non consegue la necessità di altri “accorgimenti terapeutici” - può essere previsto un grado invalidante del
12%. Per gli esiti menomativi descritti a carico delle coste - preso atto della attendibile sintomatologia algica residua a carico della parete toracica, del numero di elementi costali interessati dal processo fratturativo e dell'assenza di elementi obiettivi e anatomo-radiologici che depongano per un non sufficiente consolidamento delle fratture - può essere previsto un grado invalidante del 3%.
Per gli esiti menomativi descritti a carico dell'apparato respiratorio - preso atto del quadro lesivo osservato nel corso del ricovero (pneumotorace) e degli interventi invasivi che si sono resi necessari per il suo trattamento (drenaggio) e dell'assenza di reliquati funzionali respiratori attribuibili all'esito menomativo (il quadro funzionale ostruttivo osservato nel 2021 non può in alcun modo essere attribuito alle conseguenze del pneumotorace) - può essere previsto un grado invalidante dell'1%.
Per gli esiti menomativi descritti a carico del rachide lombare - preso atto della attendibile sintomatologia algica residua a carico dello stesso, della tipologia delle fatture, del numero degli elementi ossei fratturati, degli esiti riparativi (verosimilmente buoni) e dell'attuale deficit funzionale - può essere previsto un grado invalidante del 3%.
Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la scapola sinistra (arto non dominante), preso atto dell'attuale limitazione funzionale, può essere previsto un grado invalidante del 5%.
Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la regione distale del radio e dell'ulna dell'arto non dominante, preso atto dell'intervento di osteosintesi (con la successiva rimozione dei mezzi di sintesi metallici), dell'attuale limitazione funzionale e dei rilevanti esiti cicatriziali, può essere previsto un grado invalidante del 10%.
Per gli esiti menomativi del trauma pluri-fratturativo interessante la mano non dominante, preso atto dell'attuale limitazione funzionale (e dello sfumato impatto sulle prese e sulle manipolazioni della mano), può essere previsto un grado invalidante del 5%.
Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante il femore sinistro, preso atto dell'intervento di osteosintesi (e dell'attuale persistenza dei mezzi di sintesi metallici), dell'attuale limitazione funzionale e degli esiti cicatriziali, può essere previsto un grado invalidante del 10%.
Pertanto, ai fini della valutazione del danno biologico complessivo, utilizzando i criteri tabellari descritti, il danno biologico conseguente alle menomazioni cagionate dall'evento infortunistico per cui è causa può essere valutato effettuando, come per legge e per prassi, una valutazione complessiva: esso, secondo quanto espressamente indicato dal d.m. 12/07/2000 nei criteri applicativi, “non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate”.
Si è, quindi, proceduto nel modo seguente: a) si è eseguita, in primis, la valutazione complessiva prevista dal d.lgs. n. 38/2000 per le menomazioni concorrenti (ii) e (iii) e per le menomazioni concorrenti (v),
(vi) e (vii) (in quanto incidenti sullo stesso organo/apparato, rispettivamente, il sistema respiratorio e l'arto superiore sinistro) e si è addivenuti a una valutazione del 3% per il complesso delle menomazioni (ii) e (iii) e del 18% per il complesso delle menomazioni (v), (vi) e (vii); b) si è eseguita, poi, la valutazione complessiva per menomazioni coesistenti, in quanto incidenti su organi e apparati anatomicamente e funzionalmente distinti, ovvero (i), [(ii)+(iii)], (iv), [(v)+(vi)+(vii)], (viii) [(12%), [3%], (3%), [18%], (10%)].
Dalla valutazione sopra indicata, si evince che il complesso menomativo costituito dai postumi dell'infortunio sul lavoro per cui è causa non ha subìto aggravamento, atteso che esso può essere valutato complessivamente nella misura del 45% in relazione al “danno biologico” sulla preesistente integrità psico- fisica, con decorrenza dalla data di revisione dei postumi dell'infortunio sul lavoro de quo. Lo stesso primo giudice ha rilevato che la perizia è sorretta da adeguata motivazione, aderendo alle conclusioni di cui sopra, e anche questa Corte non ritiene che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, fondata su seri e completi accertamenti clinici nonché sorretta da condivisibili argomentazioni medico-legali.
Sotto il secondo profilo, lo stesso CTU, in risposta alle considerazioni critiche del CTP dell'originario ricorrente, ha rilevato che, nella relazione di quest'ultimo, non è riportato e dedotto il calcolo attraverso il quale il consulente addiviene alla valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 58%, evidenziando che, in relazione agli esiti menomativi a carico dell'apparato gastroenterico, del torace, dell'apparato respiratorio e del trauma fratturativo interessante la scapola sinistra, il radio, l'ulna e la mano non dominante, le valutazioni medico legali offerte dalla difesa attorea “appaiono eccessive e non rispondenti alla realtà medico-legale concretamente osservata”.
Al riguardo, l'odierno appellante si limita a riportare, nel corpo del presente libello impugnatorio, le osservazioni del CTP, in cui si deduce quanto segue:
<< - alla voce n. 36, la menomazione descritta come “cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche” (alla quale è attribuita una valutazione fino al 5%). Le relative cicatrici debbono essere valutate per ogni distretto corporeo che abbia subito ferite ovvero interventi chirurgici come di seguito riportato.
- alla voce n. 109, la menomazione descritta come “splenectomia con necessità di accorgimenti terapeutici” il riferimento tabellare risulta essere fino al 9% e, sebbene non necessiti attualmente di terapia specifica (deve essere comunque sottoposto a controlli periodici ed eseguire le vaccinazioni per pneumococco e quella annuale antinfluenzale in quanto, così come riportato in letteratura, la splenectomia espone a tutti i tipi di infezione, dalle più lievi alle più serie), la valutazione della residua menomazione, risulta essere valutabile perlomeno nella misura del 6%.
- alla voce n. 126, la menomazione descritta come “laparocele, a seconda delle dimensioni (>10 cm)”, alla quale è attribuita una valutazione fino all'8%, la stessa può essere valutata, in concorrenza funzionale, con gli esiti della splenectomia con valore complessivo pari, perlomeno, al 14%.
- alla voce n. 219, la menomazione descritta come “esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa”, alla quale il CTU attribuiva una valutazione complessiva pari al 3%, in realtà, date le fratture riportate il grado menomativo può essere valutato nella misura non inferiore al 4%.
- alla voce n. 331, la menomazione descritta come “danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione fino al 5%); in relazione a tale voce il CTU riportava: Per gli esiti menomativi descritti a carico dell'apparato respiratorio - preso atto del quadro lesivo osservato nel corso del ricovero (pneumotorace) e degli interventi invasivi che si sono resi necessari per il suo trattamento
(drenaggio) e dell'assenza di reliquati funzionali respiratori attribuibili all'esito menomativo (il quadro funzionale ostruttivo osservato nel 2021 non può in alcun modo essere attribuito alle conseguenze del pneumotorace) - può essere previsto un grado invalidante dell'1%. Nel caso di specie, l'insorgenza della patologia a carico dell'apparato respiratorio deve comunque essere valutata in aggravamento agli esiti del pneumotorace e, pertanto, appare alquanto riduttivo il valore espresso dal CTU nella misura dell'1%, potendo tale condizione patologica essere valutata nella misura non inferiore al 3%.
- alla voce n. 217, la menomazione descritta come “esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione fino al
3%);
- alla voce n. 224, la menomazione descritta come “limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” (alla quale è attribuita una valutazione del 3%);
- alla voce n. 234, la menomazione descritta come “esiti di frattura di radio, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione fino al 4%);
- alla voce n. 235, la menomazione descritta come “esiti di frattura di ulna, viziosamente consolidata, in assenza o con sfumata compromissione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione fino al 4%);
- alla voce n. 238, la menomazione descritta come “movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi” (alla quale è attribuita una valutazione del 2%). Il CTU riportava: per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la scapola sinistra (arto non dominante), preso atto dell'attuale limitazione funzionale, può essere previsto un grado invalidante del 5% (cinque per cento). Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la regione distale del radio e dell'ulna dell'arto non dominante, preso atto dell'intervento di osteosintesi (con la successiva rimozione dei mezzi di sintesi metallici), dell'attuale limitazione funzionale e dei rilevanti esiti cicatriziali, può essere previsto un grado invalidante del 10% (dieci per cento). In relazione a tali esiti menomativi occorre evidenziare come gli stessi sia tutti in concorrenza funzionale (e pertanto valutazioni complessivamente in maniera concorrenziale sulla stessa lesa funzione dell'arto superiore) fino a giungere (considerando anche gli esiti cicatriziali ed il deficit funzionale) nella misura non inferiore al 16%.
- alla voce n. 260, la menomazione descritta come “esiti di frattura di altro osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione del 2%). In relazione a tale menomazione il CTU riportava: ...Per gli esiti menomativi del trauma plurifratturativo interessante la mano non dominante, preso atto dell'attuale limitazione funzionale (e dello sfumato impatto sulle prese e sulle manipolazioni della mano), può essere previsto un grado invalidante del
5%. Orbene, nel caso di specie venivano rilevate fratture del II-IV e V metacarpo oltre a frattura scomposta del III metacarpo e già solamente tali fratture dovrebbero essere valutate, secondo le Tabelle di legge, nella misura non inferiore all'8% essendo in concorrenza funzionale. A queste si aggiunga la frattura dell'uncinato
(che incide sempre sulla funzionalità della mano) e non riportato in perizia dal CTU e che trova adeguato riscontro alla seguente voce tabellare: - 258 Esiti di frattura di altro osso carpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale: Fino a 3%. Pertanto, in conclusione, a carico della mano è possibile riconoscere una menomazione complessiva non inferiore al 10% (dieci per cento).
- alla voce n. 272, la menomazione descritta come “esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” (alla quale è attribuita una valutazione fino all'8%). Rispetto a tale valutazione il CTU riportava: ... Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante il femore sinistro, preso atto dell'intervento di osteosintesi (e dell'attuale persistenza dei mezzi di sintesi metallici), dell'attuale limitazione funzionale e degli esiti cicatriziali, può essere previsto un grado invalidante del 10%. Tale valutazione, considerando anche gli esiti cicatriziali e la permanenza di mezzi di sintesi in situ, può essere complessivamente condivisa.
In conclusione, secondo il CTP, applicando i criteri valutativi del grado complessivo delle menomazioni, è possibile ottenere un grado pari e non inferiore al 58%, a far epoca dalla domanda di aggravamento del febbraio 2018.
Orbene, in risposta alle considerazioni critiche del CT della parte ricorrente, il CTU, premesso che, nella relazione di CTP non è riportato e dedotto il calcolo attraverso il quale il CTP addiviene alla valutazione complessiva del danno biologico nella misura del 58%, osserva quanto segue:
1) Si scriveva nella bozza della relazione di CTU che per gli esiti menomativi descritti a carico dell'apparato gastro enterico - preso atto del danno residuo a carico della parete addominale (ovvero del laparocele post-chirurgico), degli esiti cicatriziali e del fatto che all'intervento chirurgico di splenectomia non consegue la necessità di altri “accorgimenti terapeutici” - può essere previsto un grado invalidante del 12%
(dodici per cento); in effetti gli esiti della splenectomia e l'associato danno anatomico e cicatriziale che interessa la parete addominale possono essere congruamente valutati nella misura complessiva del 12%; considerata la natura e l'entità del danno anatomo-funzionale residuato dall'evento lesivo de quo, preso atto del riferimento tabellare di legge (dal quale, evidentemente, non si può prescindere), eccessiva ci sembra viceversa la valutazione del danno nella misura del 14% proposta dal CTP a pagina 3 della sua relazione.
2) Si scriveva nella bozza della relazione di CTU che per gli esiti menomativi descritti a carico delle coste - preso atto della attendibile sintomatologia algica residua a carico della parete toracica, del numero di elementi costali interessati dal processo fratturativo e dell'assenza di elementi obiettivi e anatomo-radiologici che depongano per un non sufficiente consolidamento delle fratture - può essere previsto un grado invalidante del 3%; anche in questo caso, considerata la natura e l'entità del danno anatomo-funzionale residuato dall'evento lesivo de quo (si tratta, in sostanza, della frattura di n. 4 coste di un solo emitorace residuata senza callo deforme né motilità anomala ma con riferita per quanto attendibile sintomatologia algica), del tutto congrua ci sembra la valutazione del danno nella misura del 3% ritenendo viceversa eccessiva la valutazione del 4% proposta dal CTP a pagina 3 della sua relazione.
3) Si scriveva nella bozza della relazione di CTU che per gli esiti menomativi descritti a carico dell'apparato respiratorio - preso atto del quadro lesivo osservato nel corso del ricovero (pneumotorace) e degli interventi invasivi che si sono resi necessari per il suo trattamento (drenaggio) e dell'assenza di reliquati funzionali respiratori attribuibili all'esito menomativo (il quadro funzionale ostruttivo osservato nel
2021 non può in alcun modo essere attribuito alle conseguenze del pneumotorace) - può essere previsto un grado invalidante dell'1%. Considerata la sostanziale assenza di danno anatomo-funzionale a carico del sistema respiratorio attribuibile all'evento de quo, del tutto congrua eccessiva ci sembra la valutazione del danno nella misura dell'1%, attribuita - come è evidente - al solo residuo danno anatomico riconducibile al pneumotorace, mentre eccessiva e non rispondente alla realtà medico-legale concretamente osservata, ci sembra la valutazione del danno nella misura del 3% proposta dal CTP a pagina 3 della sua relazione.
4) Per gli esiti menomativi descritti a carico del rachide lombare (già dal sottoscritto valutati nella bozza della relazione di CTU nella misura del 3%), il CTP non propone osservazioni critiche.
5) Si scriveva nella bozza della relazione di CTU che per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la scapola sinistra (arto non dominante), preso atto dell'attuale limitazione funzionale, può essere previsto un grado invalidante del 5%. Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante la regione distale del radio e dell'ulna dell'arto non dominante, preso atto dell'intervento di osteosintesi (con la successiva rimozione dei mezzi di sintesi metallici), dell'attuale limitazione funzionale e dei rilevanti esiti cicatriziali, può essere previsto un grado invalidante del 10% (dieci per cento). Per gli esiti menomativi del trauma pluri-fratturativo interessante la mano non dominante, preso atto dell'attuale limitazione funzionale (e dello sfumato impatto sulle prese e sulle manipolazioni della mano), può essere previsto un grado invalidante del 5% (cinque per cento). Considerato il distretto anatomico lesionato, il danno a carico della scapola, dell'avambraccio e della mano non dominante (menomazioni n. (v), (vi) e (vii) del riassunto diagnostico, precedentemente elencate), il danno complessivo può essere congruamente valutato nella misura del 18%; non è viceversa accettabile, sul piano medico-legale, la valutazione scorporata che il CTP fa del danno del braccio e di quello della mano sinistra, proponendo di fatto una valutazione del danno della scapola e dell'avambraccio nella misura del 16% e di quello della mano nella misura del 10%; anche in questo caso occorre osservare che il quadro anatomo-radiologico interessante i distretti ossei e articolari de quo si caratterizza - ancora a distanza di molti anni dall'evento infortunistico - per l'assoluta assenza di callo osseo deforme e/o pseudoartrosi, pur essendo residuata apprezzabile (per quanto non elevata) limitazione funzionale e attendibile sindrome algica. La frattura dell'uncinato (della quale il CTP lamenta a pagina 5 della sua relazione la mancata valutazione), riportata da sottoscritto al punto (vii) della diagnosi medico-legale, può essere valutata, a mente della citata voce n. 258 delle tabelle di legge, nella misura non superiore allo
0.5%, non influendo, per questo, sul complesso menomativo descritto a carico della mano (già valutato nella misura del 5% per via dello sfumato impatto del quadro menomativo del quo sulla funzione complessiva della mano e, in particolare, sulle prese e sulle manipolazioni della mano non dominante).
6) Per gli esiti menomativi del trauma fratturativo interessante il femore sinistro (già valutati nella bozza della relazione di CTU nella misura del 10%), il CTP non propone osservazioni critiche.
Alla luce di tali puntuali repliche da parte del CTU alle osservazioni del CTP ed a mente del ragionamento deduttivo già opportunamente dettagliato alle pagine 11 e 12 dell'elaborato peritale - sul quale non constano specifiche contestazioni da parte dello stesso CTP - si può concordare sulla conclusione a cui
è giunto il Tribunale, per cui il complesso delle menomazioni residuate dall'evento lesivo de quo può essere valutato in misura pari al 45%, sicché è stata giustamente disattesa la domanda attorea tesa al riconoscimento di una maggiore percentuale.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (rendendo ultronea, altresì, l'istanza di rinnovo della CTU medico-legale).
Stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del grado vanno dichiarate irripetibili.
In considerazione della tipologia di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, a carico dell'appellante, le condizioni “oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)