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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai seguenti Magistrati
Alberto Rizzo PRESIDENTE
Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
Eugenio Bolondi GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VICOLO MOLE 65 41049 SASSUOLO, presso lo studio dell'avv. FRANCHI DANIELA, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCHI
DANIELA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in corso Canalgrande 88 41121 Modena, presso lo studio dell'avv. REATTI CESARE, rappresentato e difeso dall'avv.
REATTI CESARE
RESISTENTE
1
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.04.2021 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito , con Controparte_1
addebito a quest'ultimo, instando per l'affidamento esclusivo dei figli minori e , gemelli, nati il 18.08.2015, l'affido esclusivo dei figli, Per_1 Per_2
l'assegnazione della casa familiare, la previsione a carico del convenuto di un contributo di euro 1.000 (500 x 2) per il mantenimento dei minori e un assegno in proprio favore di euro 1.000.
Deduceva la ricorrente di essersi trasferita in Sardegna, presso l'abitazione della sorella, a seguito delle violenze poste in essere dal sig. nel CP_1
mese di marzo 2021; di avere sempre lavorato part time presso la ditta gestita dal insieme al padre, con stipendio di 750 euro mensili CP_1
(che però era costretta a riaccreditare al marito).
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1
addebito della separazione e proponendola a sua volta, sul rilievo che la ragione della fine dell'unione coniugale era da imputarsi alla relazione extraconiugale della moglie con un dipendente della sua ditta di soli 19 anni.
2 Chiedeva dunque disporsi l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso la madre, la predisposizione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita paterno e la previsione a suo carico dell'obbligo di corrispondere per il mantenimento dei figli l'importo di €. 600 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, fosse a lui assegnata.
Il Presidente, in via provvisoria e urgente, affidava i minori ad entrambi i genitori, collocandoli presso la madre e ponendo a carico del un CP_1
contributo mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Non riteneva sussistere i presupposti per la previsione di un contributo in favore della moglie.
La causa era istruita tramite indagini della Guardia di Finanza, relazioni dei
Servizi Sociali e consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
All'udienza del 21.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti
3 difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Quanto alle reciproche domande di addebito della separazione, si osserva quanto segue.
E' infondata quella della ricorrente, atteso che il comportamento violento del , seppure riprovevole e attestato dal certificato di PS da cui CP_1
emergono ecchimosi nella parte inferiore del corpo (cfr. documentazione allegata al ricorso) non pare aver costituito la causa scatenante della crisi coniugale, essendo avvenuto, per ammissione della stessa ricorrente, in un momento in cui il rapporto di coppia era già gravemente compromesso.
Del pari deve rigettarsi l'analoga domanda formulata dal resistente,
considerato che, per quanto appena evidenziato, anche la relazione extraconiugale della sig.ra (non contestata ed anzi confermata atteso Pt_1
che la stessa attualmente convive col nuovo compagno) deve essere inquadrata nell'ambito di una crisi di coppia già da tempo conclamata.
Venendo al regime di affidamento dei minori si osserva che dalle risultanze di causa non emergono indicazioni contrarie al loro affidamento ad entrambi i genitori, che dunque deve essere confermato nella presente sede.
4 Si evince, infatti, dalla ctu espletata che “nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono:
mantenimento, cura, educazione ed istruzione. Non emergono infatti,
dall'anamnesi e dalla valutazione psicodiagnostica effettuata, significative problematiche cliniche e/o disturbi tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità (nelle sue due dimensioni:
funzionamento del sé -identità ed autodirezionalità- ed interpersonale -
empatia ed intimità-) in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali di base (accudimento morale e materiale dei figli)”.
Con la conseguenza che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno continuare ad essere assunte di comune accordo tra i genitori.
Va altresì confermata la collocazione dei minori presso la madre che, sia pure precaria, garantisce ai minori i supporti necessari, anche grazie alla presenza del giovane compagno (p.50 della relazione).
Non vi è luogo a provvedere dunque sulla casa familiare che, peraltro, è
stata venduta dal nelle more del giudizio. CP_1
Quanto al regime di frequentazione padre-figli, occorre considerare che,
secondo quanto emerge dalla ctu non si rilevano né nel sig. né CP_1
nella sig.ra specifiche motivazioni e condotte volte ad ostacolare o Pt_1
limitare i rapporti dei figli con l'altro genitore.
5 Va rilevato, però, come la sig.ra mostri un atteggiamento disponibile Pt_1
solo “a parole”, mirando comunque a mantenere un controllo ravvicinato sui figli ed una loro collocazione prioritaria e largamente prevalente in
Sardegna. Ella è apparsa piuttosto restia a concedere che il padre conduca i figli con sé a Modena e, da alcuni suoi comportamenti (meglio descritti nella relazione peritale in atti) emerge un'attitudine a mettere in cattiva luce il padre agli occhi dei figli.
ha dichiarato al ctu che “tutte le volte, quando sono con AP vado Per_2
in camera e mi manca mia mamma, e quando sono con la mamma mi manca il AP”.
Entrambi i figli riferiscono e lamentano di avere assistito ai litigi tra i genitori. Non mostrano comunque una esplicita preferenza per l'uno o per l'altro e mantengono una posizione di equilibrio nel relazionarsi con entrambi. Si prospettano tuttavia rischi evolutivi per entrambi qualora si mantenga il clima conflittuale tra i genitori (pp. 50 e 51 elaborato peritale).
Tanto premesso, il ctu ha rilevato che l'attuale situazione vede i due minori collocati per la stragrande maggioranza del tempo in un paese della
Sardegna, presso la madre che vive nella casa della sorella insieme al proprio giovane compagno, mantenendo con il padre ed i nonni rapporti sporadici poco continuativi senza alcuna valida ragione che giustifichi una violazione dei diritti dei figli così come sono sanciti dall'art. 337 ter c.c.
(diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i due
6 genitori e rapporti significativi con i loro ascendenti), contraria ai loro interesse.
Il ctu ha dunque proposto modalità di frequentazione dei figli maggiormente bilanciate, che prevedano poco meno di un terzo del tempo complessivo presso il padre.
Alla luce di tali considerazioni, si rende opportuno, sulla scorta delle indicazioni del ctu, che il sig. trascorra con i figli un fine settimana CP_1
ogni mese, recandosi in Sardegna dal venerdì alla domenica, tranne che nei tre mesi estivi e nel mese di dicembre qualora gli spetti in quel mese la sua settimana durante le vacanze di Natale e tranne il mese in cui cade la Pasqua
(totale: 7 mesi su 12).
Durante le vacanze estive si rende opportuna un'inversione della collocazione ed i figli saranno custoditi dal padre, tranne i sette giorni dopo il termine della scuola in giugno ed i sette che ne precedono l'inizio in settembre, durante i quali rimarranno in Sardegna.
Il padre potrà tenere con sé i figli in vacanza portandoli dove crede ovvero tenerli presso di sé a Modena, facendoli alloggiare presso la dimora dei suoi genitori a Castelvetro e venendo coadiuvato per le incombenze pratiche dal nonno o dalla propria compagna.
Durante le vacanze di Natale la madre avrà facoltà di tenere presso di sé i figli per due periodi di 4 giorni e mezzo, ad anni alterni dal 24 al 28
dicembre e dal 2 al 6 gennaio;
i restanti giorni saranno trascorsi presso il
7 padre. Le vacanze di Pasqua saranno trascorse tutti gli anni interamente con il padre, che potrà tenere presso di sé i figli oppure rimanere con loro in
Sardegna.
Venendo infine al contributo del al mantenimento dei figli, si CP_1
osserva che il resistente è proprietario di vari autolavaggi, al momento con
15 dipendenti. E' socio (all'1%) e collabora nell'attività del padre.
Era proprietario dalla casa familiare (villa con piscina) a Montale Rangone,
per la quale pagava una rata mensile di mutuo di euro 1.250, che ora è stata venduta (a detta della ricorrente con incassi di 550000 euro).
Dall'accertamento della guardia di finanza è emerso che il è CP_1
proprietario di 4 immobili, di cui tre siti in Carpi (MO) Via Pisacane, 29, un appartamento ed un locale commerciale ed in via Aldo Moro, 23 nonché un altro appartamento ed il terzo appartamento è sito in Mondolfo (PS).
Il è titolare di numerose polizze assicurative “Ramo vita” nonché CP_1
di rapporti di investimento pari ad € 57.462,52
Cont Risulta poi titolare di un conto corrente bancario presso filiale di San
Damaso con saldo attivo pari ad € .333.357,82.
E' proprietario di due autovetture ed un ciclomotore modello Yamaha.
Ha dedotto in sede di comparsa conclusionale che, se in passato gestiva tre impianti di autolavaggio percependo un reddito mensile intorno a 1000 euro mensili circa, a causa dei debiti contratti si è visto costretto a vendere gli impianti per ripianare le proprie posizioni debitorie.
8 Ha dedotto di avere utilizzato il ricavato della vendita della casa coniugale
(non contestato nel suo ammontare) per acquistare due piccoli immobili siti in Carpi, rispettivamente in Via Pisacane, 29 e Via Moro, 21 dai quali ricava un canone mensile di €. 450,00 (per ciascun appartamento), con un'entrata annuale complessiva pari ad € 10.080,00.
E' titolare di una ditta individuale, che come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2024, nel periodo di imposta relativo era in perdita (- € 5407,00).
Il sig. ha maturato un'esposizione debitoria con l'Agenzia delle CP_1
Entrate di €. 125.327,27 (cfr. documentazione prodotta con la comparsa conclusionale) che sta pagando mediante versamenti trimestrali di €.
6842,41 ciascuno.
La IG.ra è proprietaria insieme alla sorella della casa a Guspini Pt_1
(Sardegna), in cui risiede, e di quote di piccola entità in altri immobili;
ha dichiarato di svolgere qualche lavoro saltuario poiché in ragione dell'età (50
anni) le risulta difficile ricollocarsi lavorativamente.
Si deve considerare che il è tenuto a sostenere delle spese per CP_1
frequentare i figli in Sardegna.
Alla luce di tutte le circostanze sopra esposte, deve porsi a carico del l'obbligo di corrispondere alla , entro il primo giorno di CP_1 Pt_1
ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di €. 700 (€. 350 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice Istat, annualmente rivalutabile secondo il
9 pertinente indice Istat, nonché a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Modena, che si riporta in dispositivo.
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà
familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinché possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale
(Cass 12196/17, fra le numerose altre).
Nel caso in esame sussiste senz'altro una disparità reddituale tra le parti,
tuttavia considerata l'età e le capacità lavorative della ricorrente (la quale ha ammesso di svolgere lavori saltuari), nonché la convivenza con nuovo compagno, non vi sono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di separazione in suo favore.
Il complessivo esito del giudizio e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_1
, nata a VILLAGRANDE STRISAILI (OG) in [...]
[...]
17/09/1973, e , nato a [...] Controparte_1
il giorno 28/10/1980, unitisi in matrimonio a Castelnuovo Rangone
(MO) in data 03/06/2018, con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) dell'anno 2018,
parte I atto numero 5;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Rigetta le reciproche domande di addebito proposte dalle parti;
4. Affida i figli minori e nati il 18.08.2015 ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori;
5. Dispone che i genitori esercitino separatamente la potestà in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore nel periodo di permanenza del figlio presso di sé;
6. Dispone che i minori abbiano residenza abituale presso la madre, in
Guspini (OR);
11 7. Dispone che possa vedere e tenere presso di sé Controparte_3
i figli con le seguenti modalità: un fine settimana ogni mese,
recandosi in Sardegna dal venerdì alla domenica, tranne che nei tre mesi estivi, nel mese di dicembre qualora gli spetti in quel mese la sua settimana durante le vacanze di Natale e tranne il mese in cui cade la Pasqua (totale: 7 mesi su 12); durante le vacanze estive sarà
attuata un'inversione della collocazione ed i figli saranno custoditi dal padre, tranne i sette giorni dopo il termine della scuola in giugno ed i sette che ne precedono l'inizio in settembre, durante i quali rimarranno in Sardegna;
il padre potrà tenere con sé i figli in vacanza portandoli dove crede ovvero tenerli presso di sé a Modena,
facendoli alloggiare presso la dimora dei suoi genitori a Castelvetro e venendo coadiuvato per le incombenze pratiche dal nonno o dalla propria compagna;
durante le vacanze di Natale la madre avrà
facoltà di tenere presso di sé i figli per due periodi di 4 giorni e mezzo, ad anni alterni dal 24 al 28 dicembre e dal 2 al 6 gennaio;
i restanti giorni saranno trascorsi presso il padre;
le vacanze di Pasqua
saranno trascorse tutti gli anni interamente con il padre, che potrà
tenere presso di sé i figli oppure rimanere con loro in Sardegna.
8. Dispone che il , a far data dalla presente sentenza CP_1
corrisponda alla , entro il primo giorno di ogni mese, a titolo Pt_1
di contributo per i figli, l'importo mensile di €. 700 (€. 350 per
12 ciascun figlio) annualmente rivalutabile secondo il pertinente indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di seguito specificate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare)
che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
13 scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
9. Rigetta ogni altra domanda;
10. Compensa integralmente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 5.06.2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Alberto Rizzo
14