Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1765
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Sentenza 20 gennaio 2023

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 1765/23), riguarda una controversia in materia di responsabilità civile per un incidente stradale. Le parti ricorrenti, un terzo trasportato e i conducenti del veicolo coinvolto, contestano la decisione della Corte d'Appello di Palermo, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello, sostenendo che non vi fosse conflitto di interessi tra le posizioni delle parti. Le pretese giuridiche dei ricorrenti si fondano sull'asserita mancanza di conflitto, poiché tutti miravano a far valere la responsabilità di un terzo conducente e dell'ANAS.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, argomentando che la presenza di un unico difensore per più parti, in situazioni di potenziale conflitto, è inammissibile. La Corte ha evidenziato che, nonostante le richieste apparissero compatibili, esisteva un conflitto virtuale tra le posizioni, in quanto il terzo trasportato avrebbe potuto avanzare richieste di risarcimento nei confronti del conducente. Inoltre, l'accertamento della colpa del conducente in primo grado ha ulteriormente evidenziato tale conflitto. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità dell'appello, sottolineando l'importanza del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.

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Massime1

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1765
    Data del deposito : 20 gennaio 2023

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