Sentenza 20 gennaio 2023
Massime • 1
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
-ricorrenti - contro GA IE, Gruppo RI Sai Spa;
- intimati -
nonché contro A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Salaria, 213 presso lo studio dell'avvocato Maione Nicola, rappresentata e difesa dall'avvocato Liguori Giovanni;
-controricorrente - l avverso la sentenza n. 1554/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 25/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2022 da NT GI Fatti di causa 1.-11 26 febbraio del 2004 l'automobile con a bordo IE GA, quale trasportato, esce di strada ed urta contro un cordolo di cemento. IE GA, che riporta lievi danni alla persona, cita in giudizio la RI, quale società designata per le vittime della strada e I'NA, notificando altresì la citazione al conducente della vettura, AB Pedò. La tesi di GA è che la vettura su cui viaggiava è uscita di strada a causa di una pozzanghera sul manto stradale nonché per il fatto che un veicolo che viaggiava in senso opposto aveva sollevato spruzzi di acqua sul parabrezza impedendo la visuale al conducente. Sia la RI che NA si sono costituiti in giudizio, ed è intervenuta volontariamente ad adiuvandum IA TA AC, proprietaria del veicolo. Queste tre parti- conducente, proprietario e terzo trasportato- sono assistite, in primo grado, da difensori diversi. Merita dunque segnalare che la causa ha un unico attore, che è il terzo trasportato che non svolge domanda nei confronti di conducente e proprietario bensì nei confronti di terzi, NA e RI. 2.-11 Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la domanda, sul rilievo che non v'era prova alcuna di un altro veicolo antagonista, che I'NA non aveva obblighi di manutenzione di quella strada, che l'incidente era dovuto a colpa del conducente per eccesso d i velocità. 3.- GA, Pedò e AC, ossia terzo trasportato, conducente e proprietaria del veicolo hanno quindi proposto appello, rappresentati e difesi da un unico difensore: circostanza che al giudice di secondo grado è apparsa come indicativa di un conflitto di interessi, inducendolo a dichiarare inammissibile l'appello. Ricorrono conducente (Pedò) e proprietaria del veicolo (AC) con quattro motivi, di cui NA, costituita con controricorso, chiede il rigetto. Ragioni della decisione 4.-Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, ma senza indicare le norme che la decisione impugnata avrebbe violato. Si assume che l'assistenza di un unico avvocato, per tutte e tre le parti, non ha rilievo giuridico ma semmai deontologico. La tesi dei ricorrenti è che non vi fosse alcun conflitto di interessi tale da determinare la declaratoria di inammissibilità, in quanto le pretese di ciascuna delle parti erano di comune accordo: tutti e tre miravano a far valere la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altra vettura e deii'NA; dunque si trattava di posizioni non in contrasto l'una con l'altra. Il motivo è infondato. E' pacifico che "nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rileva bile d'ufficio" (Sez. 6, n. 1143 /2020; Sez. l, n. 22772/ 2018). Il conflitto di interessi rileva sia se attuale che virtuale. Nel caso presente, pur avendo le parti avanzato istanze apparentemente non incompatibili l'una con l'altra, tutte consistendo nella richiesta di accertare la responsabilità di terzi, hanno in giudizio posizioni tali che virtualmente confliggono tra loro. Infatti, il terzo trasportato può sempre far valere il diritto al risarcimento verso conducente e proprietario (i due uniti da vincolo di solidarietà, 2054 c.c.), e può comunque giovarsi di un accertamento, anche incidentale, fatto in quel giudizio, in altro e distinto procedimento. Il Tribunale ha infatti accertato, in primo grado, che la responsabilità era del conducente, per eccesso di velocità, e già questo poneva le parti in posizione di conflitto virtuale nello stesso procedimento- oltre che legittimare un'azione ulteriore del terzo trasportato verso il conducente: la regola sul conflitto di interessi mira tra l'altro ad evitare che l'unicità della difesa possa recare pregiudizio ad una delle parti che potrebbe sostenere una posizione incompatibile con l'altra e che la comunanza del difensore con quella potrebbe precluderg li. In sostanza, l'effettivo accertamento, in primo grado, della colpa del conducente ha posto in conflitto attuale la posizione di quest'ultimo con quella del terzo trasportato, che quindi avrebbe dovuto avere difesa diversa;
ma il conflitto era comunque virtuale a prescindere dall'effettivo accertamento di quella colpa, in quanto, in astratto avrebbe potuto condurre comunque a quell'accertamento. s.-Il secondo motivo anche esso denuncia violazione di legge senza indicare le norme violate, ma postula una contraddizione nella decisione di primo grado nel fatto di avere, da un lato, affermato la colpa del conducente e, per altro verso, di aver rigettato la domanda del terzo trasportato: segno, tra l'altro, che non v'era contraddizione tra le due posizioni, ossia che esse non erano contrastanti, altrimenti la colpa del conducente avrebbe comportato risarcimento per il terzo. Vale quanto osservato in precedenza: il conflitto di interessi è sia astratto, tra conducente e terzo trasportato, e dunque a prescindere da quanto emerge in giudizio;
sia concreto, vale a dire che può ulteriormente concretizzarsi a causa dell'accertamento fatto dal giudice di merito: che poi quest'ultimo abbia potuto errare nell'affermare, da un lato, la colpa del conducente, e dall'altro negare 3 risarcimento al trasportato, era questione da far valere in appello, nel merito, e che non è stata esaminata per via della preliminare rilevanza della inammissibilità della impugnazione;
ma è decisione , comunque, non incidente sul conflitto di interessi, nel senso che non lo elimina, ma anzi lo evidenzia, se è vero, come si dolgono i ricorrenti, che la corretta decisione avrebbe dovuto essere di ritenere il conducente responsabile verso il trasportato. 6.-II terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 157 c.p.c. e del principio di conservazione degli effetti dell'atto. La tesi dei ricorrenti è che, ammessa l'esistenza del conflitto di interessi, avrebbe dovuto evitarsi la pronuncia di inammissibilità perché l'atto (forse l'appello?) aveva raggiunto comunque lo scopo, dovendosi seguire la regola per cui tale esito costituisce sanatoria della nullità. Il motivo è infondato. Intanto non si comprende cosa significhi che l'atto ha raggiunto lo scopo: l'atto di cui si discute è la costituzione di un unico difensore per più parti, il cui scopo è la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti e dunque lo scopo raggiunto è proprio quello vietato. In secondo luogo, la regola invocata vale per le nullità, non già per situazioni riconducibili alla inammissibilità che è sanzione che risponde a finalità diverse: non già mancata corrispondenza dell'atto allo schema legale, ma impedimenti all'esercizio dell'azione. 7.-Infine, con il quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 342 e 348 bis c.p.c. La tesi è che l'inammissibilità in appello va dichiarata in limine, sentite le parti, mentre la corte di merito, nel caso presente, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione all'esito del giudizio, violando quindi il disposto dell'articolo 348 bis c.p.c. Il motivo è infondato. Va da sé che l'inammissibilità in questione non è quella descritta e prevista dalla citata norma, che si riferisce ad un giudizio prognostico circa la fondatezza dell'appello e che proprio per il fatto di dare rilievo ad una prognosi, impone una declaratoria in limine;
qui l'inammissibilità è l'esito del vaglio delle posizioni fatte valere e del riscontro in tali posizioni di un conflitto di interesse, il cui accertamento ben può risultare all'esito del giudizio. Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in 1600,00 euro oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del ?012, dà a~to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del, ricorrentEt, pr il rcipalew, dell'ulteriore importo a 4 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso !Qrlnclpale, a norma del comma l -bis, dello stesso articolo 13 . Roma 21.11.2022 // _ 5