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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, EL
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 00799960158
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle rispettive conclusioni
Voglia codesta Eccellentissima Corte di Giustizia, in accoglimento del presente appello e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, come meglio specificata in epigrafe, accertando e dichiarando l'illegittimità e l'infondatezza del diniego tacito opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di € 3.733.425,08 pari all'i.v.a. indebitamente pagata in relazione alla componente OGSE (con riguardo al servizio di fornitura di energia elettrica somministrato nel periodo intercorrente tra il 20.02.2020
e il 15.01.2021 preso in considerazione nell'Istanza), oltre a interessi come per legge, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'i.v.a. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'i.v.a. Con vittoria di spese (ivi espressamente comprese quelle sostenute a titolo di contributo unificato) e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
• rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea formulata da controparte;
• in accoglimento del gravame incidentale, riformare la pronuncia impugnata limitatamente alla parte concernente la compensazione delle spese processuali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.p.A., in proprio e quale rappresentante del Società_2, presentava istanza di rimborso dell'IVA assolta sugli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) contenuti nelle fatture relative al periodo 20.02.2020 – 15.01.2021, deducendone l'illegittima inclusione nella base imponibile IVA. L'Agenzia delle Entrate non riscontrava l'istanza, formandosi il silenzio-rifiuto.
La CGT di Primo Grado di Torino, con sentenza n. 61/01/2024, rigettava il ricorso ritenendo inesistente la legittimazione attiva del cessionario/committente a richiedere il rimborso direttamente all'Erario e assorbite le ulteriori questioni sul merito della legittimità dell'inclusione degli OGSE. Ricorrente_1 propone appello deducendo l'erroneità della pronuncia sulla legittimazione attiva e illegittima l'inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'avverso appello con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione centrale oggetto del presente gravame concerne la possibilità per il cessionario/committente di rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'IVA che assume indebitamente addebitata in via di rivalsa dal fornitore, anziché agire nei confronti di quest'ultimo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con due pronunce gemelle, Cass.
n. 6810/2025 e Cass. n. 6812/2025, con le quali ha affermato con chiarezza che «La legittimazione attiva alla richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente assolta appartiene in via esclusiva al soggetto passivo d'imposta, non al cessionario, salvo che il rimborso nei confronti del cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile;
onere che grava sul cessionario e che non può essere soddisfatto mediante mere deduzioni astratte o ipotesi di disfunzioni sistemiche.»
Nella specie, l'appellante non ha allegato situazioni concrete tali da rendere concretamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso nei confronti del cedente, non avendo allegato situazioni di insolvenza o irreperibilità del fornitore, ma prospettando, viceversa, solo considerazioni teoriche circa la complessità del meccanismo OGSE e l'asserita difficoltà del fornitore di recuperare quanto eventualmente restituito, deduzioni ritenuti insufficienti, ai fini che qui rilevano, sulla scorta dell'orientamento di legittimità sopra richiamato.
La circostanza che le due pronunce citate siano state emesse dopo la proposizione del presente giudizio giustifica, alla luce della relativa novità delle questioni affrontate, una pronuncia integralmente compensatoria delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del presente grado
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
AL DAVIDE, EL
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 637/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 00799960158
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Nominativo_1 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_1
Nominativo_2 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_2
Nominativo_3 Difensore_1/o Studio Difensore_2 - Avvocati E Tributaristi - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 61/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 10/01/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle rispettive conclusioni
Voglia codesta Eccellentissima Corte di Giustizia, in accoglimento del presente appello e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Torino, come meglio specificata in epigrafe, accertando e dichiarando l'illegittimità e l'infondatezza del diniego tacito opposto dall'Ufficio e, per l'effetto, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di € 3.733.425,08 pari all'i.v.a. indebitamente pagata in relazione alla componente OGSE (con riguardo al servizio di fornitura di energia elettrica somministrato nel periodo intercorrente tra il 20.02.2020
e il 15.01.2021 preso in considerazione nell'Istanza), oltre a interessi come per legge, eventualmente previo rinvio alla Corte di Giustizia UE della questione pregiudiziale di compatibilità dell'interpretazione del meccanismo interno di ripetizione dell'i.v.a. indebitamente corrisposta (nel senso della esclusiva legittimazione passiva del cedente) con i principi di neutralità ed effettività dell'i.v.a. Con vittoria di spese (ivi espressamente comprese quelle sostenute a titolo di contributo unificato) e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
• respingere integralmente l'appello proposto dalla Società, in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado;
• rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia
Europea formulata da controparte;
• in accoglimento del gravame incidentale, riformare la pronuncia impugnata limitatamente alla parte concernente la compensazione delle spese processuali di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese anche del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 S.p.A., in proprio e quale rappresentante del Società_2, presentava istanza di rimborso dell'IVA assolta sugli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) contenuti nelle fatture relative al periodo 20.02.2020 – 15.01.2021, deducendone l'illegittima inclusione nella base imponibile IVA. L'Agenzia delle Entrate non riscontrava l'istanza, formandosi il silenzio-rifiuto.
La CGT di Primo Grado di Torino, con sentenza n. 61/01/2024, rigettava il ricorso ritenendo inesistente la legittimazione attiva del cessionario/committente a richiedere il rimborso direttamente all'Erario e assorbite le ulteriori questioni sul merito della legittimità dell'inclusione degli OGSE. Ricorrente_1 propone appello deducendo l'erroneità della pronuncia sulla legittimazione attiva e illegittima l'inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell'avverso appello con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La questione centrale oggetto del presente gravame concerne la possibilità per il cessionario/committente di rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'IVA che assume indebitamente addebitata in via di rivalsa dal fornitore, anziché agire nei confronti di quest'ultimo.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta con due pronunce gemelle, Cass.
n. 6810/2025 e Cass. n. 6812/2025, con le quali ha affermato con chiarezza che «La legittimazione attiva alla richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente assolta appartiene in via esclusiva al soggetto passivo d'imposta, non al cessionario, salvo che il rimborso nei confronti del cedente sia concretamente impossibile o eccessivamente difficile;
onere che grava sul cessionario e che non può essere soddisfatto mediante mere deduzioni astratte o ipotesi di disfunzioni sistemiche.»
Nella specie, l'appellante non ha allegato situazioni concrete tali da rendere concretamente impossibile o eccessivamente difficile il rimborso nei confronti del cedente, non avendo allegato situazioni di insolvenza o irreperibilità del fornitore, ma prospettando, viceversa, solo considerazioni teoriche circa la complessità del meccanismo OGSE e l'asserita difficoltà del fornitore di recuperare quanto eventualmente restituito, deduzioni ritenuti insufficienti, ai fini che qui rilevano, sulla scorta dell'orientamento di legittimità sopra richiamato.
La circostanza che le due pronunce citate siano state emesse dopo la proposizione del presente giudizio giustifica, alla luce della relativa novità delle questioni affrontate, una pronuncia integralmente compensatoria delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del presente grado