Provvedimento: […] La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previi i necessari accertamenti di rito, respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione ed istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconoscere il credito vantato dalla odierna appellante come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.. […] Risulta altresì infondata la censura di omesso pronuncia sulla domanda di riconoscimento del credito ex art 1988 c.c. poiché coerente con il rilievo di tardività della relativa domanda, avanzata oltre i termini di decadenza di cui all'art. 167 c.p.c.
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