Ordinanza 10 dicembre 2024
Massime • 1
La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperatività della fattispecie ex art. 1241 c.c.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 10/12/2024, n. 31818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31818 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro SCOTTI & CASCONE S.N.C.; - intimata - Avverso la sentenza n. 716/2020 del Tribunale di Taranto, depositata il 30/03/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’11/09/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI. Oggetto RICOGNIZIONE DI DEBITO Effetto - Astrazione Processuale - Conseguenze - Fattispecie in tema di compensazione R.G.N. 236/2021 Cron. Rep. Ud. 11/09/2024 Adunanza camerale Civile Ord. Sez. 3 Num. 31818 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 10/12/2024 2 FATTI DI CAUSA 1. NT RE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 716/20, del 30 marzo 2020, del Tribunale di Taranto, che – accogliendo il gravame esperito dalla società TI & SC S.n.c., avverso la sentenza n. 2629/16, del 5 aprile 2015, del Giudice di pace di Lizzano – ha accolto l’opposizione a due decreti ingiuntivi, emessi a carico della predetta società per l’importo complessivo di € 9.720,00, dovuto alla RE a titolo di corrispettivo per prestazioni di trasporto e montaggio di arredamenti. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, nel proporre opposizione ai due provvedimenti monitori, la società opponente non aveva contestato “le ragioni della pretesa creditoria avanzata dalla RE”. La società TI & SC, infatti, si limitava ad eccepire in compensazione un proprio preteso credito di € 10.179,69, derivante – oltre che da una prestazione resa per € 2.067,45 – da un acconto di € 8.122,24, che assumeva non esserle mai stato versato in relazione ad una fornitura di merce in favore della RE (per un corrispettivo complessivo di € 81.122,40), fornitura risalente al 13 maggio 2008 e oggetto di un contratto di leasing che aveva visto la partecipazione, in veste di finanziatrice, della Banca Agrileasing. Assumeva, pertanto, l’opponente non solo di nulla ancora dovere alla RE, ma di essere addirittura creditrice di € 459,66, pari alla differenza tra la somma oggetto del provvedimento monitorio – € 9.720,00 – e il suddetto credito di € 10.179,69. Si costituiva in giudizio l’opposta, la quale, pur confermando l’esistenza del contratto di fornitura concluso con la società 3 opponente, negava che la stessa vantasse, nei propri confronti, alcuna pretesa creditoria in relazione a tale contratto. Infatti, quanto dovuto da essa RE a titolo di acconto (€ 8.122,24) era già stato compensato con un credito alla medesima spettante in relazione a “preesistenti rapporti”, visto che tale credito era stato fatto oggetto di cessione in favore della Banca Agrileasing, come risultante, espressamente, dal contratto di leasing con la stessa posto in essere, sottoscritto anche dalla società TI & SC. Nel documento contrattuale, infatti, la società finanziatrice attestava che “a seguito dell’intervenuta cessione a nostro favore del credito di 8.112,24 euro vantato da RE NT nei vostri confronti” (ovvero, di TI & SC), “il pagamento della fornitura sarà eseguito previa compensazione per l’importo a saldo di € 73.010,16”, ovvero quello finanziato da Banca Agrileasing. Su tali basi, dunque, il giudice di prime cure rigettava la proposta opposizione. Esperito gravame dalla società opposta, il giudice d’appello, viceversa, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’opposizione, sul rilievo che – sebbene non potesse negarsi “la portata probatoria di quanto riportato nel contratto di leasing”, trattandosi “di un vero e proprio riconoscimento dell’esistenza di un credito dell’opposta nei confronti dell’opponente” – la RE “non è stata in grado anche soltanto di allegare quali fossero “i preesistenti rapporti al 13 maggio 2008 dai quali sarebbe sorto il credito di € 8.112,24 di cui si fa parola nella suddetta locazione finanziaria”. 3. Avverso la sentenza del Tribunale tarantino ha proposto ricorso per cassazione la RE, sulla base – come detto – di tre motivi. 4 3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata, in primo luogo, per la falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ., “per aver ritenuto possibile, prima ancora che richiesta e provata, la prova contraria dell’assenza di un rapporto fondamentale sottostante la ricognizione del debito”. Premesso, infatti, che quanto dichiarato e sottoscritto dalle parti nel contratto di leasing costituisce – come affermato dalla stessa sentenza impugnata – ricognizione di debito, “altrettanto evidente” sarebbe il fatto che il debito, cui si riferisce tale ricognizione, è stato “oggetto di contestuale compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ.”. In secondo luogo, si denuncia falsa applicazione della stessa norma, per essersi “ritenuto adempiuto (“rectius”: prima ancora richiesto), anche in falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., da parte opponente, l’onere probatorio relativo all’inesistenza del rapporto fondamentale sottostante”. Come noto, difatti, per effetto della c.d. “astrazione processuale”, il creditore che agisce per la condanna in forza di una ricognizione di debito non deve fornire la prova dell’origine e della causa del debito”, mentre, a propria volta, il debitore che voglia provare la sua liberazione “deve dimostrare che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta”. Nulla di tutto ciò è, invece, avvenuto nel caso che occupa, “non avendo mai la TI & SC proposto una domanda volta all’accertamento della inesistenza e/o nullità del rapporto sottostante alla propria ricognizione di debito”, avendo, anzi, confermato che il proprio debito verso la RE è stato estinto per compensazione “col successivo credito rinveniente dal contratto di leasing”. 5 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza di appello, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver pronunciato oltre i limiti della domanda, avendo operato una “mutazione d’ufficio della «ragione del domandare»”; essa, infatti, “consistente, nella volontà processuale manifestata dall’opponente, in una semplice eccezione di compensazione”, risulta “divenuta, nell’iter argomentativo seguito dal magistrato d’appello e nella conseguente sentenza, una domanda/pronuncia di inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione, non oggetto del giudizio”. 3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la “compensazione volontaria contestuale al contratto di leasing”, con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Si tratta, secondo la ricorrente, di fatto decisivo, perché idoneo a determinare un esito diverso da quello della sentenza impugnata. Difatti, il giudice d’appello, preso atto della compensazione volontaria e, quindi, dell’impossibilità, per la società TI & SC, di utilizzare nuovamente quel credito, già compensato, per opporlo alla richiesta di pagamento della RE, relativa ad un credito della stessa sorto successivamente, avrebbe dovuto dichiarare estinto il credito invocato dall’opponente, a pena altrimenti di incorrere – come accaduto – in un vizio motivazionale, per essere la motivazione “assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa o incomprensibile”. 6 4. È rimasta solo intimata la società TI & SC. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. La ricorrente ha presentato memoria. 7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati. 8.1. Il primo motivo è, infatti, fondato. 8.1.1. Invero, qualificata la fattispecie sottoposta al suo esame quale ricognizione di debito operata dalla società TI & SC, il giudice d’appello non poteva porre a carico della RE la prova del rapporto dal quale derivava il credito in relazione al quale la predetta società si era riconosciuta debitrice, credito fatto oggetto di compensazione, da parte dell’odierna ricorrente, con quello della società, relativo all’acconto del contratto di fornitura. Invero, questa Corte ha – ripetutamente – affermato che la ricognizione di debito “non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., un’astrazione meramente processuale della causa debendi;
tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall’onere di fornire la prova del 7 rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento” (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050-03), fermo restando, quindi, che la prova di tali circostanze è a carico del soggetto autore della ricognizione (Cass. Sez. 1, sent. 13 giugno 2014, n. 13506, Rv. 631306-01). La sentenza impugnata, dunque, ha posto a carico della RE, destinataria della ricognizione operata dalla TI & SC, un onere probatorio sulla medesima non incombente, essendo, piuttosto, la predetta società a dover dimostrare l’impossibilità per l’odierna ricorrente – quale elemento attinente al rapporto fondamentale, idoneo ad incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento – di compensare il credito oggetto della ricognizione con altro vantato dalla società. 10. L’accoglimento del primo motivo – con conseguente assorbimento dei restanti due – comporta che la sentenza impugnata sia cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto: “in caso di ricognizione di debito, il destinatario della ricognizione è dispensato dalla prova del rapporto sottostante, incombendo all’autore della ricognizione l’onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è 8 estinto, e ciò anche in relazione alla fattispecie estintiva ex art. 1241 cod. civ.”.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti e restanti, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della