Articolo 2870 del Codice civile
Articolo 2869Articolo 2775 bis
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19 aprile 1942
Art. 2870.

(Eccezioni opponibili dal terzo datore).

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore puo' opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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