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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 192/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
1.10.2024 da
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1
(per cambio di denominazione da giusta Parte_2 Parte_3
iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di
Verona in data 25/06/2019, notaio di Roma), Persona_1
rappresentata a difesa dall'avv. CATERINA DE MAS in forza di procura generale alle liti 19.7.11 rep. n. 68712/19308 notaio dott. Persona_2
di Verona, con domicilio eletto presso lo studio a Belluno in Via Roma n.
15. appellante
e C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DIES GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, Via Grazioli n. 15, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i. dd. 02.08.2019. appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trento in accoglimento dell'appello principale: nel merito, in principalità: accertare e dichiarare la validità del contratto di cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
di Trento (rep. 220101, racc. 13107) in data 30.11.2011 e, Persona_3
per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 704, emesso in data
26.6.2019 dal Tribunale di Trento;
nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni necessaria declaratoria, condannarsi
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Trento in Via Innsbruck n. 65 al pagamento a – e per essa a – per i Parte_1 Parte_2
titoli dedotti in atti, della somma di Euro 822.686,64 oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
nel merito, sull'appello incidentale: respingere l'appello incidentale in ogni suo punto e in ogni caso confermare la sentenza del Tribunale di Trento laddove ha ritenuto provata la titolarità in capo alla società opposta del credito dedotto in giudizio per essere tale credito stato oggetto della pag. 2/35 cessione in blocco intervenuta tra la e la srl CP_2 [...]
. Respingersi del pari le istanze istruttorie di controparte. Parte_1
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata
In via principale: respingersi, per le ragioni esposte in narrativa, l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, Parte_1
con conferma dei capi della sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Trento che ha dichiarato la nullità del contratto di cessione del credito dd.30.11.2011 intervenuto fra e e che ha Parte_4 Controparte_2
accertato che il credito di cui alla fattura n. 113 emessa in data 4.12.12 dalla è stato correttamente estinto dalla Parte_4 Controparte_1
mediante pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data
[...]
10/12/12;
Comunque, in accoglimento dell'appello incidentale sopra proposto e delle motivazioni di cui in narrativa, in parziale riforma sentenza n. 832/2024 del
Tribunale di Trento:
accertarsi e dichiararsi che non è stata provata in giudizio la titolarità in capo alla società opposta, del credito Parte_1
(garantito) dedotto in giudizio per essere tale credito stato oggetto della pretesa (ma non dimostrata) cessione in blocco intervenuta fra CP_2
e la società opposta;
conseguentemente, respingere tutte le domande
[...]
pretese creditorie avversarie;
respingersi, in ogni caso, ogni domanda, pretesa ed istanza avanzata dalla ricorrente in ingiunzione nei confronti dell'odierna deducente
[...]
comunque con accertamento che Controparte_1 Controparte_1
pag. 3/35 ha correttamente pagato quanto dovuto, in virtù del contratto CP_2
d'appalto dd. 13.09.2011, a non avendo mai Parte_4 Controparte_2
fornito ed adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed essendo, d'altra parte, intervenuti fra la cedente e la Parte_4
cessionaria accordi modificativi, confermati con e-mail da Controparte_2
dell'atto di cessione di credito dd. 30.11.2011 (doc. 19 CP_2
controparte). in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolto l'appello avversario, accertarsi e dichiararsi che la cessione del credito, vantato da nei confronti di , in Parte_4 Controparte_1
favore di è avvenuto in funzione di garanzia;
conseguentemente, Controparte_2
ridursi, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa creditoria avversaria, nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso con scomputo di quanto risulta essere già stato pagato ad relativamente all'affidamento di Controparte_2
€ 2.500.000,00 concessi dalla stessa a in Controparte_2 Parte_4
data 11.10.2011 (a garanzia del quale è stata effettuata la cessione del credito vantato da nei confronti di Parte_4 Controparte_1
relativamente al contratto d'appalto pubblico dd. 13.11.2011).
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 03.02.2020 e riportati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd. 30.12.2024, a mezzo dei testi ivi indicati;
Con condanna della convenuta opposta all'integrale rifusione delle competenze e spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% per pag. 4/35 rimborso spese forfettarie, IVA e CNPA di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
704/19 emesso in data 26.6.2019 dal Tribunale di Trento su istanza di
[...]
a mezzo della mandataria , per l'importo Parte_1 Parte_2
di euro 822.686,64. Allegava che il credito azionato in sede monitoria trovava il titolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ceduti in blocco da , la quale a propria volta aveva acquisito CP_2
la titolarità del credito in forza di un contratto di cessione intervenuto con in data 30.11.2011 a garanzia del finanziamento concesso Parte_4
alla cedente in data 11.10.2011 sotto forma di affidamento per euro
2.500.000; che il credito aveva titolo in un contratto di appalto di data
13.9.2011 intercorso tra e l'PO; la cessione era stata Parte_4
notificata alla debitrice ceduta , la quale aveva Controparte_1
preso formalmente atto dell'intervenuta cessione in data 12.12.2011; la società PO aveva provveduto al pagamento della prima fattura n.
122 dell'8.11.2011 per euro 274.446,93, mentre il pagamento della seconda fattura n. 113 del 4.12.2012 per euro 822.686,64 era stato effettuato con bonifico sul conto corrente indicato nella relativa fattura dalla . Contestava la tesi di parte opposta secondo cui il Parte_4
pagamento sarebbe stato inefficace nei confronti di , in CP_2
quanto effettato dopo la notifica della cessione del credito.
L'PO allegava di essere società a capitale prevalentemente pubblico, che garantiva servizi di trasporto e soggetto al codice dei contratti pubblici e, per quel che rilevava nello specifico, anche alla normativa in materia di pag. 5/35 tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/10; che le inderogabili prescrizioni di tale normativa erano vincolanti anche per i contratti di cessione di crediti, sicché, essendo state omesse le indicazioni prescritte dalla legge nel contratto di cessione di credito tra e Parte_4
, doveva ritenersi nullo l'atto di cessione del credito di data CP_2
30.11.2011 e di conseguenza doveva ritenersi correttamente effettuato il pagamento della fattura numero 113/12 in favore della società appaltatrice.
Allegava che con riferimento ad altro credito vantato da nei Parte_4
confronti di altro ente di natura pubblica, l'originario contratto di cessione di credito era stato rettificato con l'inserimento le necessarie informazioni ed obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari imposte dalla legge. Deduceva inoltre che nei rapporti tra ed erano Pt_4 CP_2
intervenuti accordi verbali in base ai quali era stato ridimensionato l'ammontare dell'affidamento concesso ed era stata riaccreditata dalla parte delle somme ricevute dalla società PO, per cui Pt_4
aveva ricevuto pagamenti in misura tale da estinguere pressoché CP_2
integralmente l'affidamento concesso alla Eccepiva inoltre Pt_4
l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale, essendo la relativa clausola nulla. Chiedeva pertanto che il decreto ingiuntivo fosse revocato. In via subordinata, domandava che la pretesa creditoria della società opposta fosse ridotta nella misura di giustizia, con scomputo di quanto già versato in favore di ed avuto riguardo alla misura CP_2
effettiva dell'affidamento dalla stessa concesso alla fosse Parte_4
inoltre accertato che la società PO aveva correttamente pagato alla quanto dovuto alla stessa in forza del contratto d'appalto di Parte_4
data 13.9.11 in quanto non aveva adempiuto agli obblighi CP_2
pag. 6/35 di tracciabilità dei flussi finanziari ed al contempo erano intervenuti tra la Part cedente e la cessionaria accordi modificativi Parte_4 CP_2
dell'atto di cessione del credito di data 30/11/11.
Si costituiva in giudizio a mezzo della Parte_1
mandataria eccependo che doveva essere espletato il Parte_2
procedimento di mediazione obbligatoria;
eccepiva inoltre la prescrizione in relazione alla domanda della PO di ripetizione di somme versate in eccesso. Affermava la propria legittimazione per essere titolare del credito in forza di cessione in blocco dei crediti effettuati dalla spa deduceva che la cessione intervenuta tra la spa e la CP_2 CP_2
spa era stata effettuata con scrittura privata autenticata ed aveva Pt_4
ottenuto il consenso della PO , per cui erano Controparte_1
stati rispettati i requisiti formali richiesti dalla legge;
contestava la nullità addotta per la mancata indicazione delle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la normativa riguardava esclusivamente i contratti d'appalto e non il contratto di cessione di credito;
escludeva che alcun accordo verbale fosse intervenuto tra ed Parte_4
in ordine all'utilizzo e alla determinazione della misura CP_2
dell'affidamento e rilevava che comunque tali accordi non risultavano provati. Contestava quindi che avesse ricevuto i pagamenti CP_2
indicati dalla PO ad estinzione del finanziamento concesso alla società appaltatrice. Obiettava infine che la clausola che prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici era conforme alla normativa vigente all'epoca di apertura dei rapporti bancari. Chiedeva pertanto che fosse concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
che fosse dichiarata la prescrizione del diritto di ripetizione, di pag. 7/35 riaccredito, di conguaglio delle somme versate dal correntista in epoca precedente al 2.8.2009. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande dell'PO; in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandava che la società PO fosse condannata al pagamento in favore della società opposta dell'importo di euro 822.686,64.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda della società PO, domandava che fosse disposta la compensazione dei contrapposti debiti-crediti.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto datato 28.8.2019, espletato il procedimento di mediazione, sulla base della documentazione dimessa in atti, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 832/2024, accoglieva l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
accertava che il credito di cui alla fattura n. 113 emessa in data 4.12.12 dalla era stato estinto dalla Parte_4 [...]
mediante il pagamento effettuato a mezzo bonifico in Controparte_1
data 10/12/12. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale affermava che doveva ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla società opposta in forza di cessione in blocco del 14.7.17
(doc. 29 parte opposta). Richiamava in primo luogo la dichiarazione di datata 31.1.20 (doc. 30 parte opposta) nella quale si dava CP_2
atto che fra i crediti compresi nella cessione in favore della società opposta rientravano quelli vantati nei confronti della con Parte_4
riguardo ai rapporti di conto corrente specificatamente indicati;
escludeva poi la fondatezza delle generiche contestazioni di parte PO in ordine all'efficacia probatoria di tale documento, evidenziando che il documento era intestato ad indicava in modo specifico i rapporti CP_2
pag. 8/35 intercorsi con e rilevava che nessun elemento consentiva di Parte_4
escluderne la conformità all'originale, in relazione al quale difettava una specifica indicazione . Sottolineava poi che nel contratto di acquisizione in blocco dei crediti erano ricompresi i crediti vantati da derivanti CP_2
da contratti di mutuo, apertura di credito, finanziamenti erogati a persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e 2016, qualificati come attività finanziarie deteriorate;
inoltre dal contratto di cessione intervenuto tra ed del 30/11/2011, risultava che il credito Parte_4 CP_2
ceduto ad in garanzia faceva riferimento all'affidamento CP_2
concesso dalla banca in data 11.10.2011 (quindi nell'arco temporale previsto dal citato contratto); e che dal doc. 22 del fascicolo monitorio emergeva che in data 3.4.2013 era intervenuto il recesso dai conti correnti, senza che fosse intervenuto il pagamento delle somme richieste, sicché poteva ritenersi provato che il credito in questione avesse tutte le caratteristiche dei crediti individuati in via generale nel contratto intercorso tra la e la società opposta. Concludeva che tali elementi fossero CP_2
sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla Suprema Corte (Cass. n
427/23) , la quale aveva affermato che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, essendo in ogni caso demandato al giudice del merito la relativa valutazione.
pag. 9/35 Ciò premesso, affermava che anche il contratto di cessione intervenuto tra e in data 30.11.11 doveva contenere a pena di Parte_4 CP_2
nullità le previsioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, in osservanza delle prescrizioni della L.n.136/2010. Rilevava che l'art. 3 della legge n. 136/2010 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevedeva che i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
inoltre al comma quinto prevedeva che “ Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”;infine il comma 9 prevede che “ La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.
pag. 10/35 Non riteneva condivisibile la tesi secondo cui tali prescrizioni avrebbero dovuto essere osservate esclusivamente nel contratto di appalto intervenuto tra la società PO e la società appaltatrice , prospettata Parte_4
da parte opposta invocando il principio della tassatività delle ipotesi di nullità, per cui la mancata previsione con riguardo ad altri contratti consentirebbe di escludere l'invalidità dei contratti diversi da quelli previsti dalla legge.
Osservava che, tenuto conto delle finalità pubblicistiche delle prescrizioni della citata norma, esplicitamente stabilite al fine di “prevenire infiltrazioni criminali”, tutti i contratti che disciplinano le modalità di pagamento dei crediti sorti in virtù di contratti con soggetti pubblici debbano contenere le prescrizioni stabilite dalla citata normativa, pena la nullità degli stessi ai sensi dell'articolo 1418 c.c. quale contratti contrari a norme imperative di legge. Rilevava che tale interpretazione era coerente con la determinazione n. 4 dd.
7.7.11 dell'Autorità nazionale anticorruzione, richiamata da entrambe le parti, che al punto 3.9 (“Cessione dei crediti) stabiliva che
“Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato”. In forza di tale previsione la stazione appaltante doveva effettuare i pagamenti alla società cessionaria, Controparte_1
vale a dire (di cui la società opposta è successore a titolo CP_2
particolare) non solo utilizzando un conto corrente dedicato al relativo rapporto, ma con l'osservanza integrale della normativa sulla tracciabilità, all'interno della quale deve ritenersi vincolante anche la previsione di inserimento, a pena di nullità, di apposita clausola relativa all'obbligo di pag. 11/35 osservare le modalità di pagamento per rendere tracciabili i flussi finanziari stabilite dalla legge in esame.
In ragione della nullità del contratto di cessione del credito intervenuto in data 30.11.2011 tra ed dichiarava che l'istituto di credito Pt_4 CP_2
non era divenuto titolare del credito medesimo e non poteva pertanto cederlo all'opposta. Inoltre, per effetto della nullità il contratto di cessione in questione, dichiarava che fosse pienamente efficace e liberatorio il pagamento della fattura n. 113 del.
4.12.12 effettuato dalla società PO nei confronti del debitore originario, Parte_4
Pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento di specifica domanda avanzata dalla società PO, accertava che aveva pagato correttamente la fattura numero Controparte_1
113/12 alla , con efficacia estintiva del relativo credito. Parte_4
Con atto di citazione notificato in data primo ottobre 2024, proponeva appello e per essa , chiedendo, in Parte_1 Parte_5
riforma della impugnata sentenza, che si accertasse la validità del contratto di cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
di Trento (rep. 220101, racc. 13107) in data 30.11.2011e Persona_3
quindi si confermasse il decreto ingiuntivo n. 704, emesso in data
26.6.2019 dal Tribunale di Trento. Domandava in subordine che, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna di al pagamento a – e per Controparte_1 Parte_1
essa a – per i titoli dedotti in atti, della somma di Euro Parte_2
822.686,64 oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
pag. 12/35 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale. In via di appello incidentale chiedeva che si accertasse il difetto di titolarità in capo a del credito azionato, con Parte_1
rigetto delle domande e pretese creditorie avversarie. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ingiungente e che si accertasse che
[...]
aveva correttamente pagato quanto dovuto, in virtù del Controparte_1
contratto d'appalto dd. 13.09.2011, a non avendo Parte_4 CP_2
mai fornito la prova di avere adempiuto agli obblighi di tracciabilità
[...]
dei flussi finanziari ed essendo inoltre intervenuti fra la cedente Pt_4
e la cessionaria accordi modificativi, confermati con
[...] Controparte_2
e-mail da dell'atto di cessione di credito dd. 30.11.2011. In via CP_2
subordinata chiedeva che si accertasse che la cessione del credito, vantato da nei confronti di , in favore di Parte_4 Controparte_1
era avvenuta in funzione di garanzia e quindi si riducesse Controparte_2
la pretesa creditoria avversaria, nella misura ritenuta di giustizia, con scomputo di quanto risulta essere già stato pagato ad Controparte_2
relativamente all'affidamento di € 2.500.000,00 concessi dalla stessa a in data 11.10.2011 (a garanzia del quale Controparte_2 Parte_4
è stata effettuata la cessione del credito).
Formulava inoltre conclusioni in via istruttoria chiedendo in accoglimento del terzo motivo d'appello, l'ammissione di prove per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 03.02.2020 e trascritti in narrativa, a mezzo dei testi ivi indicati.
L'appellante a propria volta chiedeva il rigetto dell'appello incidentale con conferma della sentenza del Tribunale di Trento
pag. 13/35 Con provvedimento in data 11 giugno 2025 la causa veniva riservata al
Collegio per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato ai sensi dell'art 1418 c.c. la nullità della cessione di credito da ad ravvisando la violazione della normativa in Parte_4 CP_2
tema di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L 136/2010
Operata una disamina della disciplina di settore, fa presente che l'art 3 L
136/2010 stabilisce che: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono operare mediante conti correnti bancari o postali dedicati, che vanno comunicati alla stazione appaltante;
gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice identificativo di gara nonché, ove previsto, del codice unico di progetto;
la stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori deve inserire a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità; fra i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità sono ricompresi anche i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture;
l'espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall'articolo 119 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” e quindi di contratti in stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale (“filiera rilevante”) e quindi attinenti all'oggetto di tale contratto.
L'appellate deduce inoltre che la determina n 4 del 7.7.2011 menzionato in sentenza fa riferimento ai contratti di anticipo su fatture e/o di factoring pag. 14/35 stipulati fra banche ed appaltatori e fornisce indicazioni sugli adempimenti da rispettare, fra i quali non è ricompreso l'obbligo di indicare a pena di nullità la clausola sull'obbligo di rispetto delle norme di cui all'art 3 co 8 L 163/2010. Fa presente che anche la circolare di
Confindustria del 3.3.201 chiarisce che i cessionari dei crediti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, prevedendo che il cessionario deve ricevere i pagamenti su uno o più conti correnti dedicati all'operazione a seguito di apposita comunicazione alla stazione appaltante, da effettuare anche contestualmente alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto.
Conclusivamente, nega che il contratto di cessione del credito fra Pt_4
ed abbia violato alcune disposizione in tema di tracciabilità dei CP_2
flussi, dal momento che non doveva contenere né la clausola di cui all'art
3 L 136/2010, né il CIG ed il GUP da indicarsi negli strumenti di pagamento né infine il conto corrente dedicato;
contesta infine la pertinenza al caso specifico delle obiezioni sollevate da Controparte_1
che invoca disposizioni relative ai pagamenti su anticipo su fatture operati dalla Banca all'appaltatore; oppure alla fattispecie in cui l'appaltatore ha ceduto una pluralità di credito riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti
Premesso che la nullità è stata prevista dall'art 3 L 136/2010 con specifico riferimento ad una tipologia di contratti, stigmatizza come non condivisibile la esegesi operata dal Tribunale che ha dichiarato la nullità del contratto di cessione dei crediti invocando l'art 1148 c.c.. Assume che l'inciso presente nell'articolo “salvo che la legge disponga diversamente” si riferisce sia al caso in cui vi sia tacita ovvero espressa esclusione della nullità nonostante la violazione della norma imperativa, sia nel caso in cui pag. 15/35 sia previsto un rimedio di tipo diverso dalla nullità, perché la legge prevede una forma diversa di invalidità oppure assicura l'effettività della norma imperativa con altri rimedi. Esclude che nello specifico possa ravvisarsi di una ipotesi di nullità virtuale, non ricorrendone i presupposti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Posto che lo scopo della normativa è permettere di accertare la legalità dei pagamenti, sottolinea che il requisito dell'indicazione del mezzo di pagamento tramite bonifico era stata fornita da alla stazione appaltante Parte_4
obietta che la mancata indicazione del conto Controparte_1
dedicato ed i pagamenti effettuati su conti non dedicati ovvero senza l'utilizzo del bonifico comportano a carico del soggetto inadempiente una sanzione amministrativa e non la nullità. Aggiunge che la cessionaria
è soggetta alla vigilanza della Banca di Italia e quindi Controparte_3
è tenuta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
Infine, imputa a una condotta processuale di “abuso Controparte_1
del diritto” avendo sollevato l'eccezione di nullità della cessione dei crediti nonostante con comunicazione del 12.12.2011 avesse dato atto di avere ricevuto la notifica dell'atto di cessione del credito vantato da Pt_4
senza sollevare alcuna eccezione ed avesse quindi pagato ad
[...]
la fattura 122 dell'8.11.2011 di € 278.446,93. CP_2
Il motivo va accolto nei seguenti termini.
Per maggiore chiarezza di esposizione, va ricordato che con contratto in data 30.11.20211, a garanzia del finanziamento sotto forma di affidamento per euro 2.500.000,00 concesso in data 11 ottobre 2011 , Parte_4
cedeva a pro solvendo il credito nascente dal contratto di CP_2
appalto concluso il 13.9.2011 con per il valore di Controparte_1
pag. 16/35 euro 4.602.425,12. Era inoltre previsto che la cessionaria avrebbe autorizzato l'utilizzo del credito solo dopo la dichiarazione di accettazione da parte del debitore ceduto ovvero dopo la notificazione .
L'art 3 , rubricato estensione della garanzia ad altri crediti, prevedeva che la cessione pro solvendo si intende altresì effettuata a garanzia di ogni altro credito anche non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personali, già in essere o che dovesse sorgere a favore della cessionaria verso la cedente garantita , rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio finanziamenti sotto qualunque forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o merci , anticipi su crediti, scoto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
E' inoltre documentato che con nota del 12 dicembre 2011 indirizzata a in persona del suo Presidente, dava atto Parte_6
di avere ricevuto il 5 dicembre 2011 la notifica dell'atto notatile avente ad oggetto la cessione dei crediti nascenti dal contratto di appalto del 13 settembre 2011, ed aggiungeva “ Con la presente vi comunichiamo di avere preso buona nota della sottoscrizione dell'atto notificatoci e confermiamo l'accettazione della cessione a garanzia del credito da Voi contrattualmente vantata nei nostri confronti”,
Solo per completezza di esposizione va ricordato che è documentato che in data 12 novembre 2011 versava a mezzo bonifico Controparte_1
sul conto 5322330 la somma di euro 278.446,93 a pagamento CP_2
della fattura n 122 dell'8.11.11. Tale conto corrente rientrava fra quelli pag. 17/35 oggetto di dichiarazione da parte di ai sensi dell'art 3 L CP_4
136/2010
La successiva fattura n 113 del 4.12.2012 dell'importo di euro 822.686,64 veniva pagata da sul conto n 16032599 , parimenti Controparte_1
rientrante fra quelli dedicati, ma acceso presso altro istituto di credito,
Cassa Rurale di Trento, Banca di credito cooperativo.
Il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguarda l'importo portato da tale fattura, richiesto dall'ingiungente sul presupposto che tale pagamento non sia stato liberatorio per il debitore, in quanto effettuato a seguito della notifica della cessione di credito.
Ciò premesso, come ampiamente illustrato dalle difese delle parti, la L
136/2010, all'art 3 rubricato (Tracciabilità dei flussi finanziari) prevede che “ Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Controparte_5
, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto
[...]
dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.))
pag. 18/35 Il comma 5, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, impone che
“gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).” ed il successivo comma 7 prevede che siano comunicati alla stazione appaltante ovvero all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e poi successivamente ogni modifica .
Infine i commi 8 e 9 statuiscono: “8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante
o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
pag. 19/35 delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il comma 9 bis statuisce che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione del contratto.
Infine l'art 6 della L 136/2010 prevede sanzioni amministrative nel caso in cui i pagamenti non sia effettuati con le dovute modalità .
Nello specifico, incontestata la presenza della clausola di tracciabilità nel contratto di appalto (art 7), eccepisce la dedotta Controparte_1
nullità ai sensi del comma 9, del contratto di cessione del credito per mancanza di analoga clausola .
Una autorevole, e condivisibile, interpretazione della nozione di “filiera delle imprese” si rinviene nella determinazione Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ( poi confluita nella contenente “ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai CP_6
sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” che al paragrafo
3.2 precisa: “In merito all'estensione della filiera, risulta chiaro, l'intento del legislatore di ampliare quanto più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche;
tuttavia, occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale……..Il criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale, da
pag. 20/35 applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per
l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale. Quanto sinora esposto, per gli appalti di fornitura, induce a ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finiti”.
Alla luce di tali osservazioni deve quindi concludersi che il contratto di cessione di crediti non possa rientrare nell'ambito della fattispecie regolata dall'art 3 comma 9 .
Ciò premesso, anche per le fattispecie di cessione di crediti derivanti da contratti pubblici si rinvengono nella normativa di settore idonei strumenti diretti ad “ arginare la penetrazione economica delle
pag. 21/35 organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche”, “in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose”, da individuarsi nelle modalità di pagamenti dettate dall'art 3 citato , che devono essere eseguiti con bonifico, su conti correnti dedicati, preventivamente dichiarati, e con la menzione di dati identificati del contratto, senza peraltro che debbano essere contemplati in contratto.
Appare opportuno sottolineare che la citata determina n 4 del 7 luglio
2011, al paragrafo dedicato cessione dei crediti, indica in maniera analitica le modalità con cui debbano essere effettuati i pagamenti relativi ai crediti ceduti verso la stazione appaltante, al fine di assicurare la tracciabilità; e precisa Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.”.
Va quindi sottolineato che tale passo, peraltro menzionato anche dal
Tribunale, fa riferimento ai pagamenti , senza alcun richiamo al contratto.
Deve concludersi non solo che il contratto di cessione di crediti non sia soggetto alla previsione dell'art 3 comma 9, ma che non possa desumersi dal sistema , in ragione delle dedotte carenze, una nullità ex art 1418 c.c..
Vanno sul punto richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte che ha chiarito che “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di
pag. 22/35 norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Con la sentenza citata le sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale all'epoca esistente ribadendo
l'orientamento 651/2010 già espresso da Cass. Sez. 3, n. 5372 del 2003, la quale aveva affermato che, nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l'art.1418 cod. civ. fa salvo il caso in cui
"la legge disponga diversamente". Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità
(es., annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”. ( Cass 25222 /2010 )
Ed in particolare, con riguardo ad una ipotesi di contratto posto in essere in violazione della normativa antiriciclaggio, ha sottolineato che “la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per cosi dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale(Cass 525 2020).
Ed anche recentemente ha sottolineato che : “ La nullità negoziale, ex art. 1418, comma 1, c.c., deve dunque discendere dalla violazione di norme
(tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto
pag. 23/35 grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art.
41, commi 1 e 2( Cass 8472 2022.)
Deve quindi respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito del 30.11.2011.
Con il primo motivo dell'appello incidentale Controparte_1
censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che fosse stata fornita la prova della cessione dei crediti a favore di , avendo Parte_1
valorizzato la dichiarazione di . CP_2
Obietta che tale statuizione non è conforme ai principi affermati dalla
Suprema Corte;
rileva che alla dichiarazione di avrebbe potuto CP_2
essere riconosciuto solo un valore indiziario, per cui avrebbe potuto essere esaminata solo unitamente all'integrale contratto di cessione dei crediti a favore dell'ingiungente. Contesta infine che dall'avviso di pubblicazione sulla GU non è possibile individuare con certezza il credito azionato, per cui conclude che non abbia data prova adeguata di Pt_1
essere titolare del credito.
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la prova fornita da
[...]
è esauriente. Controparte_7
Va ricordato come “la prova della cessione di un credito non é, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
pag. 24/35 accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..( Cass 17944/2023).
Nella GU n 93 dell'8.8.2017( doc 28) veniva dato avviso della intervenuta cessione in data 14 luglio 2017 pro soluto da CP_2
a favore di di crediti ( comprensivi di capitale, Parte_1
interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni , indennizzi e quant'altro),derivanti da contratti di mutuo, apertura di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche erogati a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. Era inoltre specificato che i dati identificativi dei crediti ceduti erano messi a disposizione dal cedente e del cessionario sul sito internet “https//www.
”. Email_1 Controparte_8
E' stato inoltre dimesso come doc 29 la “copia conforme all'originale estratto dall'allegato Schedule 1 al contratto di cessione di crediti concluso fra ed ”, oggetto di CP_2 Parte_1
pubblicazione sulla GU n 93 dell'8.8.2017. Il notaio certificante dava atto che “ le parti avevano dichiarato che le parti non riportate non alteravano né modificavano quanto riportato”.
pag. 25/35 L'individuazione dell'oggetto della predetta cessione risulta ulteriorimente specificata alla luce della dichiarazione (doc 30) con cui , CP_2
richiamata l'operazione di cartolarizzazione del 14 luglio 2017 oggetto di pubblicazione nella GU 93 dell'8.8.2017, ha fatto presente che nella operazione di cessione a favore di “ rientrano anche Parte_1
i crediti vantati nei confronti di derivanti da Controparte_9
rapporti di conto corrente numeri 5322330,101364882,500087182” .
Va infine rilevato che nel ricorso per decreto ingiuntivo 2 ha Pt_1
espressamente fatto riferimento al contratto di conto corrente 5322330, acceso il 28.12.1990 ed agli affidamenti operati sul medesimo dal 2006 al
2012; al conto corrente n.101364882 del 24 marzo 2011 ed al conto corrente 500087182” del 20.4.2010. Ricordato che è documentato che ha comunicato il recesso da tali rapporti con raccomandata del 3 CP_2
aprile 2013, deve infine prendersi atto che tali rapporti, rientrano nella categoria delle “ attività finanziarie deteriorate” pendenti nel lasso di tempo “fra il 1971 ed il 2016” indicate nell'avviso pubblicato in GU .
Alla luce della evidenziata documentazione, complessivamente valutata, può convenirsi con il Tribunale che ha fornito prova adeguata Pt_1
della cessione a proprio favore del credito azionato, la cui individuazione fra quelli oggetto della cartolarizzazione è resa possibile non solo in quanto credito derivante da finanziamento nei termini indicati nell'avviso sulla GU ma in quanto rientrante fra le posizioni specificate da nella citata dichiarazione. CP_2
Con il secondo motivo dell'appello incidentale Controparte_1
ripropone delle questioni che erano rimaste assorbite a fronte della declaratoria di nullità della cessione dei crediti.
pag. 26/35 Deduce che essendo la cessione stata conclusa con funzione di garanzia del finanziamento concesso sotto forma di affidamento per euro 2.500.000 concessa a in data 11.10.2011, come dato atto dalla difesa di Parte_4
e documentato, controparte avrebbe dovuto provare l'ammontare CP_2
del credito all'epoca in cui aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. Allega che erano già intervenuti pagamenti da o da altri soggetti, con Parte_4
conseguente estinzione, quanto meno parziale, del credito azionato verso
: in particolare dal doc 5 emergeva che Controparte_1 Parte_4
aveva ceduto a garanzia dell'affidamento di euro 2.500.000,00 il credito vantato verso Itea spa per euro 1.751.450,51; inoltre la aveva CP_3
ricevuto in parziale pagamento del predetto affidamento l'importo di euro
101.985,95 in data 11.10.2011(doc 9 e 10 di primo grado) ed infine
[...]
aveva dato atto del pagamento di euro 278.446,93 Parte_1
effettuato dal quale saldo della prima fattura n 122 CP_1 CP_1
dell'8.11.2011 emessa da . Parte_4
Oltre ai pagamenti effettuati per la complessiva somma di euro
2.131.882,44, richiama la comunicazione del 3 aprile 2013 inviata a ed al liquidatore giudiziario, con cui aveva Parte_4 CP_2
specificato che il saldo debitorio sul conto corrente n 050079/5322330 era pari ad euro 366.455,57. Lamenta che, ciò nonostante, la controparte aveva invece agito in via monitoria per un importo maggiore, pari a quello portato dalle fatture 113/2012 .
Contesta infine la validità, per difetto di determinatezza, della clausola n 3, che estendeva la garanzia ad ogni altro credito della cessionaria CP_2
nei confronti del cedente, in forza della quale l'ingiungente ha preteso
[...]
che si dovesse tenere conto anche dei saldi negativi di altri conti correnti,
pag. 27/35 che in ogni caso non erano stati provati. Deduce inoltre che non sarebbe più attuale la nota di del 3.4.2013 (doc22 di parte opposta) in cui il CP_2
credito era stata indicato in euro 366.455.57 ed il relativo estratto conto doc
27; e nega che l'ammontare del credito possa desumersi dagli estratti conto dimessi come doc 31 .
Conclude che a fronte della mancanza di prova dell'ammontare del credito, la domanda debba esser respinta. In subordine chiede che l'importo dovuto sia liquidato in misura inferiore.
Con ulteriore motivo censura la mancata ammissione dei capitoli di prova orali richiesti con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. diretti a dimostrare che le parti, nella consapevolezza della nullità dell'atto di cessione di credito, ne avessero concluso nuovi accordi che comportavano la risoluzione del primo;
contesta che l'inammissibilità dichiarata dal
Tribunale possa essere riferita alla fattispecie di cui all'art 2722c.c. trattandosi di accordi successivi
I motivi non possono trovare accoglimento.
Come illustrato, è documentato, e peraltro non contestato che la cessione del credito del 30 novembre 2011 è stata conclusa con funzione di garanzia;
nelle premesse del contratto è menzionato in particolare il finanziamento mediante affidamento di euro 2500.000,00 dell'11 ottobre 2011; inoltre l'art 3 estende la garanzia ad ogni altro “ credito anche non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personali, già in essere o che dovesse sorgere a favore della cessionaria verso la cedente garantita , rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria”.
pag. 28/35 Come chiarito dalla Suprema Corte: “Nella cessione con funzione di garanzia, invece, il trasferimento del credito al cessionario è destinato solo in via sussidiaria ed eventuale a realizzare l'obbligazione principale, mediante l'escussione del debito ceduto oggetto della garanzia………. pertanto, la funzione di garanzia dispiega il suo effetto tipico fino al momento in cui il credito del cessionario, garantito, non trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. 10092 2020; Cass.
2517/2010; cfr. Cass. 29608/2018, 15677/2009, 8145/2009, 5061/2001) e
…….. se l'obbligazione garantita si estingue, si verifica un meccanismo paragonabile a quello della condizione risolutiva, con conseguente retrocessione del credito garantito nella sfera giuridica del cedente( Cass
. 19358 2024).
Al fine di dimostrare che sarebbero intervenuti fra cedente e cessionario ulteriori “accordi comportanti la risoluzione dell'originale cessione del credito, sicché la pretesa creditoria avversaria – anche nel caso in cui il contratto di cessione nel credito fosse ritenuto non affetto da nullità – deve ritenersi comunque infondati”( pag. 22 atto di citazione in appello) la difesa di ha censurato come errato il rigetto delle Controparte_1
istanze per ritenuta contrarietà all'art 2722 c.c., evidenziando che i capitoli erano diretti a provare accordi sopravvenuti alla cessione del credito.
In primo luogo va sottolineato che sui capitoli, di cui è stata riproposta la richiesta di ammissione, era stata avanzata istanza di prova testimoniale, per cui il riferimento all'interpello, presente nelle conclusioni dell'atto di citazione, deve intendersi frutto di refuso.
Va inoltre rilevato che:
pag. 29/35 sul capitolo1 , diretto a far confermare al teste le dichiarazioni di cui al doc 6 , costituito da verbale di sommarie informazioni di tale Tes_1
sono stati indicati testi diversi dal predetto, i quali quindi non
[...]
potrebbero confermare le dichiarazioni di altri;
i capitoli 2,3,4 sono generici nella formulazione delle circostanze che dovrebbero essere confermate per quanto riguarda il dato temporale ma anche con riguardo alle anticipazioni( varie anticipazioni) ; inoltre il capitolo 4 è diretto a confermare delle comunicazione che sarebbero state date per email, che non solo non state prodotte, di cui non è stata specificata neppure la data;
i capitoli 5 e 6 sono diretti a confermare dati risultanti dai documenti 9 e
10; e per il resto presentano una formulazione che richiederebbe al teste la formulazione di giudizi.
Pertanto anche nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi che riguarderebbero accordi successivi alla stipula del contratto di cessione , alla luce dei predetti rilievi va dichiarata la inammissibilità dei capitoli.
In ogni caso, deve rilevarsi che , le prove orali dovrebbero a dimostrare che dell'importo versato da sul conto di cassa Rurale di Controparte_1
Trento la somma di € 101.985,95 sarebbe stato poi “ girato” ad , CP_2
per cui il relativo credito dovrebbe quanto meno essere ridotto in pari misura.
Tale dato sarebbe in ogni caso superato dalla richiesta formulata da con riferimento al conto 532230, su cui era stato concesso il CP_2
finanziamento di euro 2.500.000,00 in data 11.10.20111 menzionato nella premessa dell'atto di cessione di credito: infatti nella comunicazione di recesso in data 3.4. 2013, a cui ha fatto riferimento lo stesso PO,
pag. 30/35 per tale rapporto aveva indicato il relativo saldo a debito in CP_2
euro 366.455,57 oltre interessi dal primo aprile 2013; importo che nell'estratto conto notarile è stato indicato in euro 373.872,55 con riferimento alla data dell'11.2.2019. Deve inoltre prendersi atto che la difesa della parte opposta ha dimesso, ad integrazione dei documenti prodotti nel giudizio monitorio, gli estratti conto relativi a tale rapporto,
a comprova del saldo passivo .
Al contempo, va evidenziato che nella menzionata comunicazione di recesso del 3.4.2013 , aveva indicato con riferimento al conto CP_2
corrente 101364882 il saldo passivo in euro 1.039.126,60 oltre interessi del primo aprile 2013; e in relazione al conto corrente 500087182 il saldo passivo in euro 340 039,66 oltre interessi dal primo aprile 2013.
Nell'estratto conto notarile dimesso in sede monitora il saldo passivo del conto 101364882 è stato indicato in euro 1.059.801,90 all'11.2.2019; mentre quello del conto corrente 500087182 in euro 116.697,77. Entrambi gli importi trovano puntuale riscontro negli estratti conto dimessi nel giudizio di primo grado.
Infine, nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto per il complessivo importo di euro 822.686,64, pari all'importo della fattura n 113/2012 ,
l'ingiungente ha infatti allegato una esposizione di di Parte_4
complessivi euro 1.550.372,22 pari alla somma dei tre saldi passivi , richiamandosi anche alla dichiarazione di recesso del 3 aprile 2013 citata.
Deve quindi prendersi atto che l'ingiungente si è avvalso della clausola n
3 del contratto, citata, che estendeva la garanzia anche ad altri rapporti con . Parte_4
pag. 31/35 Non è fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza sollevata da
, potendosi qui richiamare i principi elaborati Controparte_1
dalla Suprema Corte in tema di previsione della fideiussione omnibus, in quanto anche nello specifico i rapporti garantiti sono stati individuati per tipologie di contratti bancari : “Nella disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (la cosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quanto previsto dall'art.
1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività - quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistema bancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istituto di credito e da parte dello stesso debitore principale. Va escluso, perciò, che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività della banca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che la garanzia in questione, da un lato riveste funzione economico - sociale meritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle più svariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendo uno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta per volta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezione dell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanza costituzionale (
Cass.4469/97).
Va poi sottolineato che al debitore ceduto può essere richiesto il pagamento nei limiti degli importi delle fatture emesse nei suoi confronti , come ricorre nello specifico, in cui il ricorso monitorio è stato proposto per l'importo della fattura n 113/2012, emessa dopo la notifica della pag. 32/35 cessione, ritualmente notificata ed accettata, il cui pagamento nei termini in cui è stato posto in essere non può pertanto ritenersi liberatorio per il debitore ceduto.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, va accolta la domanda proposta da , per mezzo di Parte_1 Parte_5
va condannata a pagare all'appellante
[...] Controparte_1 [...]
e per essa la somma di euro 822.686,64 Parte_1 Parte_5
oltre interessi legali dalla fattura al saldo, come da domanda proposta in monitorio, non essendo configurabile una “ reviviscenza “ del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza di primo grado (Cass 20868/2017)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass. 27606/2019), con conseguente assorbimento del terzo motivo dell'appello incidentale con cui è stato impugnata la compensazione delle spese, sul presupposto che l'opposta fosse soccombente.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannato a rifondere Controparte_1
alla controparte sia per la fase monitora, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della causa, sia per i due gradi del giudizio di opposizione le spese di lite che si liquidano : per la fase monitoria in euro 4185,00 per compensi, euro 27 per spese vive ed euro 843,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado , come da nota spese depositata, per la fase studio euro 2000,00; per la fase introduttiva euro 3000,00; per la fase pag. 33/35 istruttoria euro 3000,00; per la fase decisionale euro 2000,00, per la mediazione euro 3000,00 e quindi complessivamente in euro 13.000,00 oltre rimborso forfettario , iva, cnpa come per legge;
per il presente grado, come da nota spese in complessivi euro 12.000,00 di cui : per la fase studio euro 4000,00; per la fase introduttiva euro
3000,00; per la fase decisionale euro 5000,00 nonché euro 2557,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 832/2024
Condanna a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
, e per essa a , la somma di euro 822.686,64 Parte_1 Parte_5
oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condanna a pagare all'appellante le spese di lite che si Controparte_1
liquidano : per la fase monitoria in euro 4185,00 per compensi, euro 27 per spese vive ed euro 843,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado in euro
13.000,00 oltre rimborso forfettario , iva, cnpa come per legge;
per il presente grado in euro 12.000,00 nonché euro 2557,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva, cnpa come per legge.
Rigetta l'appello incidentale.
pag. 34/35 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 35/35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 192/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
1.10.2024 da
(C.F. ), e per essa Parte_1 P.IVA_1
(per cambio di denominazione da giusta Parte_2 Parte_3
iscrizione del verbale di assemblea straordinaria presso la C.C.I.A.A. di
Verona in data 25/06/2019, notaio di Roma), Persona_1
rappresentata a difesa dall'avv. CATERINA DE MAS in forza di procura generale alle liti 19.7.11 rep. n. 68712/19308 notaio dott. Persona_2
di Verona, con domicilio eletto presso lo studio a Belluno in Via Roma n.
15. appellante
e C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. DIES GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, Via Grazioli n. 15, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a d.i. dd. 02.08.2019. appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte d'Appello di Trento in accoglimento dell'appello principale: nel merito, in principalità: accertare e dichiarare la validità del contratto di cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
di Trento (rep. 220101, racc. 13107) in data 30.11.2011 e, Persona_3
per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 704, emesso in data
26.6.2019 dal Tribunale di Trento;
nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni necessaria declaratoria, condannarsi
(P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Trento in Via Innsbruck n. 65 al pagamento a – e per essa a – per i Parte_1 Parte_2
titoli dedotti in atti, della somma di Euro 822.686,64 oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia;
nel merito, sull'appello incidentale: respingere l'appello incidentale in ogni suo punto e in ogni caso confermare la sentenza del Tribunale di Trento laddove ha ritenuto provata la titolarità in capo alla società opposta del credito dedotto in giudizio per essere tale credito stato oggetto della pag. 2/35 cessione in blocco intervenuta tra la e la srl CP_2 [...]
. Respingersi del pari le istanze istruttorie di controparte. Parte_1
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata
In via principale: respingersi, per le ragioni esposte in narrativa, l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto, Parte_1
con conferma dei capi della sentenza n. 832/2024 del Tribunale di Trento che ha dichiarato la nullità del contratto di cessione del credito dd.30.11.2011 intervenuto fra e e che ha Parte_4 Controparte_2
accertato che il credito di cui alla fattura n. 113 emessa in data 4.12.12 dalla è stato correttamente estinto dalla Parte_4 Controparte_1
mediante pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data
[...]
10/12/12;
Comunque, in accoglimento dell'appello incidentale sopra proposto e delle motivazioni di cui in narrativa, in parziale riforma sentenza n. 832/2024 del
Tribunale di Trento:
accertarsi e dichiararsi che non è stata provata in giudizio la titolarità in capo alla società opposta, del credito Parte_1
(garantito) dedotto in giudizio per essere tale credito stato oggetto della pretesa (ma non dimostrata) cessione in blocco intervenuta fra CP_2
e la società opposta;
conseguentemente, respingere tutte le domande
[...]
pretese creditorie avversarie;
respingersi, in ogni caso, ogni domanda, pretesa ed istanza avanzata dalla ricorrente in ingiunzione nei confronti dell'odierna deducente
[...]
comunque con accertamento che Controparte_1 Controparte_1
pag. 3/35 ha correttamente pagato quanto dovuto, in virtù del contratto CP_2
d'appalto dd. 13.09.2011, a non avendo mai Parte_4 Controparte_2
fornito ed adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed essendo, d'altra parte, intervenuti fra la cedente e la Parte_4
cessionaria accordi modificativi, confermati con e-mail da Controparte_2
dell'atto di cessione di credito dd. 30.11.2011 (doc. 19 CP_2
controparte). in via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accolto l'appello avversario, accertarsi e dichiararsi che la cessione del credito, vantato da nei confronti di , in Parte_4 Controparte_1
favore di è avvenuto in funzione di garanzia;
conseguentemente, Controparte_2
ridursi, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa creditoria avversaria, nella misura ritenuta di giustizia, in ogni caso con scomputo di quanto risulta essere già stato pagato ad relativamente all'affidamento di Controparte_2
€ 2.500.000,00 concessi dalla stessa a in Controparte_2 Parte_4
data 11.10.2011 (a garanzia del quale è stata effettuata la cessione del credito vantato da nei confronti di Parte_4 Controparte_1
relativamente al contratto d'appalto pubblico dd. 13.11.2011).
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 03.02.2020 e riportati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd. 30.12.2024, a mezzo dei testi ivi indicati;
Con condanna della convenuta opposta all'integrale rifusione delle competenze e spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% per pag. 4/35 rimborso spese forfettarie, IVA e CNPA di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2019 CP_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
704/19 emesso in data 26.6.2019 dal Tribunale di Trento su istanza di
[...]
a mezzo della mandataria , per l'importo Parte_1 Parte_2
di euro 822.686,64. Allegava che il credito azionato in sede monitoria trovava il titolo nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti ceduti in blocco da , la quale a propria volta aveva acquisito CP_2
la titolarità del credito in forza di un contratto di cessione intervenuto con in data 30.11.2011 a garanzia del finanziamento concesso Parte_4
alla cedente in data 11.10.2011 sotto forma di affidamento per euro
2.500.000; che il credito aveva titolo in un contratto di appalto di data
13.9.2011 intercorso tra e l'PO; la cessione era stata Parte_4
notificata alla debitrice ceduta , la quale aveva Controparte_1
preso formalmente atto dell'intervenuta cessione in data 12.12.2011; la società PO aveva provveduto al pagamento della prima fattura n.
122 dell'8.11.2011 per euro 274.446,93, mentre il pagamento della seconda fattura n. 113 del 4.12.2012 per euro 822.686,64 era stato effettuato con bonifico sul conto corrente indicato nella relativa fattura dalla . Contestava la tesi di parte opposta secondo cui il Parte_4
pagamento sarebbe stato inefficace nei confronti di , in CP_2
quanto effettato dopo la notifica della cessione del credito.
L'PO allegava di essere società a capitale prevalentemente pubblico, che garantiva servizi di trasporto e soggetto al codice dei contratti pubblici e, per quel che rilevava nello specifico, anche alla normativa in materia di pag. 5/35 tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n.136/10; che le inderogabili prescrizioni di tale normativa erano vincolanti anche per i contratti di cessione di crediti, sicché, essendo state omesse le indicazioni prescritte dalla legge nel contratto di cessione di credito tra e Parte_4
, doveva ritenersi nullo l'atto di cessione del credito di data CP_2
30.11.2011 e di conseguenza doveva ritenersi correttamente effettuato il pagamento della fattura numero 113/12 in favore della società appaltatrice.
Allegava che con riferimento ad altro credito vantato da nei Parte_4
confronti di altro ente di natura pubblica, l'originario contratto di cessione di credito era stato rettificato con l'inserimento le necessarie informazioni ed obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari imposte dalla legge. Deduceva inoltre che nei rapporti tra ed erano Pt_4 CP_2
intervenuti accordi verbali in base ai quali era stato ridimensionato l'ammontare dell'affidamento concesso ed era stata riaccreditata dalla parte delle somme ricevute dalla società PO, per cui Pt_4
aveva ricevuto pagamenti in misura tale da estinguere pressoché CP_2
integralmente l'affidamento concesso alla Eccepiva inoltre Pt_4
l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale, essendo la relativa clausola nulla. Chiedeva pertanto che il decreto ingiuntivo fosse revocato. In via subordinata, domandava che la pretesa creditoria della società opposta fosse ridotta nella misura di giustizia, con scomputo di quanto già versato in favore di ed avuto riguardo alla misura CP_2
effettiva dell'affidamento dalla stessa concesso alla fosse Parte_4
inoltre accertato che la società PO aveva correttamente pagato alla quanto dovuto alla stessa in forza del contratto d'appalto di Parte_4
data 13.9.11 in quanto non aveva adempiuto agli obblighi CP_2
pag. 6/35 di tracciabilità dei flussi finanziari ed al contempo erano intervenuti tra la Part cedente e la cessionaria accordi modificativi Parte_4 CP_2
dell'atto di cessione del credito di data 30/11/11.
Si costituiva in giudizio a mezzo della Parte_1
mandataria eccependo che doveva essere espletato il Parte_2
procedimento di mediazione obbligatoria;
eccepiva inoltre la prescrizione in relazione alla domanda della PO di ripetizione di somme versate in eccesso. Affermava la propria legittimazione per essere titolare del credito in forza di cessione in blocco dei crediti effettuati dalla spa deduceva che la cessione intervenuta tra la spa e la CP_2 CP_2
spa era stata effettuata con scrittura privata autenticata ed aveva Pt_4
ottenuto il consenso della PO , per cui erano Controparte_1
stati rispettati i requisiti formali richiesti dalla legge;
contestava la nullità addotta per la mancata indicazione delle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la normativa riguardava esclusivamente i contratti d'appalto e non il contratto di cessione di credito;
escludeva che alcun accordo verbale fosse intervenuto tra ed Parte_4
in ordine all'utilizzo e alla determinazione della misura CP_2
dell'affidamento e rilevava che comunque tali accordi non risultavano provati. Contestava quindi che avesse ricevuto i pagamenti CP_2
indicati dalla PO ad estinzione del finanziamento concesso alla società appaltatrice. Obiettava infine che la clausola che prevedeva l'applicazione di interessi anatocistici era conforme alla normativa vigente all'epoca di apertura dei rapporti bancari. Chiedeva pertanto che fosse concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
che fosse dichiarata la prescrizione del diritto di ripetizione, di pag. 7/35 riaccredito, di conguaglio delle somme versate dal correntista in epoca precedente al 2.8.2009. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande dell'PO; in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, domandava che la società PO fosse condannata al pagamento in favore della società opposta dell'importo di euro 822.686,64.
In ulteriore subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda della società PO, domandava che fosse disposta la compensazione dei contrapposti debiti-crediti.
Disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto datato 28.8.2019, espletato il procedimento di mediazione, sulla base della documentazione dimessa in atti, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 832/2024, accoglieva l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
accertava che il credito di cui alla fattura n. 113 emessa in data 4.12.12 dalla era stato estinto dalla Parte_4 [...]
mediante il pagamento effettuato a mezzo bonifico in Controparte_1
data 10/12/12. Compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale affermava che doveva ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla società opposta in forza di cessione in blocco del 14.7.17
(doc. 29 parte opposta). Richiamava in primo luogo la dichiarazione di datata 31.1.20 (doc. 30 parte opposta) nella quale si dava CP_2
atto che fra i crediti compresi nella cessione in favore della società opposta rientravano quelli vantati nei confronti della con Parte_4
riguardo ai rapporti di conto corrente specificatamente indicati;
escludeva poi la fondatezza delle generiche contestazioni di parte PO in ordine all'efficacia probatoria di tale documento, evidenziando che il documento era intestato ad indicava in modo specifico i rapporti CP_2
pag. 8/35 intercorsi con e rilevava che nessun elemento consentiva di Parte_4
escluderne la conformità all'originale, in relazione al quale difettava una specifica indicazione . Sottolineava poi che nel contratto di acquisizione in blocco dei crediti erano ricompresi i crediti vantati da derivanti CP_2
da contratti di mutuo, apertura di credito, finanziamenti erogati a persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e 2016, qualificati come attività finanziarie deteriorate;
inoltre dal contratto di cessione intervenuto tra ed del 30/11/2011, risultava che il credito Parte_4 CP_2
ceduto ad in garanzia faceva riferimento all'affidamento CP_2
concesso dalla banca in data 11.10.2011 (quindi nell'arco temporale previsto dal citato contratto); e che dal doc. 22 del fascicolo monitorio emergeva che in data 3.4.2013 era intervenuto il recesso dai conti correnti, senza che fosse intervenuto il pagamento delle somme richieste, sicché poteva ritenersi provato che il credito in questione avesse tutte le caratteristiche dei crediti individuati in via generale nel contratto intercorso tra la e la società opposta. Concludeva che tali elementi fossero CP_2
sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dalla Suprema Corte (Cass. n
427/23) , la quale aveva affermato che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, quando gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, essendo in ogni caso demandato al giudice del merito la relativa valutazione.
pag. 9/35 Ciò premesso, affermava che anche il contratto di cessione intervenuto tra e in data 30.11.11 doveva contenere a pena di Parte_4 CP_2
nullità le previsioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, in osservanza delle prescrizioni della L.n.136/2010. Rilevava che l'art. 3 della legge n. 136/2010 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, prevedeva che i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
inoltre al comma quinto prevedeva che “ Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).”;infine il comma 9 prevede che “ La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.
pag. 10/35 Non riteneva condivisibile la tesi secondo cui tali prescrizioni avrebbero dovuto essere osservate esclusivamente nel contratto di appalto intervenuto tra la società PO e la società appaltatrice , prospettata Parte_4
da parte opposta invocando il principio della tassatività delle ipotesi di nullità, per cui la mancata previsione con riguardo ad altri contratti consentirebbe di escludere l'invalidità dei contratti diversi da quelli previsti dalla legge.
Osservava che, tenuto conto delle finalità pubblicistiche delle prescrizioni della citata norma, esplicitamente stabilite al fine di “prevenire infiltrazioni criminali”, tutti i contratti che disciplinano le modalità di pagamento dei crediti sorti in virtù di contratti con soggetti pubblici debbano contenere le prescrizioni stabilite dalla citata normativa, pena la nullità degli stessi ai sensi dell'articolo 1418 c.c. quale contratti contrari a norme imperative di legge. Rilevava che tale interpretazione era coerente con la determinazione n. 4 dd.
7.7.11 dell'Autorità nazionale anticorruzione, richiamata da entrambe le parti, che al punto 3.9 (“Cessione dei crediti) stabiliva che
“Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato”. In forza di tale previsione la stazione appaltante doveva effettuare i pagamenti alla società cessionaria, Controparte_1
vale a dire (di cui la società opposta è successore a titolo CP_2
particolare) non solo utilizzando un conto corrente dedicato al relativo rapporto, ma con l'osservanza integrale della normativa sulla tracciabilità, all'interno della quale deve ritenersi vincolante anche la previsione di inserimento, a pena di nullità, di apposita clausola relativa all'obbligo di pag. 11/35 osservare le modalità di pagamento per rendere tracciabili i flussi finanziari stabilite dalla legge in esame.
In ragione della nullità del contratto di cessione del credito intervenuto in data 30.11.2011 tra ed dichiarava che l'istituto di credito Pt_4 CP_2
non era divenuto titolare del credito medesimo e non poteva pertanto cederlo all'opposta. Inoltre, per effetto della nullità il contratto di cessione in questione, dichiarava che fosse pienamente efficace e liberatorio il pagamento della fattura n. 113 del.
4.12.12 effettuato dalla società PO nei confronti del debitore originario, Parte_4
Pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto ed in accoglimento di specifica domanda avanzata dalla società PO, accertava che aveva pagato correttamente la fattura numero Controparte_1
113/12 alla , con efficacia estintiva del relativo credito. Parte_4
Con atto di citazione notificato in data primo ottobre 2024, proponeva appello e per essa , chiedendo, in Parte_1 Parte_5
riforma della impugnata sentenza, che si accertasse la validità del contratto di cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata dal Notaio
di Trento (rep. 220101, racc. 13107) in data 30.11.2011e Persona_3
quindi si confermasse il decreto ingiuntivo n. 704, emesso in data
26.6.2019 dal Tribunale di Trento. Domandava in subordine che, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la condanna di al pagamento a – e per Controparte_1 Parte_1
essa a – per i titoli dedotti in atti, della somma di Euro Parte_2
822.686,64 oltre agli interessi al tasso legale sino al saldo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia.
pag. 12/35 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale. In via di appello incidentale chiedeva che si accertasse il difetto di titolarità in capo a del credito azionato, con Parte_1
rigetto delle domande e pretese creditorie avversarie. Chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'ingiungente e che si accertasse che
[...]
aveva correttamente pagato quanto dovuto, in virtù del Controparte_1
contratto d'appalto dd. 13.09.2011, a non avendo Parte_4 CP_2
mai fornito la prova di avere adempiuto agli obblighi di tracciabilità
[...]
dei flussi finanziari ed essendo inoltre intervenuti fra la cedente Pt_4
e la cessionaria accordi modificativi, confermati con
[...] Controparte_2
e-mail da dell'atto di cessione di credito dd. 30.11.2011. In via CP_2
subordinata chiedeva che si accertasse che la cessione del credito, vantato da nei confronti di , in favore di Parte_4 Controparte_1
era avvenuta in funzione di garanzia e quindi si riducesse Controparte_2
la pretesa creditoria avversaria, nella misura ritenuta di giustizia, con scomputo di quanto risulta essere già stato pagato ad Controparte_2
relativamente all'affidamento di € 2.500.000,00 concessi dalla stessa a in data 11.10.2011 (a garanzia del quale Controparte_2 Parte_4
è stata effettuata la cessione del credito).
Formulava inoltre conclusioni in via istruttoria chiedendo in accoglimento del terzo motivo d'appello, l'ammissione di prove per testi e per interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova dedotti in memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 dd. 03.02.2020 e trascritti in narrativa, a mezzo dei testi ivi indicati.
L'appellante a propria volta chiedeva il rigetto dell'appello incidentale con conferma della sentenza del Tribunale di Trento
pag. 13/35 Con provvedimento in data 11 giugno 2025 la causa veniva riservata al
Collegio per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato ai sensi dell'art 1418 c.c. la nullità della cessione di credito da ad ravvisando la violazione della normativa in Parte_4 CP_2
tema di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L 136/2010
Operata una disamina della disciplina di settore, fa presente che l'art 3 L
136/2010 stabilisce che: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti devono operare mediante conti correnti bancari o postali dedicati, che vanno comunicati alla stazione appaltante;
gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice identificativo di gara nonché, ove previsto, del codice unico di progetto;
la stazione appaltante nei contratti sottoscritti con gli appaltatori deve inserire a pena di nullità assoluta un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità; fra i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità sono ricompresi anche i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture;
l'espressione “filiera delle imprese” si intende riferita “ai subappalti come definiti dall'articolo 119 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto” e quindi di contratti in stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale (“filiera rilevante”) e quindi attinenti all'oggetto di tale contratto.
L'appellate deduce inoltre che la determina n 4 del 7.7.2011 menzionato in sentenza fa riferimento ai contratti di anticipo su fatture e/o di factoring pag. 14/35 stipulati fra banche ed appaltatori e fornisce indicazioni sugli adempimenti da rispettare, fra i quali non è ricompreso l'obbligo di indicare a pena di nullità la clausola sull'obbligo di rispetto delle norme di cui all'art 3 co 8 L 163/2010. Fa presente che anche la circolare di
Confindustria del 3.3.201 chiarisce che i cessionari dei crediti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, prevedendo che il cessionario deve ricevere i pagamenti su uno o più conti correnti dedicati all'operazione a seguito di apposita comunicazione alla stazione appaltante, da effettuare anche contestualmente alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto.
Conclusivamente, nega che il contratto di cessione del credito fra Pt_4
ed abbia violato alcune disposizione in tema di tracciabilità dei CP_2
flussi, dal momento che non doveva contenere né la clausola di cui all'art
3 L 136/2010, né il CIG ed il GUP da indicarsi negli strumenti di pagamento né infine il conto corrente dedicato;
contesta infine la pertinenza al caso specifico delle obiezioni sollevate da Controparte_1
che invoca disposizioni relative ai pagamenti su anticipo su fatture operati dalla Banca all'appaltatore; oppure alla fattispecie in cui l'appaltatore ha ceduto una pluralità di credito riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti
Premesso che la nullità è stata prevista dall'art 3 L 136/2010 con specifico riferimento ad una tipologia di contratti, stigmatizza come non condivisibile la esegesi operata dal Tribunale che ha dichiarato la nullità del contratto di cessione dei crediti invocando l'art 1148 c.c.. Assume che l'inciso presente nell'articolo “salvo che la legge disponga diversamente” si riferisce sia al caso in cui vi sia tacita ovvero espressa esclusione della nullità nonostante la violazione della norma imperativa, sia nel caso in cui pag. 15/35 sia previsto un rimedio di tipo diverso dalla nullità, perché la legge prevede una forma diversa di invalidità oppure assicura l'effettività della norma imperativa con altri rimedi. Esclude che nello specifico possa ravvisarsi di una ipotesi di nullità virtuale, non ricorrendone i presupposti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Posto che lo scopo della normativa è permettere di accertare la legalità dei pagamenti, sottolinea che il requisito dell'indicazione del mezzo di pagamento tramite bonifico era stata fornita da alla stazione appaltante Parte_4
obietta che la mancata indicazione del conto Controparte_1
dedicato ed i pagamenti effettuati su conti non dedicati ovvero senza l'utilizzo del bonifico comportano a carico del soggetto inadempiente una sanzione amministrativa e non la nullità. Aggiunge che la cessionaria
è soggetta alla vigilanza della Banca di Italia e quindi Controparte_3
è tenuta ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari
Infine, imputa a una condotta processuale di “abuso Controparte_1
del diritto” avendo sollevato l'eccezione di nullità della cessione dei crediti nonostante con comunicazione del 12.12.2011 avesse dato atto di avere ricevuto la notifica dell'atto di cessione del credito vantato da Pt_4
senza sollevare alcuna eccezione ed avesse quindi pagato ad
[...]
la fattura 122 dell'8.11.2011 di € 278.446,93. CP_2
Il motivo va accolto nei seguenti termini.
Per maggiore chiarezza di esposizione, va ricordato che con contratto in data 30.11.20211, a garanzia del finanziamento sotto forma di affidamento per euro 2.500.000,00 concesso in data 11 ottobre 2011 , Parte_4
cedeva a pro solvendo il credito nascente dal contratto di CP_2
appalto concluso il 13.9.2011 con per il valore di Controparte_1
pag. 16/35 euro 4.602.425,12. Era inoltre previsto che la cessionaria avrebbe autorizzato l'utilizzo del credito solo dopo la dichiarazione di accettazione da parte del debitore ceduto ovvero dopo la notificazione .
L'art 3 , rubricato estensione della garanzia ad altri crediti, prevedeva che la cessione pro solvendo si intende altresì effettuata a garanzia di ogni altro credito anche non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personali, già in essere o che dovesse sorgere a favore della cessionaria verso la cedente garantita , rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio finanziamenti sotto qualunque forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o merci , anticipi su crediti, scoto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
E' inoltre documentato che con nota del 12 dicembre 2011 indirizzata a in persona del suo Presidente, dava atto Parte_6
di avere ricevuto il 5 dicembre 2011 la notifica dell'atto notatile avente ad oggetto la cessione dei crediti nascenti dal contratto di appalto del 13 settembre 2011, ed aggiungeva “ Con la presente vi comunichiamo di avere preso buona nota della sottoscrizione dell'atto notificatoci e confermiamo l'accettazione della cessione a garanzia del credito da Voi contrattualmente vantata nei nostri confronti”,
Solo per completezza di esposizione va ricordato che è documentato che in data 12 novembre 2011 versava a mezzo bonifico Controparte_1
sul conto 5322330 la somma di euro 278.446,93 a pagamento CP_2
della fattura n 122 dell'8.11.11. Tale conto corrente rientrava fra quelli pag. 17/35 oggetto di dichiarazione da parte di ai sensi dell'art 3 L CP_4
136/2010
La successiva fattura n 113 del 4.12.2012 dell'importo di euro 822.686,64 veniva pagata da sul conto n 16032599 , parimenti Controparte_1
rientrante fra quelli dedicati, ma acceso presso altro istituto di credito,
Cassa Rurale di Trento, Banca di credito cooperativo.
Il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguarda l'importo portato da tale fattura, richiesto dall'ingiungente sul presupposto che tale pagamento non sia stato liberatorio per il debitore, in quanto effettuato a seguito della notifica della cessione di credito.
Ciò premesso, come ampiamente illustrato dalle difese delle parti, la L
136/2010, all'art 3 rubricato (Tracciabilità dei flussi finanziari) prevede che “ Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Controparte_5
, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto
[...]
dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del ((bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.))
pag. 18/35 Il comma 5, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, impone che
“gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).” ed il successivo comma 7 prevede che siano comunicati alla stazione appaltante ovvero all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e poi successivamente ogni modifica .
Infine i commi 8 e 9 statuiscono: “8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante
o l'amministrazione concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
pag. 19/35 delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il comma 9 bis statuisce che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisca causa di risoluzione del contratto.
Infine l'art 6 della L 136/2010 prevede sanzioni amministrative nel caso in cui i pagamenti non sia effettuati con le dovute modalità .
Nello specifico, incontestata la presenza della clausola di tracciabilità nel contratto di appalto (art 7), eccepisce la dedotta Controparte_1
nullità ai sensi del comma 9, del contratto di cessione del credito per mancanza di analoga clausola .
Una autorevole, e condivisibile, interpretazione della nozione di “filiera delle imprese” si rinviene nella determinazione Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ( poi confluita nella contenente “ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai CP_6
sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” che al paragrafo
3.2 precisa: “In merito all'estensione della filiera, risulta chiaro, l'intento del legislatore di ampliare quanto più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche;
tuttavia, occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale……..Il criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale, da
pag. 20/35 applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per
l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale. Quanto sinora esposto, per gli appalti di fornitura, induce a ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finiti”.
Alla luce di tali osservazioni deve quindi concludersi che il contratto di cessione di crediti non possa rientrare nell'ambito della fattispecie regolata dall'art 3 comma 9 .
Ciò premesso, anche per le fattispecie di cessione di crediti derivanti da contratti pubblici si rinvengono nella normativa di settore idonei strumenti diretti ad “ arginare la penetrazione economica delle
pag. 21/35 organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche”, “in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose”, da individuarsi nelle modalità di pagamenti dettate dall'art 3 citato , che devono essere eseguiti con bonifico, su conti correnti dedicati, preventivamente dichiarati, e con la menzione di dati identificati del contratto, senza peraltro che debbano essere contemplati in contratto.
Appare opportuno sottolineare che la citata determina n 4 del 7 luglio
2011, al paragrafo dedicato cessione dei crediti, indica in maniera analitica le modalità con cui debbano essere effettuati i pagamenti relativi ai crediti ceduti verso la stazione appaltante, al fine di assicurare la tracciabilità; e precisa Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.”.
Va quindi sottolineato che tale passo, peraltro menzionato anche dal
Tribunale, fa riferimento ai pagamenti , senza alcun richiamo al contratto.
Deve concludersi non solo che il contratto di cessione di crediti non sia soggetto alla previsione dell'art 3 comma 9, ma che non possa desumersi dal sistema , in ragione delle dedotte carenze, una nullità ex art 1418 c.c..
Vanno sul punto richiamati i principi elaborati dalla Suprema Corte che ha chiarito che “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di
pag. 22/35 norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità. Con la sentenza citata le sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale all'epoca esistente ribadendo
l'orientamento 651/2010 già espresso da Cass. Sez. 3, n. 5372 del 2003, la quale aveva affermato che, nel sancire la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, l'art.1418 cod. civ. fa salvo il caso in cui
"la legge disponga diversamente". Ne consegue che tale nullità va esclusa sia quando risulta espressamente prevista una diversa forma di invalidità
(es., annullabilità), sia quando la legge assicura l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi”. ( Cass 25222 /2010 )
Ed in particolare, con riguardo ad una ipotesi di contratto posto in essere in violazione della normativa antiriciclaggio, ha sottolineato che “la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per cosi dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso è da escludersi che debba ricavarsene una diversa (nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale(Cass 525 2020).
Ed anche recentemente ha sottolineato che : “ La nullità negoziale, ex art. 1418, comma 1, c.c., deve dunque discendere dalla violazione di norme
(tendenzialmente, seppur non necessariamente, proibitive) aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto
pag. 23/35 grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale (come, nella specie, la stabilità e integrità dei mercati), cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli alla libertà negoziale e al diritto di iniziativa economica (tutelati anche nella Carta dei diritti fondamentale della UE, art. 16) con i limiti indicati nella Costituzione (art.
41, commi 1 e 2( Cass 8472 2022.)
Deve quindi respingersi in quanto infondata l'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito del 30.11.2011.
Con il primo motivo dell'appello incidentale Controparte_1
censura che il Tribunale ha erroneamente affermato che fosse stata fornita la prova della cessione dei crediti a favore di , avendo Parte_1
valorizzato la dichiarazione di . CP_2
Obietta che tale statuizione non è conforme ai principi affermati dalla
Suprema Corte;
rileva che alla dichiarazione di avrebbe potuto CP_2
essere riconosciuto solo un valore indiziario, per cui avrebbe potuto essere esaminata solo unitamente all'integrale contratto di cessione dei crediti a favore dell'ingiungente. Contesta infine che dall'avviso di pubblicazione sulla GU non è possibile individuare con certezza il credito azionato, per cui conclude che non abbia data prova adeguata di Pt_1
essere titolare del credito.
Il motivo non può trovare accoglimento in quanto la prova fornita da
[...]
è esauriente. Controparte_7
Va ricordato come “la prova della cessione di un credito non é, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo
pag. 24/35 accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..( Cass 17944/2023).
Nella GU n 93 dell'8.8.2017( doc 28) veniva dato avviso della intervenuta cessione in data 14 luglio 2017 pro soluto da CP_2
a favore di di crediti ( comprensivi di capitale, Parte_1
interessi anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni , indennizzi e quant'altro),derivanti da contratti di mutuo, apertura di credito o finanziamenti erogati in altre forme tecniche erogati a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso fra il 1971 ed il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. Era inoltre specificato che i dati identificativi dei crediti ceduti erano messi a disposizione dal cedente e del cessionario sul sito internet “https//www.
”. Email_1 Controparte_8
E' stato inoltre dimesso come doc 29 la “copia conforme all'originale estratto dall'allegato Schedule 1 al contratto di cessione di crediti concluso fra ed ”, oggetto di CP_2 Parte_1
pubblicazione sulla GU n 93 dell'8.8.2017. Il notaio certificante dava atto che “ le parti avevano dichiarato che le parti non riportate non alteravano né modificavano quanto riportato”.
pag. 25/35 L'individuazione dell'oggetto della predetta cessione risulta ulteriorimente specificata alla luce della dichiarazione (doc 30) con cui , CP_2
richiamata l'operazione di cartolarizzazione del 14 luglio 2017 oggetto di pubblicazione nella GU 93 dell'8.8.2017, ha fatto presente che nella operazione di cessione a favore di “ rientrano anche Parte_1
i crediti vantati nei confronti di derivanti da Controparte_9
rapporti di conto corrente numeri 5322330,101364882,500087182” .
Va infine rilevato che nel ricorso per decreto ingiuntivo 2 ha Pt_1
espressamente fatto riferimento al contratto di conto corrente 5322330, acceso il 28.12.1990 ed agli affidamenti operati sul medesimo dal 2006 al
2012; al conto corrente n.101364882 del 24 marzo 2011 ed al conto corrente 500087182” del 20.4.2010. Ricordato che è documentato che ha comunicato il recesso da tali rapporti con raccomandata del 3 CP_2
aprile 2013, deve infine prendersi atto che tali rapporti, rientrano nella categoria delle “ attività finanziarie deteriorate” pendenti nel lasso di tempo “fra il 1971 ed il 2016” indicate nell'avviso pubblicato in GU .
Alla luce della evidenziata documentazione, complessivamente valutata, può convenirsi con il Tribunale che ha fornito prova adeguata Pt_1
della cessione a proprio favore del credito azionato, la cui individuazione fra quelli oggetto della cartolarizzazione è resa possibile non solo in quanto credito derivante da finanziamento nei termini indicati nell'avviso sulla GU ma in quanto rientrante fra le posizioni specificate da nella citata dichiarazione. CP_2
Con il secondo motivo dell'appello incidentale Controparte_1
ripropone delle questioni che erano rimaste assorbite a fronte della declaratoria di nullità della cessione dei crediti.
pag. 26/35 Deduce che essendo la cessione stata conclusa con funzione di garanzia del finanziamento concesso sotto forma di affidamento per euro 2.500.000 concessa a in data 11.10.2011, come dato atto dalla difesa di Parte_4
e documentato, controparte avrebbe dovuto provare l'ammontare CP_2
del credito all'epoca in cui aveva ottenuto il decreto ingiuntivo. Allega che erano già intervenuti pagamenti da o da altri soggetti, con Parte_4
conseguente estinzione, quanto meno parziale, del credito azionato verso
: in particolare dal doc 5 emergeva che Controparte_1 Parte_4
aveva ceduto a garanzia dell'affidamento di euro 2.500.000,00 il credito vantato verso Itea spa per euro 1.751.450,51; inoltre la aveva CP_3
ricevuto in parziale pagamento del predetto affidamento l'importo di euro
101.985,95 in data 11.10.2011(doc 9 e 10 di primo grado) ed infine
[...]
aveva dato atto del pagamento di euro 278.446,93 Parte_1
effettuato dal quale saldo della prima fattura n 122 CP_1 CP_1
dell'8.11.2011 emessa da . Parte_4
Oltre ai pagamenti effettuati per la complessiva somma di euro
2.131.882,44, richiama la comunicazione del 3 aprile 2013 inviata a ed al liquidatore giudiziario, con cui aveva Parte_4 CP_2
specificato che il saldo debitorio sul conto corrente n 050079/5322330 era pari ad euro 366.455,57. Lamenta che, ciò nonostante, la controparte aveva invece agito in via monitoria per un importo maggiore, pari a quello portato dalle fatture 113/2012 .
Contesta infine la validità, per difetto di determinatezza, della clausola n 3, che estendeva la garanzia ad ogni altro credito della cessionaria CP_2
nei confronti del cedente, in forza della quale l'ingiungente ha preteso
[...]
che si dovesse tenere conto anche dei saldi negativi di altri conti correnti,
pag. 27/35 che in ogni caso non erano stati provati. Deduce inoltre che non sarebbe più attuale la nota di del 3.4.2013 (doc22 di parte opposta) in cui il CP_2
credito era stata indicato in euro 366.455.57 ed il relativo estratto conto doc
27; e nega che l'ammontare del credito possa desumersi dagli estratti conto dimessi come doc 31 .
Conclude che a fronte della mancanza di prova dell'ammontare del credito, la domanda debba esser respinta. In subordine chiede che l'importo dovuto sia liquidato in misura inferiore.
Con ulteriore motivo censura la mancata ammissione dei capitoli di prova orali richiesti con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. diretti a dimostrare che le parti, nella consapevolezza della nullità dell'atto di cessione di credito, ne avessero concluso nuovi accordi che comportavano la risoluzione del primo;
contesta che l'inammissibilità dichiarata dal
Tribunale possa essere riferita alla fattispecie di cui all'art 2722c.c. trattandosi di accordi successivi
I motivi non possono trovare accoglimento.
Come illustrato, è documentato, e peraltro non contestato che la cessione del credito del 30 novembre 2011 è stata conclusa con funzione di garanzia;
nelle premesse del contratto è menzionato in particolare il finanziamento mediante affidamento di euro 2500.000,00 dell'11 ottobre 2011; inoltre l'art 3 estende la garanzia ad ogni altro “ credito anche non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personali, già in essere o che dovesse sorgere a favore della cessionaria verso la cedente garantita , rappresentata da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria”.
pag. 28/35 Come chiarito dalla Suprema Corte: “Nella cessione con funzione di garanzia, invece, il trasferimento del credito al cessionario è destinato solo in via sussidiaria ed eventuale a realizzare l'obbligazione principale, mediante l'escussione del debito ceduto oggetto della garanzia………. pertanto, la funzione di garanzia dispiega il suo effetto tipico fino al momento in cui il credito del cessionario, garantito, non trovi piena soddisfazione mediante la sua riscossione (Cass. 10092 2020; Cass.
2517/2010; cfr. Cass. 29608/2018, 15677/2009, 8145/2009, 5061/2001) e
…….. se l'obbligazione garantita si estingue, si verifica un meccanismo paragonabile a quello della condizione risolutiva, con conseguente retrocessione del credito garantito nella sfera giuridica del cedente( Cass
. 19358 2024).
Al fine di dimostrare che sarebbero intervenuti fra cedente e cessionario ulteriori “accordi comportanti la risoluzione dell'originale cessione del credito, sicché la pretesa creditoria avversaria – anche nel caso in cui il contratto di cessione nel credito fosse ritenuto non affetto da nullità – deve ritenersi comunque infondati”( pag. 22 atto di citazione in appello) la difesa di ha censurato come errato il rigetto delle Controparte_1
istanze per ritenuta contrarietà all'art 2722 c.c., evidenziando che i capitoli erano diretti a provare accordi sopravvenuti alla cessione del credito.
In primo luogo va sottolineato che sui capitoli, di cui è stata riproposta la richiesta di ammissione, era stata avanzata istanza di prova testimoniale, per cui il riferimento all'interpello, presente nelle conclusioni dell'atto di citazione, deve intendersi frutto di refuso.
Va inoltre rilevato che:
pag. 29/35 sul capitolo1 , diretto a far confermare al teste le dichiarazioni di cui al doc 6 , costituito da verbale di sommarie informazioni di tale Tes_1
sono stati indicati testi diversi dal predetto, i quali quindi non
[...]
potrebbero confermare le dichiarazioni di altri;
i capitoli 2,3,4 sono generici nella formulazione delle circostanze che dovrebbero essere confermate per quanto riguarda il dato temporale ma anche con riguardo alle anticipazioni( varie anticipazioni) ; inoltre il capitolo 4 è diretto a confermare delle comunicazione che sarebbero state date per email, che non solo non state prodotte, di cui non è stata specificata neppure la data;
i capitoli 5 e 6 sono diretti a confermare dati risultanti dai documenti 9 e
10; e per il resto presentano una formulazione che richiederebbe al teste la formulazione di giudizi.
Pertanto anche nell'ipotesi in cui si volesse accedere alla tesi che riguarderebbero accordi successivi alla stipula del contratto di cessione , alla luce dei predetti rilievi va dichiarata la inammissibilità dei capitoli.
In ogni caso, deve rilevarsi che , le prove orali dovrebbero a dimostrare che dell'importo versato da sul conto di cassa Rurale di Controparte_1
Trento la somma di € 101.985,95 sarebbe stato poi “ girato” ad , CP_2
per cui il relativo credito dovrebbe quanto meno essere ridotto in pari misura.
Tale dato sarebbe in ogni caso superato dalla richiesta formulata da con riferimento al conto 532230, su cui era stato concesso il CP_2
finanziamento di euro 2.500.000,00 in data 11.10.20111 menzionato nella premessa dell'atto di cessione di credito: infatti nella comunicazione di recesso in data 3.4. 2013, a cui ha fatto riferimento lo stesso PO,
pag. 30/35 per tale rapporto aveva indicato il relativo saldo a debito in CP_2
euro 366.455,57 oltre interessi dal primo aprile 2013; importo che nell'estratto conto notarile è stato indicato in euro 373.872,55 con riferimento alla data dell'11.2.2019. Deve inoltre prendersi atto che la difesa della parte opposta ha dimesso, ad integrazione dei documenti prodotti nel giudizio monitorio, gli estratti conto relativi a tale rapporto,
a comprova del saldo passivo .
Al contempo, va evidenziato che nella menzionata comunicazione di recesso del 3.4.2013 , aveva indicato con riferimento al conto CP_2
corrente 101364882 il saldo passivo in euro 1.039.126,60 oltre interessi del primo aprile 2013; e in relazione al conto corrente 500087182 il saldo passivo in euro 340 039,66 oltre interessi dal primo aprile 2013.
Nell'estratto conto notarile dimesso in sede monitora il saldo passivo del conto 101364882 è stato indicato in euro 1.059.801,90 all'11.2.2019; mentre quello del conto corrente 500087182 in euro 116.697,77. Entrambi gli importi trovano puntuale riscontro negli estratti conto dimessi nel giudizio di primo grado.
Infine, nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto per il complessivo importo di euro 822.686,64, pari all'importo della fattura n 113/2012 ,
l'ingiungente ha infatti allegato una esposizione di di Parte_4
complessivi euro 1.550.372,22 pari alla somma dei tre saldi passivi , richiamandosi anche alla dichiarazione di recesso del 3 aprile 2013 citata.
Deve quindi prendersi atto che l'ingiungente si è avvalso della clausola n
3 del contratto, citata, che estendeva la garanzia anche ad altri rapporti con . Parte_4
pag. 31/35 Non è fondata l'eccezione di nullità per indeterminatezza sollevata da
, potendosi qui richiamare i principi elaborati Controparte_1
dalla Suprema Corte in tema di previsione della fideiussione omnibus, in quanto anche nello specifico i rapporti garantiti sono stati individuati per tipologie di contratti bancari : “Nella disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154, la fideiussione prestata a favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni del debitore garantito (la cosiddetta fideiussione omnibus) è valida e non contrasta con quanto previsto dall'art.
1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile attraverso il riferimento ad un'attività - quella della banca - la quale risulta limitata dalle rigide regole del sistema bancario le quali escludono ogni possibilità di arbitrio da parte dell'istituto di credito e da parte dello stesso debitore principale. Va escluso, perciò, che, rispetto al contenuto dell'obbligazione accessoria, l'attività della banca abbia carattere meramente potestativo, e va rilevato, invece, che la garanzia in questione, da un lato riveste funzione economico - sociale meritevole di tutela, perché favorisce l'accesso del terzo garantito alle più svariate prestazioni bancarie delle quali intenda avvalersi, predisponendo uno strumento duttile che non rende necessaria la richiesta, volta per volta, dell'assenso del garante, e , dall'altro, consente la protezione dell'esercizio del credito il quale costituisce attività di rilevanza costituzionale (
Cass.4469/97).
Va poi sottolineato che al debitore ceduto può essere richiesto il pagamento nei limiti degli importi delle fatture emesse nei suoi confronti , come ricorre nello specifico, in cui il ricorso monitorio è stato proposto per l'importo della fattura n 113/2012, emessa dopo la notifica della pag. 32/35 cessione, ritualmente notificata ed accettata, il cui pagamento nei termini in cui è stato posto in essere non può pertanto ritenersi liberatorio per il debitore ceduto.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello principale, va accolta la domanda proposta da , per mezzo di Parte_1 Parte_5
va condannata a pagare all'appellante
[...] Controparte_1 [...]
e per essa la somma di euro 822.686,64 Parte_1 Parte_5
oltre interessi legali dalla fattura al saldo, come da domanda proposta in monitorio, non essendo configurabile una “ reviviscenza “ del decreto ingiuntivo revocato con la sentenza di primo grado (Cass 20868/2017)
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass. 27606/2019), con conseguente assorbimento del terzo motivo dell'appello incidentale con cui è stato impugnata la compensazione delle spese, sul presupposto che l'opposta fosse soccombente.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannato a rifondere Controparte_1
alla controparte sia per la fase monitora, dovendosi avere riguardo all'esito complessivo della causa, sia per i due gradi del giudizio di opposizione le spese di lite che si liquidano : per la fase monitoria in euro 4185,00 per compensi, euro 27 per spese vive ed euro 843,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado , come da nota spese depositata, per la fase studio euro 2000,00; per la fase introduttiva euro 3000,00; per la fase pag. 33/35 istruttoria euro 3000,00; per la fase decisionale euro 2000,00, per la mediazione euro 3000,00 e quindi complessivamente in euro 13.000,00 oltre rimborso forfettario , iva, cnpa come per legge;
per il presente grado, come da nota spese in complessivi euro 12.000,00 di cui : per la fase studio euro 4000,00; per la fase introduttiva euro
3000,00; per la fase decisionale euro 5000,00 nonché euro 2557,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 832/2024
Condanna a pagare all'appellante Controparte_1 [...]
, e per essa a , la somma di euro 822.686,64 Parte_1 Parte_5
oltre interessi legali dalla fattura al saldo.
Condanna a pagare all'appellante le spese di lite che si Controparte_1
liquidano : per la fase monitoria in euro 4185,00 per compensi, euro 27 per spese vive ed euro 843,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di primo grado in euro
13.000,00 oltre rimborso forfettario , iva, cnpa come per legge;
per il presente grado in euro 12.000,00 nonché euro 2557,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, iva, cnpa come per legge.
Rigetta l'appello incidentale.
pag. 34/35 Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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