Articolo 1231 del Codice civile
Articolo 1230Articolo 1232
Versione
19 aprile 1942
Art. 1231.

(Modalita' che non importano novazione).

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente