(Modalita' che non importano novazione).
Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.
[…] Non è sufficiente, quindi, la modifica di un elemento accessorio, come si desume anche dal successivo art. 1231 del c.c.. È dubbio se l'instaurazione di un obbligazione identica tra le medesime parti comporti novazione oggettiva, come nel caso in cui esse vogliano eliminare le garanzie esistenti: manca, infatti, la novità dell'oggetto o del titolo e la stessa volontà delle parti è diretta a cambiare un elemento accessorio. (2) Ad esempio, le parti sostituiscono l'obbligo di consegnare un immobile con l'obbligo di consegnare una somma di denaro. (3) E' la fonte dell'obbligazione. […]
Leggi di più…[…] In coerenza con la previsione dell'art. 1231 c.c., sul piano civilistico, è pacifico che l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa della prestazione o il differimento della scadenza per l'adempimento di un'obbligazione, non costituisce una novazione e non comporta, […]
Leggi di più…[…] Del resto, la novazione oggettiva del rapporto obbligatorio postula il mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione, ex art. 1230 c.c., mentre non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie, ai sensi dell'art. 1231 c.c. […]
Leggi di più…[…] La dottrina, facendo leva sul fatto che l'art. 1231 cod. civ. non attribuisce un effetto novativo alle modificazioni accessorie dell'obbligazione, ha evidenziato come “tra le diverse modificazioni non novative di un rapporto obbligatorio siano annoverate dalla giurisprudenza anche l'apposizione di diverse condizioni economiche, la modificazione di clausole relative al tasso di interessi e l'aggiunta di garanzie” Il rapporto obbligatorio, seppur modificato, […]
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