Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 724
Articolo 2
Versione
4 settembre 1955
Art. 1.
Per la costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento e' autorizzata una maggiore spesa di importo non superiore a lire 370.000.000.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955