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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 316/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 316/2023 promossa da:
, che subentra a titolo universale nei Controparte_1
rapporti di , incorporante di Controparte_2 Controparte_3
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, Controparte_4 Controparte_5
convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede in Roma, via G. Grezar n.14, P.IVA n in persona del legale rapp.te p.t. e P.IVA_1
per procura speciale al sig. (CF in virtù dei Parte_1 C.F._1
poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/202, rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandra Vignola (C.F. come da C.F._2
incarico conferito il 23/12/2022 atteso che “l'Ente può procedere – ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Decreto Legge n. 193 del 2016 e nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – all'affidamento del relativo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio a un avvocato del libero foro, iscritto nell'Elenco avvocati dell'Ente, pubblicato in data 31 gennaio 2018 sul sito internet del pagina 1 di 11 medesimo. Ciò in quanto nella fattispecie in esame da un lato non risultano disponibili adeguate professionalità interne e dall'altro non trova applicazione il protocollo d'intesa sottoscritto con l'Avvocatura dello Stato, in attuazione del citato art. 1, comma 8, D.L.
193/2016;…” ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli, alla Via Veneto, 1, giusta procura in calce all'originale dell'atto di appello, costituente parte integrante dello stesso;
pec Email_1
- APPELLANTE
contro c.f. nato a [...] il [...], e residente Controparte_6 C.F._3
a Castellammare di Stabia alla via Partoria n.8, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano
Gaeta, c.f. , come da procura in calce all'atto di citazione C.F._4
introduttivo del giudizio di primo grado, rg. 9659/21 proposto innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, e con questi elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia
(Na) alla via G. Marconi n.87 fax n. 081.0664833, pec: Email_2
- APPELLATO nonché
c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_7 P.IVA_2
legale in Napoli alla via Santa Lucia n.8
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5439/22 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, depositata in cancelleria il 13.10.2022, resa nella causa iscritta al n. 9659/2021; opposizione ex art 615 co. 1 c.p.c./accertamento negativo del credito;
tassa automobilistica.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava l'estratto Controparte_6
ruolo relativo alla cartella esattoriale N° 07120140076219551000, ruolo n.0005207/2014, avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa automobilistica dell'importo di € 231,55, asseritamente notificata in data 18/09/2014, eccependo la mancata notifica e la prescrizione del credito. Si costituiva l' , eccependo il Controparte_8
difetto di giurisdizione dell'adito giudice di Pace in favore del Giudice Tributario e depositando documentazione attestante la notifica della cartella esattoriale. Rilevava, altresì, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione. La CP_7
rimaneva contumace in primo grado. Il Giudice di Pace di Torre Annunziata
[...]
accoglieva la domanda, ritenendo la sussistenza dell'interesse ad agire e la competenza dell'adito Giudice di Pace a decidere sull'oggetto della domanda proposta, nonché ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, annullando la cartella esattoriale n. 07120140076219551000 e condannando i convenuti, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Avverso la indicata sentenza, proponeva appello l' Controparte_8
lamentando: 1) Difetto di giurisdizione del giudice adito;
2) inammissibilità ed
[...]
improponibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
3) errata valutazione delle prove violazione del combinato disposto degli artt. 116 c.p.c. e violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del DPR N° 602/1973; 4) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c.; 5) Illegittimità della sentenza con riferimento al capo sulle spese. Si costituiva eccependo: 1) inappellabilità della sentenza;
2) inammissibilità Controparte_6
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 3) la sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e sull'inapplicabilità dell'art. 12 comma 4 bis del d.p.r. n. 602/1973; 4) sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario;
5) intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione. Concludeva dunque chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza resa in primo grado. Restava contumace anche in appello la
Controparte_7
All'udienza del 27.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 11 ***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va Parte_2
accolto, per i motivi che verranno esposti.
1) In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell' va osservato CP_9
che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento
(Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
pagina 4 di 11 Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2) Sempre in via preliminare, anche l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. risulta infondata. Ed invero, la natura di pronuncia “secondo equità” del GdP ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., e la conseguente inappellabilità della stessa ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c., non discende de plano ed indefettibilmente dalla mera constatazione del valore della controversia, rientrante nei limiti della previsione “quantitativa” di cui all'art. 113 c.p.c. (che così dispone a far data dal
31/01/2021: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto , salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità […] Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro”; nella formulazione precedente, il limite di valore era fissato in euro millecento). Ed invero, “In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione” (Cass. Civ., ord., n. 34811/2023). Giova pertanto evidenziare che la causa instaurata dinanzi al giudice di prime cure sia stata da questi decisa sulla scorta del rilievo di principi di diritto, quali la sussistenza della giurisdizione ordinaria di un legittimo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., oltre che della prescrizione a norma dell'art. 2943 c.c., assegnando poi l'onere della refusione delle spese di lite nel pagina 5 di 11 senso della soccombenza ex art. 91 c.p.c., liquidate secondo i criteri legali di cui al D.M.
55/2014.
Tutti questi elementi rendono evidente che la sentenza impugnata non sia stata pronunciata del Giudice di Pace secondo equità ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c. Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
3) Ciò premesso, sempre in via preliminare e vista la portata tendenzialmente assorbente della questione, occorre anzitutto verificare se, nel caso che occupa, possa giustificarsi il ricorso al giudice ordinario nonostante la natura della pretesa creditoria, avente ad oggetto un tributo (pagamento del diritto annuale camerale). Ed invero, laddove le cartelle presupposte afferiscano a pretese tributarie, viene in rilievo il profilo del possibile difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giustizia tributaria.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla
Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari (“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n.
pagina 6 di 11 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del
D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.
(“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione pagina 7 di 11 tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass.
Civ., sent. n. 12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n.
8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n.
16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe pagina 8 di 11 quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n.
546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva,
pagina 9 di 11 ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione pagina 10 di 11 del G.d.P.) ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti
(riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata, 4.06.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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