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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11385/2021 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
- , in qualità di erede di , rappresentata e difesa, in Parte_1 Parte_2
forza di procura a margine del ricorso, dall'avv. V. Dipierro e dall'avv. D. Murgiano
Ricorrente
CONTRO
- in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1 Controparte_2
Castellaneta
Resistente
Oggetto: riconoscimento rendita ai superstiti ed assegno funerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 8/11/2021, la ricorrente esponeva: - di essere coniuge superstite di , deceduto in data 27/5/2008 per Parte_2
“adenocarcinoma polmonare”; - che il marito aveva lavorato alle dipendenze di “Icrot
s.p.a.” dall'1/1/1974 fino alo 25/8/1987, all'interno dello stabilimento siderurgico di
Taranto, svolgendo mansioni di operaio addetto all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali e operaio addetto alle pulizie industriali;
- che, in ragione dell'espletamento di tali mansioni, egli era stato sempre a contatto diretto con scorie industriali, come diossina ed amianto, prodotti e presenti negli impianti, come anche con gas derivanti dalla combustione conseguenza del taglio di metalli per effetto di fiamme ossidriche e ossiacetileniche;
- che, in data 27/5/2008, il marito decedeva e, in data 13/10/2020, la coniuge avanzava domanda per la rendita ai superstiti che veniva disattesa dall' resistente sia in prima istanza che in sede di opposizione. CP_3
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi che ha contratto Parte_2
malattia professionale in conseguenza dell'attività svolta e che il decesso è l'effetto della malattia professionale denunciata e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, ai sensi dell'art. 85 T.U. n.
1124/65, con decorrenza e misura di legge, con condanna dell' resistente al CP_3
pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l , eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'artt. 112 T.U. CP_1
infortuni sul lavoro;
nel merito, deduceva che la patologia da cui risultava affetto il de cuius costituiva malattia comune ad eziologica multifattoriale;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza medico-legale.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione sollevata da è infondata e va disattesa. CP_1
Parte resistente ha eccepito la prescrizione dell'azione per decorso dei termini di cui agli artt. 111 e 112 e segg. T.U. Infortuni sul lavoro intercorsi tra la data del decesso del de cuius, avvenuto in data 27/5/2008 e la domanda amministrativa datata 13/10/2020.
Giova richiamare l'art. 112 D.P.R. 1124/1965 che così recita: “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme”.
Sulla scorta del principio di diritto affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alle prestazioni spettanti ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché
Pag. 2 di 11 possa iniziare il decorso della prescrizione è indispensabile che si realizzi la morte dell'assicurato e la conoscenza o la conoscibilità da parte dei predetti superstiti dell'eziologia professionale del decesso che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta in epoca successiva (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 2002/2005).
In particolare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata la denuncia con il certificato medico all'istituto assicuratore, nel regime normativo attuale, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza in ordine all'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia professionale sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis,Cass. n.
2285/2013 e Cass. n. 14281/2011).
Tale orientamento ha trovato il conforto della recente giurisprudenza di legittimità che, con diverse pronunce, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che ne diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza, da parte dell'assicurato (o dei suoi aventi causa), dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (cfr. Cass. n. 27821/2021; Cass. n. 12569/2020; Cass. n. 2842/2018).
Applicando il principio di diritto surrichiamato alla fattispecie sottoposta al vaglio del
Tribunale, va osservato che la ricorrente ha avuto consapevolezza dell'origine lavorativa della patologia del marito defunto solo con la proposizione della domanda amministrativa per il riconoscimento della rendita, avvenuta in data 13/10/2020 (cfr. all. ricorso), alla stregua del principio di diritto affermato dai Giudici di Legittimità in virtù del quale “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 può
Pag. 3 di 11 ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato che costituiscono fatto noto ai sensi degli artt.
2727 cc e 2729 c.c.”(cfr. Cass. n. 1770/2014; Cass. n. 2285/2013); tanto appare ancora più corroborato dalla circostanza che il de cuius non presentò, durante la sua vita, alcuna domanda di malattia professionale;
di tal che, non può dirsi integrato il requisito della conoscenza da parte dell'assicurato della malattia di origine professionale se non da quando la coniuge del de cuius presentò la domanda amministrativa.
In particolare, esaminando la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente (cfr. cartelle cliniche all. ricorso), si osserva che, da tale documentazione, risulta che il ricorrente si è sottoposto all'intervento chirurgico di lobectomia, ma non emerge alcuna indicazione della eziopatogenesi, tanto meno della dedotta origine professionale.
Né dalla suddetta certificazione medica può in alcun modo emergere la gravità della patologia e, pertanto, la consapevolezza da parte dell'interessato della sua indennizzabilità.
Tanto porta ad escludere che il diritto azionato dal ricorrente, all'atto della domanda proposta in via amministrativa nel mese di ottobre 2020, fosse estinto per prescrizione.
Solo nel 2020, infatti, vi è certezza dell'avvenuta conoscenza dell'origine professionale della malattia e della sua indennnizzabilità, mentre, si ribadisce, dalla documentazione medica in data precedente non risultano dati da cui desumere la conoscibilità.
Ne discende che alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che tra la data del
13/10/2020 e quella della proposizione del presente giudizio (8/11/2021), non risulta decorso il termine prescrizionale.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale della patologia denunciata all' dalla parte CP_1
ricorrente.
Ed infatti, dall'esame della testimonianza assunta nel corso del giudizio deve ritenersi provata l'esecuzione delle mansioni del dante causa della parte ricorrente rappresentate in ricorso e, soprattutto, la sua esposizione a sostanze cancerogene, quali scorie industriali, come diossina ed amianto, gas derivanti dalla combustione, polveri sottili e
Pag. 4 di 11 fuliggine presenti nei luoghi di lavoro senza ausilio di protezioni individuali durante l'espletamento delle attività professionali affidate in qualità di operaio addetto alle pulizie industriali a tempo pieno.
Sotto tale profilo, osserva il Giudicante che l'attività istruttoria ha consegnato un compendio probatorio favorevole agli assunti della ricorrente. In particolare, dalla prova testimoniale espletata, sono emersi elementi idonei a dimostrare la fondatezza del diritto azionato.
Con riferimento all'attività lavorativa espletata dal de cuius, giova riportare la deposizione del teste collega del sig. il quale, escusso Testimone_1 Parte_2 all'udienza del 14/10/2022, ha dichiarato: “… A D.R. Conosco il sig. Parte_2
perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della Icrot s.p.a. presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
abbiamo lavorato insieme dal 1974 al 1987;
A D.R. Confermo le mansioni indicate nella circostanza sub B perché le svolgevo anche io;
A D.R. Confermo la circostanza sub e) del ricorso introduttivo e preciso che esattamente che l'ambiente dove lavoravamo erano presenti polveri visibili di amianto che brillano, aloni, catrame, e fumi industriali e polveri sottili presenti nella cokeria;
preciso che il sig. lavora nel reparto cokeria dove io andavo nella qualità Parte_2 di … e quando andavo vedevo le suddette scorie presenti nell'aria e a terra.
A D.R. Circa i dpi non avevamo alcun … se non quelle di carta usa e getta e quelle di gomma … , ma una volta usate, non venivano più cambiate;
A D.R. Non ho alcun contenzioso con l ”. CP_1
Ed ancora, dall'elaborato peritale è dato inferire un dato significativo.
Da diversi studi scientifici richiamati è stata posta in evidenza la correlazione tra talune esposizioni professionali ed un aumentato rischio di neoplasia polmonare. In particolare, “si segnala che l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA); diossina;
amianto; sostanze derivanti dalla combustione del carbone;
la fuliggine;
il benzene ed i composti del cadmio rappresentano un fattore di rischio per l'insorgenza di neoplasia polmonare [IARC International Agency Research on Cancer] e che
l'insorgenza della correlata neoplasia polmonare è dose dipendente.
Pag. 5 di 11 Tali sostanze sono classificate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) quali agenti cancerogeni di tipo 1 e quindi con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo.
E' quindi possibile assumersi che l'esposizione alle sopra indicate sostanze costituisca un rischio per i lavoratori con mansione di operaio meccanico, essendo essa associata, secondo la IARC, ad un aumentato rischio dell'incidenza di tumore del polmone.
Al netto del criterio di compatibilità tra prolungata esposizione alle sopra richiamate sostanze ad insorgenza di neoplasia polmonare, deve altresì segnalarsi che, per quanto desumibile dagli atti in nostro possesso, non rinvengono elementi clinici-anamnestici alternativi dotati di efficienza causale sufficiente a determinare l'insorgenza di neoplasia polomonare”
Non solo, è stato chiarito dal CTU incaricato che ad aver determinato causalmente il decesso del de cuius della parte ricorrente è stato il carcinoma polmonare, malattia tabellata, proprio in ragione dell'esposizione qualificata a fibre di amianto.
Si tratta, in ogni caso, di una patologia tabellata.
A tal proposito, occorre dare conto del principio più volte affermato in questa materia dalla Suprema Corte della irrilevanza dell'esatta specificazione del nomen della patologia denunciata in sede amministrativa, essendo sufficiente per chi agisce per ottenere benefici a carico dell' rappresentare esclusivamente la sintomatologia o i CP_1
fatti morbosi accertati e denunciare i possibili agenti patogeni cui è stato esposto in ragione delle specifiche mansioni espletate.
Chiarito dal CTU che la patologia che ha causato con significativo grado di efficienza causale il decesso del dante causa della parte ricorrente è tabellata, tale importante circostanza conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia e del suo decesso nel 2008.
Ed infatti, per la fattispecie in esame vige una peculiare distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali, trattandosi di malattia professionale tabellata.
In concreto, per le malattie cc.dd. tabellate, vige una presunzione legale della loro origine professionale.
Tanto determina una distribuzione dei carichi probatori del tutto peculiare tra le parti processuali in questo giudizio.
Pag. 6 di 11 In concreto, la parte ricorrente che ha agito per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, per potersi avvalere della presunzione legale dell'origine professionale della patologia contratta in vita dal coniuge defunto, secondo quanto appena sopra chiarito, in ogni caso ha l'onere di provare l'adibizione del lavoratore ad una lavorazione tabellata o l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione e l'esistenza della malattia.
Mentre per superare detta presunzione legale, che assoluta non è, trattandosi di presunzione iuris tantum, l' ha l'onere di offrire la prova che la malattia è stata CP_1
determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Cosa che nel caso di specie l' non ha fatto. CP_1
Ebbene, la parte ricorrente ha ampiamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, sia attraverso la documentazione prodotta, attestante la storia professionale del coniuge in vita (cfr. estratto contributivo, all. ricorso) che per mezzo della testimonianza dalla stessa sollecitata e raccolta nel corso del giudizio, confortanti l'esposizione alle sostanze cancerogene surrichiamate del lavoratore, per essersi occupato con mansioni di operaio addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nonché di operaio addetto alle pulizie industriali all'interno dello stabilimento siderurgico di
Taranto.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha provato la causa CP_1
extralavorativa della riscontrata patologia e, soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia e del decesso.
Non solo, risulta, altresì, ampiamente documentata tutta l'evoluzione clinica della patologia contratta dal coniuge della parte ricorrente per cui è causa.
Ed ancora, le conclusioni del CTU incaricato nel corso del giudizio depongono per la riconducibilità del carcinoma polmonare all'esposizione alle sostanze nocive sopra richiamate a causa delle attività lavorative eseguite dal coniuge della parte ricorrente in vita.
Dette conclusioni sono assolutamente condivisibili, tenuto conto della letteratura scientifica sulla riconducibilità a certe professioni e lavorazioni comportanti esposizione ad amianto dell'insorgenza del carcinoma polmonare, secondo quanto chiaramente riferito dal CTU nell'elaborato peritale, richiamando molteplici studi scientifici.
Pag. 7 di 11 Il decidente ritiene di aderire alle conclusioni formulate nella relazione peritale disposta, facendole proprie.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza della domanda avanzata dalla parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto alla rendita quale coniuge superstite.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il de cuius della parte ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata in sede di operazioni peritali della sua significativa esposizione qualificata a fibre di amianto.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso.
Dispone, infatti, l'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
“Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.
Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
Pag. 8 di 11 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
Recita, inoltre, l'art. 105 stesso D.P.R. n. 1124/1965: “Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
Pag. 9 di 11 In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ne consegue il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla costituzione della rendita spettante al coniuge superstite a decorrere dal 28/5/2008 ovvero dal giorno successivo a quello della morte del proprio coniuge, essendo pacifico tra le parti, oltre che documentato, che questi sia deceduto in data 27/5/2008.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente alla costituzione, in favore della parte ricorrente, della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 a decorrere dal 28/5/2008, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione;
inoltre, parte resistente va condannata alla corresponsione dell'assegno funerario.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi coma da dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara che la malattia contratta dal de cuius della parte ricorrente, causandone il decesso, è di origine professionale e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla costituzione in favore della parte ricorrente della rendita per il coniuge superstite a decorrere dal 28/5/2008, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione nonchè alla corresponsione dell'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo;
-condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.695,50 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Bari, 9/6/2025
Pag. 10 di 11 IL
GIUDICE
Dott.ssa
Emanuela Foggetti
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11385/2021 R.G., chiamata all'udienza del 9/6/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
- , in qualità di erede di , rappresentata e difesa, in Parte_1 Parte_2
forza di procura a margine del ricorso, dall'avv. V. Dipierro e dall'avv. D. Murgiano
Ricorrente
CONTRO
- in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E. CP_1 Controparte_2
Castellaneta
Resistente
Oggetto: riconoscimento rendita ai superstiti ed assegno funerario
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 8/11/2021, la ricorrente esponeva: - di essere coniuge superstite di , deceduto in data 27/5/2008 per Parte_2
“adenocarcinoma polmonare”; - che il marito aveva lavorato alle dipendenze di “Icrot
s.p.a.” dall'1/1/1974 fino alo 25/8/1987, all'interno dello stabilimento siderurgico di
Taranto, svolgendo mansioni di operaio addetto all'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti industriali e operaio addetto alle pulizie industriali;
- che, in ragione dell'espletamento di tali mansioni, egli era stato sempre a contatto diretto con scorie industriali, come diossina ed amianto, prodotti e presenti negli impianti, come anche con gas derivanti dalla combustione conseguenza del taglio di metalli per effetto di fiamme ossidriche e ossiacetileniche;
- che, in data 27/5/2008, il marito decedeva e, in data 13/10/2020, la coniuge avanzava domanda per la rendita ai superstiti che veniva disattesa dall' resistente sia in prima istanza che in sede di opposizione. CP_3
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi che ha contratto Parte_2
malattia professionale in conseguenza dell'attività svolta e che il decesso è l'effetto della malattia professionale denunciata e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
corrispondere la rendita ai superstiti e l'assegno funerario, ai sensi dell'art. 85 T.U. n.
1124/65, con decorrenza e misura di legge, con condanna dell' resistente al CP_3
pagamento delle spese e degli onorari del giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l , eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'artt. 112 T.U. CP_1
infortuni sul lavoro;
nel merito, deduceva che la patologia da cui risultava affetto il de cuius costituiva malattia comune ad eziologica multifattoriale;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza medico-legale.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione sollevata da è infondata e va disattesa. CP_1
Parte resistente ha eccepito la prescrizione dell'azione per decorso dei termini di cui agli artt. 111 e 112 e segg. T.U. Infortuni sul lavoro intercorsi tra la data del decesso del de cuius, avvenuto in data 27/5/2008 e la domanda amministrativa datata 13/10/2020.
Giova richiamare l'art. 112 D.P.R. 1124/1965 che così recita: “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme”.
Sulla scorta del principio di diritto affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alle prestazioni spettanti ai superstiti, in tema di malattie professionali, perché
Pag. 2 di 11 possa iniziare il decorso della prescrizione è indispensabile che si realizzi la morte dell'assicurato e la conoscenza o la conoscibilità da parte dei predetti superstiti dell'eziologia professionale del decesso che può non coincidere con la morte, ma essere raggiunta in epoca successiva (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 2002/2005).
In particolare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206/1988, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 2 D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui poneva una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui veniva presentata la denuncia con il certificato medico all'istituto assicuratore, nel regime normativo attuale, la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965, può ritenersi verificata quando la consapevolezza in ordine all'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., come la domanda amministrativa, nonché la diagnosi medica contemporanea, dai quali la malattia professionale sia riconoscibile per l'assicurato (cfr. ex plurimis,Cass. n.
2285/2013 e Cass. n. 14281/2011).
Tale orientamento ha trovato il conforto della recente giurisprudenza di legittimità che, con diverse pronunce, ha affermato il principio di diritto in virtù del quale il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che ne diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza, da parte dell'assicurato (o dei suoi aventi causa), dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile (cfr. Cass. n. 27821/2021; Cass. n. 12569/2020; Cass. n. 2842/2018).
Applicando il principio di diritto surrichiamato alla fattispecie sottoposta al vaglio del
Tribunale, va osservato che la ricorrente ha avuto consapevolezza dell'origine lavorativa della patologia del marito defunto solo con la proposizione della domanda amministrativa per il riconoscimento della rendita, avvenuta in data 13/10/2020 (cfr. all. ricorso), alla stregua del principio di diritto affermato dai Giudici di Legittimità in virtù del quale “la manifestazione della malattia professionale, rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124/1965 può
Pag. 3 di 11 ritenersi verificata solo quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale ed il suo grado invalidante sia desumibile da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato che costituiscono fatto noto ai sensi degli artt.
2727 cc e 2729 c.c.”(cfr. Cass. n. 1770/2014; Cass. n. 2285/2013); tanto appare ancora più corroborato dalla circostanza che il de cuius non presentò, durante la sua vita, alcuna domanda di malattia professionale;
di tal che, non può dirsi integrato il requisito della conoscenza da parte dell'assicurato della malattia di origine professionale se non da quando la coniuge del de cuius presentò la domanda amministrativa.
In particolare, esaminando la documentazione medica versata in atti dalla parte ricorrente (cfr. cartelle cliniche all. ricorso), si osserva che, da tale documentazione, risulta che il ricorrente si è sottoposto all'intervento chirurgico di lobectomia, ma non emerge alcuna indicazione della eziopatogenesi, tanto meno della dedotta origine professionale.
Né dalla suddetta certificazione medica può in alcun modo emergere la gravità della patologia e, pertanto, la consapevolezza da parte dell'interessato della sua indennizzabilità.
Tanto porta ad escludere che il diritto azionato dal ricorrente, all'atto della domanda proposta in via amministrativa nel mese di ottobre 2020, fosse estinto per prescrizione.
Solo nel 2020, infatti, vi è certezza dell'avvenuta conoscenza dell'origine professionale della malattia e della sua indennnizzabilità, mentre, si ribadisce, dalla documentazione medica in data precedente non risultano dati da cui desumere la conoscibilità.
Ne discende che alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che tra la data del
13/10/2020 e quella della proposizione del presente giudizio (8/11/2021), non risulta decorso il termine prescrizionale.
Nel merito il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, dovendo ritenersi accertata l'origine professionale della patologia denunciata all' dalla parte CP_1
ricorrente.
Ed infatti, dall'esame della testimonianza assunta nel corso del giudizio deve ritenersi provata l'esecuzione delle mansioni del dante causa della parte ricorrente rappresentate in ricorso e, soprattutto, la sua esposizione a sostanze cancerogene, quali scorie industriali, come diossina ed amianto, gas derivanti dalla combustione, polveri sottili e
Pag. 4 di 11 fuliggine presenti nei luoghi di lavoro senza ausilio di protezioni individuali durante l'espletamento delle attività professionali affidate in qualità di operaio addetto alle pulizie industriali a tempo pieno.
Sotto tale profilo, osserva il Giudicante che l'attività istruttoria ha consegnato un compendio probatorio favorevole agli assunti della ricorrente. In particolare, dalla prova testimoniale espletata, sono emersi elementi idonei a dimostrare la fondatezza del diritto azionato.
Con riferimento all'attività lavorativa espletata dal de cuius, giova riportare la deposizione del teste collega del sig. il quale, escusso Testimone_1 Parte_2 all'udienza del 14/10/2022, ha dichiarato: “… A D.R. Conosco il sig. Parte_2
perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della Icrot s.p.a. presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;
abbiamo lavorato insieme dal 1974 al 1987;
A D.R. Confermo le mansioni indicate nella circostanza sub B perché le svolgevo anche io;
A D.R. Confermo la circostanza sub e) del ricorso introduttivo e preciso che esattamente che l'ambiente dove lavoravamo erano presenti polveri visibili di amianto che brillano, aloni, catrame, e fumi industriali e polveri sottili presenti nella cokeria;
preciso che il sig. lavora nel reparto cokeria dove io andavo nella qualità Parte_2 di … e quando andavo vedevo le suddette scorie presenti nell'aria e a terra.
A D.R. Circa i dpi non avevamo alcun … se non quelle di carta usa e getta e quelle di gomma … , ma una volta usate, non venivano più cambiate;
A D.R. Non ho alcun contenzioso con l ”. CP_1
Ed ancora, dall'elaborato peritale è dato inferire un dato significativo.
Da diversi studi scientifici richiamati è stata posta in evidenza la correlazione tra talune esposizioni professionali ed un aumentato rischio di neoplasia polmonare. In particolare, “si segnala che l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA); diossina;
amianto; sostanze derivanti dalla combustione del carbone;
la fuliggine;
il benzene ed i composti del cadmio rappresentano un fattore di rischio per l'insorgenza di neoplasia polmonare [IARC International Agency Research on Cancer] e che
l'insorgenza della correlata neoplasia polmonare è dose dipendente.
Pag. 5 di 11 Tali sostanze sono classificate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(IARC) quali agenti cancerogeni di tipo 1 e quindi con sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo.
E' quindi possibile assumersi che l'esposizione alle sopra indicate sostanze costituisca un rischio per i lavoratori con mansione di operaio meccanico, essendo essa associata, secondo la IARC, ad un aumentato rischio dell'incidenza di tumore del polmone.
Al netto del criterio di compatibilità tra prolungata esposizione alle sopra richiamate sostanze ad insorgenza di neoplasia polmonare, deve altresì segnalarsi che, per quanto desumibile dagli atti in nostro possesso, non rinvengono elementi clinici-anamnestici alternativi dotati di efficienza causale sufficiente a determinare l'insorgenza di neoplasia polomonare”
Non solo, è stato chiarito dal CTU incaricato che ad aver determinato causalmente il decesso del de cuius della parte ricorrente è stato il carcinoma polmonare, malattia tabellata, proprio in ragione dell'esposizione qualificata a fibre di amianto.
Si tratta, in ogni caso, di una patologia tabellata.
A tal proposito, occorre dare conto del principio più volte affermato in questa materia dalla Suprema Corte della irrilevanza dell'esatta specificazione del nomen della patologia denunciata in sede amministrativa, essendo sufficiente per chi agisce per ottenere benefici a carico dell' rappresentare esclusivamente la sintomatologia o i CP_1
fatti morbosi accertati e denunciare i possibili agenti patogeni cui è stato esposto in ragione delle specifiche mansioni espletate.
Chiarito dal CTU che la patologia che ha causato con significativo grado di efficienza causale il decesso del dante causa della parte ricorrente è tabellata, tale importante circostanza conforta a fini processuali la sussistenza della presunzione della derivazione professionale della malattia e del suo decesso nel 2008.
Ed infatti, per la fattispecie in esame vige una peculiare distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali, trattandosi di malattia professionale tabellata.
In concreto, per le malattie cc.dd. tabellate, vige una presunzione legale della loro origine professionale.
Tanto determina una distribuzione dei carichi probatori del tutto peculiare tra le parti processuali in questo giudizio.
Pag. 6 di 11 In concreto, la parte ricorrente che ha agito per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti, per potersi avvalere della presunzione legale dell'origine professionale della patologia contratta in vita dal coniuge defunto, secondo quanto appena sopra chiarito, in ogni caso ha l'onere di provare l'adibizione del lavoratore ad una lavorazione tabellata o l'esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione e l'esistenza della malattia.
Mentre per superare detta presunzione legale, che assoluta non è, trattandosi di presunzione iuris tantum, l' ha l'onere di offrire la prova che la malattia è stata CP_1
determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
Cosa che nel caso di specie l' non ha fatto. CP_1
Ebbene, la parte ricorrente ha ampiamente assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, sia attraverso la documentazione prodotta, attestante la storia professionale del coniuge in vita (cfr. estratto contributivo, all. ricorso) che per mezzo della testimonianza dalla stessa sollecitata e raccolta nel corso del giudizio, confortanti l'esposizione alle sostanze cancerogene surrichiamate del lavoratore, per essersi occupato con mansioni di operaio addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti nonché di operaio addetto alle pulizie industriali all'interno dello stabilimento siderurgico di
Taranto.
Non solo, la parte resistente sebbene a ciò onerata, non ha provato la causa CP_1
extralavorativa della riscontrata patologia e, soprattutto, non ha provato che detto fattore causale abbia avuto efficacia esclusiva nell'insorgenza di detta malattia e del decesso.
Non solo, risulta, altresì, ampiamente documentata tutta l'evoluzione clinica della patologia contratta dal coniuge della parte ricorrente per cui è causa.
Ed ancora, le conclusioni del CTU incaricato nel corso del giudizio depongono per la riconducibilità del carcinoma polmonare all'esposizione alle sostanze nocive sopra richiamate a causa delle attività lavorative eseguite dal coniuge della parte ricorrente in vita.
Dette conclusioni sono assolutamente condivisibili, tenuto conto della letteratura scientifica sulla riconducibilità a certe professioni e lavorazioni comportanti esposizione ad amianto dell'insorgenza del carcinoma polmonare, secondo quanto chiaramente riferito dal CTU nell'elaborato peritale, richiamando molteplici studi scientifici.
Pag. 7 di 11 Il decidente ritiene di aderire alle conclusioni formulate nella relazione peritale disposta, facendole proprie.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza della domanda avanzata dalla parte ricorrente diretta al riconoscimento del diritto alla rendita quale coniuge superstite.
Pertanto, deve ritenersi accertata l'origine professionale della patologia di cui è risultato affetto il de cuius della parte ricorrente, attesa l'evidenza riscontrata in sede di operazioni peritali della sua significativa esposizione qualificata a fibre di amianto.
Ne consegue l'accoglimento del proposto ricorso.
Dispone, infatti, l'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120.
“Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.
Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
Pag. 8 di 11 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati”.
Recita, inoltre, l'art. 105 stesso D.P.R. n. 1124/1965: “Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
Pag. 9 di 11 In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ne consegue il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla costituzione della rendita spettante al coniuge superstite a decorrere dal 28/5/2008 ovvero dal giorno successivo a quello della morte del proprio coniuge, essendo pacifico tra le parti, oltre che documentato, che questi sia deceduto in data 27/5/2008.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente alla costituzione, in favore della parte ricorrente, della rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 a decorrere dal 28/5/2008, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione;
inoltre, parte resistente va condannata alla corresponsione dell'assegno funerario.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi coma da dispositivo, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta e dichiara che la malattia contratta dal de cuius della parte ricorrente, causandone il decesso, è di origine professionale e, per l'effetto, condanna l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla costituzione in favore della parte ricorrente della rendita per il coniuge superstite a decorrere dal 28/5/2008, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione nonchè alla corresponsione dell'assegno funerario una tantum ex art. 85 DPR 1124/1965, nella misura di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo;
-condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
€ 2.695,50 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, cpa e spese forfetarie pari al
15% del compenso integrale, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarsi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Bari, 9/6/2025
Pag. 10 di 11 IL
GIUDICE
Dott.ssa
Emanuela Foggetti
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