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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Frosinone il giudice onorario dott.ssa Antonella
Iacoboni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n 233/20 RG avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Zomparelli Luciano in Parte_1
forza di procura di procura in atti
- Parte opponente -
E
in persona del lrpt rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_1
De Rosa e Autori in forza di procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore
-Parte opposta -
CONCLUSIONI : in esito a discussione orale ex art 281 sexies cpc all'udienza del 14.01.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
In esito ad assegnazione il presente giudizio perveniva avanti alla scrivente all'udienza del 26.3.23 .
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il d.i. n. Pt_1
1345 /19 emesso in data 13.12.19 dal Tribunale di Frosinone con il
1 quale si ingiungeva il pagamento dì 5276,12 oltre spese del procedimento in favore del creditore per fornitura . CP_1
Parte opponente deduceva insussistenza del credito vantato per assenza di contratto tra le parti, relativo alla fornitura gas, conseguentemente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la società opposta precisando che le fatture in atti, su cui fonda la pretesa monitoria, venivano emesse quale fornitore di ultima istanza, ai sensi dell'art 1 comma 46 legge 239 /04 e DM 2009, in conformità alla delibera n 119 /09 dell'Autorità per l'Energia Elettrica
e Gas .
Nel corso dell'istruttoria il precedente giudice assegnatario dott. ssa
Ciccolo rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione, avanzata ai sensi dell'art. 648 cpc, sul presupposto dell'assenza della prova della legittimazione della creditrice opposta ( cfr. ordinanza in atti ) .
Espletata l'istruttoria con escussione testi il giudizio perveniva per assegnazione avanti codesto giudice.
Conclusa l'istruttoria il giudice fissava udienza per discussione orale ex art 281 sexies cpc al 14.1.25
******
Sulla scorta della svolta istruttoria la pretesa creditoria deve trovare parziale accoglimento .
Come è principio noto, il creditore ha l'onere di provare la fonte negoziale (legale o negoziale) del suo diritto al fine di richiedere il pagamento della propria prestazione, peraltro, nel giudizio di
2 opposizione, il creditore opposto assume la posizione probatoria di attore sostanziale, mentre l'opponente quella di convenuto rispetto,
appunto, la pretesa creditoria azionata.
Discende da quanto sopra come il creditore , in ragione delle doglianze di controparte, avesse l'onere probatorio di dimostrare la fonte negoziale del credito vantato ed azionato in monitorio .
Rileva, sul punto , come il creditore assuma che la prestazione sia scaturita a seguito di servizio di fornitura di ultima istanza, ai sensi della normativa sopra citata, quindi sulla base di una fonte legale che prescinde da un accordo negoziale.
In materia si osserva che il servizio di fornitura FUI, in realtà, è
attivato dal distributore territorialmente competente per garantire la fornitura di gas in quelle situazioni specifiche nella quali il cliente finale possa trovarsi suo malgrado senza fornitore . La fornitura di energia viene assegnata ad uno specifico fornitore attraverso un asta che deve operare secondo le modalità fissate dalla Autorità
ARERA che individua anche le condizioni economiche da applicare.
Nello specifico all'utente finale soltanto per i primi sei mesi verranno applicate le condizioni economiche previste per i servizio di tutela di cui all'ART 5 Delibera TIVG .
Nella controversia in esame, appaiono dimostrati i presupposti della fornitura ultima istanza come indicato anche nelle fatture prodotte .
Peraltro, l'opposta ha prodotto il documento dell'esito della gara
FUI pubblicato sul sito dello Acquirente unico che individua
3 appunto nell'area geografica in oggetto. CP_1
E' da dire, come il contesti la mancata comunicazione a cura Pt_1
del fornitore , nello specifico la lettera del 2014 e la successiva raccomandata di diffida del 2016 che l' asserisce di aver CP_1
ritualmente inviato al cliente, tuttavia, alla luce dell'istruttoria ( cfr dichiarazioni testi ) è dimostrato che il ricevesse le bollette Pt_1
da parte dell' - sulle quali è indicato chiaramente CP_1
FORNITURA ULTIMA ISTANZA. In ragione di ciò , assume la difesa dell'opponente “ il nel 2016 promuoveva reclamo Pt_1
mediante la “, e tale reclamo veniva riscontrato Controparte_2
dalla mezzo raccomandata del 6.12.16 in atti . CP_1
Da quanto sopra è dimostrato che il fosse consapevole della Pt_1
fornitura, in ragione della ricezione delle bollette e del reclamo proposto .
Per le motivazioni che precedono non appare accoglibile la censura dell'opponente in ordine al difetto di legittimazione dell'
[...]
. CP_1
In ordine alla contestazione del quantum debeatur, nella svolta istruttoria, il creditore non ha fornito riscontri probatori, dei quali risultava essere onerato nel presente giudizio, considerato che, la fatture emesse su cui fonda la pretesa monitoria, sono documenti a formazione unilaterale e alla luce di quanto osservato anche dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte “…. hanno efficacia
probatoria ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma,
in caso di contestazione, non costituiscono prova del credito, nel
4 successivo giudizio di cognizione, trattandosi di atti unilaterali
provenienti dalla parte che se ne avvale “. ( Ex multis, Cass. 2016
/299; Cass. n. 2014 / 462 ).
Risultano, infatte, indimostrate le allegazioni del creditore in ordine alla prestazione resa ed al quantum debeatur richiesto sino al 2018 per tale fornitura, posto che lo stesso produce in atti comunicazione di sospensione /risoluzione dell'utenza in essere con nota del 12.10.16 ed in tale nota veniva precisato che il credito maturato e dovuto ammontava ad euro 3680,56 .
Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato e la pretesa creditoria ridotta in ragione dell'importo di credito di euro 3680,56
maturato sino alla data di sospensione /risoluzione del contratto di fornitura ( cfr. comunicazione del 12.10.16 ).
Per le svolte motivazioni in parziale accoglimento dell' opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Pt_1 [...]
in persona del lrpt previa revoca del decreto ingiuntivo CP_1
e condanna al pagamento dell'importo di euro 3680,56, oltre Pt_1
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti di causa come da dispositivo.
PQM
L'intestato Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa , così decide :
- In parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo
5 proposta da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp.te pt revoca il decreto ingiuntivo n. 1345/19
emesso in data 13.12.19 dall'intestato Tribunale;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta in persona del lrpt della somma di Controparte_1
euro 3680,56 , oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- Sussistono giusti motivi, vista la reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti di causa.
Così deciso in Frosinone a verbale d'udienza del 14.01.25
Il giudice dott.ssa Antonella Iacoboni
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