Articolo 2838 del Codice civile
Articolo 2623Articolo 2625
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19 aprile 1942
Art. 2838.

(Somma per cui l'iscrizione e' eseguita).

Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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