Provvedimento: […] che in data 18.7.2009 veniva notificato, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., a […] che la Giurisprudenza compulsata dalle parti – ossia Cass. n. 10808/2020 – ha precisato che l'effetto interruttivo permanente del processo esecutivo promosso nelle forme di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c. si produce anche nei confronti del debitore (diretto) garantito, “… purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo” […] che, in definitiva, non si era verificata la condizione di cui all'art. 604, II co., c.p.c. e che, dunque, alla data del 20.7.2020 (di notifica del precetto) era decorso il termine prescrizionale decennale (così come appunto eccepito dall'opponente);
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