Articolo 604 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 65Articolo 473 bis 67
Versione
21 aprile 1942
Art. 604.
(Disposizioni particolari).

Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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