TRIB
Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/06/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10912/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10912/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Albertini, elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 12, presso lo studio del suo difensore
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Caterina Agnoli, elettivamente domiciliato in Milano, via Serbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati agli atti in data 11.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente pagina 1 di 12 sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota
6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. CP_1
186 ter c.p.c. a carico dell'avv. per il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di CP_1
euro 275.000,00 a titolo di restituzione di prestito personale, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.
e rivalutazione monetaria dal versamento al saldo;
nel merito, in via principale, accertata e dichiarata la nullità del mandato e/o delle singole clausole, chiedeva di dichiarare tenuto l'avv. all'integrale restituzione degli importi percepiti pari a euro 2.215.010,63, anche ed CP_1
eventualmente a titolo di indebito o illecito arricchimento ex artt. 2033 e 2041 c.c., e, previa determinazione dell'importo effettivamente dovuto all'avv. per l'attività professionale CP_1
prestata nella misura di euro 333.280,78, quantificata in conformità alle tariffe forensi vigenti ratione temporis dal conferimento del mandato alla sua revoca o, comunque, secondo equità, e, effettuata la dovuta compensazione tra le reciproche posizioni creditorie, chiedeva di condannare l'avv. a corrispondere all'attore l'importo di euro 1.881.729,85, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo o nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse dovuta a espletata istruttoria;
chiedeva di condannare l'avv. alla restituzione a favore di dell'importo di euro 275.000,00 concesso CP_1 Parte_1
a titolo di prestito personale, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal versamento al saldo;
in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale/contrattuale dell'avv. per effetto della omessa e/o non corretta CP_1
informativa resa al cliente in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché di quelli derivanti dal combinato disposto di cui agli artt. 1176 c. 2 e 2236 c.c., oltre che ai sensi e pagina 2 di 12 per gli effetti di cui all'art. 1440 c.c., chiedeva di condannare l'avv. al CP_1
risarcimento del danno patito da e al pagamento in favore dello stesso della Parte_1 differenza tra l'importo versato in forza del mandato e quello risultante dalla determinazione che fosse effettuata da codesto Tribunale, riconducendo il compenso dovuto all'avv. ai CP_1
parametri ministeriali vigenti al momento della sottoscrizione del mandato o, comunque, secondo equità, tenuto conto dell'importanza e del valore dell'opera prestata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo;
in ogni caso, con vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- il mandato professionale conferito all'avv. era affetto da nullità per l'invalidità CP_1
che colpiva alcune sue clausole, con conseguente obbligo dell'avv. alla CP_1
restituzione degli importi percepiti, detratta la somma effettivamente dovuta per l'attività professionale prestata, da determinarsi in conformità alle tariffe forensi vigenti, ratione temporis, al momento del conferimento e dell'espletamento del mandato e/o secondo equità;
- in particolare, era nullo per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto la clausola relativa ai compensi, non prevedendo un limite massimo di durata né un tetto massimo dei compensi complessivi, esponeva il cliente a future obbligazioni di pagamento di importi, di cui non si poteva determinare ex ante il complessivo ammontare, e obbligava il cliente a corrispondere l'elevatissimo onorario annuale a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività professionale da parte del legale incaricato, vulnerando il naturale sinallagma e la corrispettività delle prestazioni delle parti e incidendo sulla causa della clausola negoziale;
- era altresì nullo per la presenza di un “patto di quota lite” legato al risultato del giudizio, cioè alle somme o utilità eventualmente percepite dal cliente all'esito del giudizio, in violazione del divieto imposto dall'art. 13 c. 4 L. n. 247/2012;
- era nullo anche per la vessatorietà della clausola secondo la quale, in caso di revoca dell'incarico da parte del sig. quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere Pt_1
pagina 3 di 12 all'avvocato «l'intero onorario maturato sino a quel momento, computandolo senza riduzioni di sorta»;
- i compensi pattuiti e versati dall'attore all'avv. erano manifestamente CP_1
sproporzionati rispetto al valore della controversia, nonché all'attività effettivamente svolta;
- l'avv. violava i principi previsti dal Codice Deontologico Forense, le regole di CP_1
buona fede e correttezza contrattuale, nonché l'obbligo di diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176 c. 2 c.c. e 2236 c.c., omettendo di comunicare al proprio cliente la plausibile (e realistica) durata dell'instaurando giudizio avanti il Tribunale di Genova
e fornendo irrealistiche aspettative sull'esito del giudizio;
- nel settembre 2013 e 2014, approfittando del rapporto di fiducia allora esistente con il sig. ma contravvenendo al divieto imposto dal Codice Deontologico di Pt_1
“intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali e di qualsiasi altra natura” (art. 23 c. 3 L.P.F.), l'avv. richiedeva al CP_1 sig. il versamento, a titolo di prestito personale, dell'importo di euro 275.000,00, Pt_1
rifiutandosi poi di restituire tale somma e dichiarando di imputarla ad anticipazioni di ulteriori compensi asseritamente dovuti «per effetto della revoca del mandato».
- Nullità della clausola che ha previsto, in caso di in caso di revoca dell'incarico da parte del signor il pagamento all'avv.to del «l'intero onorario maturato sino a Pt_1 CP_1
quel momento, computandolo senza riduzioni di sorta». Si tratterebbe propriamente di clausola vessatoria tenuto conto della qualifica del quale consumatore. Tale Pt_1
clausola comporterebbe, in caso di sua applicazione, la rideterminazione retroattiva dei compensi secondo la tariffa oraria di euro 1.000,00 invece di euro 500,00, con il conseguente esborso di ulteriori ingenti somme oltre i due milioni già versati.
ritualmente costituito, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via CP_1
preliminare, di respingere l'istanza avversaria di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in quanto inammissibile e infondata;
in via principale, nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel Parte_1
merito, nell'ipotesi in cui dovessero essere riconosciute somme in favore di Parte_1
pagina 4 di 12 a qualsiasi titolo, chiedeva di compensare pro concurrenti quantitate i reciproci rapporti di debito/credito delle parti che dovessero essere accertati all'esito del giudizio e, per l'effetto, di condannare a versare la differenza a credito dell'avv. in via Parte_1 CP_1
riconvenzionale, chiedeva di accertare il credito contrattuale dell'avv. nei confronti di CP_1
nella misura indicata, ovvero nel maggiore o minore importo che venisse Parte_1
accertato in corso di causa e, per l'effetto, di condannare a versare all'avv. Parte_1
il suddetto importo, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo e CP_1
rivalutazione monetaria;
in ogni caso, chiedeva di condannare alla refusione Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- la facoltà di stabilire il compenso in misura forfettaria e/o a tempo era espressamente prevista dall'articolo 13 della Legge Professionale Forense e l'entità degli acconti trimestrali fissi era stata il frutto di una negoziazione e di una precisa volontà contrattuale, avendola entrambe le parti ritenuta congrua e adeguata alla natura, alla qualità e alla quantità di prestazioni professionali necessarie per la diligente esecuzione del mandato, con conseguente piena validità dello stesso;
- quello che l'attore definiva “patto di quota lite” era in realtà la legittima pattuizione di un palmario, cioè una somma di denaro aggiuntiva rispetto al compenso dovuto al professionista, da versarsi a titolo di premio, di success fee, a fronte della riduzione delle tariffe orarie con l'addebito di acconti trimestrali predeterminati e in relazione alla complessità e all'importanza dell'incarico;
- le clausole contrattuali non avevano natura vessatoria ed erano state tutte oggetto di negoziazione tra le parti;
- nel caso di specie il regime tariffario era retto dall'accordo contrattuale concluso tra professionista e cliente, eseguito e rispettato dall'avv. con conseguente CP_1
impossibilità per il Giudice di effettuare un'indagine discrezionale di proporzionalità e/o di adeguatezza dei compensi alle “tariffe professionali”, essendo sulla base di quelle intese che il professionista aveva accettato di assumere l'impegnativa e onerosa difesa;
pagina 5 di 12 - il cliente aveva chiaro, fin dall'inizio, che si sarebbe trattato di una controversia e di un'assistenza particolarmente onerosa, sia in termini di durata, sia in termini economici, venendo sistematicamente aggiornato dall'avv. su ogni aspetto della vicenda, CP_1
partecipando personalmente a ogni singola fase dell'assistenza ed esercitando il suo potere negoziale in corso di rapporto, con conseguente inesistenza di qualsivoglia violazione degli obblighi informativi da parte del convenuto;
- le somme erogate nel 2013 e nel 2014 da a favore dell'avv. non Parte_1 CP_1
erano un prestito personale, ma un'anticipazione offerta spontaneamente dal sig. Pt_1
con l'intento di legittimare la pretesa di assicurarsi, anche per il futuro, quella intensissima dedizione che egli reclamava dal suo difensore.
All'udienza del 23.09.2021 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 7.07.2022 il Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova orale dedotti dalle parti e respingeva l'istanza ex art. 186 ter c.p.c.
Alle udienze del 1.02.2023 e 25.09.2023 si procedeva all'escussione dei testi.
Con ordinanza in data 14.05.2024 il Giudice, vista l'assegnazione a sé della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
1.Risulta pacifica tra le parti la conclusione del mandato professionale datato 26.03.2013 e sottoscritto dal sig. nel quale, all'art. 5 delle condizioni contrattuali, le parti Pt_1 concordarono le modalità di determinazione dei compensi dovuti all'avv. (cfr. doc. 7 di CP_1
parte convenuta); compenso che viene quantificato in euro 300.000,00 annui a decorrere dal 1° aprile 2013.
È altresì documentalmente provato che, fino all'anno 2018, il sig. ha corrisposto al Pt_1
convenuto la somma di euro 2.215.010,63, comprensiva di cpa e oneri fiscali (cfr. doc. 3 di parte attrice).
pagina 6 di 12 Non contestata è inoltre la circostanza che l'odierno attore, con due distinti bonifici, rispettivamente di euro 125.000,00 in data 27.09.2013 e di euro 150.000,00 in data 24.09.2014
(cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), versava all'avv. la somma totale di euro 275.000,00. CP_1
2.L'odierno attore ha innanzitutto eccepito la nullità del mandato per invalidità di alcune sue clausole.
2.1. L'invocata nullità del mandato conferito per indeterminabilità dell'oggetto non appare fondata, in quanto, circa la lamentata mancata previsione di una durata della prestazione professionale, occorre evidenziare che quest'ultima era stata espressamente definita come
“indeterminabile” nel contratto stesso (cfr. doc. 7 di parte convenuta, pag. 1), ove si legge “Ti confermo che il valore e la durata della controversia sono, allo stato, indeterminabili …”.
Lo stesso vale per la doglianza relativa alla mancanza di un tetto massimo dei compensi “a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività professionale”: invero, il compenso a forfait, per sua natura, prescinde dalla singola prestazione, coprendo lo svolgimento complessivo e generale dell'attività del professionista, senza computare ogni singola attività.
Vale la pena aggiungere, come riferito dalla stessa parte attrice, “che Il signor Persona_1
alla propria morte, ha lasciato un patrimonio di rilevante entità, proveniente dalla liquidazione del Gruppo Assicurativo Minerva” e che “di fatto, nulla di tale importante patrimonio è pervenuto in successione all'odierno attore, avendo il de cuius disposto in sede testamentaria ad esclusivo vantaggio della predetta signora ” (cfr pag 3 citazione) Così Per_2
riconoscendo anche la parte attrice l'importanza dell'attività professionale prestata.
Si osserva come nel mandato sia stata richiamata la vicenda successoria relativa anche a rapporti con istituti finanziari esteri e la sussistenza di trusts costituiti dal de cuius. Tramite il già richiamato art 7 delle condizioni generali è indicato il criterio di determinazione del compenso comunque determinato nel suo importo massimo, fatta comunque salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso (che deve essere inteso come specifico bilanciamento della indeterminatezza sulla durata del rapporto poiché non indicate ad esempio le specifiche cause in relazione alle quali è conferito il mandato) sulla cui prevista e valida regolamentazione si dirà oltre.
pagina 7 di 12 Tali eccezioni di nullità sollevate da parte attrice appaiono quindi prive di fondamento e le relative domande vanno rigettate.
3. Passando a esaminare la fondatezza dell'eccezione attorea circa l'assunta sproporzione dei compensi professionali rispetto al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, si osserva che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, non incontrando l'autonomia negoziale delle parti, in linea generale, alcun limite.
In tal senso va la giurisprudenza del Supremo Collegio, che ha escluso la possibilità per il
Giudice di ricorrere ad una liquidazione del compenso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell'art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 6732 del 23.05.2000; Cass. civ., sez. II, n. 21235 del 5.10.2009; Cass. civ., sez. VI-II, n. 29837 del
29.12.2011).
In taluni casi non è stata esclusa la possibilità tra professionista e cliente di pattuire un compenso anche superiore ai massimi tariffari (cfr. Corte Giustizia europea causa C-565/08 del
29.03.2011).
Le pattuizioni tra le parti, una volta riscontratane la fisiologia, risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione, mentre il compenso andrà determinato in base alla tariffa parametrica e adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Ne consegue che, nel rapporto cliente avvocato, in caso di stipulazione con il cliente di apposito contratto sul compenso, il Giudice sarà vincolato a quanto pattuito per iscritto dalle parti.
Nella fattispecie di cui è causa, parte convenuta ha ampiamente documentato la mole di attività posta in essere, anche con successo, a favore dell'attore e la molteplicità di prestazioni professionali che hanno portato l'attore a corrispondere regolarmente quanto pattuito, senza contestazioni fino al presente giudizio, con conseguente assenza di qualsivoglia sproporzione dei compensi pattuiti e versati.
Del resto, anche tenuto conto delle specifiche domande formulate da parte attrice, questione estranea alla valutazione giuridica relativa alla fondatezza delle stesse, è quella che attiene alla pagina 8 di 12 valutazione economica del processo e cioè alla stima comparativa tra possibilità di successo di una causa e impegno economico che comporta.
4. Esaminando la domanda di parte attrice relativa alla declaratoria di nullità della clausola che prevedeva un “palmare (success fee) … nella misura del 25% delle somme o utilità che saranno riconosciute a qualsiasi titolo … in favore tuo …”, si deve osservare che nel caso di specie non si potrà parlare di “patto di quota lite”, come, invece, sostenuto dall'attore, con conseguente validità ed efficacia della relativa clausola contrattuale.
Nella formulazione attuale, l'art. 13 L. n. 247/2012 stabilisce che “La pattuizione dei compensi
è libera: è ammessa la pattuizione ... a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” ma prevede anche che “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”: in pratica, il divieto del patto di quota lite risulta violato se l'avvocato e il cliente pattuiscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto.
Per contro, con la clausola success fee il cliente si obbliga a corrispondere all'avvocato un compenso professionale (più elevato) o parte di esso, soltanto qualora sia raggiunto un certo risultato, costituendo il palmario “una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, e come tale è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, la cui inosservanza integra illecito disciplinare per violazione degli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense” (Cass. civ., SS. UU., n. 16252 dell'8.06.2023).
La legittimità del palmario è stata confermata più volte anche dalla Cassazione, per la quale “In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non
pagina 9 di 12 in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 6519 del 26.04.2012).
Alla luce di ciò, si rileva che, nella fattispecie in esame, si è al cospetto di un compenso aggiuntivo, non sostitutivo, qualificabile dunque come “palmario”, cioè di un premio pattuito tra professionista e cliente non quale unica remunerazione dell'opera svolta, ma in aggiunta al compenso tariffario e, pertanto, non sostitutivo dell'onorario, ma suppletivo rispetto ad esso in funzione premiale e quindi, come tale, legittimo e conforme alla normativa.
4.1. Nello specifico la success fee è stata richiesta in relazione all'esito della causa introdotta avanti al Tribunale di Genova da cui la sentenza nr 2626/2017 (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Per la determinazione del compenso l'avv.to ha individuato il valore della Collezione CP_1
filatelica Lombardo Veneta, rientrata nella massa ereditaria. Il valore è stato indicato in euro
4.500.000,00 e viene richiamato il doc. 231 allegato alla comparsa di costituzione. In particolare, a pag. 21 del citato documento si legge che il valore della Collezione filatelica è stato attribuito dalla la Polizza Assicurativa. Sebbene si tratti di importo indicato dalla stessa parte che ha depositato il documento – documento redatto al fine di comunicare e giustificare a le proprie competenze determinando il valore della prestazione professionale Parte_1
– non vi è stata una specifica contestazione del valore della Collezione. Ne consegue la condanna al pagamento della success fee nella misura di euro 281.250,00 più oneri (escluse secondo pattuizione le spese generali) ed interessi ex D.Lgs 231/2002. Si tratta di credito di valuta e non è dovuta la rivalutazione.
L'importo è così determinato: euro 45000.000,00:4 = 1125.000,00.
Il 25% di 1125.000,00 è pari ad euro 281.250,00.
5. Quanto alla nullità della clausola che ha previsto quale effetto dell'esercizio del recesso il compenso al 100%, ne va dichiarata la nullità poiché è stata redatta in violazione della normativa consumeristica (l'art. 33 secondo comma, lett. f) del d.lvo n. 206/2005).
pagina 10 di 12 Tale clausola ha creato un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ci si riferisce in particolare al fatto che abbia determinato una limitazione alla libertà di revoca per il cliente proprio tenuto conto delle conseguenze costituite dal pagamento del doppio della somma prevista in contratto, venendo meno lo sconto del 50%.
Di fatto nel rapporto contrattuale in oggetto, tenuto conto della complessità dell'intera vicenda ereditaria (per la quale è stata chiesta la prestazione professionale) e della conseguente indeterminatezza di valore e di durata, condizionare il recesso al pagamento del compenso nell'ammontare generalmente previsto dall'avv.to assume natura vessatoria perché CP_1
tende a limitare la libertà di decidere nella prosecuzione di un rapporto professionale di durata difficilmente determinabile.
5.1. Quanto alla doppia sottoscrizione di cui al doc. 7 di parte attrice in relazione alla modalità di esercizio del recesso, va richiamata la Cassazione Sez. 3 - 4140 del 14/02/2024 secondo la quale: “In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.” Non vi è traccia di una specifica ed esplicita negoziazione sul punto.
6. Sul dedotto dolo ai sensi dell'art. 1440 c.c. non è stato allegato esattamente in cosa sarebbero consistiti i raggiri, e nemmeno i difetti di informazione;
risulta in atti corrispondenza (cfr ad es. doc. 232 e 233) dalla quale emerge la consapevolezza e l'interlocuzione del sig. con Pt_1
l'avv.to Cerasi sull'attività professionale in corso. Emerge anche corrispondenza nella quale si leggono le ragioni dell'entità del credito facendo riferimento al valore dei beni facenti parte della massa ereditaria e delle attività prestate.
7. Appare, infine, fondata la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la restituzione della somma di euro 275.000,00 corrisposta dal sig. al convenuto nel settembre 2013 e nel Pt_1
settembre 2014.
Infatti, risulta documentalmente provato che i due versamenti eseguiti dall'attore furono, per espressa richiesta dell'avv. eseguiti sul conto personale dello stesso e il convenuto CP_1
pagina 11 di 12 espressamente chiarì che la causale dovesse essere: “Anticipazioni a favore di da CP_1
rimborsare” (docc. 5 e 6 di parte attrice). Anche le ricevute delle due disposizioni di bonifico portavano l'indicazione “prestito personale”.
A nulla, quindi, valgono le argomentazioni di parte convenuta che vorrebbero attribuire a quei versamenti il valore di “anticipazione” a favore del convenuto sulle future competenze e spese;
l'argomentazione è documentalmente smentita dai citati docc. 5 e 6 di parte attrice, che espressamente prevedevano che detti versamenti fossero “da rimborsare”, così come dalle causali indicate nei due bonifici che imputavano espressamente i versamenti a “prestito personale”.
8. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto, avv. alla restituzione a favore dell'attore, sig. CP_1
della somma di euro 275.000,00, oltre agli interessi ex art 1284 Parte_1
comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, rigetta le restanti domande formulate dalla parte attrice;
2) accerta il credito contrattuale dell'avv.to nei confronti di – in CP_1 Parte_1
relazione alla sola success fee – e per l'effetto condanna a pagare Parte_1
all'avv.to Euro 281.250,00 più oneri (escluse lpiù interessi ex D.Lgs 231/2002 CP_1
dalla data della domanda al saldo effettivo. Rigetta le restanti domande formulate dell'avv.to CP_1
3) compensa tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Milano, il 30 maggio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10912/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Francesca Albertini, elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 12, presso lo studio del suo difensore
ATTORE contro
(C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Caterina Agnoli, elettivamente domiciliato in Milano, via Serbelloni n. 13, presso lo studio dell'avv. CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc depositati agli atti in data 11.07.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente pagina 1 di 12 sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota
6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione conveniva in giudizio avanti questo Tribunale Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di pronunciare ordinanza di ingiunzione ex art. CP_1
186 ter c.p.c. a carico dell'avv. per il pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di CP_1
euro 275.000,00 a titolo di restituzione di prestito personale, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c.
e rivalutazione monetaria dal versamento al saldo;
nel merito, in via principale, accertata e dichiarata la nullità del mandato e/o delle singole clausole, chiedeva di dichiarare tenuto l'avv. all'integrale restituzione degli importi percepiti pari a euro 2.215.010,63, anche ed CP_1
eventualmente a titolo di indebito o illecito arricchimento ex artt. 2033 e 2041 c.c., e, previa determinazione dell'importo effettivamente dovuto all'avv. per l'attività professionale CP_1
prestata nella misura di euro 333.280,78, quantificata in conformità alle tariffe forensi vigenti ratione temporis dal conferimento del mandato alla sua revoca o, comunque, secondo equità, e, effettuata la dovuta compensazione tra le reciproche posizioni creditorie, chiedeva di condannare l'avv. a corrispondere all'attore l'importo di euro 1.881.729,85, oltre CP_1
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo o nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse dovuta a espletata istruttoria;
chiedeva di condannare l'avv. alla restituzione a favore di dell'importo di euro 275.000,00 concesso CP_1 Parte_1
a titolo di prestito personale, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. e rivalutazione monetaria dal versamento al saldo;
in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale/contrattuale dell'avv. per effetto della omessa e/o non corretta CP_1
informativa resa al cliente in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché di quelli derivanti dal combinato disposto di cui agli artt. 1176 c. 2 e 2236 c.c., oltre che ai sensi e pagina 2 di 12 per gli effetti di cui all'art. 1440 c.c., chiedeva di condannare l'avv. al CP_1
risarcimento del danno patito da e al pagamento in favore dello stesso della Parte_1 differenza tra l'importo versato in forza del mandato e quello risultante dalla determinazione che fosse effettuata da codesto Tribunale, riconducendo il compenso dovuto all'avv. ai CP_1
parametri ministeriali vigenti al momento della sottoscrizione del mandato o, comunque, secondo equità, tenuto conto dell'importanza e del valore dell'opera prestata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo;
in ogni caso, con vittoria dei compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice rappresentava che:
- il mandato professionale conferito all'avv. era affetto da nullità per l'invalidità CP_1
che colpiva alcune sue clausole, con conseguente obbligo dell'avv. alla CP_1
restituzione degli importi percepiti, detratta la somma effettivamente dovuta per l'attività professionale prestata, da determinarsi in conformità alle tariffe forensi vigenti, ratione temporis, al momento del conferimento e dell'espletamento del mandato e/o secondo equità;
- in particolare, era nullo per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., in quanto la clausola relativa ai compensi, non prevedendo un limite massimo di durata né un tetto massimo dei compensi complessivi, esponeva il cliente a future obbligazioni di pagamento di importi, di cui non si poteva determinare ex ante il complessivo ammontare, e obbligava il cliente a corrispondere l'elevatissimo onorario annuale a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività professionale da parte del legale incaricato, vulnerando il naturale sinallagma e la corrispettività delle prestazioni delle parti e incidendo sulla causa della clausola negoziale;
- era altresì nullo per la presenza di un “patto di quota lite” legato al risultato del giudizio, cioè alle somme o utilità eventualmente percepite dal cliente all'esito del giudizio, in violazione del divieto imposto dall'art. 13 c. 4 L. n. 247/2012;
- era nullo anche per la vessatorietà della clausola secondo la quale, in caso di revoca dell'incarico da parte del sig. quest'ultimo avrebbe dovuto corrispondere Pt_1
pagina 3 di 12 all'avvocato «l'intero onorario maturato sino a quel momento, computandolo senza riduzioni di sorta»;
- i compensi pattuiti e versati dall'attore all'avv. erano manifestamente CP_1
sproporzionati rispetto al valore della controversia, nonché all'attività effettivamente svolta;
- l'avv. violava i principi previsti dal Codice Deontologico Forense, le regole di CP_1
buona fede e correttezza contrattuale, nonché l'obbligo di diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176 c. 2 c.c. e 2236 c.c., omettendo di comunicare al proprio cliente la plausibile (e realistica) durata dell'instaurando giudizio avanti il Tribunale di Genova
e fornendo irrealistiche aspettative sull'esito del giudizio;
- nel settembre 2013 e 2014, approfittando del rapporto di fiducia allora esistente con il sig. ma contravvenendo al divieto imposto dal Codice Deontologico di Pt_1
“intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali e di qualsiasi altra natura” (art. 23 c. 3 L.P.F.), l'avv. richiedeva al CP_1 sig. il versamento, a titolo di prestito personale, dell'importo di euro 275.000,00, Pt_1
rifiutandosi poi di restituire tale somma e dichiarando di imputarla ad anticipazioni di ulteriori compensi asseritamente dovuti «per effetto della revoca del mandato».
- Nullità della clausola che ha previsto, in caso di in caso di revoca dell'incarico da parte del signor il pagamento all'avv.to del «l'intero onorario maturato sino a Pt_1 CP_1
quel momento, computandolo senza riduzioni di sorta». Si tratterebbe propriamente di clausola vessatoria tenuto conto della qualifica del quale consumatore. Tale Pt_1
clausola comporterebbe, in caso di sua applicazione, la rideterminazione retroattiva dei compensi secondo la tariffa oraria di euro 1.000,00 invece di euro 500,00, con il conseguente esborso di ulteriori ingenti somme oltre i due milioni già versati.
ritualmente costituito, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via CP_1
preliminare, di respingere l'istanza avversaria di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., in quanto inammissibile e infondata;
in via principale, nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, nel Parte_1
merito, nell'ipotesi in cui dovessero essere riconosciute somme in favore di Parte_1
pagina 4 di 12 a qualsiasi titolo, chiedeva di compensare pro concurrenti quantitate i reciproci rapporti di debito/credito delle parti che dovessero essere accertati all'esito del giudizio e, per l'effetto, di condannare a versare la differenza a credito dell'avv. in via Parte_1 CP_1
riconvenzionale, chiedeva di accertare il credito contrattuale dell'avv. nei confronti di CP_1
nella misura indicata, ovvero nel maggiore o minore importo che venisse Parte_1
accertato in corso di causa e, per l'effetto, di condannare a versare all'avv. Parte_1
il suddetto importo, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo effettivo e CP_1
rivalutazione monetaria;
in ogni caso, chiedeva di condannare alla refusione Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative, nonché al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa.
In particolare, parte convenuta osservava che:
- la facoltà di stabilire il compenso in misura forfettaria e/o a tempo era espressamente prevista dall'articolo 13 della Legge Professionale Forense e l'entità degli acconti trimestrali fissi era stata il frutto di una negoziazione e di una precisa volontà contrattuale, avendola entrambe le parti ritenuta congrua e adeguata alla natura, alla qualità e alla quantità di prestazioni professionali necessarie per la diligente esecuzione del mandato, con conseguente piena validità dello stesso;
- quello che l'attore definiva “patto di quota lite” era in realtà la legittima pattuizione di un palmario, cioè una somma di denaro aggiuntiva rispetto al compenso dovuto al professionista, da versarsi a titolo di premio, di success fee, a fronte della riduzione delle tariffe orarie con l'addebito di acconti trimestrali predeterminati e in relazione alla complessità e all'importanza dell'incarico;
- le clausole contrattuali non avevano natura vessatoria ed erano state tutte oggetto di negoziazione tra le parti;
- nel caso di specie il regime tariffario era retto dall'accordo contrattuale concluso tra professionista e cliente, eseguito e rispettato dall'avv. con conseguente CP_1
impossibilità per il Giudice di effettuare un'indagine discrezionale di proporzionalità e/o di adeguatezza dei compensi alle “tariffe professionali”, essendo sulla base di quelle intese che il professionista aveva accettato di assumere l'impegnativa e onerosa difesa;
pagina 5 di 12 - il cliente aveva chiaro, fin dall'inizio, che si sarebbe trattato di una controversia e di un'assistenza particolarmente onerosa, sia in termini di durata, sia in termini economici, venendo sistematicamente aggiornato dall'avv. su ogni aspetto della vicenda, CP_1
partecipando personalmente a ogni singola fase dell'assistenza ed esercitando il suo potere negoziale in corso di rapporto, con conseguente inesistenza di qualsivoglia violazione degli obblighi informativi da parte del convenuto;
- le somme erogate nel 2013 e nel 2014 da a favore dell'avv. non Parte_1 CP_1
erano un prestito personale, ma un'anticipazione offerta spontaneamente dal sig. Pt_1
con l'intento di legittimare la pretesa di assicurarsi, anche per il futuro, quella intensissima dedizione che egli reclamava dal suo difensore.
All'udienza del 23.09.2021 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.
Con ordinanza in data 7.07.2022 il Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova orale dedotti dalle parti e respingeva l'istanza ex art. 186 ter c.p.c.
Alle udienze del 1.02.2023 e 25.09.2023 si procedeva all'escussione dei testi.
Con ordinanza in data 14.05.2024 il Giudice, vista l'assegnazione a sé della causa, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
1.Risulta pacifica tra le parti la conclusione del mandato professionale datato 26.03.2013 e sottoscritto dal sig. nel quale, all'art. 5 delle condizioni contrattuali, le parti Pt_1 concordarono le modalità di determinazione dei compensi dovuti all'avv. (cfr. doc. 7 di CP_1
parte convenuta); compenso che viene quantificato in euro 300.000,00 annui a decorrere dal 1° aprile 2013.
È altresì documentalmente provato che, fino all'anno 2018, il sig. ha corrisposto al Pt_1
convenuto la somma di euro 2.215.010,63, comprensiva di cpa e oneri fiscali (cfr. doc. 3 di parte attrice).
pagina 6 di 12 Non contestata è inoltre la circostanza che l'odierno attore, con due distinti bonifici, rispettivamente di euro 125.000,00 in data 27.09.2013 e di euro 150.000,00 in data 24.09.2014
(cfr. docc. 5 e 6 di parte attrice), versava all'avv. la somma totale di euro 275.000,00. CP_1
2.L'odierno attore ha innanzitutto eccepito la nullità del mandato per invalidità di alcune sue clausole.
2.1. L'invocata nullità del mandato conferito per indeterminabilità dell'oggetto non appare fondata, in quanto, circa la lamentata mancata previsione di una durata della prestazione professionale, occorre evidenziare che quest'ultima era stata espressamente definita come
“indeterminabile” nel contratto stesso (cfr. doc. 7 di parte convenuta, pag. 1), ove si legge “Ti confermo che il valore e la durata della controversia sono, allo stato, indeterminabili …”.
Lo stesso vale per la doglianza relativa alla mancanza di un tetto massimo dei compensi “a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività professionale”: invero, il compenso a forfait, per sua natura, prescinde dalla singola prestazione, coprendo lo svolgimento complessivo e generale dell'attività del professionista, senza computare ogni singola attività.
Vale la pena aggiungere, come riferito dalla stessa parte attrice, “che Il signor Persona_1
alla propria morte, ha lasciato un patrimonio di rilevante entità, proveniente dalla liquidazione del Gruppo Assicurativo Minerva” e che “di fatto, nulla di tale importante patrimonio è pervenuto in successione all'odierno attore, avendo il de cuius disposto in sede testamentaria ad esclusivo vantaggio della predetta signora ” (cfr pag 3 citazione) Così Per_2
riconoscendo anche la parte attrice l'importanza dell'attività professionale prestata.
Si osserva come nel mandato sia stata richiamata la vicenda successoria relativa anche a rapporti con istituti finanziari esteri e la sussistenza di trusts costituiti dal de cuius. Tramite il già richiamato art 7 delle condizioni generali è indicato il criterio di determinazione del compenso comunque determinato nel suo importo massimo, fatta comunque salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso (che deve essere inteso come specifico bilanciamento della indeterminatezza sulla durata del rapporto poiché non indicate ad esempio le specifiche cause in relazione alle quali è conferito il mandato) sulla cui prevista e valida regolamentazione si dirà oltre.
pagina 7 di 12 Tali eccezioni di nullità sollevate da parte attrice appaiono quindi prive di fondamento e le relative domande vanno rigettate.
3. Passando a esaminare la fondatezza dell'eccezione attorea circa l'assunta sproporzione dei compensi professionali rispetto al valore della controversia e all'attività effettivamente svolta, si osserva che, nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, non incontrando l'autonomia negoziale delle parti, in linea generale, alcun limite.
In tal senso va la giurisprudenza del Supremo Collegio, che ha escluso la possibilità per il
Giudice di ricorrere ad una liquidazione del compenso in misura diversa da quella pattuita, a norma dell'art. 2233 c.c., a prescindere da ogni indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all'importanza dell'opera e al decoro della professione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 6732 del 23.05.2000; Cass. civ., sez. II, n. 21235 del 5.10.2009; Cass. civ., sez. VI-II, n. 29837 del
29.12.2011).
In taluni casi non è stata esclusa la possibilità tra professionista e cliente di pattuire un compenso anche superiore ai massimi tariffari (cfr. Corte Giustizia europea causa C-565/08 del
29.03.2011).
Le pattuizioni tra le parti, una volta riscontratane la fisiologia, risultano, dunque, preminenti su ogni altro criterio di liquidazione, mentre il compenso andrà determinato in base alla tariffa parametrica e adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Ne consegue che, nel rapporto cliente avvocato, in caso di stipulazione con il cliente di apposito contratto sul compenso, il Giudice sarà vincolato a quanto pattuito per iscritto dalle parti.
Nella fattispecie di cui è causa, parte convenuta ha ampiamente documentato la mole di attività posta in essere, anche con successo, a favore dell'attore e la molteplicità di prestazioni professionali che hanno portato l'attore a corrispondere regolarmente quanto pattuito, senza contestazioni fino al presente giudizio, con conseguente assenza di qualsivoglia sproporzione dei compensi pattuiti e versati.
Del resto, anche tenuto conto delle specifiche domande formulate da parte attrice, questione estranea alla valutazione giuridica relativa alla fondatezza delle stesse, è quella che attiene alla pagina 8 di 12 valutazione economica del processo e cioè alla stima comparativa tra possibilità di successo di una causa e impegno economico che comporta.
4. Esaminando la domanda di parte attrice relativa alla declaratoria di nullità della clausola che prevedeva un “palmare (success fee) … nella misura del 25% delle somme o utilità che saranno riconosciute a qualsiasi titolo … in favore tuo …”, si deve osservare che nel caso di specie non si potrà parlare di “patto di quota lite”, come, invece, sostenuto dall'attore, con conseguente validità ed efficacia della relativa clausola contrattuale.
Nella formulazione attuale, l'art. 13 L. n. 247/2012 stabilisce che “La pattuizione dei compensi
è libera: è ammessa la pattuizione ... a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” ma prevede anche che “sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”: in pratica, il divieto del patto di quota lite risulta violato se l'avvocato e il cliente pattuiscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto.
Per contro, con la clausola success fee il cliente si obbliga a corrispondere all'avvocato un compenso professionale (più elevato) o parte di esso, soltanto qualora sia raggiunto un certo risultato, costituendo il palmario “una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, e come tale è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, la cui inosservanza integra illecito disciplinare per violazione degli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense” (Cass. civ., SS. UU., n. 16252 dell'8.06.2023).
La legittimità del palmario è stata confermata più volte anche dalla Cassazione, per la quale “In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 cod. civ. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non
pagina 9 di 12 in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite” (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 6519 del 26.04.2012).
Alla luce di ciò, si rileva che, nella fattispecie in esame, si è al cospetto di un compenso aggiuntivo, non sostitutivo, qualificabile dunque come “palmario”, cioè di un premio pattuito tra professionista e cliente non quale unica remunerazione dell'opera svolta, ma in aggiunta al compenso tariffario e, pertanto, non sostitutivo dell'onorario, ma suppletivo rispetto ad esso in funzione premiale e quindi, come tale, legittimo e conforme alla normativa.
4.1. Nello specifico la success fee è stata richiesta in relazione all'esito della causa introdotta avanti al Tribunale di Genova da cui la sentenza nr 2626/2017 (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Per la determinazione del compenso l'avv.to ha individuato il valore della Collezione CP_1
filatelica Lombardo Veneta, rientrata nella massa ereditaria. Il valore è stato indicato in euro
4.500.000,00 e viene richiamato il doc. 231 allegato alla comparsa di costituzione. In particolare, a pag. 21 del citato documento si legge che il valore della Collezione filatelica è stato attribuito dalla la Polizza Assicurativa. Sebbene si tratti di importo indicato dalla stessa parte che ha depositato il documento – documento redatto al fine di comunicare e giustificare a le proprie competenze determinando il valore della prestazione professionale Parte_1
– non vi è stata una specifica contestazione del valore della Collezione. Ne consegue la condanna al pagamento della success fee nella misura di euro 281.250,00 più oneri (escluse secondo pattuizione le spese generali) ed interessi ex D.Lgs 231/2002. Si tratta di credito di valuta e non è dovuta la rivalutazione.
L'importo è così determinato: euro 45000.000,00:4 = 1125.000,00.
Il 25% di 1125.000,00 è pari ad euro 281.250,00.
5. Quanto alla nullità della clausola che ha previsto quale effetto dell'esercizio del recesso il compenso al 100%, ne va dichiarata la nullità poiché è stata redatta in violazione della normativa consumeristica (l'art. 33 secondo comma, lett. f) del d.lvo n. 206/2005).
pagina 10 di 12 Tale clausola ha creato un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ci si riferisce in particolare al fatto che abbia determinato una limitazione alla libertà di revoca per il cliente proprio tenuto conto delle conseguenze costituite dal pagamento del doppio della somma prevista in contratto, venendo meno lo sconto del 50%.
Di fatto nel rapporto contrattuale in oggetto, tenuto conto della complessità dell'intera vicenda ereditaria (per la quale è stata chiesta la prestazione professionale) e della conseguente indeterminatezza di valore e di durata, condizionare il recesso al pagamento del compenso nell'ammontare generalmente previsto dall'avv.to assume natura vessatoria perché CP_1
tende a limitare la libertà di decidere nella prosecuzione di un rapporto professionale di durata difficilmente determinabile.
5.1. Quanto alla doppia sottoscrizione di cui al doc. 7 di parte attrice in relazione alla modalità di esercizio del recesso, va richiamata la Cassazione Sez. 3 - 4140 del 14/02/2024 secondo la quale: “In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.” Non vi è traccia di una specifica ed esplicita negoziazione sul punto.
6. Sul dedotto dolo ai sensi dell'art. 1440 c.c. non è stato allegato esattamente in cosa sarebbero consistiti i raggiri, e nemmeno i difetti di informazione;
risulta in atti corrispondenza (cfr ad es. doc. 232 e 233) dalla quale emerge la consapevolezza e l'interlocuzione del sig. con Pt_1
l'avv.to Cerasi sull'attività professionale in corso. Emerge anche corrispondenza nella quale si leggono le ragioni dell'entità del credito facendo riferimento al valore dei beni facenti parte della massa ereditaria e delle attività prestate.
7. Appare, infine, fondata la domanda di parte attrice diretta ad ottenere la restituzione della somma di euro 275.000,00 corrisposta dal sig. al convenuto nel settembre 2013 e nel Pt_1
settembre 2014.
Infatti, risulta documentalmente provato che i due versamenti eseguiti dall'attore furono, per espressa richiesta dell'avv. eseguiti sul conto personale dello stesso e il convenuto CP_1
pagina 11 di 12 espressamente chiarì che la causale dovesse essere: “Anticipazioni a favore di da CP_1
rimborsare” (docc. 5 e 6 di parte attrice). Anche le ricevute delle due disposizioni di bonifico portavano l'indicazione “prestito personale”.
A nulla, quindi, valgono le argomentazioni di parte convenuta che vorrebbero attribuire a quei versamenti il valore di “anticipazione” a favore del convenuto sulle future competenze e spese;
l'argomentazione è documentalmente smentita dai citati docc. 5 e 6 di parte attrice, che espressamente prevedevano che detti versamenti fossero “da rimborsare”, così come dalle causali indicate nei due bonifici che imputavano espressamente i versamenti a “prestito personale”.
8. Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, sono compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto, avv. alla restituzione a favore dell'attore, sig. CP_1
della somma di euro 275.000,00, oltre agli interessi ex art 1284 Parte_1
comma 4 dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, rigetta le restanti domande formulate dalla parte attrice;
2) accerta il credito contrattuale dell'avv.to nei confronti di – in CP_1 Parte_1
relazione alla sola success fee – e per l'effetto condanna a pagare Parte_1
all'avv.to Euro 281.250,00 più oneri (escluse lpiù interessi ex D.Lgs 231/2002 CP_1
dalla data della domanda al saldo effettivo. Rigetta le restanti domande formulate dell'avv.to CP_1
3) compensa tra le parti le spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Milano, il 30 maggio 2025
il Giudice
Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 12 di 12