Provvedimento: […] d) che, ove, invece, qualificata come opposizione all'esecuzione, l'opposizione sarebbe comunque inammissibile, poiché contenente contestazioni circa la validità di un titolo di formazione giudiziale che, piuttosto, avrebbero dovuto essere sollevate con i mezzi di impugnazione proponibili, secondo l'ordinamento, avverso tale titolo (nel caso di specie, quindi, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in surroga al debitore ingiunto, ovvero, ancora, con l'opposizione di terzo ex artt. 656 e 404, co. 2 c.p.c.); e) che, nel caso di specie, la previsione di cui all'art. 2859 c.c. non sarebbe applicabile, tenuto conto che i contratti di finanziamento (risalenti al 14.03.1985 al 31.07.1986) e le relative iscrizioni
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