Articolo 1230 del Codice civile
Articolo 1229Articolo 1231
Versione
19 aprile 1942
Art. 1230.

(Novazione oggettiva).

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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