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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CAU MANUELA SEBASTIANA (c.f.
) con studio in PIAZZA ROMA - GALLERIA C.F._2
PORCELLA, 4 09170 ORISTANO
– Parte principale –
c.f. ) Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. COSTA FABIO (c.f. ), con C.F._4 studio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 18 09170 ORISTANO
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 815/2023 r.g.c.c.
— 1 — Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
(18 luglio 1977) e (27 gennaio 1975) Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario il 1° dicembre 2013. Hanno un figlio, (20 luglio 2012). La famiglia viveva a Terralba in Viot- Per_1 tolo UN 37, in un appartamento di proprietà comune.
I coniugi si sono separati consensualmente con decreto del 21 aprile 2022, a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e assegnazione a lei della casa familiare;
2) frequentazioni padre-figlio secondo modalità ordinarie;
3) obbligo per il padre di versare 100 € al mese per il manteni- mento del figlio, oltre metà delle spese straordinarie;
4) obbligo per la moglie di pagare interamente la rata di mutuo, salvo diritto di ripetere la somma in caso di vendita.
Il 22 agosto 2023 la sig.ra ha presentato ricorso per divor- Pt_1 zio, chiedendo l'affidamento esclusivo di con frequentazione Per_1 col padre mediante modalità protette;
per il resto, la conferma delle con- dizioni di separazione. A seguito di ordinanza di divieto di avvicinamento, le parti hanno raggiunto un accordo, perfezionatosi all'udienza del 14 marzo 2025, per l'affidamento esclusivo di e per il trasferimento immobiliare in Per_1 sostituzione del mantenimento.
2. L'affidamento di Per_1
A sostegno della propria domanda, la sig.ra aveva allegato Pt_1
e documentato una situazione preoccupante: nessun versamento a titolo
— 2 — di mantenimento;
flussi di messaggi sconclusionati del padre al figlio, tanto che questi non vuole più frequentarlo;
appostamenti notturni;
dan- neggiamento dell'automobile della sig.ra (gomme bucate e fian- Pt_1 cata rigata). Part Nel costituirsi, inoltre, il sig. aveva prodotto una relazione investigativa avente a oggetto la sig.ra Dalla lettura della rela- Pt_1 Part zione emerge che il sig. l'ha commissionata dopo la separazione, ma, dichiarando il falso all'investigatore, ha affermato che l'incarico era conferito in vista di un giudizio di separazione. In altre parole, l'in- carico investigativo deve essere letto come uno dei vari comportamenti Part persecutori che il sig. a tenuto verso la sig.ra Pt_1
Alla luce del quadro sopra ricostruito, il giudice istruttore aveva incaricato i servizi sociali competenti di prendere in carico i genitori per un percorso di sostegno alla genitorialità; tuttavia, è emerso un disinte- Part resse totale del sig. che ha disertato quasi tutti gli incontri dietro al pretesto di avere impegni di lavoro (fermo, comunque, che ha conti- nuato a non versare alcunché a titolo di mantenimento, nonostante l'ob- bligo assunto in sede di separazione) e ha disertato tutte le udienze suc- cessive alla prima, nonostante plurimi inviti, da parte dell'istruttore, a comparire personalmente. Né è stato possibile avere una qualche inter- locuzione tramite il difensore, poiché anch'esso ha disertato tutte le udienze successive alla prima, facendosi sostituire di volta in volta da sostituti non informati sui fatti, che quindi nulla potevano riferire. Part Ad aggravare la situazione, il sig. nonostante i molteplici am- monimenti del giudice istruttore, ha ripreso ad appostarsi davanti all'ap- partamento della sig.ra tanto che è stato sottoposto a divieto di Pt_1 avvicinamento per maltrattamenti in famiglia. E solo dopo questa so- Part pravvenienza, come sopra si è dato conto, che il sig. a dimostrato maggiore disponibilità per un accordo.
Ritiene quindi il Tribunale che l'affidamento esclusivo sia dove- Part roso nell'interesse del minore. Sono evidenti, da parte del sig. il ripudio del ruolo genitoriale, l'incapacità a prendere decisioni nell'in- teresse del figlio e l'inadempimento costante degli obblighi di manteni- mento. Considerato, inoltre, l'applicazione del divieto di avvicinamento al figlio, futuri incontri non potranno che avvenire in forma protetta, come concordemente chiesto dai genitori.
— 3 —
3. Il mantenimento di Per_1
Part Sulle condizioni economico-patrimoniali del sig. ulla è dato sapere. È verosimile che lavori in nero, in quanto non risultano contratti di lavoro, ma ha risorse per mantenersi e commissionare relazioni inve- stigative.
A fronte dell'impossibilità materiale, per la sig.ra di otte- Pt_1 nere coattivamente il mantenimento che le spetta nell'interesse del fi- glio ritiene il Tribunale che sia equo che tale mantenimento sia Per_1 sostituito dalla cessione di immobile convenuta dalle parti. Come sopra si è dato conto, infatti, i genitori sono comproprietari dell'abitazione a
Terralba in Viottolo UN 37, attualmente assegnata alla sig.ra Part
ed essi hanno concordato che il sig. ceda la propria quota Pt_1 alla sig.ra Pt_1
Coerentemente con la disposizione dell'affidamento esclusivo, i genitori hanno inoltre concordato che l'assegno unico sia incassato in- teramente dalla madre.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione dell'accordo rag- giunto dalle parti.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Il figlio minore nato a [...] il [...], è affidato Per_1 in via esclusiva alla madre.
2. Il padre potrà vedere il figlio in forma protetta secondo il ca- lendario adottato dal Servizi Sociali, i quali avranno la facoltà di modi- ficare le modalità degli incontri, di ampliarne o ridurne la frequenza e la durata, nonché di sospenderli qualora si rivelino pregiudizievoli per il minore.
3. L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito in- teramente dalla madre.
4. Prende atto che le parti hanno convenuto il seguente trasferi- mento immobiliare:
— 4 — dichiara trasferisce a , che accetta, la Parte_2 Parte_1 quota di proprietà di 1/2 del seguente immobile sito in Terralba Viottolo UN n. 37 e precisamente:
— appartamento sito al piano primo, compresa l'area sulla quale sorge nelle porzioni di legge ed il cortile di pertinenza, confinante con beni beni Tocco per più lati, censito nel catasto fabbricati del Per_2
Comune di Terralba, Foglio 16, Mappale n. 8229 sub 2 – Cat. A/2, Classe 2 – vani 4 – Rendita Catastale euro 194,19; avente diritto alle utilità comuni distinte come segue: F. 16, Mapp. N. 8229 sub 8 – viot- tolo UN (androne ingresso al piano terra); Mapp. N. 8229 sub
9 – viottolo UN (androne ingresso al piano terra); Mapp. N.
8229 sub 9 – viottolo UN (vano scale); Mapp. N. 2413 sub 12
– viottolo UN (Corte comune);
— area urbana sita in viottolo UN, distinta nel catasto fabbricati del Comune di Terralba – Foglio 16 – Mapp. N. 8229 sub 10
- piano terra (area urbaa di MQ. 111).
a) Le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai coniugi Part
da , e con Pt_1 Persona_3 Persona_4 Persona_5 contratto di compravendita in data 23.09.2014, con atto del Notaio
[...]
Rep. n. 49503, Racc. n. 15657, registrato in Oristano, Persona_6
Ufficio del Territorio, in data 25.09.2014 , trascritto al n. 4676 del Reg.
Generale, al n. 3731 del Reg. Particolare. b) dichiara che il predetto cespite immobiliare è stato Parte_2 realizzato in forza di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Ter- ralba in data 11.03.1976 e licenza di variante n. 110 rilasciata dal Co- mune di Terralba in data 08.06.1976, ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 09.02.1978 licenza n. 44-110, pratica n. 19-86, au- torizzazione n. 15/2001 rilasciata dal Comune di Terralba in data 20.01.2001 per la recinzione in muratura dell'area urbana censita in ca- tasto al F. 16 Mapp. N. 8229 sub 10; e garantisce che il medesimo non
è affetto da irregolarità urbanistiche.
c) Il cedente, quale intestatario pro quota degli immobili oggetto di trasferimento, dichiara che i dati di identificazione catastale degli im- mobili sono quelli riferiti alla relativa planimetria depositata in catasto con il prot. N. 13 del 15.02.1978. d) prestando le garanzie di legge, trasferisce l'im- Parte_2 mobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo Part fondiario acceso dai coniugi e per l'importo di € 72.000,00 Pt_1
— 5 — con Banca di Credito Sardo, con atto del 23.09.2014 con Notaio Dott.
rep. 49504, rac. 15658, iscritto in data 25.09.2014 ai Persona_7
n. 4677 Reg. Gen. e 402 Reg. Part.
e) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.
21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
f) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubbli- cità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici com- petenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presenta- zione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio. 5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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