(Estinzione per compensazione).
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Impropria o atecnica (art. 1241 c.c.) La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra i due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. […]
Leggi di più…[…] La legge nulla dice sul termine entro cui deve essere richiesto il pagamento e, in...» Consulenza legale Q202333535 (Articolo 1241 Codice Civile - Estinzione per compensazione) «Per rispondere al quesito è necessario prendere in esame i principali aspetti dell'istituto della compensazione regolato dagli artt. 1241 ss. c.c. […] istituto prevista dall'art. 1241 c.c. quale una delle cause di estinzione delle obbligazioni...» Quesito Q202025229 (Articolo 1114 Codice Civile - Divisione in natura) «Gent.mo avvocato, Le scrivo xké sono un uomo di 70 anni in pensione che dopo 33 anni di matrimonio subisco la richiesta di separazione, […]
Leggi di più…Consulenza legale Q201411319 (Articolo 1241 Codice Civile - Estinzione per compensazione) «E' situazione frequente quella in cui un condomino svolga alcune attività di manutenzione delle parti comuni, per non ricorrere a soggetti esterni, solitamente...»
Leggi di più…Impropria o atecnica (Cc, articolo 1241) La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra i due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. […]
Leggi di più…[…] Il caso della premorienza del beneficiario nel contratto di polizza vita...» Consulenza legale Q202333535 (Articolo 1241 Codice Civile - Estinzione per compensazione) «Per rispondere al quesito è necessario prendere in esame i principali aspetti dell'istituto della compensazione regolato dagli artt. 1241 ss. c.c. […]
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