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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21797/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Addari,
- Opponente -
E
(C.F. sito in Roma, in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, sig. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Simone Chiavolini del Foro di Roma
-Opposto- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 705/2022 del 14.01.2022, rg n. 1631/2022 del Tribunale di Roma, depositato il 14.01.2022 e notificato il 04.02.2022
FATTO E DIRITTO 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto con il Parte_1 quale le è stato ingiunto di corrispondere al opposto la somma di € CP_1
7.722,40 per sorte capitale, oltre interessi legali dalla domanda, oltre le spese della procedura . Allega l'attrice che tra i documenti allegati dal nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo vi è una lettera di messa in mora (doc.3 di controparte) inviata in data 05.02.2021 indicante un totale di € 5.855,20 con un estratto conto allegato recante un totale pari ad € 5855,20. A seguito della richiesta ella inviava all'amm.re di condominio una lettera di richiesta di intervento urgente per gravi problemi di infiltrazioni all'interno del proprio appartamento, provenienti dal lastrico solare condominiale , rimanendo la richiesta priva di riscontro e continuando la situazione di completa inutilizzabilità dell'appartamento. In ogni caso essa opponente ha provveduto ad effettuare un bonifico al condominio dell'importo di € 2.943,00 in data 05.03.2021 con causale acconto spese condominiali 18/19 (all 1) corrispondente alla metà dell'estratto conto ricevuto dal legale del condominio. Successivamente in data 22.02.2022 ha effettuato un altro bonifico pari ad pagina 1 di 4 € 2.943,00 coprendo così l'intero importo di € 5.855,20 indicato nella lettera di sollecito del 03.02.2021. L'estratto conto che è stato allegato dall'amministratore in allegato n. 2 del 04.01.2022 dell'importo di € 7.222,40 è completamente diverso dall'estratto conto dell'allegato 3. Soprattutto nell'estratto conto del in allegato 2 non si tiene conto dell'importo corrisposto con il primo pagamento di €2943,00 in data 08.03.2021 Tanto premesso ha chiesto “In via preliminare, - disporre la sospensione Parte_1 della provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo n.705/2022, rg 1631/2022 emesso dal Tribunale di Roma;
Nel merito, - accertare e dichiarare l'assenza della prova idonea di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., non essendo stati prodotto documenti giustificativi del bilancio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare l'inesistenza o la non debenza dei crediti riportati in bilancio in quanto prestazioni non autorizzate dall'assemblea dei condomini e/o perché non è stata dimostrata l'esecuzione della corrispondente esecuzione economica;
- per l'effetto, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo per cui è causa e conseguentemente revocarlo per l'intero importo attesa anche la circostanza che le somme ingiunte sono state già corrisposte dalla sig.ra - accertare e dichiarare la natura temeraria della Pt_1 controversia intrapresa dall'opposto e per l'effetto condannarlo al pagamento a favore della sig.ra dell'importo di € 2.000,00 ovvero di quello diverso ritenuto di Parte_1 giustizia.Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con salvezza di ogni altro diritto.” 2. Si è costituito il replicando: quanto all'eccezione Controparte_1 secondo la quale il OM non avrebbe eseguito le opere richieste dalla Pt_1 con conseguente inutilizzabilità dell'immobile di sua proprietà, l' assunto è infondato poiché il OM opposto non solo ha recepito la richiesta della sig.ra ma Pt_1 ha, ormai da tempo, eseguito tutti i lavori necessari per l'eliminazione delle presunte infiltrazioni . Sui pagamenti eseguiti da il OM assume che l'opponente Parte_1 avrebbe versato tutti gli oneri condominiali dovuti nella misura (a suo dire) di € 5.855,20, tramite due pagamenti: il primo di € 2.943,00 in data 05.03.2021; il secondo di ulteriori € 2.943,00 in data 22.02.2022. Il primo pagamento dedotto da controparte, tuttavia, eseguito a titolo di acconto per la gestione 2018/2019, è stato correttamente imputato dal opposto alle rate della gestione del riscaldamento relativa CP_1 all'anno 2018, che recava un saldo dell'anno precedente di € 3.695,14 (cfr. piano di riparto del consuntivo della gestione del riscaldamento del periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 allegato alla delibera dell'08.06.2021, pag. 88 doc. 1 fasc. monitorio). Detratto quindi tale importo dagli oneri dovuti dall'odierna opponente, il saldo iniziale per la gestione del riscaldamento 2019 ammonta ad € 1.163,92, importo anch'esso approvato dall'assemblea condominiale. E solo tale residuo importo (€ 1.163,92) – insieme ai successivi oneri condominiali maturati – è oggetto dell'ingiunzione oggi opposta (cfr. estratto conto, doc. 2 fasc. monitorio). Quanto invece al secondo pagamento di ulteriori € 2.943,00, questo è stato effettuato solo in data 22.02.2022 e pagina 2 di 4 quindi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 04.02.2022, come ammesso dalla stessa sig.ra Pt_1
Sono dovuti, quindi, al non solo il residuo importo portato dal decreto CP_1 ingiuntivo opposto a titolo di sorte capitale (pari ad € 4.779,40), ma anche gli interessi legali, nonché le spese di monitorio (pari ad € 1.018,58), per un importo complessivo di
€ 5.797,98. Alcun rilievo ha l'assunto avversario, secondo il quale la sig.ra non avrebbe Pt_1 ricevuto il verbale di assemblea tenutasi in data 08.06.2021, in quanto l'opponente ha personalmente presenziato all'assemblea dell'08.06.2021, approvando i bilanci delle gestioni di cui oggi si richiede il pagamento e i relativi piani di riparto. Gli importi ingiunti sono pertanto dovuti, dovendo essere altresì considerato che il non ha alcun obbligo di preventiva messa in mora del debitore ex art.1219 CP_1
c.c. prima di procedere ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. posto che nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo e tanto meno la proposizione di una domanda giudiziale alla messa in mora. Conclude, pertanto, il chiedendo : “- in via preliminare, rigettare l'avversa CP_1 richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c. dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione perché infondata e pretestuosa per le ragioni espresse in narrativa e confermare il decreto ingiuntivo opposto, dando atto del pagamento parziale di € 2.943,00, effettuato dalla sig.ra successivamente alla ricezione della notifica del decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
- sempre nel merito e in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la sig.ra è tenuta al Parte_1 pagamento della somma di € 5.797,98 per i titoli dedotti in narrativa nei confronti del
e per l'effetto condannarla al suddetto Controparte_3 pagamento della somma di € 5.797,98, oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino al saldo effettivo, in favore del OM di Piazza delle Iris n.18 – Roma, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o dovuta all'esito dell'espletata istruttoria;
- in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento in favore del Parte_1
al pagamento delle spese di lite sia del procedimento Controparte_1 monitorio sia del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- in ogni caso, condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in Parte_1 favore del nella misura di € 2.000,00, o in quella Controparte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e/o dovuta all'esito dell'espletata istruttoria” 3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato ( cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1657 del 29/01/2004) quello secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
- e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, pagina 3 di 4 dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio , deve comunque revocare " in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo. Da ciò discende che , nella fattispecie, avendo riconosciuto il l'intervenuto CP_1 pagamento dopo la notificazione del decreto ingiuntivo della somma di € 2.943,00, da parte di , il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va Parte_1 condannata al pagamento della minor somma di € 5.797,98 oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino al saldo effettivo. Nessuna delle ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente risulta, infatti, fondata . L'opponente non ha specificatamente contestato la diversa imputazione del primo pagamento operato in data 05.03.2021 alla gestione 2018, né ha provato l'esistenza di un controcredito dovuto a titolo di risarcimento del danno – peraltro neppure azionato in via riconvenzionale – per pretese infiltrazioni d'acqua alle quali il ha CP_1 invece sostenuto aver rimediato . Le ulteriori doglianze relative a pretese voci di bilancio non dovute sono , infine, del tutto generiche e, comunque , superate dall'approvazione del bilancio stesso mentre , come rilevato dal , CP_1 quest'ultimo non aveva alcun obbligo di preventiva messa in mora del debitore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti , mentre non ricorrono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. sollecitata dal OM .
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2022 del 14.01.2022, del Tribunale Civile di Roma e condanna l'opponente , al pagamento della minor somma di € 5.797,98 Parte_1 oltre interessi legali da ogni singola scadenza fino al saldo effettivo;
- condanna l'opponente alla rifusione al OM opposto delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.600,00 oltre Iva, cap e rimborso forfettario spese generali Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
Il Giudice
Elena Fulgenzi
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