Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2010, n. 15980
CASS
Sentenza 6 luglio 2010

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L'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva escluso la natura novativa di una convenzione intercorsa fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava al suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16,7 mld. di lire).

L'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, prevista dall'art. 93 (ora 88) del Trattato CEE, si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla decisione della Commissione CE, confermata dalla sentenza della Corte europea di Giustizia dell'8 maggio 2003, che aveva qualificato come aiuto di Stato la convenzione fra due società, in forza della quale una di esse rinunciava ad un suo credito fondato su mutuo pluriennale per oltre 65 mld. di lire, a fronte dell'immediato pagamento in suo favore della somma di circa 16,7 mld. di lire).

In tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fall., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e sono, pertanto, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 35984 del 22
    https://www.laleggepertutti.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/2010, n. 15980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15980
Data del deposito : 6 luglio 2010

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