Articolo 2858 del Codice civile
Articolo 2622Articolo 2643
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19 aprile 1942
Art. 2858.

(Facolta' del terzo acquirente).

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e' personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile .

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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