Articolo 602 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 63Articolo 473 bis 65
Versione
21 aprile 1942
Art. 602.
(Modo dell'espropriazione).

Quando oggetto dell'espropriazione e' un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore e' stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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