Articolo 20 della Legge 6 agosto 1967, n. 765
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 settembre 1967
Art. 20.
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e' aggiunto il seguente articolo 41-octies:
"Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata".
Entrata in vigore il 1 settembre 1967
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