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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 540/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LENTI ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO ALBERTO
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Piacenza del
11/1/2019,
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala,
pagina 1 di 7 viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, ed in parziale riforma della sentenza n. 11/2019 resa dal GOT del Tribunale di Piacenza dott.ssa Mazza in data 11.01.2019, depositata in cancelleria il 5.6.2018, mai notificata, accogliere la domanda attorea e comunque ed in ogni caso, condannare il al pagamento delle Controparte_2 spese ed onorari di lite per il primo grado di giudizio nella misura che si riterrà opportuno. Con vittoria delle spese ed onorari anche per il giudizio di appello”.
Conclusioni per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 11/19 del Tribunale di Piacenza in quanto i
[...] Parte_2 relativi motivi sono infondati in fatto ed in diritto e non provati. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 24.11.2016, hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la delibera assembleare del 27.10.2016 del Supercondominio in Controparte_2
Piacenza chiedendo al Tribunale di Piacenza di dichiararla nulla o annullabile avente ad oggetto le decisioni da assumere con riferimento alla certificazione di prevenzione degli incendi nel locale garage.
Gli attori hanno ritenuto la delibera afflitta dai seguenti vizi:
-irregolarità delle deleghe rilasciate da alcuni condomini perché riferite alla data della prima convocazione e non della seconda convocazione nella quale si è deliberato,
-invalidità del consenso del proprietario delegante per carenza di consenso degli altri comproprietari,
-carente convocazione di tutti i comproprietari delle unità immobiliari,
-convocazione in assemblea di tutti i condomini, invece che dei soli proprietari dei box,
-violazione del divieto di subdelega,
-deliberazione assunta su argomento non previsto all'ordine del giorno,
-illegittima ripartizione delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori.
L'assemblea avrebbe dovuto deliberare sull'affidamento dell'incarico per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi e invece aveva deliberato in ordine alla futura pagina 2 di 7 ripartizione delle spese da sostenere prevedendo che i condomini proprietari di n. 13 autorimesse che si erano resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione durante i lavori da eseguire sarebbero stati esonerati dal contribuire alle spese relative ai lavori da eseguire all'interno dei loro box auto, contrariamente a quanto previsto dal regolamento.
Il si è costituito eccependo la improcedibilità della domanda per carenza Controparte_2 di idonee censure nella richiesta di mediazione, la carenza di interesse ad agire degli attori e contestando la fondatezza delle doglianze avversarie
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda ritenendo sussistente il solo vizio inerente la illegittimità della ripartizione delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori e compensando le spese del grado.
Con atto d'appello del 06.02.2019 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 11 del 11 gennaio 2019 chiedendone la parziale riforma.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta del 12.06.2019 contestando la domanda degli appellanti e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO
Per gli attori:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa sospensione con urgenza di ogni delibera della assemblea generale straordinaria del 27 ottobre 2016 del Supercondominio Controparte_2 dichiarare, per i motivi di cui in premessa, tale predetta assemblea nulla con ogni conseguenza di legge e di conseguenza annullare tutte le delibere adottate nel corso della stessa assemblea. In ogni caso dichiarare nulle e/o annullabili le delibere tutte di cui all'ordine del giorno della predetta assemblea per i motivi di cui in narrativa. Con ogni altro provvedimento di legge ritenuto necessario dal Giudicante. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per il convenuto:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice in quanto nella domanda di mediazione obbligatoria depositata in data 07.12.2016 sono stati indicati solo una parte dei presunti motivi di nullità delle delibere poi dedotti in giudizio;
pagina 3 di 7 - accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori conseguentemente dichiarare improcedibile il giudizio ordinandone l'estinzione e la cancellazione.
Nel merito: respingere comunque l'impugnazione e tutte le domande avversarie e conseguentemente assolvere il convenuto da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Gli appellanti si sono lamentati della decisone del Tribunale poiché aveva compensato le spese fra le parti, nonostante avesse accolto parzialmente la domanda e avesse respinto due eccezioni preliminari formulate dalla controparte.
Infatti il Tribunale aveva rigettato le eccezioni formulate dalla difesa del Controparte_2 circa la carenza di interesse ad agire degli attori, così come quella di improcedibilità della domanda, posto che il procedimento di mediazione si era regolarmente tenuto, senza la partecipazione del il cui Amministratore nemmeno si era presentato alla Controparte_2 mediazione e aveva ritenuto parzialmente fondata la domanda degli attori, relativamente alla illegittimità della delibera sul punto 1 dell'O.d.G., per il quale i condomini che si erano resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione erano esentati dalle spese relative ai lavori condominiali per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, posto che la deroga a partecipare a queste spese doveva essere presa all'unanimità, cosa che non era avvenuta.
L'appellato ha dedotto che con riferimento alle censure formulate dagli appellanti alla sentenza nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese il Tribunale aveva così stabilito valutando la soccombenza reciproca, ipotesi che si configura quando il Giudice accoglie solo uno o più capi dell'unica domanda proposta dall'attore.
********
Ebbene il Tribunale nell'accogliere parzialmente l'impugnazione ha ritenuto che fosse fondata la censura relativa all'illegittimità della delibera sul punto 1 all'o.d.g. – “discussioni, nuove valutazioni e decisioni in merito all'affidamento di incarichi per il prosieguo per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi” – limitatamente alla parte in cui viene individuata la modalità di riparto delle spese relative all'intervento tecnico discusso ed approvato dall'assemblea.
Infatti, al punto 1, della delibera impugnata testualmente si legge: “L'assemblea all'unanimità, ad eccezione del sig. che vota contrario, (….omissis…) approva anche la soluzione tecnica Pt_1 che prevede interventi per nuove superfici di areazione nei box del secondo piano interrato che si affacciano nel cavedio. Tutto questo al fine di presentare un progetto aderente alla “norma
pagina 4 di 7 verticale” per la quale la competenza è in carico al comando provinciale (PC). I condomini che si sono resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione e che per contro non pagheranno
l'intervento per l'ottenimento del nuovo certificato prevenzione incendi sono: (…omissis…) per un totale di n.13 autorimesse. Si specifica che tali condomini, che garantiscono la servitù di ventilazione non pagheranno nemmeno gli interventi per le modifiche interne al singolo box privato come la sostituzione del portone e l'ampliamento della finestra verso il cavedio nonché
l'installazione di nuovi serramenti” e proseguendo nella motivazione sul punto ha ritenuto che
“Sulla contestazione degli attori, il convenuto ha opposto che quanto lamentato non ha formato oggetto di votazione e che è stato sottoposto all'assemblea un criterio di riparto delle spese in attesa di trovare la soluzione più idonea a formalizzare in modo definitivo l'accordo sull' intervento da eseguire rimandando a momento successivo le modalità concrete ed effettive della costituzione della servitù alla quale alcuni condomini si sono resi disponibili.
Invero, i termini della delibera evidenziano l'approvazione di una soluzione tecnica correlata ad interventi di ampliamento delle superfici di ventilazione realizzabili a fronte della disponibilità dei condomini - che la medesima delibera indica - e che per tale disponibilità vengono esonerati dalla partecipazione alla spesa.
In altri termini, l'espressione del criterio di riparto – che esclude alcuni condomini dalla spesa
- appare sorretta dall'approvazione dell'assemblea in punto all'intervento mentre il verbale non contiene riserva a chiarimento della natura di ipotesi della soluzione prospettata né rinvia ad altra
e/o differente formalizzazione al riguardo.
La delibera sul punto è pertanto da ritenersi viziata dal momento che i criteri di riparto delle spese condominiali sono, obbligatoriamente, quelli previsti dall'art.1123 c.c. che contiene una disciplina derogabile solo da diversa convenzione – che la norma fa salva – ovvero dall'unanimità dei condomini.
Mentre quest'ultima ipotesi è esclusa nel caso in esame – stante il voto contrario del condomino -, neppure risulta provata l'esistenza di valida deroga ai principi codicistici in Pt_1 materia di riparto non risultando prodotto regolamento contrattuale che diversamente regolamenti sul punto né differente accordo.
Va altresì affermato che le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art.1135, n.2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi. Pertanto, la deliberazione
pagina 5 di 7 assembleare, che modifichi detti criteri, è inefficace per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile (cfr. Cass. 2301/2001, Cass.126/2000)
La delibera va pertanto dichiarata nulla limitatamente agli ultimi due periodi del punto 1 e, segnatamente, limitatamente alla previsione di esonero da spese di alcuni condomini nella stessa contenuta in quanto implicante deroga ai criteri legali di riparto.
Le risultanze di causa sopra evidenziate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Ebbene, tale sentenza non è stata impugnata dalle parti sulle questioni oggetto di controversia, ma solo limitatamente al regolamento delle spese di lite.
Quindi, la sentenza va riformata solo limitatamente a tale pronuncia in punto di spese.
Infatti, quando una domanda viene accolta parzialmente se articolata in più capi la decisione deve tener conto del fatto che la parte attrice sia risultata vittoriosa e, quindi, sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'aver agito in giudizio risulta giustificato e, quindi, il regolamento delle spese deve dare giusto rilievo alla causazione del giudizio e dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo però le spese a carico del convenuto
(Cass. Civ. Sez. VI^, ordinanza del 9.4.2018 n.8668; Cass. Civ. Sez. III^ 19.10.2016 n.21069).
Nel nostro caso, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si è reso necessario per la illegittima deliberazione assunta e anche per la ingiustificata comparizione alla mediazione da parte di un rappresentante del Supercondominio che ha dato causa alla lite, sicché il parziale accoglimento della domanda attorea, in assenza di domanda riconvenzionale, non integra gli estremi della soccombenza reciproca, con le ovvie conseguenze in terna di condanna alle spese (Cass. Civ.
12.05.2015 n, 9587; Cass. Civ. 26.05.2006 n. 12629; Cass. 09.03.2004 n. 4755, Cass. 21 marzo
1994 n. 2653).
Appare, quindi, opportuno riformare la sentenza impugnata e, atteso il parziale accoglimento delle censure sulle quali era fondata la domanda di annullamento degli attori, la ripartizione delle spese di lite va parzialmente compensata e posta per la metà a carico dell'appellato per le attività di studio, introduzione, trattazione, decisione, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, con parziale compensazione anche in questo pagina 6 di 7 caso per la metà, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi, per le attività di studio, introduzione, decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –accoglie come in motivazione l'impugnazione in parziale riforma della sentenza impugnata,
II – condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite di primo grado, già compensate come in motivazione e liquidate in euro 1.270,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA
e IVA come per legge,
III- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado, già compensate come in motivazione e liquidate in euro 915,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 540/2019 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LENTI ALBERTO
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BOSI CARLO ALBERTO
APPELLATO
avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Piacenza del
11/1/2019,
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala,
pagina 1 di 7 viste le conclusioni dei procuratori delle parti, che si riportavano ai propri atti, esaminati gli atti e documento del processo, così ha deciso.
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, ed in parziale riforma della sentenza n. 11/2019 resa dal GOT del Tribunale di Piacenza dott.ssa Mazza in data 11.01.2019, depositata in cancelleria il 5.6.2018, mai notificata, accogliere la domanda attorea e comunque ed in ogni caso, condannare il al pagamento delle Controparte_2 spese ed onorari di lite per il primo grado di giudizio nella misura che si riterrà opportuno. Con vittoria delle spese ed onorari anche per il giudizio di appello”.
Conclusioni per l'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 11/19 del Tribunale di Piacenza in quanto i
[...] Parte_2 relativi motivi sono infondati in fatto ed in diritto e non provati. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione del 24.11.2016, hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la delibera assembleare del 27.10.2016 del Supercondominio in Controparte_2
Piacenza chiedendo al Tribunale di Piacenza di dichiararla nulla o annullabile avente ad oggetto le decisioni da assumere con riferimento alla certificazione di prevenzione degli incendi nel locale garage.
Gli attori hanno ritenuto la delibera afflitta dai seguenti vizi:
-irregolarità delle deleghe rilasciate da alcuni condomini perché riferite alla data della prima convocazione e non della seconda convocazione nella quale si è deliberato,
-invalidità del consenso del proprietario delegante per carenza di consenso degli altri comproprietari,
-carente convocazione di tutti i comproprietari delle unità immobiliari,
-convocazione in assemblea di tutti i condomini, invece che dei soli proprietari dei box,
-violazione del divieto di subdelega,
-deliberazione assunta su argomento non previsto all'ordine del giorno,
-illegittima ripartizione delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori.
L'assemblea avrebbe dovuto deliberare sull'affidamento dell'incarico per ottenere il certificato di prevenzione degli incendi e invece aveva deliberato in ordine alla futura pagina 2 di 7 ripartizione delle spese da sostenere prevedendo che i condomini proprietari di n. 13 autorimesse che si erano resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione durante i lavori da eseguire sarebbero stati esonerati dal contribuire alle spese relative ai lavori da eseguire all'interno dei loro box auto, contrariamente a quanto previsto dal regolamento.
Il si è costituito eccependo la improcedibilità della domanda per carenza Controparte_2 di idonee censure nella richiesta di mediazione, la carenza di interesse ad agire degli attori e contestando la fondatezza delle doglianze avversarie
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda ritenendo sussistente il solo vizio inerente la illegittimità della ripartizione delle spese da sostenere per l'esecuzione dei lavori e compensando le spese del grado.
Con atto d'appello del 06.02.2019 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 11 del 11 gennaio 2019 chiedendone la parziale riforma.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta del 12.06.2019 contestando la domanda degli appellanti e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI IN PRIMO GRADO
Per gli attori:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa sospensione con urgenza di ogni delibera della assemblea generale straordinaria del 27 ottobre 2016 del Supercondominio Controparte_2 dichiarare, per i motivi di cui in premessa, tale predetta assemblea nulla con ogni conseguenza di legge e di conseguenza annullare tutte le delibere adottate nel corso della stessa assemblea. In ogni caso dichiarare nulle e/o annullabili le delibere tutte di cui all'ordine del giorno della predetta assemblea per i motivi di cui in narrativa. Con ogni altro provvedimento di legge ritenuto necessario dal Giudicante. Con vittoria di spese di giudizio”.
Per il convenuto:
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice in quanto nella domanda di mediazione obbligatoria depositata in data 07.12.2016 sono stati indicati solo una parte dei presunti motivi di nullità delle delibere poi dedotti in giudizio;
pagina 3 di 7 - accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori conseguentemente dichiarare improcedibile il giudizio ordinandone l'estinzione e la cancellazione.
Nel merito: respingere comunque l'impugnazione e tutte le domande avversarie e conseguentemente assolvere il convenuto da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Gli appellanti si sono lamentati della decisone del Tribunale poiché aveva compensato le spese fra le parti, nonostante avesse accolto parzialmente la domanda e avesse respinto due eccezioni preliminari formulate dalla controparte.
Infatti il Tribunale aveva rigettato le eccezioni formulate dalla difesa del Controparte_2 circa la carenza di interesse ad agire degli attori, così come quella di improcedibilità della domanda, posto che il procedimento di mediazione si era regolarmente tenuto, senza la partecipazione del il cui Amministratore nemmeno si era presentato alla Controparte_2 mediazione e aveva ritenuto parzialmente fondata la domanda degli attori, relativamente alla illegittimità della delibera sul punto 1 dell'O.d.G., per il quale i condomini che si erano resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione erano esentati dalle spese relative ai lavori condominiali per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi, posto che la deroga a partecipare a queste spese doveva essere presa all'unanimità, cosa che non era avvenuta.
L'appellato ha dedotto che con riferimento alle censure formulate dagli appellanti alla sentenza nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese il Tribunale aveva così stabilito valutando la soccombenza reciproca, ipotesi che si configura quando il Giudice accoglie solo uno o più capi dell'unica domanda proposta dall'attore.
********
Ebbene il Tribunale nell'accogliere parzialmente l'impugnazione ha ritenuto che fosse fondata la censura relativa all'illegittimità della delibera sul punto 1 all'o.d.g. – “discussioni, nuove valutazioni e decisioni in merito all'affidamento di incarichi per il prosieguo per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi” – limitatamente alla parte in cui viene individuata la modalità di riparto delle spese relative all'intervento tecnico discusso ed approvato dall'assemblea.
Infatti, al punto 1, della delibera impugnata testualmente si legge: “L'assemblea all'unanimità, ad eccezione del sig. che vota contrario, (….omissis…) approva anche la soluzione tecnica Pt_1 che prevede interventi per nuove superfici di areazione nei box del secondo piano interrato che si affacciano nel cavedio. Tutto questo al fine di presentare un progetto aderente alla “norma
pagina 4 di 7 verticale” per la quale la competenza è in carico al comando provinciale (PC). I condomini che si sono resi disponibili a garantire la servitù di ventilazione e che per contro non pagheranno
l'intervento per l'ottenimento del nuovo certificato prevenzione incendi sono: (…omissis…) per un totale di n.13 autorimesse. Si specifica che tali condomini, che garantiscono la servitù di ventilazione non pagheranno nemmeno gli interventi per le modifiche interne al singolo box privato come la sostituzione del portone e l'ampliamento della finestra verso il cavedio nonché
l'installazione di nuovi serramenti” e proseguendo nella motivazione sul punto ha ritenuto che
“Sulla contestazione degli attori, il convenuto ha opposto che quanto lamentato non ha formato oggetto di votazione e che è stato sottoposto all'assemblea un criterio di riparto delle spese in attesa di trovare la soluzione più idonea a formalizzare in modo definitivo l'accordo sull' intervento da eseguire rimandando a momento successivo le modalità concrete ed effettive della costituzione della servitù alla quale alcuni condomini si sono resi disponibili.
Invero, i termini della delibera evidenziano l'approvazione di una soluzione tecnica correlata ad interventi di ampliamento delle superfici di ventilazione realizzabili a fronte della disponibilità dei condomini - che la medesima delibera indica - e che per tale disponibilità vengono esonerati dalla partecipazione alla spesa.
In altri termini, l'espressione del criterio di riparto – che esclude alcuni condomini dalla spesa
- appare sorretta dall'approvazione dell'assemblea in punto all'intervento mentre il verbale non contiene riserva a chiarimento della natura di ipotesi della soluzione prospettata né rinvia ad altra
e/o differente formalizzazione al riguardo.
La delibera sul punto è pertanto da ritenersi viziata dal momento che i criteri di riparto delle spese condominiali sono, obbligatoriamente, quelli previsti dall'art.1123 c.c. che contiene una disciplina derogabile solo da diversa convenzione – che la norma fa salva – ovvero dall'unanimità dei condomini.
Mentre quest'ultima ipotesi è esclusa nel caso in esame – stante il voto contrario del condomino -, neppure risulta provata l'esistenza di valida deroga ai principi codicistici in Pt_1 materia di riparto non risultando prodotto regolamento contrattuale che diversamente regolamenti sul punto né differente accordo.
Va altresì affermato che le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art.1135, n.2, sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge, e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi. Pertanto, la deliberazione
pagina 5 di 7 assembleare, che modifichi detti criteri, è inefficace per nullità radicale deducibile senza limitazioni di tempo, e non meramente annullabile (cfr. Cass. 2301/2001, Cass.126/2000)
La delibera va pertanto dichiarata nulla limitatamente agli ultimi due periodi del punto 1 e, segnatamente, limitatamente alla previsione di esonero da spese di alcuni condomini nella stessa contenuta in quanto implicante deroga ai criteri legali di riparto.
Le risultanze di causa sopra evidenziate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Ebbene, tale sentenza non è stata impugnata dalle parti sulle questioni oggetto di controversia, ma solo limitatamente al regolamento delle spese di lite.
Quindi, la sentenza va riformata solo limitatamente a tale pronuncia in punto di spese.
Infatti, quando una domanda viene accolta parzialmente se articolata in più capi la decisione deve tener conto del fatto che la parte attrice sia risultata vittoriosa e, quindi, sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'aver agito in giudizio risulta giustificato e, quindi, il regolamento delle spese deve dare giusto rilievo alla causazione del giudizio e dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo però le spese a carico del convenuto
(Cass. Civ. Sez. VI^, ordinanza del 9.4.2018 n.8668; Cass. Civ. Sez. III^ 19.10.2016 n.21069).
Nel nostro caso, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si è reso necessario per la illegittima deliberazione assunta e anche per la ingiustificata comparizione alla mediazione da parte di un rappresentante del Supercondominio che ha dato causa alla lite, sicché il parziale accoglimento della domanda attorea, in assenza di domanda riconvenzionale, non integra gli estremi della soccombenza reciproca, con le ovvie conseguenze in terna di condanna alle spese (Cass. Civ.
12.05.2015 n, 9587; Cass. Civ. 26.05.2006 n. 12629; Cass. 09.03.2004 n. 4755, Cass. 21 marzo
1994 n. 2653).
Appare, quindi, opportuno riformare la sentenza impugnata e, atteso il parziale accoglimento delle censure sulle quali era fondata la domanda di annullamento degli attori, la ripartizione delle spese di lite va parzialmente compensata e posta per la metà a carico dell'appellato per le attività di studio, introduzione, trattazione, decisione, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di primo grado.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore degli appellanti e a carico della appellata, con parziale compensazione anche in questo pagina 6 di 7 caso per la metà, in base allo scaglione di valore minimo previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi, per le attività di studio, introduzione, decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –accoglie come in motivazione l'impugnazione in parziale riforma della sentenza impugnata,
II – condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite di primo grado, già compensate come in motivazione e liquidate in euro 1.270,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA
e IVA come per legge,
III- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado, già compensate come in motivazione e liquidate in euro 915,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 10 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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