Articolo 2809 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2809.

(Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca).

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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