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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 09/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1920 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Lucia Schiaretti Presidente
Costanza Comunale Giudice
Paola Compagna Giudice relatore
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1920 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Livia Ranuzzi ed elettivamente domiciliate C.F._3
presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione di riduzione.
Conclusioni
Per parte attrice: “In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi ed in particolare le prove per testi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ed inoltre per l'escussione dei testi e Testimone_1 [...]
(non comparsi) sui capitoli di prova 2-3-4 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. Nel merito si precisano Tes_2 le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate, anche alla luce della comparsa di costituzione avversaria, nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. della difesa dell'attrice respingendo qualsivoglia domanda di Parte_1 parte convenuta”;
Per parte convenuta: “-1) In via istruttoria, chiedono ammettersi le seguenti prove: -a) ammissione di perizia calligrafica sui due documenti “riconoscimento di debito “e successivi rinnovi, depositati sub doc n.15,15a e 16, già
1 ammessa dal Giudice dr. con ordinanze del 20.11.2020 e 1° dicembre 2021 e non potutasi espletare per Per_1 smarrimento dell'originale al momento dell'espletamento, come denunciato, non essendo condivisibili le motivazioni offerte dal giudice alla sua mancata ammissione. -b) riconvocazione del CT perché completi la perizia in Per_2 ottemperanza ai quesiti richiesti dal Giudice, fornendo i dati relativi agli oneri condominiali gravanti sui beni caduti in successione (cfr. punto c_dei quesiti -ordinanza del 07.06.2023 e precisamente” riferisca circa la regolarità dei passaggi nel ventennio, nonché circa l'esistenza di formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale, gravanti sui beni……” -c) Richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dei terreni in quanto la domanda di divisione e scioglimento proposta dalla attrice coinvolge tutti i beni relitti dal de cuius, compresi i terreni in
Pistoia, come emerge dall'inventario redatto dal Cancelliere su istanza della attrice, nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, previo accertamento del frazionamento dei terreni stessi, cui il CT nulla ha risposto;
-d)
Autorizzare il deposito della documentazione attestante le spese sostenute per la manutenzione dei beni caduti in
successione nonché di quella attestante i debiti del de cuius dovendo tutti gli importi essere considerati per la quantificazione della quota di legittima come già richiesto nei verbali delle udienze del l'08 ottobre e del 21.05.2024. 2) nel merito a1) in via principale respingere la domanda di riduzione proposta da sul Parte_1 presupposto, evidenziato sin dalla costituzione in giudizio, che la stessa attrice non solo non ha indicato l'ammontare della lesione di legittima subita, ma non ha neppure fornito una prova della effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum, avendo indicato come “donatum” un bene di esclusiva proprietà della convenuta ed insistendo sulla CT sul punto nonostante la convenuta avesse Controparte_1 documentalmente provato la propria intestazione sul bene. Con tale comportamento ha quindi esposto le convenute ad
affrontare il costo di una CT che poteva tranquillamente essere ridotto ed ha procrastinato i tempi della soluzione della controversia. a2) accogliere la domanda svolta in via riconvenzionale dalle convenute e per l'effetto dichiarare la nullità della donazione limitatamente alla sola disposizione relativa allo immobile sito in Prato via di Cantagallo n.315 sub part.49, in quanto già di proprietà di , come accertato dal ctu, con accollo delle spese di CT Controparte_1 interamente a carico della attrice;
a3) in via subordinata ed in rito, procedere alla quantificazione della sola per centuale
di quota spettante alla attrice, epurando le perizie redatta dai due CT da ogni valutazione personale, previo accertamento, per quanto riguarda la eventuale successione nelle quote della Valantex srl, della effettiva natura del lascito testamentario (se a titolo di eredità o a titolo di legato); -a4) in via subordinata e nel merito, procedere all'accertamento della sola esatta percentuale della quota spettante eventualmente alla attrice, in comunione con gli altri eredi, non potendo essere liquidata alcuna quota nella percentuale accertata, dovendosi prioritariamente procedere all'esperimento delle attività anche notarili necessarie per procedere alla intestazione ai singoli comunisti della percentuale di quota ad ognuno spettante. Per quanto riguarda invece il valore locatizio dei beni caduti in successione, piaccia al tribunale considerare unicamente il canone effettivamente corrisposto e confluito nella società Valantex e non
quello ipotetico alla attualità. -3) in via di estremo subordine ed eventuale: b1) rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento di quanto necessario per procedere alla divisione della comunione ereditaria come richiesto dalla attrice;
b2) accogliere la richiesta di sospensione della divisione ex art.717 c.c. per un periodo di 5 anni e limitatamente ai beni in comunione, per consentire la vendita degli stessi a prezzi di mercato evitando la vendita all'asta. Con vittoria delle spese e dei diritti e con condanna della attrice al pagamento delle spese di CT anche limitatamente alla parte Per_2 relativa all'immobile in donazione, riconosciuto già di proprietà ”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto nei confronti di Parte_1 CP_1
e la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento di redatto Controparte_2 Persona_3 il 9 giugno 2014, e della donazione realizzata dal de cuius in favore di con conseguente Controparte_1 reintegrazione nella quota spettante all'attrice e divisione dei beni caduti in comunione ereditaria.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere figlia di e di Persona_3 Persona_4 dal cui matrimonio era nato anche che in gioventù si era trasferita nel Regno
[...] Persona_5
Unito per motivi di lavoro, pur essendo rimasta legata ad entrambi i genitori;
che rientrata in Italia aveva mantenuto rapporti con questi ultimi, ma in particolare con la madre, che era deceduta l'8 dicembre 2014; che a partire da tale momento i rapporti con il padre, che abitava con il fratello e l a di lui famiglia, erano Per_5 diventati sempre più rari;
che il 27 gennaio 2017 era deceduto anche e Persona_3 Per_5 prima, e le due figlie e poi erano rimaste nell'esclusivo godimento dei beni
[...] CP_1 CP_2 ereditari, estromettendone l'attrice; che, pertanto, anche in sede di inventario, redatto senza la collaborazione di aveva potuto ricostruire il patrimonio del de cuius solo in via presuntiva e non Persona_5 esaustiva;
che aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre il 28 settembre 2017; che nell'ambito del procedimento attivato ex art. 481 c.c. nei confronti di questi si era Persona_5 costituito depositando un testamento olografo del de cuius che lo nominava unico erede, in via alternativa alle figlie, e , dichiarando di rinunciare all'eredità; che il testamento disponeva, più CP_1 CP_2 precisamente, quanto segue: “voglio che i miei beni che consistono in una civile abitazione nel Comune di
Prato e terreni nel Comune di Pistoia e i suoi eventuali frutti vengano dati a mio figlio Controparte_3
o alle sue figlie cedo le quote della mia ditta Valantex s.r.l. a mio figlio”; che il tentativo di mediazione
[...] instaurato al fine di arrivare ad una composizione bonaria della lite relativa alla divisione non aveva avuto successo;
che e vi avevano partecipato senza nulla eccepire circa la propria CP_1 Controparte_2 qualità di eredi e risultavano essere subentrate nelle quote sociali del nonno.
In merito ai beni ereditari ha esposto che: dalla documentazione depositata presso la CCIAA di Prato risultava che il de cuius era titolare della quota del 50% delle partecipazioni sociali della VALANTEX S.R.L., dal valore nominale di euro 5.165,00, mentre il restante 50% faceva capo alla defunta moglie Persona_4 il de cuius era cointestatario con la moglie premorta di libretto postale di deposito avente un saldo di euro 5,61 al momento della morte;
egli era inoltre proprietario dell'autovettura KIA SPORTAGE targata BC474PC ritirata dalla circolazione il 30 ottobre 2017; durante le operazioni di inventario era emerso che Per_3 ra proprietario di tre unità immobiliari site nel comune di Prato e comproprietario di alcuni terreni
[...] siti nella provincia di Pistoia;
in particolare, si trattava del fabbricato sito in Prato via di Cantagallo n. 315 piano T-S1, censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 4 part. 247 sub. 500 cat., del fabbricato sito in
Prato via di Cantagallo n. 315 piano T censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 4 part. 485, del fabbricato sito in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269; tuttavia, aggiornate le visure, era risultato che, oltre ai terreni in provincia di Pistoia, era proprietario soltanto dell'immobile sito in via di Galceti;
all'esito delle indagini intraprese, era infatti emerso che Per_3 veva donato ad l'immobile sito in Cantagallo, n. 315, adibito a magazzino e
[...] Controparte_1
3 rimessa attrezzi, corredato da appezzamento di terreno dalla superficie di circa 2.200 mq e da una piccola area urbana di circa 91 mq;
l'unità immobiliare di via dei Galceti era stata locata a cittadini cinesi.
Si sono costituite e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in via CP_1 Controparte_2 riconvenzionale di dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 6 maggio 2015 o, in via subordinata, accertarne il valore in euro 52.000,00.
A sostegno della difesa, hanno allegato che: il 27 gennaio 2017 era deceduto in Prato Persona_3 lasciando un testamento olografo redatto il 9 giugno 2014 e pubblicato il 10 gennaio 2018, destinando i propri beni, ossia un immobile sito in Prato e i terreni posti in Pistoia, al figlio , o in alternativa alle di lui Per_5 figlie, e , riservando ad le quote della società VALANTEX;
CP_1 CP_2 Per_5 Persona_5 aveva dichiarato di rinunciare all'eredità a verbale dell'udienza del 21 maggio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. n. 680/2018 del Tribunale di Prato, e le sue figlie, chiamate per rappresentazione, avevano accettato l'eredità per fatti concludenti;
concluso senza successo il tentativo di mediazione attivato da , e l'avevano invitata a nominare un Notaio di sua Parte_1 CP_1 CP_2 fiducia per provvedere al trasferimento di quanto a lei spettante, ossia la quota della proprietà dell'immobile sito in Prato, via di Galceti n. 81 e, in comproprietà, delle quote societarie;
aveva fatto seguito la notifica dell'atto di citazione.
Quanto ai beni ereditari, hanno contestato la quantificazione del relativo valore, precisando innanzitutto che l'autovettura era stata demolita. In merito all'immobile di via dei Galceti n. 81/11 hanno confermato che lo stesso era stato locato a partire dal 2016 con due separati contratti: l'abitazione principale era stata concessa in godimento a e per un canone annuo di euro 9.600,00, mentre la Persona_6 Persona_7 seconda porzione era locata ad che versava un canone di 600,00 euro annui;
tali importi Persona_5 erano stati destinati da quale forma di finanziamento e sino alla concorrenza di euro Persona_3
30.000,00, alla società VALANTEX, come risultava dal verbale di assemblea del 10 dicembre 2016.
Hanno aggiunto che l'eredità era gravata anche da poste passive, deducendo che: aveva Persona_3 contratto con il figlio un debito di euro 41.316,55 e un debito di euro 30.987,41, come da Per_5 riconoscimenti di debito del 5 settembre 1996 e del 10 gennaio 1996, oltre ai successivi rinnovi del 4 febbraio
2003, 9 marzo 2009 e 18 ottobre 2011; pertanto il debito della massa ammontava per tale causa ad euro
72.303,96, oltre interessi, dalla data della sottoscrizione al pagamento;
vi erano poi i debiti nei confronti dell e di infine, doveva essere considerata l'assicurazione Controparte_4 Pt_2 sull'immobile per euro 330,00 all'anno, le spese sostenute per il funerale, per euro 1.249,00, e quelle condominiali relative all'anno 2018, per euro 1.533,87.
Hanno, poi, fatto presente che il bene immobile che risultava essere stato trasferito da ad Persona_3 non era mai stato di proprietà del de cuius, essendo il trasferimento formale funzionale Controparte_1 alla riunione catastale delle particelle relative all'immobile principale;
in particolare, in origine, mentre quest'ultimo era indicato alla particella 248, la particella 249 identificava una dependance, la particella 247 un terreno agricolo e la particella 250 un piccolo rudere demolito negli anni '90 e non più esistente;
il compendio era originariamente di proprietà di e le quali avevano Controparte_5 Parte_3
4 promesso in vendita tutte le citate particelle a madre delle convenute, con preliminare Persona_8 del 5 luglio 1976; nel 1981, alla stipula del definitivo il Notaio aveva specificato che l'immobile di via
Cantagallo n. 315 comprendeva “due piccole costruzioni ubicate in prossimità della cosa ed adibite a centrale termica, lavanderia e ripostiglio e garage. Al N.C.E.U. DEL Comune di Prato i beni suddescritti risultano rappresentati in foglio di mappa 4 dalle particelle 248, 249 e 250”; nella stessa data le venditrici avevano aggiunto un foglio al precedente contratto preliminare, dichiarando che: “in data odierna è stato stipulato il rogito con atto per notar relativo agli immobili promessi in vendita con la presente scrittura fatta Per_9 eccezione per un appezzamento di terreno di mq 3.000,00 circa, circostante la casa in Prato, via Cantagallo
315. Le promittenti venditrici dichiarano di avere oggi incassato il prezzo relativo anche a detto appezzamento di terreno il rogito relativo a detto appezzamento di terreno verrà stipulato successivamente e su richiesta della sig.ra ; con sentenza n. 426/1984 del 13 giugno 1984 il Tribunale di Prato “dichiara che il Per_8 contratto di compravendita di cui al rogito […] è simulato, per interposizione simulata della Per_9 [...]
dichiara che il vero acquirente è quale interponente simulante, e quindi Parte_4 Persona_10 proprietario ad ogni effetto degli immobili descritti nell'atto di cui sopra”, ordinandone la trascrizione in favore di padre di il 22 dicembre 1989 questi aveva alienato i predetti Persona_10 Persona_8 beni alla SUPERMAGLIA S.R.L. di cui era amministratrice sorella della moglie del Persona_11 quanto al terreno identificato alla particella 247, lo stesso era stato oggetto di un'azione ex art. Per_8
2932 c.c., culminata in una transazione con la quale si decise di intestarlo a che aveva Persona_3 accettato;
così l'11 maggio 1988 le vevano trasferito a la particella 247, dando CP_5 Persona_3 atto che il prezzo era stato pagato dall'acquirente al di fuori dell'atto; il 29 ottobre 1991, Persona_12 Per_1 veva venduto l'immobile ad figlia di e sorella di con
[...] Persona_13 Per_8 atto nel quale lo stesso, nonostante non fosse ancora censito, veniva identificato alle particelle 248-249-250, confinante con la proprietà il 23 novembre 1995 gli immobili erano stati trasferiti ad Per_3 CP_1 il 30 aprile 1999 il Comune di Prato aveva rilasciato la concessione edilizia i n sanatoria;
tuttavia,
[...] lo stato di fatto non corrispondeva alle risultanze catastali, in quanto l'immobile di cui alla particella 249, ossia il ripostiglio-centrale termica, risultava insistere in parte sul terreno di all'esito Persona_3 dell'aggiornamento del 19 novembre 2014 la dependance si trovava fuori dalla particella 249; al fine di snellire le pratiche e rappresentarono che la particella 247 contenesse anche l'immobile CP_1 Persona_3
e successivamente avevano perfezionato la donazione del 6 maggio 2015.
All'udienza del 19 dicembre 2019, parte attrice ha dichiarato di non riconoscere le sottoscrizioni apposte ai documenti 9,10,15,15-bis e 16, riferite al de cuius; parte convenuta ha dunque formulato istanza di verificazione.
Con memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. le convenute hanno fatto presente che il de cuius non disponeva delle risorse necessarie a dare inizio alla propria attività imprenditoriale e che alla morte del nonno il creditore aveva fornito alle eredi copia dei medesimi atti, mentre le pretese creditorie erano state formalizzate mediante l'invio di una raccomandata;
pertanto, le stesse non erano in possesso dei relativi originali, che erano rimasti nella disponibilità del creditore sul punto, hanno aggiunto che l'esito del procedimento di Persona_5
5 verificazione non sarebbe stato opponibile a quest'ultimo, estraneo al giudizio. Hanno poi osservato che la controparte non aveva offerto una ricostruzione precisa del patrimonio ereditario e in particolare delle quote di proprietà spettanti al de cuius, sia per quanto riguarda i terreni in Pistoia sia per quanto riguarda la società
VALANTEX.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2020, il Giudice ha disposto lo svolgimento di consulenza tecnica grafologica sulle scritture disconosciute, ordinando all Controparte_4
l'esibizione dei contratti di locazione e ad dei riconoscimenti di debito, e riservandosi Persona_5 sulle altre istanze istruttorie.
Con nota di deposito del 27 gennaio 2021, ha dato atto di non essere più nel possesso Persona_5 degli originali dei documenti di cui era stata richiesta l'esibizione, per averli smarriti, come denunciato alla
Polizia Municipale.
Depositata la CT grafologica e respinta l'istanza di rinnovazione avanzata dalla parte convenuta, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste da parte attrice e la controprova articolata dalle convenute.
All'udienza del 9 settembre 2022, poiché i testi regolarmente intimati non erano comparsi, il Giudice ne ha ordinato l'accompagnamento coattivo.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2023, la scrivente Giudice, alla quale, nelle more, il fascicolo era stato assegnato, ha applicato la sanzione prevista dall'art. 255 c.p.c. nei confronti del testimone regolarmente intimato e non comparso, rilevando l'irregolarità della notifica nei confronti dell'altro testimone non comparso ed ha disposto lo svolgimento di consulenza tecnica per la stima degli immobili oggetto di causa e delle quote confluite nell'asse ereditario, domandando infine all , ex CP_6 art. 213 c.p.c. di indicare l'istituto di credito presso cui era stata accreditata la pensione di Persona_3
Con nota del 30 gennaio 2024 il tecnico incaricato di stimare i cespiti immobiliari ha comunicato che il CTP di parte convenuta non aveva mai presenziato agli incontri e che non era stato possibile accedere all'immobile posto in Prato, via Cantagallo n. 315 e all'immobile di via dei Galceti n. 81/11.
Depositati gli elaborati peritali, all'udienza del 21 maggio 2024 il difensore di parte attrice ha osservato come non era possibile, in mancanza di sopralluogo, una stima realistica del cespite di via Cantagallo n. 315, considerato che lo stesso, accatastato come bene comune non censibile e privo di reddito fondiario, risultava occupato da un fabbricato e da un campo da tennis;
infine ha osservato come non fosse ancora pervenuta risposta dall in ordine alla richiesta ex art. 213 c.p.c. Parte convenuta ha evidenziato la necessità di CP_6 chiamare in causa i terzi comproprietari dei terreni in Pistoia ed ha chiesto l'autorizzazione al deposito di documentazione attinente alle spese sostenute per gli immobili caduti in successione e agli altri debiti maturati in corso di causa e non ancora saldati;
infine ha fatto presente che erano stati rinvenuti gli originali degli atti di riconoscimento di debito, chiedendo di assumere al riguardo gli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ha rigettato le istanze della parte convenuta, onerando parte attrice di notificare all' la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. CP_6
All'udienza dell'8 ottobre 2024, parte convenuta ha chiesto l'integrazione della CT grafologica sui documenti rinvenuti in corso di causa e ha insistito nell'ammissione della documentazione riguardante le spese
6 sopravvenute. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha respinto le istanze delle convenute.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24 ottobre 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e, con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c., il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
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1. Sulla domanda di riduzione.
in qualità di erede totalmente pretermessa dal testamento di Parte_1 Persona_3 ha innanzitutto chiesto la riduzione degli atti dispositivi, inter vivos e mortis causa, effettuati dal de cuius in lesione della quota di legittima a lei riservata.
Mediante l'azione di riduzione i legittimari, i cui diritti di legittima siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentarie e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, nei loro confronti, delle disposizioni lesive (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 27/10/2008, n. 25834).
Infatti, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legitti ma o di riserva). La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili -su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 cod. civ.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Nel caso di specie, vantando lo status di figlia del de cuius Parte_1 Persona_3 assume la qualità di legittimaria ex art. 536, co. 1 c.c. Conseguentemente, nel concorso con le eredi del fratello,
le quali, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, hanno accettato l'eredità a lui devoluta, Persona_5 la quota di riserva a lei spettante risulta pari ad un terzo dell'asse ereditario, ex art. 537 c.c.
Al riguardo le convenute osservano che essendo state chiamate all'eredità per sostituzione, “la quota di legittima spettante agli eredi, sarà da dividere in tre quote distinte, essendo per l'appunto n. 3 gli eredi legittimi (ai discendenti dei figli la legge riserva gli stessi diritti dei figli)”.
In realtà, come sottolineato dalla stessa parte convenuta, venendo in gioco l'istituto della sostituzione (“è lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere prevalendo (la sostituzione), sia sulla rappresentazione che sull'accrescimento” Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud. 14/12/2023, 01/03/2024, n. 5487), e risultano essere CP_1 Controparte_2
7 eredi testamentarie, e non eredi legittime;
al contrario, assume la qualità di Parte_1 legittimaria, cui la legge riserva, ex art. 537 c.c. la quota di un terzo dell'intero asse ereditario, indipendentemente dal numero di eredi testamentari designati dal testatore.
Come la Corte di Cassazione ha più volte chiarito, la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quo ta disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c., comma 2), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 04 -12-2015,
n. 24755; Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 23/12/2014, Rv. 633774; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012,
Rv. 623475; Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993, Rv.484561).
Nella fattispecie in esame, con il testamento olografo del 9 giugno 2014, ha disposto del Persona_3 proprio patrimonio in favore del figlio o, in alternativa, delle figlie di lui, e Persona_5 CP_1
lasciando al figlio anche le quote di partecipazione nella società VALANTEX. CP_2 Per_5
Il de cuius ha, dunque, totalmente pretermesso la figlia legittimaria, ricorrendo i Parte_1 presupposti per la riduzione delle disposizioni lesive.
2. Sul relictum.
Parte attrice assume che i beni lasciati dal de cuius al momento della morte siano i seguenti: piena proprietà dell'immobile in via di Galceti n. 81; partecipazione pari al 50% nelle quote della società VALANTEX;
euro
5,62 giacenti sul libretto postale cointestato alla moglie premorta;
autoveicolo KIA SPORTAGE targata BC
474 PC;
quota di proprietà dei terreni posti in provincia di Pistoia.
Occorre dunque procedere, anche alla luce delle contestazioni mosse dalla parte convenuta, l'effettiva appartenenza di tali beni all'asse ereditario, la rispettiva consistenza e il valore di mercato.
Innanzitutto, devono essere respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio con i comproprietari dei terreni siti nella provincia di Pistoia e all'indeterminatezza della domanda per insufficiente identificazione dei beni ereditari.
Quanto al primo profilo, va premesso che i presupposti del litisconsorzio necessario si individuano, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2900 e azione surrogatoria), sulla base della situazione sostanziale dedotta in giudizio, allorché questa abbia natura plurisoggettiva e debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, sul presupposto che la sentenza che non avesse effetti nei confronti di tutti sarebbe inutiliter data (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454)
8 Si sottolinea, in merito che: “la funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti”
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/03/2004, n. 4714, rv. 570877).
Nel caso di specie la domanda di parte attrice è diretta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima e, all'esito, la divisione dei beni caduti in comunione. L'oggetto della domanda concerne, dunque, i beni ereditari, tra cui rientrerebbe, secondo la prospettazione dell'attrice, anche una quota della proprietà dei terreni di cui si discute;
ne discende che l'oggetto della domanda è circoscritto alla quota dei terreni in proprietà del de cuius, che dovrà essere ripartita (in ipotesi di pieno accoglimento della domanda di riduzione e di reintegra) tra gli eredi di quest'ultimo, senza tangere il rapporto con gli altri comproprietari.
Pertanto, non si ravvisano i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi.
Venendo al secondo aspetto, l'attore che agisce, in qualità di legittimario totalmente pretermesso, in riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, sotto il profilo assertivo, ha l'onere di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius; soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione delle altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione;
non può però imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, o che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/01/2023, n. 348; Cass. civ. Sez. II Sent.,
02/09/2020, n. 18199).
Nel caso di specie, la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata quanto all'indicazione e identificazione dei beni lasciati dal de cuius, anche alla luce delle complessive risultanze di causa e tenuto conto delle allegazioni di parte convenuta, risultando una questione attinente al thema probandum se gli stessi facciano parte dell'asse ereditario e in quale misura.
Passando all'esame dei singoli cespiti indicati da parte attrice, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. L'immobile di via dei Galceti.
È pacifico tra le parti in causa che sia caduta in successione la piena proprietà dell'immobile di via dei Galceti nc. 81/11, catastalmente identificato al foglio di mappa 22, particella 1269.
Quanto al valore, il CT, premettendo di non averne potuto valutare lo stato di manutenzione, la conformità catastale ed edilizia, ne ha calcolato la superficie commerciale e ne ha quantificato il prezzo tenendo conto della tipologia e delle finiture (esterne), della zona in cui è collocato e delle contrattazioni relative ad immobili
9 simili, concludendo per un valore venale di euro 307.800,00, ottenuto applicando al valore unitario medio
(stimato in euro 1.800,00) moltiplicato per la superficie commerciale (190,00 mq) una riduzione del 10%, dovuta alla possibile presenza di vizi e all'impossibilità di verificarne lo stato di manutenzione.
Il Tribunale ritiene che i parametri utilizzati dal CT possano essere integralmente recepiti in questa sede, in quanto giustificati da una motivazione seria e completa, mentre non si possa condividere la decisione di decurtare l'importo ottenuto del 10%, riduzione che il tecnico del Tribunale ha applicato cautelativamente, tenendo conto della possibilità che il valore dell'immobile potesse essere compromesso dalla presenza di vizi, non avendo potuto escluderli a causa dell'impossibilità di accedervi.
Tuttavia, l'accesso all'immobile non è stato possibile a causa della mancanza di collaborazione da parte delle convenute che, pacificamente, ne hanno la disponibilità.
Sul punto, con nota del 30 gennaio 2024, il tecnico incaricato dal Tribunale ha fatto presente che non era stato possibile accedere né all'immobile di via Cantagallo n. 315 né a quello di via di Galceti n. 81/11, per assenza dei proprietari, nonostante le date dei sopralluoghi fossero state debitamente comunicate ai CTP e ai legali delle parti.
Dagli allegati emerge che presso l'immobile di via dei Galceti era stato svolto il sopralluogo del 24 ottobre
2024 e del 16 gennaio 2024, mentre presso l'immobile di via Cantagallo si era svolto il sopralluogo del 15 ottobre 2024. In nessuna di queste occasioni era stato possibile accedere agli immobili, non essendo presente nessuno;
nonostante, poi, fosse presente anche il CTP di parte convenuta, Nella né in Per_8 Per_8 quelle occasioni, né in seguito, parte convenuta ha offerto alcuna giustificazione per non aver collaborato al completamento delle operazioni peritali.
Tale condotta ostativa, anche a norma dell'art. 116 c.p.c. che consente di trarre argomenti di prova dai comportamenti delle parti, non può certo andare a vantaggio di chi l'ha posta in essere, cosicché, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, ai fini della riunione fittizia, l'immobile dovrà essere considerato in ottimo stato manutentivo e privo di vizi di sorta.
Ne consegue che ad esso può essere attribuito un valore di 342.000,00 euro.
Non fanno invece parte del relictum i frutti prodotti dall'immobile, considerato che quelli maturati prima della morte del de cuius possono essere computati soltanto ove ne sia dimostrata l'esistenza al momento della morte, mentre quelli maturati successivamente cadono in comunione ereditaria. I frutti maturati dopo l'apertura della successione dovranno, dunque, essere considerati in sede divisoria soltanto all'esito dell'accertamento delle quote spettanti ai singoli eredi, senza che possano essere computati nel relictum.
Resta, quindi, fermo che, laddove all'esito dell'azione di riduzione l'attrice dovesse essere reintegrata nella proprietà del bene immobile o di una sua quota, dovranno essere calcolati in suo favore i frutti di cui all'art. 561, co. 2, c.c.
2.2. I terreni della provincia di Pistoia.
Fanno parte del compendio ereditario anche i terreni ubicati nel Comune di Pistoia ed identificati al Catasto
Terreni del Comune di Pistoia nel foglio di mappa 94 p.lla 37, fg. 98 p.lla 214, fg. 100 p.lle 132 – 134 – 183 –
184 – 255 - 256, fg. 115 p.lle 308 – 368 – 628, e più precisamente: i 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati
10 nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e
256; i 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella 214; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Vicatoli, identificato al foglio di mappa 115, particella
628; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e
Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308.
Tali cespiti risultano pervenuti a per via della successione di Persona_3 Persona_14
Alla luce delle informazioni reperite in relazione alle contrattazioni aventi ad oggetto terreni simili e alle relative caratteristiche, il CT ha stimato il valore complessivo della quota appartenente al de cuius, in euro
7.665,00 e da tale somma non vi è motivo di discostarsi, attesa la completezza della motivazione tecnica e la mancanza di contestazioni.
Tale somma rappresenta il valore della quota indivisa caduta in successione, e, dunque, parte del relictum da considerare ai fini della riunione fittizia, senza che vengano in rilievo, in questa sede, questione relative al frazionamento dei terreni o alla divisione nei confronti degli altri comproprietari, questione che, come già visto, risulta estranea all'oggetto del presente giudizio.
2.3. Sulle quote della VALANTEX S.R.L.
È altresì pacifico che l'eredità di comprenda le quote della società VALANTEX Persona_3 appartenenti al de cuius.
Come si legge nella relazione depositata dal tecnico del Tribunale, si tratta di società costituita il 2 aprile 1988 da e da con capitale sociale di euro 10.330,00, con sede legale Persona_3 Persona_4 in Prato, via Cantagallo 313 A/B/C avente ad oggetto “La produzione, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la rappresentanza e la trasformazione di prodotti e materie prime tessili, maglieria e dell'abbigliamento in genere, a qualunque stadio della lavorazione, sia per conto proprio sia per conto terzi, in Italia e all'estero”.
La quota di spettanza di comprende il 66,67%, di cui il 50% derivante dalla sottoscrizione Persona_3 del capitale sociale al momento della costituzione e il 16,67% derivante dalla successione di Persona_4 deceduta l'8 dicembre 2014.
[...]
È chiaro che tra i beni caduti nella successione di debbano essere considerate anche le Persona_3 quote da lui ereditate da essendo entrate per successione nel patrimonio del de Persona_4 cuius alla morte di quest'ultima, indipendentemente dall'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2470
c.c. Tale norma impone, ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società, l'adempimento della formalità pubblicitaria del deposito dell'atto presso il registro delle imprese;
tuttavia, poiché il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede né ad substantiam né ad probationem
l'adempimento di tale onere, l'acquisto della quota nel patrimonio dell'erede si perfeziona in forza
11 dell'accettazione dell'eredità. Peraltro, dalla visura storica della VALANTEX emerge l'iscrizione del trasferimento, per successione derivante dall'atto dell'8 dicembre 2014, depositato il 29 novembre 2018, di un terzo delle quote di a (v. allegato 1 CT . Persona_4 Persona_3 Per_15
Non ha poi alcun rilievo la circostanza che dal tenore del testamento olografo di emerga Persona_3 che tali quote siano state trasferite ad a titolo di legato, considerato che a norma dell'art. Persona_5
556 c.c. va considerato tutto il relictum, indipendentemente dal fatto che parte di esso abbia costituito oggetto di disposizione mortis causa a titolo particolare, e che a norma dell'art. 558 c.c. “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”. Pertanto, anche laddove e fossero subentrate nelle quote societarie a titolo di legato e non a CP_1 Controparte_2 titolo di eredi, ciò non è di ostacolo alla possibile riduzione della disposizione.
Quanto alla stima del valore delle quote cadute in successione, il CT ha premesso di aver richiesto alle parti la documentazione contabile e fiscale, ossia le situazioni contabili e le dichiarazioni fiscali dal 2014. La parte convenuta, tuttavia, tramite il proprio CTP aveva negato quanto richiesto, facendo presente che era pendente presso il Tribunale delle Imprese un giudizio, allo stato sospeso, introdotto da la Parte_1 quale, tra le altre cose, aveva chiesto anche lo scioglimento della società.
Il CT ha fatto presente che avendo la AL la forma di società a responsabilità limitata senza possibilità di scambiare le relative partecipazioni in un mercato regolamentato, il valore di queste ultime avrebbe dovuto essere ottenuto considerando i cespiti che compongono il patrimonio sociale.
Ha dunque proceduto nella scelta del metodo da utilizzare per la stima del valore delle quote dopo aver esaminato la documentazione disponibile;
tenendo conto dei risultati reddituali raggiunti nel tempo dalla società e della mancanza della documentazione necessaria ad analizzare i flussi di cassa ha, dunque, optato per il metodo patrimoniale semplice, diretto ad una valutazione di tutti i componenti, attivi e passivi del patrimonio aziendale.
Ha, tuttavia, premesso che, non essendo stato consentito l'accesso presso la sede sociale, non era stato possibile confrontare le risultanze di bilancio con l'effettiva realtà aziendale.
Tanto premesso, ha proceduto considerando: euro 32.966,00 per le immobilizzazioni materiali (costituite da un terreno di proprietà della società, stimato con separato accertamento tecnico e “altre immobilizzazioni” iscritte in bilancio per euro 33.703,00); euro 0,00 per le immobilizzazioni finanziarie, considerato, in via prudenziale, che le stesse sono state iscritte in bilancio per euro 1.218,00, ma che non sono descritte nella loro consistenza e hanno subito variazioni durante gli anni senza alcuna menzione;
euro 52.682,00 per le rimanenze, ossia, sempre in via prudenziale, il 50% dell'importo iscritto in bilancio, pari ad euro 105.365,00, considerata l'assenza di un inventario da cui trarre la l'indicazione della tipologia di rimanenze e l'impossibilità di quantificarle;
euro 9.135,00 per i crediti, assumendo prudenzialmente un valore del 50% per quelli esigibili oltre l'esercizio successivo;
euro 231,00 per le disponibilità liquide, come indicato in bilancio. Ha, così valutato in euro 95.014,00 il valore totale delle attività.
Quanto alle passività, in bilancio risulta iscritto un importo di euro 145.391,00, rettificato dal CT in euro
72.635,00, applicando coefficienti correttivi in relazione alla tipologia dei singoli creditori.
12 Ha, perciò, ritenuto di attribuire alla società VALANTEX un valore complessivo di euro 22.300,00, cosicché il valore della quota di è pari ad euro 14.867,00. Persona_3
Le conclusioni del CT possono essere qui integralmente recepite, considerato che sono state ampiamente motivate, sia quanto alla metodologia adottata sia quanto ai risultati raggiunti, ed espresse all'esito dell'analisi del materiale probatorio a disposizione.
A tal proposito, va osservato come le richieste di esibizione dirette ad ottenere dalla società VALANTEX
ulteriore documentazione comprovante la reale consistenza delle attività della società sono inammissibili, non solo perché formulate soltanto dopo il conferimento dell'incarico, e dunque, tardivamente, una volta spirate le preclusioni istruttorie, ma anche perché esplorative, in quanto destinate a dimostrare fatti che non sono mai stati neanche allegati dalla parte attrice.
La CT, infatti, non può essere diretta a surrogare le deficienze delle allegazioni della parte istante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III,
14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
2.4. Sull'autoveicolo.
Risulta, poi, che l'autoveicolo appartenente a sia stato demolito. In assenza di dati per la Persona_3 relativa stima lo stesso non può essere considerato.
3. Sul donatum.
Ad avviso dell'attrice, nell'ambito della riunione fittizia deve essere computato anche il complesso immobiliare posti in via Cantagallo n. 315, composto da: fabbricato identificato al foglio 4, particella 247, sub.
500 e fabbricato identificato al foglio 4 particella 485, oggetto dell'atto di donazione del 6 maggio 2015 concluso tra e la figlia Sul punto, ha Persona_3 Controparte_1 Parte_1 precisato altresì che il sub. 500 era stato soppresso e poi sostituito dal sub. 501, a sua vol ta sostituito dal sub.
502 intestato ad e dal sub. 503, identificato come bene comune non censibile alle Controparte_1 particelle 248, 249 e 247, sub. 502.
Parte convenuta, sul punto, ha chiesto l'accertamento della natura simulata della donazione, in quanto riguardante beni di cui non era mai stato il reale proprietario, poiché appartenenti alla Persona_3 famiglia di madre della donataria Parte_4 Controparte_1
13 In particolare, secondo la ricostruzione delle convenute, in origine, l'immobile di via Cantagallo era identificato alla particella 248, mentre la particella 249 identificava una dependance, la particella 247 un terreno agricolo e la particella 250 un piccolo rudere demolito negli anni '90 e non più esistente.
La CT a firma della EO ha confermato che il fabbricato era originariamente Persona_16 identificato dalla particella 249, ancorché risultasse traslato rispetto alla rappresentazione grafica che ne davano gli elaborati catastali antecedenti al 2014, come risulta anche dalle visure aere storiche dal 1977 al
2013 allegate alla CT.
Con il tipo mappale del 19 novembre 2014, prot. 2014/54177, parimenti allegato all'elaborato peritale, dunque, il fabbricato è stato riportato nella posizione corretta con assegnazione della particella 247.
Dalla documentazione di causa risulta che tutto il compendio era originariamente di proprietà di CP_5
e le quali avevano promesso in vendita tutte le citate particelle a
[...] Parte_3 [...] madre delle convenute, con preliminare del 5 luglio 1976 (doc. 19 parte convenuta). Per_8
Con il contratto definitivo del 21 gennaio 1981, e Controparte_5 Parte_5 avevano poi trasferito a tra l'altro “piccole costruzioni ubicate in prossimità Parte_4 Per_8 della casa ed adibite a centrale termica, lavanderia e ripostiglio, e garage. Al N.C.E.U. del Comune di Prato
i beni suddescritti risultano rappresentati in foglio di mappa 4 dalle particelle: 248 Cat. A/7 […]. 24 9, Cat
c/6 […], 250 Cat. C/6” (doc. 20 parte convenuta). La CT ha chiarito che la particella 248 identificava la casa, la 249 il ripostiglio e la centrale termica e la 250 il garage.
Con la sentenza n. 426/1984 del 13 giugno 1984 il Tribunale di Prato “dichiara che il contratto di compravendita di cui al rogito […] è simulato, per interposizione simulata della Per_9 Parte_4
; dichiara che il vero acquirente è quale interponente simulante, e quindi proprietario
[...] Persona_10 ad ogni effetto degli immobili descritti nell'atto di cui sopra” ordinandone la trascrizione in favore di
[...] padre di doc. 21 parte convenuta e CT). Per_10 Persona_8
Il 22 dicembre 1989, questi aveva alienato i predetti beni alla SUPERMAGLIA S.R.L. di cui era amministratrice sorella della moglie del doc. 22 parte convenuta). Al Persona_11 Per_8 riguardo, la CT ha osservato che il contratto aveva ad oggetto una casa per civile abitazione di vecchia costruzione, di due piani fuori terra, posta in Prato, località Cerreto, via di Cantagallo n. 315, composta da vani sette più servizi e accessori e che il documento specificava che: “detto bene è rappresentato alla partita
1029862 in conto a Nella per carenza di voltura della sentenza del Tribunale di Prato, del Persona_8
26 giugno 1984, trascritto a Prato il 5 luglio 1984 al n. 3436, nel foglio di mappa 4,dalla particella 248, categoria A/7, classe 4, vani catastali 13, R.C.L. 6266. Si da atto che il bene descritto è stato erroneamente denunciato (con planimetria presentata il 09.06.1972 al n. 15657) unitamente ad altre due unità immobiliari.
Pertanto si rende necessario presentare una denuncia di variazione all'UTE di Firenze, in quanto, sebbene le unità immobiliari suddette siano state censite, occorre presentare planimetrie separate. Sia il venditore che
l'acquirente si impegnano, nel più breve tempo possibile a provvedere alle incombenze di cui sopra”. Il tecnico del Tribunale sul punto ha fatto presente che le denunce indicate non erano mai state presentate. Dunque, nonostante negli atti di compravendita, anche successivi, l'unico bene descritto sia il fabbricato di cui alla
14 particella 248, gli stessi erano stati sempre trascritti anche sulle particelle 249 e 250. Ha, perciò, precisato che il contratto descriveva e citava l'identificazione catastale del solo fabbricato di cui alla particella 248, e non anche gli annessi individuati dalle particelle 249 e 250, rimasti in proprietà di Persona_10
Il 29 ottobre 1991 aveva venduto l'immobile ad figlia Persona_12 Persona_13 Per_1 di e sorella di (doc. 26 parte convenuta). Questa volta l'atto aveva ad oggetto la casa per civile Per_8 abitazione, di vecchia costruzione, composta da due piani e sette vani oltre servizi e accessori, ma anche un locale ad uso ripostiglio, centrale termica e cantina, in altro corpo di fabbrica, con indicazione catastale della particella 248 (quanto alla casa) e della particella 249 (quanto al ripostiglio e alla centrale termica). Nello stesso atto era stato precisato che l'immobile non era stato ancora censito nella sua attuale consistenza, benché Cont denunciato all in data 18 ottobre 1991 con scheda 45139 dove erano rappresentati gli immobili identificat i alle particelle 248 e 240, mentre l'area di sedime era rappresentata al N.C.T. alle particelle 248, 249 e 250.
Il 23 novembre 1995, aveva venduto ad la casa per civile Persona_13 Controparte_1 abitazione già descritta con il ripostiglio, centrale termica e cantina posti in altro corpo di fabbrica (doc. 27 parte convenuta). Anche in questo atto si precisa che l'immobile nella sua attuale consistenza non era stato
Cont ancora censito, benché denunciato all di Firenze il 18 ottobre 1991, mentre l'area di sedime era rappresentata al N.C.T. alle particelle 248, 249 e 250.
Quanto alle vicende che avevano interessato il terreno identificato alla particella 247, l'11 maggio 1988 le o avevano trasferito a dando atto che il prezzo era stato pagato dall'acquirente CP_5 Persona_3 al di fuori dell'atto (doc. 24, parte convenuta).
Il 6 maggio 2015, con atto notarile di donazione, aveva ceduto ad un Persona_3 Controparte_1 immobile adibito a magazzino e rimessa attrezzi della superficie di metri quadri 50, disposto su due piani, corredato da un appezzamento di terreno della superficie di 2.200,00 metri quadri, adibito a resede e giardino su cui insiste un campo da tennis, e piccola area urbana di circa 91 mq, il tutto ubicato in Prato, via di
Cantagallo, e censito al foglio di mappa 4, particella 247 sub. 501 e particella 485 .
Da quanto sopra risulta, però, che al tempo della donazione fosse titolare soltanto del Persona_3 terreno originariamente identificato alla particella 247, che era stato oggetto del trasferimento effettuato in suo favore nel 1988 da parte delle CP_5
Pertanto, la donazione, in ossequio al principio nemo transferre potest plus quam ipse habet, può essere considerata efficace soltanto con riferimento alla cessione di tale cespite, effettivamente presente nel patrimonio del de cuius.
Al riguardo, parte convenuta ha chiesto di dichiarare la simulazione dell'atto, considerato che la sua funzione era soltanto quella di snellire le pratiche di riallineamento catastale e che neanche tale bene era mai stato di proprietà del de cuius, considerato che il prezzo della compravendita del 1988 era stato corrisposto dalla famiglia Per_8
Va premesso, a tal proposito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il fenomeno della simulazione si risolve in uno schema procedimentale unitario, da ricondurre all' “apparenza negoziale”, di talché l'incontro tra le volontà dei contraenti finisce per dar vita ad un assetto di
15 interessi diverso da quello palesato dalla fattispecie negoziale apparente. Va escluso, dunque, sotto il profilo strutturale, che il fenomeno rientri nel terreno di elezione delle invalidità contrattuali o del collegamento negoziale, in quanto la divergenza tra dichiarazione ed effetti si realizza mediante una fattispecie negoziale unitaria, valida ed efficace, di cui l'apparenza del negozio dissimulato costituisce l'effetto (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Ord., ud. 10/07/2020, 06-11-2020, n. 24950)
Dunque, attraverso la simulazione le parti creano intenzionalmente l'apparenza di un negozio, al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi. Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile). Il Codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414 c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato
(art. 1414 comma 2 c.c.). Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile. Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie, rappresentata dall'intento di trasferire a carico della società apparente cessionaria i debiti dell'attività di impresa condotta in realtà dalla cedente, e, per quel che qui interessa, quelli derivanti dai contratti di lavoro subordinato), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006, n. 8428, rv.
588737).
Quanto all'aspetto probatorio, l'art. 1417 c.c. prevede un doppio regime, sostanziale e processuale, in relazione all'esperimento dell'azione di simulazione a seconda che essa sia proposta dalle parti ovvero da soggetti terzi rispetto alla vicenda simulatoria. In particolare, la norma dispone un'espressa deroga ai limiti del regime generale delle prove solamente nel caso dell'azione di simulazione proposta da terzi estranei al contratto o nel caso in cui sia proposta dalla parte e rivolta a far accertare l'eventuale illiceità del contratto dissimulato. Al di fuori di tali precise fattispecie, configurandosi l'accordo simulatorio come patto contrario al contenuto di un contratto, si applicheranno gli artt. 2722 e 2724 c.c. e le conseguenti limitazioni probatorie concernenti la prova testimoniale e quella per presunzioni.
Poiché una delle due convenute è parte dell'atto ed entrambe sono eredi della controparte contrattuale, nella cui posizione sostanziale e processuale subentrano, nel caso di specie, operano le limitazioni probatorie di cui sopra, con la conseguenza che la simulazione non può essere provata per presunzioni (in merito, si veda Cass. civ. Sez. II Ord., 11/01/2024, n. 1122: “La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'ass enza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone
16 specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale. Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato, è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721
e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordi nata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione
di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione,
così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.”).
Ne consegue, che non avendo la parte convenuta offerto la prova scritta della simulazione, mediante lo strumento delle c.d. “controdichiarazioni”, la domanda di simulazione non merita accoglimento.
Del resto, gli elementi portati dalle convenute al fine di sostenere l'assenza di volontà di concludere l'atto di donazione non sono affatto sufficienti.
Da un lato, infatti, ha effettivamente acquistato la proprietà della particella in esame, Persona_3 mediante l'atto del 1988, senza che abbia alcun rilievo, in assenza della prova di un'interposizione fittizia, che il prezzo sia stato corrisposto da un soggetto diverso, circostanza che non osta all'acquisto della proprietà in favore dell'acquirente formale.
Dall'altro il fine di agevolare il riallineamento catastale non esclude la volontà di trasferire il bene per liberalità, cristallizzata nell'atto pubblico, non avendo alcuna rilevanza in punto di validità ed efficacia dei contratti i motivi perseguiti dalle parti, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (ossia in ipotesi di motivo comune illecito, ex art. 1345 c.c.).
Ne consegue che, in assenza di adeguata prova della simulazione della liberalità, il suo oggetto deve essere considerato nella riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Alla luce di quanto sopra, rientra, dunque, nel donatum il terreno originariamente identificato dalla particella
247 e oggi inserito nella particella 247, sub. 503, e qualificato come “bene comune non censibile”, alle p.lle
248, 249 e alla p.lla 247 sub. 502, oltre che nella particella 485.
Come emerge dalla visura storica della particella, il mappale 247, sub. 503 deriva dal mappale 247, sub. 501,
a sua volta originato dal mappale 247, sub. 500, inserito a seguito della soppressione dell'originaria particella
247 (v. visura allegato 21 alla CT).
Sul punto, dalla CT della EO si apprende che all'epoca dell'acquisto del bene da parte Per_2 di esso avesse destinazione agricola, estendendosi per 2.230 mq, circondando il fabbricato Persona_3 principale e i due annessi di proprietà tuttavia, ad oggi la sommatoria della superficie su cui Per_8 insiste la particella 247, sub. 503 e di quella su cui insiste la particella 485 è pari a soli 1.645 mq. Al riguardo, il tecnico nominato dal Tribunale ha evidenziato che la superficie residua di cica 550 mq, sulla quale oggi
17 insiste un campo da tennis, sebbene in assenza di un titolo di trasferimento, è stata accorpata al fabbricato annesso all'abitazione, e che l'annesso all'abitazione era stato traslato sulla particella 249.
La donazione del 2015 deve dunque ritenersi efficace per la sola parte riguardante il “il terreno circostante della superficie di circa mq. 2.200 (duemiladuecento) adibito a resede e giardino su cui insiste un campo da tennis”, che, del resto, è l'unica che è stata catastalmente identificata, avendo le parti fatto cenno soltanto alla particella 247, sub. 501, da cui è derivata la particella 247, sub. 503, e alla particella 485.
Venendo alla determinazione del valore del terreno, la CT ha fatto presente che la particella 247, sub. 503 è priva di autonomo valore, in quanto bene comune, mentre la particella 485, quale terreno non edificabile sito in area non facilmente accessibile, se non attraverso le proprietà confinanti, per le quali sole risulta appetibile,
è stato valutato in euro 2.000,00.
Sul punto, il CTP di parte attrice ha ritenuto di non poter condividere le valutazioni della CT in merito al cespite immobiliare, trattandosi di parco attrezzato con campo da tennis di un fabbricato in villino, peraltro ubicato in una zona collinare di pregio del Comune di Prato. Dunque, l'assegnazione di un valore prudenziale sulla base della destinazione catastale sarebbe penalizzante, considerato che le caratteristiche del bene non sono ben visibili, neppure dalla strada per la presenza di fitte siepi e d alberature, ad eccezione del campo da tennis che si intravede dal cancello.
A ben vedere, però, il CT ha ritenuto che la scarsa appetibilità del bene sia dovuta non tanto alle sue caratteristiche, ma dal fatto di non poter essere considerato isolatamente, in quanto parte di un complesso più ampio in proprietà di terzi. Ne consegue che l'effetto penalizzante non è dovuto al mancato svolgimento di un sopralluogo, ma proprio dalla collocazione del cespite, che, come sottolineato dal CT, risulta privo di autonoma capacità reddituale, perché in parte bene comune ad altre particelle e perché in parte compreso in un contesto immobiliare più ampio, in proprietà di terzi e privo di accesso autonomo.
Tuttavia, va altresì considerato che la CT ha espresso la propria valutazione soltanto con riferimento alla superficie identificata dalle particelle 247 sub. 503 e 485, senza tener conto che il terreno in proprietà di Per_3 onato ad insiste anche sui 550 mq su cui si trova il campo da tennis (doc. 10
[...] Controparte_1 parte attrice).
Poiché, poi, lo stesso atto di donazione ha identificato catastalmente i beni trasferiti facendo riferimento solo alla particella 247, sub. 501 (da cui deriva il mappale 247, sub. 503) e alla particella 485, attribuendo ad essi un valore di euro 52.000,00, tale valore può essere assegnato al bene donato, come indicato nello stesso rogito, non avendo parte convenuta indicato elementi che consentano di considerare un valore inferiore e non avendo collaborato allo svolgimento del sopralluogo.
D'altro canto, con le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e CP_1 CP_2 anno chiesto, in via subordinata rispetto al rigetto della pretesa attorea, che alla donazione relativa
[...]
a via Cantagallo sia attribuito un valore complessivo proprio di euro 52.000,00.
4. Sul debitum.
4.1. Sui debiti nei confronti di Persona_5
18 Passando all'esame delle passività della massa ereditaria, parte convenuta ritiene che debba essere dedotta dal valore dell'attivo innanzitutto la somma complessiva di € 72.303,96, oltre interessi, quale debito contratto dal de cuius nei confronti del figlio e documentato dai riconoscimenti di debito del 5 Persona_5 settembre 1996 e del 10 gennaio 1996, oltre che dai rinnovi del 04.02.2003, 09.03.2009 e 18.10.2011.
La prova dell'esistenza di tali passività non può, però, ritenersi raggiunta.
Al riguardo va, innanzitutto premesso che durante la prima udienza del 19 dicembre 2019 parte attrice ha disconosciuto ex art. 214, co. 2, c.p.c. le relative sottoscrizioni, mentre parte convenuta ha formulato istanza di verificazione, indicando nella memoria 2, quale scrittura di comparazione, la sottoscrizione apposta sulla carta di identità del defunto e richiedendo all'udienza del 9 febbraio 2021 che la CT fosse svolta soltanto
“sui documenti in originale e non sulle firme di cui in atti ove vi è solo copia fotostatica”.
Tale precisazione risultava giustificata dal fatto che con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. le convenute avevano chiesto ex art. 210 c.p.c. nei confronti di l'esibizione degli originali dei Persona_5 riconoscimenti di debito, ma questi, con nota del 27 gennaio 2021 aveva dichiarato di non esserne in possesso per averli smarriti.
Ne discende che il mancato esperimento della CT grafologica sui documenti contenenti i riconoscimenti di debito è frutto di una precisa scelta difensiva della parte convenuta, dovuta alla mancanza di disponibilità degli originali, considerato che “In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 07/08/2023, n. 23959, rv. 668579-01).
Dunque, parte convenuta non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'autenticità dei documenti di cui intende avvalersi (art. 216 c.p.c.), con la conseguenza che l'istanza di verificazione deve essere respinta e che le scritture prodotte sub doc. 15, 15bis e 16 non sono utilizzabili in questo giudizio.
Sul punto, è inammissibile la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte convenuta soltanto all'udienza del 21 maggio 2024, sul presupposto di aver rinvenuto i documenti originali, al fine di ottenere lo svolgimento di una perizia grafologica su tali scritture.
L'istanza è stata infatti formulata irritualmente, in difetto delle forme prescritte per la remissione in termini, senza l'indicazione dei fatti che hanno portato al ritrovamento delle scritture disconosciute, di talché il
Tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutarne la verosimiglianza ex art. 294, co. 2, e senza l'indicazione del momento in cui tali fatti si siano verificati, con la conseguenza che non è stato possibile esprimere un giudizio neanche circa la tempestività dell'istanza.
Va poi aggiunto che tale richiesta non è diretta a supportare, dal punto di vista probatorio, l'istanza di verificazione proposta all'udienza del 19 dicembre 2020, considerato che con la memoria ex art. 183, co. 2,
c.p.c. le parti convenuta avevano indicato, quali mezzi istruttori, soltanto la carta di identità di Per_3 da utilizzare come scrittura di comparazione, costituendo gli originali l'oggetto stesso
[...] dell'accertamento peritale richiesto. Sul punto, deve essere ribadito che la stessa parte convenuta, all'udienza
19 del 9 febbraio 2021, ha chiesto di escludere dalle operazioni peritali le indagini sui documenti 15, 15bis e 16, in quanto prodotti in copia, con la conseguenza che non vi sono ostacoli a dichiarare i medesimi non utilizzabili.
Va perciò ribadito che il debito nei confronti di non è stato dimostrato e non può essere Persona_5 considerato nel calcolo del passivo.
In merito, non ha alcuna importanza la circostanza che l'accertamento derivante dal presente giudizio non sarà opponibile nei confronti di quest'ultimo, considerato che l'oggetto della domanda giudiziale avanzata in questa sede riguarda la lesione di legittima subita da senza che possa crearsi alcun Parte_1 contrasto con il giudicato derivante dall'accertamento del rapporto di credito vantato da Persona_5 nei confronti del de cuius.
Infatti, l'esistenza di un eventuale debito ereditario non condiziona la decisione in merito alla riduzione delle disposizioni lesive e alla divisione della massa ereditaria, tenuto conto, con riferimento al primo aspetto, di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021 (“Nella formazione della
massa ai sensi dell'art. 556 c.c., si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima,
previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento") e, con riferimento al secondo aspetto, di quanto previsto dagli artt. 752 c.c. e 754, per cui i debiti non fanno tecnicamente parte della massa, dato che si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote e, in conseguenza di tale frazionamento, il creditore potrà chiedere a ciascuno di essi di adempiere nei soli limiti della quota di spettanza.
4.2. Sugli altri debiti della massa.
Quanto ad altri debiti, nella comparsa di costituzione le convenute hanno fatto riferimento a debiti tributari nei confronti di di oltre che alle spese per l'assicurazione degli immobili, Controparte_8 Pt_2 pari a 330,00 euro annui, alle spese sostenute per il funerale, pari ad euro 1.249,00 e alle spese condominiali relative all'anno 2018, per euro 1.533,87. Hanno poi prodotto una cartella di pagamento emessa da Equitalia
Centro per l'importo di E 146.45; due avvisi di pagamento ASM per l'importo di E 114,82 e 128,00; più richieste di pagamento di Regione Toscana per E 260,08, E 407,80, 204,91 e 200,97; F24 relativi agli anni
2014 e 2015 per l'importo di E 576,89, E 128,00 e E 276,45.
Va subito premesso che ai fini della riunione fittizia devono essere considerati i debiti del de cuius, oltre che quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/03/1991, n. 2975); non vanno, invece, considerati i debiti sorti successivamente che rilevano quali pesi della comunione, da dividere in ragione delle rispettive quote, le quali potranno essere determinate soltanto all'esito dell'azione di riduzione.
Vanno, perciò, sicuramente incluse le spese funerarie, per euro 1.249,00, tutti i debiti documentati dal documento 40 (per un totale di euro 2.444,37), ma non quelle per spese condominiali maturate nell'anno 2018
(poiché la data del decesso risale al 2017).
5. Sulla quantificazione della lesione e sulla reintegrazione.
20 Alla luce di quanto sopra, la massa ereditaria su cui calcolare la quota di legittima ammonta ad euro 412.838,63
(342.000,00 + 7.665,00 + 14.867,00 +52.000,00 – 1.249,00 – 2.444,37). La quota di riserva spettante a
[...]
pari ad 1/3, ex art. 537 c.c., è pari, perciò, ad euro 137.612,88, con lesione per una Parte_1 somma di eguale importo.
Le disposizioni testamentarie in favore di nella posizione del quale sono subentrate le Persona_5 convenute, devono dunque essere ridotte proporzionalmente ex art. 558 c.c. fino a reintegrare l'attrice nella propria quota di riserva, indipendentemente dal fatto che le stesse riguardino quote di eredità o legati.
Visto l'art. 555, co. 2, c.c., non deve, invece, essere oggetto di riduzione la donazione dei cespiti di via
Cantagallo, in quanto l'inefficacia parziale delle disposizioni testamentarie è sufficiente a reintegrare l'erede pretermesso nei propri diritti.
L'attrice, infatti, ha diritto ad una quota di valore pari ad euro 137.612,88, a fronte di un relictum di euro
364.532,00.
Considerato che il rapporto tra la lesione (137.612,88) e il relictum (360.838,63) è pari ad 1/2,65, ne discende che deve essere reintegrata nella quota dei 20/53 della piena proprietà Parte_1 dell'immobile di via Galceti e dei terreni in Pistoia, oltre che nei 20/53 della proprietà delle quote della societ à
VALANTEX cadute nella successione di Persona_3
5.1. Sui frutti dei beni ereditari.
L'art. 561, co. 2, c.c. dispone, poi, che il legittimario pretermesso abbia diritto anche ai frutti degli immobili maturati dalla data della domanda giudiziale.
In merito, va premesso che, laddove al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione consegua, come nella specie, l'instaurazione della comunione ereditaria, i frutti relativi al godimento dei beni immobili caduti in successione non rientrano nel relictum, in quanto il diritto ad ottenerne la restituzione non trova causa nella vicenda successoria, ma nel godimento del bene, con conseguente applicazione delle regole che governano la comunione ordinaria. Al riguardo va premesso che il legittimario completamente pretermesso dal testatore, il quale, con una o più istituzioni di erede abbia disposto dell'intero patrimonio, con il vittorioso accoglimento dell'azione di riduzione ottiene la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni a carattere universale ne lla misura in cui eccedano la disponibile, con conseguente sua chiamata nella quota ereditaria resa libera dalla sentenza di riduzione. Per l'effetto, viene a crearsi sui beni ereditari uno stato di comunione ereditaria tra l'erede testamentario e il legittimario a decorrere, a causa dell'efficacia retroattiva della sentenza, dal momento dell'apertura della successione. Va, inoltre, ricordato che i frutti civili dei beni in comunione rappresentano
“vantaggi” e in relazione ad essi opera, perciò, la disciplina di cui all'art. 1101, co. 2, c.c., con la conseguenza che il coerede ha diritto a vedersi restituire i frutti derivanti dal godimento esclusivo dei beni ereditari da parte degli altri partecipanti alla comunione.
Quanto ai beni immobili, è certo che il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito di restituzione nei confronti degli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro.
21 Alla luce di queste considerazioni, spettano certamente ad i 20/53 dei canoni derivanti Controparte_1 dalla pacifica locazione dell'immobile di via dei Galceti, dalla data della domanda giudiziale, come prescritto dall'art. 561, co. 2, c.c., sino alla presente pronuncia.
Venendo alla quantificazione del canone, non può essere preso in considerazione quello indicato nei contratti depositati presso l in quanto, dopo esserne stata disconosciuta la Controparte_4 sottoscrizione, non è stata raggiunta la prova dell'autenticità dei relativi documenti.
Sul punto, le parti convenute hanno chiesto l'espletamento di una consulenza grafologica, indicando come scrittura di comparazione la sottoscrizione sulla carta d'identità di Persona_3
Analizzando i documenti 9 e 10 prodotti in originale, la CT ha premesso che “tutte le firme risultano carenti di naturalezza e spontaneità per la presenza di un movimento grafico incerto ed influenzato da segnali di sforzo (aumenti improvvisi di pressione, stentatezze, soste, giustapposizioni, tratti tremolanti)”.
Quali scritture di comparazione, la CT ha osservato che: “Tutte le firme comparative risultano omogenee e coerenti, con correlazioni comuni riguardanti il dinamismo grafico personale”, dopo aver esaminato: la sottoscrizione autenticata sul documento di identità di la richiesta di rilascio della carta Persona_3
d'identità, il contratto di affitto di terreno agricolo concluso con la società SUPERMAGLIA e l'atto di costituzione della società a responsabilità limitata con relativo statuto rogato dal Notaio Per_17
.
[...]
Procedendo alla comparazione tra le scritture offerte e il documento da verificare, con riferimento al documento 9, la CT ha evidenziato che “il programma motorio attuato per la realizzazione delle firme comparative è nettamente diverso da quello delle sottoscrizioni in verifica, dando luogo a prodotti grafici divergenti […] Si riscontrano differenze nelle spinte direzionali del tracciato grafico e nell'inclinazione dei caratteri […] Si osservano differenze relative alla dimensione dei caratteri ed ampollo sità notevolmente ridotte soprattutto nelle firme comparative vergate nel 2016 e coeve con quelle in verifica sul documento 9
[…] Nelle firme comparative si avverano pochi stacchi di penna. solitamente ricorrenti dopo la lettera “S” della seconda massa grafica che non convergono con le firme in verifica […] Nelle firme in verifica si osservano soste, ritocchi e tratti giustapposti ovvero tratti vergati dopo un sollevamento del mezzo scrittorio
e posti accanto a quelli vergati immediatamente prima incompatibili con le firme comparative […] Il tratto delle firme in verifica vergate nell'anno 2016 alterna tonicità a stentatezza, mentre nelle firme comparative vergate nello stesso anno il tratto risulta costantemente tensivo […] L'erogazione pressoria delle firme in verifica è disomogena a causa di aumenti improvvisi di pressione, mentre nelle firme comparative la pressione
è nutrita e ben modulata nei movimenti di flessione”.
Similmente, con riferimento al documento 10, ha sottolineato che: “Il tracciato grafico delle firme in verifica
è prodotto con spinte direzionali parallele al rigo di base ed inclinazione dei caratteri prevalentemente verso destra, mentre nelle firme comparative la conduzione del tracciato è dominata da spinte direzional i in direzione ascendente e rettilinea e con inclinazione dei caratteri variabile ovvero verso destra, verso sinistra
e in senso verticale […] Sia nelle firme in verifica sia nelle comparative si osserva un tratto marcato finale vergato in vezione destra con andamento ascendente […] Il movimento scrittorio delle firme in verifica risulta
22 confuso; si alternano tratti tremolanti a tratti netti e tonici, in assenza di patologie che possono interferire sul piano grafomotorio. Le firme comparative al contrario presentano un ritmo grafico vivace, seppur con qualche stentatezza osservata nelle firme antecedenti al 2016, ma con assenza di tratti tremolanti che al contrario sono ben visibili nelle firme in verifica […] Il tratto delle firme comparative del 2016 risulta tonico mentre nelle firme in verifica si alternano tratti tremolanti a tratti tonici. Il tremore osservato non è coerente, si può notare nei tratti dove è richiesto maggiore impegno, come nei tratti ascendenti, trasversi e nei collegamenti, mentre
i tratti discendenti sono prevalentemente indenni e il loro tracciato è netto ed energico […] L'erogazione pressoria è maggiormente nutrita nella firme comparative del 2016 rispetto alle altre, pur conservando i
naturali chiaro/scuri derivanti dai movimenti di flessione ed estensione. Nelle firme in verifica si osserva un'erogazione pressoria incoerente;
non si apprezza l'alternanza dei chiaro/scuri frutto dei movimenti di flessione ed estensione”.
Alla luce della motivazione coerente e puntuale, supportata da dati e valutazioni tecniche attendibili, occorre concludere che non è stata raggiunta la prova dell'autenticità dei documenti n. 9 e 10, contenenti i contratti di locazione dell'immobile di via dei Galceti, che devono essere dichiarati non autentici.
Ne discende che anche il canone di locazione ivi indicato non può considerarsi, in maniera attendibile, coincidente con quello effettivamente percepito, ed, essendo pacifica la circostanza della concessione in godimento dell'immobile a titolo oneroso, deve essere ricalcolato, tenendo conto di tutte le risultanze di causa.
Sul punto, va richiamato quanto premesso dalla CT EO , in ordine all'impossibilità di Persona_16 svolgere il sopralluogo e di tenere conto dello stato di manutenzione dell'immobile, pertanto il perito del
Tribunale si è limitato a considerare “la superficie dell'unità immobiliare così come precedentemente determinata, nonché […gli] elementi di qualità e di ubicazione dell'immobile che influiscono sul valore dell'immobile stesso”, stimando un canone mensile di euro 1.330,00 e un canone annuale di euro 15.960,00.
A tal proposito, il CTP di parte convenuta ha fatto presente che, trattandosi di valutazioni ipotetiche, le stesse non possono essere considerate attendibili.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di condividere le conclusioni della CT, considerando che, poiché l'immobile si trova nella disponibilità delle convenute, sarebbe stato onere di queste ultime collaborare per consentire lo svolgimento di un sopralluogo che avrebbe permesso di valutarne le caratteristiche oggettive e, in particolare, di acquisire i dati a supporto di una valutazione più bassa, in considerazione del suo stato di manutenzione. In assenza di tali dati, considerato che il Tribunale può trarre argomenti di prova anche dal comportamento delle parti, non vi sono ragioni per assegnare all'immobile in questione un valore più basso rispetto ad immobili situati nella stessa zona e connotati da uno stato di manutenzione “normale”, secondo i valori OMI.
Ne consegue che a spettano i 20/53 dei frutti dell'immobile di via dei Galceti, Parte_1 dal 14 giugno 2019 (data della notifica dell'atto di citazione) così quantificati per l'intero: euro 8.645, pari ad
6 mensilità + ½ , per l'anno 2019 ed euro 79.800,00 dal 2020 al 2024 compreso.
Trattandosi di debito di valuta, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica della citazione (14 giugno 2019), sino al saldo, mentre alcunché spetta a titolo di
23 rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-01; Cass.
14289/2018; Cass. 5639/2014).
Peraltro, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi
“maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187) .
Il tasso applicabile è, dunque, quello di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., il cui ambito applicativo, come recentemente precisato dalla Corte di cassazione, non è limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01).
Sul punto, non coglie nel segno l'osservazione delle convenute, secondo cui tali somme non possono essere ripartite tra i coeredi, considerato che aveva destinato “entrambi i canoni di locazione Persona_3 quale finanziamento a fondo perduto, a far data dal 01.01.2017 e fino alla concorrenza di € 30.000,00, alla società di famiglia Valantex s.r.l., come da verbale di assemblea del 10.12.2016”: l'importo indicato nel verbale di assemblea quale limite del finanziamento risulta, infatti, essere stato raggiunto prima dell'introduzione del giudizio, considerando la percezione di un canone di locazione di euro 15.960,00 per ogni anno a decorrere dal 2017, con la conseguenza che all'epoca della notifica della citazione l'impegno finanziario assunto da doveva considerarsi ormai estinto. Persona_3
Quanto ai terreni siti nel comune di Pistoia, considerato che non stata data né offerta la prova che gli stessi siano stati messi a frutto, e che un uso escludente da parte delle comproprietarie potrebbe pregiudicare i diritti dell'attrice soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiari la reintegrazione in suo vantaggio, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dei relativi frutti.
Infatti, l'ipotesi di godimento indiretto della cosa comune, mediante concessione a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo non si sovrappone perfettamente a quella in cui il coerede nel corso della comunione ereditaria utilizzi in via esclusiva la cosa comune, godendone, di fatto, per l'intero. Il condividente che, affrancando l'oggetto da un destino produttivo, impronti la relazione con la cosa su canali più affettivi, servendosene in virtù delle utilità in natura che il bene gli prospetta, ad esemp io destinandolo a propria residenza, esercita un diritto che il sistema della comunione gli attribuisce cristallinamente (art. 1102 c.c.), sicché ove il godimento si mantenga nei limiti della disciplina dell'uso comune, la posizione dell'utilizzatore non mostra punti di contatto con la figura del condividente che ometta di spartire i proventi della concessione a terzi del godimento della cosa.
Non a caso, l'ipotesi del coerede che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe, a
24 riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa ereditaria manente communione, così legittimando una richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1 c.c., conformano i poteri di godimento del comproprietario. In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio, “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio della solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso altrui. È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo individuale della cosa ereditaria, perché l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione. In particolare, si ritiene che presupposto per il ristoro del pregiudizio correlato all'uso esclusivo sia la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione del suo uso con modalità turnarie, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738:
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma,
fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”), ovvero un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti. Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altri (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Salvi i limiti posti dall'art. 1102, il coerede che goda in via esclusiva del bene è, dunque, legittimato a trarre da esso tutte le utilità possibili se gli altri se ne disinteressano, persino nell'ipotesi in cui la richiesta di utilizzazione da parte dell'altro compartecipe non sottenda una reale prevedibilità che l'uso verrà esercitato effettivamente (per il principio di prevedibilità dell'uso effettivo, cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/02/2007, n. 4617:
L'uso paritetico della cosa comune va tutelato, in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che, in via meramente ipotetica ed astratta, ne potrebbero fare, dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi
25 è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
6. La domanda di divisione e la comunione ereditaria.
Dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione discende, dunque, l'instaurazione di una comunione ereditaria tra e le convenute, e sui beni della Parte_1 CP_1 Controparte_2 massa.
Secondo l'art. 713 c.c., i coeredi possono sempre chiedere la divisione dei beni ereditari. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, non esiste nell'ordinamento un diritto autonomo, prescrittibile, allo scioglimento della comunione ereditaria, ma, ogni potere di godimento e di disposizione della quota del bene ereditario rientra nelle facoltà spettanti al comproprietario (cfr. Cass. civ., 25/01/1983, n. 697). Peraltro, il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione postula l'assunzione della qualità di erede e, pertanto, che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato (Cass. civ. Sez. II, 30/10/1992,
n. 11831).
Nel caso di specie, la qualità di eredi in capo alle parti del giudizio non è stata oggetto di contestazione e, in ogni caso, deriva: per quanto riguarda la parte convenuta, dalla delazione testamentaria e dall'accettazione implicita che si desume dall'assunzione della qualità di erede negli atti di causa;
per quanto riguarda la parte attrice dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Occorre, dunque, procedere alla divisione della massa ereditaria, considerando che dovrà essere tenersi conto anche dei beni da collazionare e dei pesi sostenuti, nei termini che seguono.
7. Sulla collazione.
La collazione è un momento della divisione ereditaria e una tecnica di formazione della massa da dividere in modo che nei rapporti tra coeredi condividenti si conservi una proporzione nel valore delle quote mediante la redistribuzione dell'arricchimento ricevuto a titolo di liberalità in modo proporzionale alle quote di ciascuno.
Il coerede donatario viene, dunque, a trovarsi in una posizione di soggezione al potere degli altri di prelevare dalla massa dividenda beni e valori corrispondenti a quelli donati, senza che questi debba o possa fare alcunché per evitarlo, salvo il fatto impeditivo della scelta per il conferimento in natura. Quanto all'onere della prova, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti , essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario, da ricostruire quali oggetto di pregressa donazione. Incombe, in tal caso, sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/07/2005, n. 15131, rv. 582041).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per la collazione dell'immobile di via Cantagallo n. 315, donato, nella consistenza sopra precisata, da ad considerato che l'attrice, Persona_3 Controparte_1
26 reintegrata nella quota di riserva per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, non ha interesse a vedere tale cespite attratto alla massa ereditaria.
8. Sui pesi della comunione.
A norma dell'art. 1101, co. 2, c.c. “il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote”. A tali spese può provvedere anche uno dei contitolari, il quale “in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore […] ha diritto al rimborso” (art. 1110 c.c.).
Nel caso di specie, considerato che l'erede pretermesso che abbia vittoriosamente agito in riduzione gode dei frutti della comunione soltanto a partire dalla domanda giudiziale e soltanto con riferimento agli immobili, deve considerarsi tenuto ad assolvere ai corrispondenti pesi con le medesime limitazioni.
Ne consegue che non può essere accolta la domanda di rimborso del premio relativo al contratto di assicurazione degli immobili, stipulato il 7 dicembre 2018, con scadenza il 7 dicembre 2019 (doc. 17 parte convenuta), né delle quote condominiali scadute nell'anno 2018 (doc. 17 parte convenuta). Peraltro, non vi è prova del pagamento né del soggetto che vi ha provveduto.
Parte convenuta ha poi formulato all'udienza del 21 maggio 2024 istanza diretta ad essere rimessa in termini per la produzione di ulteriore documentazione relativa a: “spese già sostenute per gli immobili di proprietà del de cuius, quali: polizze assicurative sino all'anno 2024, le rate del condominio di via di Galceti 81/11, spese funerarie, manutenzione caldaia di via di Galceti, bolli auto del de cuius relativi alle auto rottamate dal
2011 al 2017, registrazione testamento, manutenzione ordinaria dei terreni in Pistoia dal 2017 al 2024”.
Quanto al pagamento delle polizze assicurative sino all'anno 2024, alle rate del condominio di via dei Galceti, alla manutenzione della caldaia e dei terreni siti in Pistoia, non si tratta di documentazione relativa alla prova di fatti costitutivi di domande già proposte in corso di causa, ma di documentazione destinata a provare fatti nuovi, costitutivi di altrettante domande (nuove) di rimborso spese, la cui formulazione è preclusa dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c.
Le spese funerarie e per la registrazione del testamento, invece, non sono oneri della comunione ereditaria, ma debiti ereditari, la cui esistenza avrebbe dovuto essere allegata e documentata sin dall'instaurazione del giudizio;
del resto, la parte convenuta, fin dalla propria costituzione, aveva dato atto delle spese funerarie sostenute, che sono state riconosciute nelle operazioni di riunione fittizia. L'istanza di rimessione in termini appare dunque inammissibile riguardo a tali voci, considerato che non sono stati indicati i fatti che hanno portato alla sopravvenienza dei nuovi documenti, di talché il Tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutarne la verosimiglianza ex art. 294, co. 2, né il momento in cui questi ultimi si sono formati, con la conseguenza che non è stato possibile valutarne la tempestività.
Ne discende che la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione non può essere accolta.
10. Sulle operazioni di divisione e sulla rimessione della causa in istruttoria.
Le quote societarie cadute in successione sono oggetto di comunione tra i coeredi, come si ricava dalla lettura dell'art. 2468, comma 5, c.c., il quale dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei
27 comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.
Nonostante il mancato richiamo alla divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. si tratta di beni naturalmente divisibili;
il fatto che non ne sia stata espressamente sancita la divisibilità si giustifica, dunque, secondo la dottrina, con la superfluità sopravvenuta di una disposizione ad hoc, considerato, peraltro, il venire meno della norma (art. 2474, vecchio testo) che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli di quel valore minimo (anche) in sede di divisione.
Perciò, l'assenza di una disposizione normativa specifica non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata;
non fosse altro perché diversamente si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica.
Nel caso in esame spettano a i 20/53 del 66,67% delle quote della società Parte_1
VALANTEX, ossia il 25% della partecipazione caduta in successione, che corrisponde al 25,15% del totale delle quote della società.
La divisibilità, peraltro, non sembra significare divisione automatica della quota, per la quale è, appunto necessario, un apposito atto di divisione intercorrente tra tutti i contitolari ovvero una sentenza emessa all'esito del giudizio di divisione giudiziale.
Considerato che, però, in assenza di un diverso accordo tra i coeredi, la divisione deve avere carattere universale, investendo la totalità dei beni caduti in successione, lo scioglimento della comunione deve investire anche i beni immobili caduti in successione.
Presupposto dello scioglimento della comunione ereditaria sui cespiti immobiliari, tuttavia, è la conformità urbanistica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 07/10/2019, n. 25021) e catastale dei medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II,
Sent., 25-06-2020, n. 12654), oltre che la verifica, nel merito, della comoda divisibilità dei beni ex art. 720
c.p.c.; dunque, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il completamento delle relative indagini sull'immobile di via dei Galceti, nel quale non è stato possibile svolgere il sopralluogo.
11. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, in sede preliminare, deve essere dichiarata la carenza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti 9, 10, attribuite a mentre non sono utilizzabili i documenti di cui alle Persona_3 scritture prodotte sub. doc. 15, 15-bis e 16.
Nel merito, deve essere reintegrata nella proprietà dei beni ereditari per la quota Parte_1 di 20/53, con conseguente instaurazione della comunione ereditaria sull'immobile in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269 oltre che, per la medesima quota, sui seguenti terreni: 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e 256; 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di
Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella 214;
18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Vicatoli,
28 identificato al foglio di mappa 115, particella 628; 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368; 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308.
Deve essere poi respinta la domanda incidentale di simulazione avanzata dalle convenute in merito alla donazione del terreno sito in via Cantagallo n. 315.
e devono essere condannate a restituire, pro quota, alla coerede i frutti dei CP_1 Controparte_2 cespiti immobiliari, per la somma di euro 88.445,00, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dalla notifica della citazione (14 giugno 2019) al saldo.
La comunione ereditaria deve essere instaurata anche sulle quote della società VALANTEX cadute in successione, ossia sul 66,67% delle partecipazioni, di cui è compartecipe nella Parte_1 misura dei 20/53.
La causa dovrà, poi, essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il completamento delle operazioni divisionali.
Devono, poi, essere liquidate in questa sede le spese legali relative all'azione di riduzione che devono essere poste a carico della parte convenuta, soccombente prevalente e sostanziale.
Le stesse si liquidano in euro 31.774,00, alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 e 25 -bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00, con applicazione dei massimi per la fase istruttoria (considerato l'espletamento di tre CT, tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte delle convenute nello svolgimento della CT estimativa e del numero di udienza svolto per la trattazione della causa); il tutto oltre esborsi (per euro 1.241,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle parti convenute anche le spese delle tre CT, liquidate con separati provvedimenti.
12. Sulla condanna di parte convenuta per lite temeraria.
Venendo al merito dell'istanza di condanna per lite temeraria, i soccombenti devono essere condannati, oltre che alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c.,
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o delle proprie difese, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per
29 la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/04/2018, n. 9912, rv. 648130-02).
Ciò tenuto conto anche che "nel vigente Ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass.
SSUU 16601/2017: nella motivazione della sentenza è stato richiamato anche l'art. 96 co. 3 c.p.c. tra le fattispecie con funzione di deterrenza del nostro sistema);
Ancora, si consideri il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e la necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni o difese proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalle parti: “in tale contesto, la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine
di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella
giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (in questi termini, Cass. n.
25177/2018).
In tale ottica, il comportamento delle convenute si configura come un vero e proprio abuso del processo che giustifica l'applicazione della sanzione de qua: la richiesta di limitare l'indagine grafologica ai soli documenti originali, nella consapevolezza di non esserne a disposizione, la reiterazione dell'istanza istruttoria sul presupposto di averli rinvenuti, formulata dopo 5 anni dall'inizio del procedimento, senza alcun sostegno assertivo o probatorio e l'assenza di collaborazione, senza giustificazione, nello svolgimento della CT estimativa sono comportamenti scorretti che vanno oltre il confine segnato dal legittimo diritto di azione e difesa, costituzionalmente protetto.
In particolare, viene in rilievo la violazione del principio di lealtà e leale collaborazione che a norma di legge
(art. 88 c.p.c.) deve uniformare il comportamento processuale delle parti per rendere conforme l'esercizio dei poteri processuali al diritto di difesa regolato dall'art. 24 della Costituzione.
Per tali motivi le convenute devono essere condannate a corrispondere a parte attrice una somma pari a un terzo delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, parzialmente definendo nel contraddittorio tra le parti il procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la carenza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti 9 e 10, attribuite a Per_3
[...]
2. ACCOGLIE l'azione di riduzione e per l'effetto:
30 2.1. nella proprietà nella proprietà dei beni ereditari per la quota Controparte_9 di 20/53, con conseguente instaurazione della comunione ereditaria sull'immobile in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269 oltre che, per la medesima quota, sui seguenti terreni: i 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna
Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e 256; i 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel
Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella
214; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e
Vicatoli, identificato al foglio di mappa 115, particella 628; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel
Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368;
i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308;
2.2. nella quota dei 20/53 della quota del 66,67% della proprietà Controparte_9 della società VALANTEX caduta in successione;
3. RESPINGE l'azione di simulazione delle convenute;
4. CONDANNA e a restituire a la quota di 20/53 CP_1 Controparte_2 Parte_1 dei frutti dei beni ereditari, calcolati, per l'intero, in euro 88.445,00, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica della citazione (14 giugno 2019) al saldo;
5. CONDANNA e a rifondere in favore di le CP_1 Controparte_2 Parte_1 spese dell'azione di riduzione che si liquidano in euro 31.774,00 per onorari e in euro 1.241,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5.1. CONDANNA e a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 un'ulteriore somma pari ad un terzo delle spese processuali ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
6. PONE definitivamente a carico di e le spese di tutte le CT, liquidate con CP_1 Controparte_2 separati provvedimenti;
7. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Schiaretti
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Lucia Schiaretti Presidente
Costanza Comunale Giudice
Paola Compagna Giudice relatore
Ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1920 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 e trattenuta in decisione all'udienza del 08/10/2024, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Rossetti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Livia Ranuzzi ed elettivamente domiciliate C.F._3
presso il suo Studio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione di riduzione.
Conclusioni
Per parte attrice: “In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi ed in particolare le prove per testi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. ed inoltre per l'escussione dei testi e Testimone_1 [...]
(non comparsi) sui capitoli di prova 2-3-4 della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. Nel merito si precisano Tes_2 le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate, anche alla luce della comparsa di costituzione avversaria, nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. della difesa dell'attrice respingendo qualsivoglia domanda di Parte_1 parte convenuta”;
Per parte convenuta: “-1) In via istruttoria, chiedono ammettersi le seguenti prove: -a) ammissione di perizia calligrafica sui due documenti “riconoscimento di debito “e successivi rinnovi, depositati sub doc n.15,15a e 16, già
1 ammessa dal Giudice dr. con ordinanze del 20.11.2020 e 1° dicembre 2021 e non potutasi espletare per Per_1 smarrimento dell'originale al momento dell'espletamento, come denunciato, non essendo condivisibili le motivazioni offerte dal giudice alla sua mancata ammissione. -b) riconvocazione del CT perché completi la perizia in Per_2 ottemperanza ai quesiti richiesti dal Giudice, fornendo i dati relativi agli oneri condominiali gravanti sui beni caduti in successione (cfr. punto c_dei quesiti -ordinanza del 07.06.2023 e precisamente” riferisca circa la regolarità dei passaggi nel ventennio, nonché circa l'esistenza di formalità, vincoli od oneri anche di natura condominiale, gravanti sui beni……” -c) Richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dei terreni in quanto la domanda di divisione e scioglimento proposta dalla attrice coinvolge tutti i beni relitti dal de cuius, compresi i terreni in
Pistoia, come emerge dall'inventario redatto dal Cancelliere su istanza della attrice, nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, previo accertamento del frazionamento dei terreni stessi, cui il CT nulla ha risposto;
-d)
Autorizzare il deposito della documentazione attestante le spese sostenute per la manutenzione dei beni caduti in
successione nonché di quella attestante i debiti del de cuius dovendo tutti gli importi essere considerati per la quantificazione della quota di legittima come già richiesto nei verbali delle udienze del l'08 ottobre e del 21.05.2024. 2) nel merito a1) in via principale respingere la domanda di riduzione proposta da sul Parte_1 presupposto, evidenziato sin dalla costituzione in giudizio, che la stessa attrice non solo non ha indicato l'ammontare della lesione di legittima subita, ma non ha neppure fornito una prova della effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum, avendo indicato come “donatum” un bene di esclusiva proprietà della convenuta ed insistendo sulla CT sul punto nonostante la convenuta avesse Controparte_1 documentalmente provato la propria intestazione sul bene. Con tale comportamento ha quindi esposto le convenute ad
affrontare il costo di una CT che poteva tranquillamente essere ridotto ed ha procrastinato i tempi della soluzione della controversia. a2) accogliere la domanda svolta in via riconvenzionale dalle convenute e per l'effetto dichiarare la nullità della donazione limitatamente alla sola disposizione relativa allo immobile sito in Prato via di Cantagallo n.315 sub part.49, in quanto già di proprietà di , come accertato dal ctu, con accollo delle spese di CT Controparte_1 interamente a carico della attrice;
a3) in via subordinata ed in rito, procedere alla quantificazione della sola per centuale
di quota spettante alla attrice, epurando le perizie redatta dai due CT da ogni valutazione personale, previo accertamento, per quanto riguarda la eventuale successione nelle quote della Valantex srl, della effettiva natura del lascito testamentario (se a titolo di eredità o a titolo di legato); -a4) in via subordinata e nel merito, procedere all'accertamento della sola esatta percentuale della quota spettante eventualmente alla attrice, in comunione con gli altri eredi, non potendo essere liquidata alcuna quota nella percentuale accertata, dovendosi prioritariamente procedere all'esperimento delle attività anche notarili necessarie per procedere alla intestazione ai singoli comunisti della percentuale di quota ad ognuno spettante. Per quanto riguarda invece il valore locatizio dei beni caduti in successione, piaccia al tribunale considerare unicamente il canone effettivamente corrisposto e confluito nella società Valantex e non
quello ipotetico alla attualità. -3) in via di estremo subordine ed eventuale: b1) rimettere la causa sul ruolo per
l'espletamento di quanto necessario per procedere alla divisione della comunione ereditaria come richiesto dalla attrice;
b2) accogliere la richiesta di sospensione della divisione ex art.717 c.c. per un periodo di 5 anni e limitatamente ai beni in comunione, per consentire la vendita degli stessi a prezzi di mercato evitando la vendita all'asta. Con vittoria delle spese e dei diritti e con condanna della attrice al pagamento delle spese di CT anche limitatamente alla parte Per_2 relativa all'immobile in donazione, riconosciuto già di proprietà ”. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto nei confronti di Parte_1 CP_1
e la riduzione delle disposizioni contenute nel testamento di redatto Controparte_2 Persona_3 il 9 giugno 2014, e della donazione realizzata dal de cuius in favore di con conseguente Controparte_1 reintegrazione nella quota spettante all'attrice e divisione dei beni caduti in comunione ereditaria.
A fondamento della domanda ha allegato: di essere figlia di e di Persona_3 Persona_4 dal cui matrimonio era nato anche che in gioventù si era trasferita nel Regno
[...] Persona_5
Unito per motivi di lavoro, pur essendo rimasta legata ad entrambi i genitori;
che rientrata in Italia aveva mantenuto rapporti con questi ultimi, ma in particolare con la madre, che era deceduta l'8 dicembre 2014; che a partire da tale momento i rapporti con il padre, che abitava con il fratello e l a di lui famiglia, erano Per_5 diventati sempre più rari;
che il 27 gennaio 2017 era deceduto anche e Persona_3 Per_5 prima, e le due figlie e poi erano rimaste nell'esclusivo godimento dei beni
[...] CP_1 CP_2 ereditari, estromettendone l'attrice; che, pertanto, anche in sede di inventario, redatto senza la collaborazione di aveva potuto ricostruire il patrimonio del de cuius solo in via presuntiva e non Persona_5 esaustiva;
che aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre il 28 settembre 2017; che nell'ambito del procedimento attivato ex art. 481 c.c. nei confronti di questi si era Persona_5 costituito depositando un testamento olografo del de cuius che lo nominava unico erede, in via alternativa alle figlie, e , dichiarando di rinunciare all'eredità; che il testamento disponeva, più CP_1 CP_2 precisamente, quanto segue: “voglio che i miei beni che consistono in una civile abitazione nel Comune di
Prato e terreni nel Comune di Pistoia e i suoi eventuali frutti vengano dati a mio figlio Controparte_3
o alle sue figlie cedo le quote della mia ditta Valantex s.r.l. a mio figlio”; che il tentativo di mediazione
[...] instaurato al fine di arrivare ad una composizione bonaria della lite relativa alla divisione non aveva avuto successo;
che e vi avevano partecipato senza nulla eccepire circa la propria CP_1 Controparte_2 qualità di eredi e risultavano essere subentrate nelle quote sociali del nonno.
In merito ai beni ereditari ha esposto che: dalla documentazione depositata presso la CCIAA di Prato risultava che il de cuius era titolare della quota del 50% delle partecipazioni sociali della VALANTEX S.R.L., dal valore nominale di euro 5.165,00, mentre il restante 50% faceva capo alla defunta moglie Persona_4 il de cuius era cointestatario con la moglie premorta di libretto postale di deposito avente un saldo di euro 5,61 al momento della morte;
egli era inoltre proprietario dell'autovettura KIA SPORTAGE targata BC474PC ritirata dalla circolazione il 30 ottobre 2017; durante le operazioni di inventario era emerso che Per_3 ra proprietario di tre unità immobiliari site nel comune di Prato e comproprietario di alcuni terreni
[...] siti nella provincia di Pistoia;
in particolare, si trattava del fabbricato sito in Prato via di Cantagallo n. 315 piano T-S1, censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 4 part. 247 sub. 500 cat., del fabbricato sito in
Prato via di Cantagallo n. 315 piano T censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 4 part. 485, del fabbricato sito in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269; tuttavia, aggiornate le visure, era risultato che, oltre ai terreni in provincia di Pistoia, era proprietario soltanto dell'immobile sito in via di Galceti;
all'esito delle indagini intraprese, era infatti emerso che Per_3 veva donato ad l'immobile sito in Cantagallo, n. 315, adibito a magazzino e
[...] Controparte_1
3 rimessa attrezzi, corredato da appezzamento di terreno dalla superficie di circa 2.200 mq e da una piccola area urbana di circa 91 mq;
l'unità immobiliare di via dei Galceti era stata locata a cittadini cinesi.
Si sono costituite e chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in via CP_1 Controparte_2 riconvenzionale di dichiarare la nullità dell'atto di donazione del 6 maggio 2015 o, in via subordinata, accertarne il valore in euro 52.000,00.
A sostegno della difesa, hanno allegato che: il 27 gennaio 2017 era deceduto in Prato Persona_3 lasciando un testamento olografo redatto il 9 giugno 2014 e pubblicato il 10 gennaio 2018, destinando i propri beni, ossia un immobile sito in Prato e i terreni posti in Pistoia, al figlio , o in alternativa alle di lui Per_5 figlie, e , riservando ad le quote della società VALANTEX;
CP_1 CP_2 Per_5 Persona_5 aveva dichiarato di rinunciare all'eredità a verbale dell'udienza del 21 maggio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. n. 680/2018 del Tribunale di Prato, e le sue figlie, chiamate per rappresentazione, avevano accettato l'eredità per fatti concludenti;
concluso senza successo il tentativo di mediazione attivato da , e l'avevano invitata a nominare un Notaio di sua Parte_1 CP_1 CP_2 fiducia per provvedere al trasferimento di quanto a lei spettante, ossia la quota della proprietà dell'immobile sito in Prato, via di Galceti n. 81 e, in comproprietà, delle quote societarie;
aveva fatto seguito la notifica dell'atto di citazione.
Quanto ai beni ereditari, hanno contestato la quantificazione del relativo valore, precisando innanzitutto che l'autovettura era stata demolita. In merito all'immobile di via dei Galceti n. 81/11 hanno confermato che lo stesso era stato locato a partire dal 2016 con due separati contratti: l'abitazione principale era stata concessa in godimento a e per un canone annuo di euro 9.600,00, mentre la Persona_6 Persona_7 seconda porzione era locata ad che versava un canone di 600,00 euro annui;
tali importi Persona_5 erano stati destinati da quale forma di finanziamento e sino alla concorrenza di euro Persona_3
30.000,00, alla società VALANTEX, come risultava dal verbale di assemblea del 10 dicembre 2016.
Hanno aggiunto che l'eredità era gravata anche da poste passive, deducendo che: aveva Persona_3 contratto con il figlio un debito di euro 41.316,55 e un debito di euro 30.987,41, come da Per_5 riconoscimenti di debito del 5 settembre 1996 e del 10 gennaio 1996, oltre ai successivi rinnovi del 4 febbraio
2003, 9 marzo 2009 e 18 ottobre 2011; pertanto il debito della massa ammontava per tale causa ad euro
72.303,96, oltre interessi, dalla data della sottoscrizione al pagamento;
vi erano poi i debiti nei confronti dell e di infine, doveva essere considerata l'assicurazione Controparte_4 Pt_2 sull'immobile per euro 330,00 all'anno, le spese sostenute per il funerale, per euro 1.249,00, e quelle condominiali relative all'anno 2018, per euro 1.533,87.
Hanno, poi, fatto presente che il bene immobile che risultava essere stato trasferito da ad Persona_3 non era mai stato di proprietà del de cuius, essendo il trasferimento formale funzionale Controparte_1 alla riunione catastale delle particelle relative all'immobile principale;
in particolare, in origine, mentre quest'ultimo era indicato alla particella 248, la particella 249 identificava una dependance, la particella 247 un terreno agricolo e la particella 250 un piccolo rudere demolito negli anni '90 e non più esistente;
il compendio era originariamente di proprietà di e le quali avevano Controparte_5 Parte_3
4 promesso in vendita tutte le citate particelle a madre delle convenute, con preliminare Persona_8 del 5 luglio 1976; nel 1981, alla stipula del definitivo il Notaio aveva specificato che l'immobile di via
Cantagallo n. 315 comprendeva “due piccole costruzioni ubicate in prossimità della cosa ed adibite a centrale termica, lavanderia e ripostiglio e garage. Al N.C.E.U. DEL Comune di Prato i beni suddescritti risultano rappresentati in foglio di mappa 4 dalle particelle 248, 249 e 250”; nella stessa data le venditrici avevano aggiunto un foglio al precedente contratto preliminare, dichiarando che: “in data odierna è stato stipulato il rogito con atto per notar relativo agli immobili promessi in vendita con la presente scrittura fatta Per_9 eccezione per un appezzamento di terreno di mq 3.000,00 circa, circostante la casa in Prato, via Cantagallo
315. Le promittenti venditrici dichiarano di avere oggi incassato il prezzo relativo anche a detto appezzamento di terreno il rogito relativo a detto appezzamento di terreno verrà stipulato successivamente e su richiesta della sig.ra ; con sentenza n. 426/1984 del 13 giugno 1984 il Tribunale di Prato “dichiara che il Per_8 contratto di compravendita di cui al rogito […] è simulato, per interposizione simulata della Per_9 [...]
dichiara che il vero acquirente è quale interponente simulante, e quindi Parte_4 Persona_10 proprietario ad ogni effetto degli immobili descritti nell'atto di cui sopra”, ordinandone la trascrizione in favore di padre di il 22 dicembre 1989 questi aveva alienato i predetti Persona_10 Persona_8 beni alla SUPERMAGLIA S.R.L. di cui era amministratrice sorella della moglie del Persona_11 quanto al terreno identificato alla particella 247, lo stesso era stato oggetto di un'azione ex art. Per_8
2932 c.c., culminata in una transazione con la quale si decise di intestarlo a che aveva Persona_3 accettato;
così l'11 maggio 1988 le vevano trasferito a la particella 247, dando CP_5 Persona_3 atto che il prezzo era stato pagato dall'acquirente al di fuori dell'atto; il 29 ottobre 1991, Persona_12 Per_1 veva venduto l'immobile ad figlia di e sorella di con
[...] Persona_13 Per_8 atto nel quale lo stesso, nonostante non fosse ancora censito, veniva identificato alle particelle 248-249-250, confinante con la proprietà il 23 novembre 1995 gli immobili erano stati trasferiti ad Per_3 CP_1 il 30 aprile 1999 il Comune di Prato aveva rilasciato la concessione edilizia i n sanatoria;
tuttavia,
[...] lo stato di fatto non corrispondeva alle risultanze catastali, in quanto l'immobile di cui alla particella 249, ossia il ripostiglio-centrale termica, risultava insistere in parte sul terreno di all'esito Persona_3 dell'aggiornamento del 19 novembre 2014 la dependance si trovava fuori dalla particella 249; al fine di snellire le pratiche e rappresentarono che la particella 247 contenesse anche l'immobile CP_1 Persona_3
e successivamente avevano perfezionato la donazione del 6 maggio 2015.
All'udienza del 19 dicembre 2019, parte attrice ha dichiarato di non riconoscere le sottoscrizioni apposte ai documenti 9,10,15,15-bis e 16, riferite al de cuius; parte convenuta ha dunque formulato istanza di verificazione.
Con memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. le convenute hanno fatto presente che il de cuius non disponeva delle risorse necessarie a dare inizio alla propria attività imprenditoriale e che alla morte del nonno il creditore aveva fornito alle eredi copia dei medesimi atti, mentre le pretese creditorie erano state formalizzate mediante l'invio di una raccomandata;
pertanto, le stesse non erano in possesso dei relativi originali, che erano rimasti nella disponibilità del creditore sul punto, hanno aggiunto che l'esito del procedimento di Persona_5
5 verificazione non sarebbe stato opponibile a quest'ultimo, estraneo al giudizio. Hanno poi osservato che la controparte non aveva offerto una ricostruzione precisa del patrimonio ereditario e in particolare delle quote di proprietà spettanti al de cuius, sia per quanto riguarda i terreni in Pistoia sia per quanto riguarda la società
VALANTEX.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2020, il Giudice ha disposto lo svolgimento di consulenza tecnica grafologica sulle scritture disconosciute, ordinando all Controparte_4
l'esibizione dei contratti di locazione e ad dei riconoscimenti di debito, e riservandosi Persona_5 sulle altre istanze istruttorie.
Con nota di deposito del 27 gennaio 2021, ha dato atto di non essere più nel possesso Persona_5 degli originali dei documenti di cui era stata richiesta l'esibizione, per averli smarriti, come denunciato alla
Polizia Municipale.
Depositata la CT grafologica e respinta l'istanza di rinnovazione avanzata dalla parte convenuta, il Giudice ha ammesso le prove orali richieste da parte attrice e la controprova articolata dalle convenute.
All'udienza del 9 settembre 2022, poiché i testi regolarmente intimati non erano comparsi, il Giudice ne ha ordinato l'accompagnamento coattivo.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2023, la scrivente Giudice, alla quale, nelle more, il fascicolo era stato assegnato, ha applicato la sanzione prevista dall'art. 255 c.p.c. nei confronti del testimone regolarmente intimato e non comparso, rilevando l'irregolarità della notifica nei confronti dell'altro testimone non comparso ed ha disposto lo svolgimento di consulenza tecnica per la stima degli immobili oggetto di causa e delle quote confluite nell'asse ereditario, domandando infine all , ex CP_6 art. 213 c.p.c. di indicare l'istituto di credito presso cui era stata accreditata la pensione di Persona_3
Con nota del 30 gennaio 2024 il tecnico incaricato di stimare i cespiti immobiliari ha comunicato che il CTP di parte convenuta non aveva mai presenziato agli incontri e che non era stato possibile accedere all'immobile posto in Prato, via Cantagallo n. 315 e all'immobile di via dei Galceti n. 81/11.
Depositati gli elaborati peritali, all'udienza del 21 maggio 2024 il difensore di parte attrice ha osservato come non era possibile, in mancanza di sopralluogo, una stima realistica del cespite di via Cantagallo n. 315, considerato che lo stesso, accatastato come bene comune non censibile e privo di reddito fondiario, risultava occupato da un fabbricato e da un campo da tennis;
infine ha osservato come non fosse ancora pervenuta risposta dall in ordine alla richiesta ex art. 213 c.p.c. Parte convenuta ha evidenziato la necessità di CP_6 chiamare in causa i terzi comproprietari dei terreni in Pistoia ed ha chiesto l'autorizzazione al deposito di documentazione attinente alle spese sostenute per gli immobili caduti in successione e agli altri debiti maturati in corso di causa e non ancora saldati;
infine ha fatto presente che erano stati rinvenuti gli originali degli atti di riconoscimento di debito, chiedendo di assumere al riguardo gli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice ha rigettato le istanze della parte convenuta, onerando parte attrice di notificare all' la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. CP_6
All'udienza dell'8 ottobre 2024, parte convenuta ha chiesto l'integrazione della CT grafologica sui documenti rinvenuti in corso di causa e ha insistito nell'ammissione della documentazione riguardante le spese
6 sopravvenute. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice ha respinto le istanze delle convenute.
Con note scritte depositate per l'udienza del 24 ottobre 2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e, con ordinanza ex art. 127-ter, c.p.c., il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
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1. Sulla domanda di riduzione.
in qualità di erede totalmente pretermessa dal testamento di Parte_1 Persona_3 ha innanzitutto chiesto la riduzione degli atti dispositivi, inter vivos e mortis causa, effettuati dal de cuius in lesione della quota di legittima a lei riservata.
Mediante l'azione di riduzione i legittimari, i cui diritti di legittima siano stati in tutto o in parte lesi da disposizioni testamentarie e/o donazioni fatte dal de cuius, possono ottenere la riduzione, ossia la dichiarazione giudiziale di inefficacia, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, nei loro confronti, delle disposizioni lesive (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 27/10/2008, n. 25834).
Infatti, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legitti ma o di riserva). La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili -su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
In tal senso, l'azione di riduzione (art. 557 cod. civ.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Nel caso di specie, vantando lo status di figlia del de cuius Parte_1 Persona_3 assume la qualità di legittimaria ex art. 536, co. 1 c.c. Conseguentemente, nel concorso con le eredi del fratello,
le quali, a seguito della rinuncia di quest'ultimo, hanno accettato l'eredità a lui devoluta, Persona_5 la quota di riserva a lei spettante risulta pari ad un terzo dell'asse ereditario, ex art. 537 c.c.
Al riguardo le convenute osservano che essendo state chiamate all'eredità per sostituzione, “la quota di legittima spettante agli eredi, sarà da dividere in tre quote distinte, essendo per l'appunto n. 3 gli eredi legittimi (ai discendenti dei figli la legge riserva gli stessi diritti dei figli)”.
In realtà, come sottolineato dalla stessa parte convenuta, venendo in gioco l'istituto della sostituzione (“è lo stesso testatore ad indicare il criterio di soluzione per il caso in cui il designato alla successione non possa o non voglia succedere prevalendo (la sostituzione), sia sulla rappresentazione che sull'accrescimento” Cass. civ., Sez. II, Sent., data ud. 14/12/2023, 01/03/2024, n. 5487), e risultano essere CP_1 Controparte_2
7 eredi testamentarie, e non eredi legittime;
al contrario, assume la qualità di Parte_1 legittimaria, cui la legge riserva, ex art. 537 c.c. la quota di un terzo dell'intero asse ereditario, indipendentemente dal numero di eredi testamentari designati dal testatore.
Come la Corte di Cassazione ha più volte chiarito, la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione;
indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto;
provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747
e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quo ta disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c., comma 2), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 04 -12-2015,
n. 24755; Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 23/12/2014, Rv. 633774; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012,
Rv. 623475; Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993, Rv.484561).
Nella fattispecie in esame, con il testamento olografo del 9 giugno 2014, ha disposto del Persona_3 proprio patrimonio in favore del figlio o, in alternativa, delle figlie di lui, e Persona_5 CP_1
lasciando al figlio anche le quote di partecipazione nella società VALANTEX. CP_2 Per_5
Il de cuius ha, dunque, totalmente pretermesso la figlia legittimaria, ricorrendo i Parte_1 presupposti per la riduzione delle disposizioni lesive.
2. Sul relictum.
Parte attrice assume che i beni lasciati dal de cuius al momento della morte siano i seguenti: piena proprietà dell'immobile in via di Galceti n. 81; partecipazione pari al 50% nelle quote della società VALANTEX;
euro
5,62 giacenti sul libretto postale cointestato alla moglie premorta;
autoveicolo KIA SPORTAGE targata BC
474 PC;
quota di proprietà dei terreni posti in provincia di Pistoia.
Occorre dunque procedere, anche alla luce delle contestazioni mosse dalla parte convenuta, l'effettiva appartenenza di tali beni all'asse ereditario, la rispettiva consistenza e il valore di mercato.
Innanzitutto, devono essere respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate in relazione alla necessità di integrare il contraddittorio con i comproprietari dei terreni siti nella provincia di Pistoia e all'indeterminatezza della domanda per insufficiente identificazione dei beni ereditari.
Quanto al primo profilo, va premesso che i presupposti del litisconsorzio necessario si individuano, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2900 e azione surrogatoria), sulla base della situazione sostanziale dedotta in giudizio, allorché questa abbia natura plurisoggettiva e debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, sul presupposto che la sentenza che non avesse effetti nei confronti di tutti sarebbe inutiliter data (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454)
8 Si sottolinea, in merito che: “la funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti”
(cfr. Cass. civ. Sez. I, 09/03/2004, n. 4714, rv. 570877).
Nel caso di specie la domanda di parte attrice è diretta ad ottenere la reintegrazione della quota di legittima e, all'esito, la divisione dei beni caduti in comunione. L'oggetto della domanda concerne, dunque, i beni ereditari, tra cui rientrerebbe, secondo la prospettazione dell'attrice, anche una quota della proprietà dei terreni di cui si discute;
ne discende che l'oggetto della domanda è circoscritto alla quota dei terreni in proprietà del de cuius, che dovrà essere ripartita (in ipotesi di pieno accoglimento della domanda di riduzione e di reintegra) tra gli eredi di quest'ultimo, senza tangere il rapporto con gli altri comproprietari.
Pertanto, non si ravvisano i presupposti per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi.
Venendo al secondo aspetto, l'attore che agisce, in qualità di legittimario totalmente pretermesso, in riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, sotto il profilo assertivo, ha l'onere di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius; soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione delle altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi l'onere di specificità della domanda una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione;
non può però imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, o che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 10/01/2023, n. 348; Cass. civ. Sez. II Sent.,
02/09/2020, n. 18199).
Nel caso di specie, la domanda di parte attrice appare sufficientemente determinata quanto all'indicazione e identificazione dei beni lasciati dal de cuius, anche alla luce delle complessive risultanze di causa e tenuto conto delle allegazioni di parte convenuta, risultando una questione attinente al thema probandum se gli stessi facciano parte dell'asse ereditario e in quale misura.
Passando all'esame dei singoli cespiti indicati da parte attrice, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. L'immobile di via dei Galceti.
È pacifico tra le parti in causa che sia caduta in successione la piena proprietà dell'immobile di via dei Galceti nc. 81/11, catastalmente identificato al foglio di mappa 22, particella 1269.
Quanto al valore, il CT, premettendo di non averne potuto valutare lo stato di manutenzione, la conformità catastale ed edilizia, ne ha calcolato la superficie commerciale e ne ha quantificato il prezzo tenendo conto della tipologia e delle finiture (esterne), della zona in cui è collocato e delle contrattazioni relative ad immobili
9 simili, concludendo per un valore venale di euro 307.800,00, ottenuto applicando al valore unitario medio
(stimato in euro 1.800,00) moltiplicato per la superficie commerciale (190,00 mq) una riduzione del 10%, dovuta alla possibile presenza di vizi e all'impossibilità di verificarne lo stato di manutenzione.
Il Tribunale ritiene che i parametri utilizzati dal CT possano essere integralmente recepiti in questa sede, in quanto giustificati da una motivazione seria e completa, mentre non si possa condividere la decisione di decurtare l'importo ottenuto del 10%, riduzione che il tecnico del Tribunale ha applicato cautelativamente, tenendo conto della possibilità che il valore dell'immobile potesse essere compromesso dalla presenza di vizi, non avendo potuto escluderli a causa dell'impossibilità di accedervi.
Tuttavia, l'accesso all'immobile non è stato possibile a causa della mancanza di collaborazione da parte delle convenute che, pacificamente, ne hanno la disponibilità.
Sul punto, con nota del 30 gennaio 2024, il tecnico incaricato dal Tribunale ha fatto presente che non era stato possibile accedere né all'immobile di via Cantagallo n. 315 né a quello di via di Galceti n. 81/11, per assenza dei proprietari, nonostante le date dei sopralluoghi fossero state debitamente comunicate ai CTP e ai legali delle parti.
Dagli allegati emerge che presso l'immobile di via dei Galceti era stato svolto il sopralluogo del 24 ottobre
2024 e del 16 gennaio 2024, mentre presso l'immobile di via Cantagallo si era svolto il sopralluogo del 15 ottobre 2024. In nessuna di queste occasioni era stato possibile accedere agli immobili, non essendo presente nessuno;
nonostante, poi, fosse presente anche il CTP di parte convenuta, Nella né in Per_8 Per_8 quelle occasioni, né in seguito, parte convenuta ha offerto alcuna giustificazione per non aver collaborato al completamento delle operazioni peritali.
Tale condotta ostativa, anche a norma dell'art. 116 c.p.c. che consente di trarre argomenti di prova dai comportamenti delle parti, non può certo andare a vantaggio di chi l'ha posta in essere, cosicché, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, ai fini della riunione fittizia, l'immobile dovrà essere considerato in ottimo stato manutentivo e privo di vizi di sorta.
Ne consegue che ad esso può essere attribuito un valore di 342.000,00 euro.
Non fanno invece parte del relictum i frutti prodotti dall'immobile, considerato che quelli maturati prima della morte del de cuius possono essere computati soltanto ove ne sia dimostrata l'esistenza al momento della morte, mentre quelli maturati successivamente cadono in comunione ereditaria. I frutti maturati dopo l'apertura della successione dovranno, dunque, essere considerati in sede divisoria soltanto all'esito dell'accertamento delle quote spettanti ai singoli eredi, senza che possano essere computati nel relictum.
Resta, quindi, fermo che, laddove all'esito dell'azione di riduzione l'attrice dovesse essere reintegrata nella proprietà del bene immobile o di una sua quota, dovranno essere calcolati in suo favore i frutti di cui all'art. 561, co. 2, c.c.
2.2. I terreni della provincia di Pistoia.
Fanno parte del compendio ereditario anche i terreni ubicati nel Comune di Pistoia ed identificati al Catasto
Terreni del Comune di Pistoia nel foglio di mappa 94 p.lla 37, fg. 98 p.lla 214, fg. 100 p.lle 132 – 134 – 183 –
184 – 255 - 256, fg. 115 p.lle 308 – 368 – 628, e più precisamente: i 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati
10 nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e
256; i 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella 214; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Vicatoli, identificato al foglio di mappa 115, particella
628; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e
Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308.
Tali cespiti risultano pervenuti a per via della successione di Persona_3 Persona_14
Alla luce delle informazioni reperite in relazione alle contrattazioni aventi ad oggetto terreni simili e alle relative caratteristiche, il CT ha stimato il valore complessivo della quota appartenente al de cuius, in euro
7.665,00 e da tale somma non vi è motivo di discostarsi, attesa la completezza della motivazione tecnica e la mancanza di contestazioni.
Tale somma rappresenta il valore della quota indivisa caduta in successione, e, dunque, parte del relictum da considerare ai fini della riunione fittizia, senza che vengano in rilievo, in questa sede, questione relative al frazionamento dei terreni o alla divisione nei confronti degli altri comproprietari, questione che, come già visto, risulta estranea all'oggetto del presente giudizio.
2.3. Sulle quote della VALANTEX S.R.L.
È altresì pacifico che l'eredità di comprenda le quote della società VALANTEX Persona_3 appartenenti al de cuius.
Come si legge nella relazione depositata dal tecnico del Tribunale, si tratta di società costituita il 2 aprile 1988 da e da con capitale sociale di euro 10.330,00, con sede legale Persona_3 Persona_4 in Prato, via Cantagallo 313 A/B/C avente ad oggetto “La produzione, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, la rappresentanza e la trasformazione di prodotti e materie prime tessili, maglieria e dell'abbigliamento in genere, a qualunque stadio della lavorazione, sia per conto proprio sia per conto terzi, in Italia e all'estero”.
La quota di spettanza di comprende il 66,67%, di cui il 50% derivante dalla sottoscrizione Persona_3 del capitale sociale al momento della costituzione e il 16,67% derivante dalla successione di Persona_4 deceduta l'8 dicembre 2014.
[...]
È chiaro che tra i beni caduti nella successione di debbano essere considerate anche le Persona_3 quote da lui ereditate da essendo entrate per successione nel patrimonio del de Persona_4 cuius alla morte di quest'ultima, indipendentemente dall'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 2470
c.c. Tale norma impone, ai fini dell'opponibilità del trasferimento alla società, l'adempimento della formalità pubblicitaria del deposito dell'atto presso il registro delle imprese;
tuttavia, poiché il trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata non richiede né ad substantiam né ad probationem
l'adempimento di tale onere, l'acquisto della quota nel patrimonio dell'erede si perfeziona in forza
11 dell'accettazione dell'eredità. Peraltro, dalla visura storica della VALANTEX emerge l'iscrizione del trasferimento, per successione derivante dall'atto dell'8 dicembre 2014, depositato il 29 novembre 2018, di un terzo delle quote di a (v. allegato 1 CT . Persona_4 Persona_3 Per_15
Non ha poi alcun rilievo la circostanza che dal tenore del testamento olografo di emerga Persona_3 che tali quote siano state trasferite ad a titolo di legato, considerato che a norma dell'art. Persona_5
556 c.c. va considerato tutto il relictum, indipendentemente dal fatto che parte di esso abbia costituito oggetto di disposizione mortis causa a titolo particolare, e che a norma dell'art. 558 c.c. “La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari”. Pertanto, anche laddove e fossero subentrate nelle quote societarie a titolo di legato e non a CP_1 Controparte_2 titolo di eredi, ciò non è di ostacolo alla possibile riduzione della disposizione.
Quanto alla stima del valore delle quote cadute in successione, il CT ha premesso di aver richiesto alle parti la documentazione contabile e fiscale, ossia le situazioni contabili e le dichiarazioni fiscali dal 2014. La parte convenuta, tuttavia, tramite il proprio CTP aveva negato quanto richiesto, facendo presente che era pendente presso il Tribunale delle Imprese un giudizio, allo stato sospeso, introdotto da la Parte_1 quale, tra le altre cose, aveva chiesto anche lo scioglimento della società.
Il CT ha fatto presente che avendo la AL la forma di società a responsabilità limitata senza possibilità di scambiare le relative partecipazioni in un mercato regolamentato, il valore di queste ultime avrebbe dovuto essere ottenuto considerando i cespiti che compongono il patrimonio sociale.
Ha dunque proceduto nella scelta del metodo da utilizzare per la stima del valore delle quote dopo aver esaminato la documentazione disponibile;
tenendo conto dei risultati reddituali raggiunti nel tempo dalla società e della mancanza della documentazione necessaria ad analizzare i flussi di cassa ha, dunque, optato per il metodo patrimoniale semplice, diretto ad una valutazione di tutti i componenti, attivi e passivi del patrimonio aziendale.
Ha, tuttavia, premesso che, non essendo stato consentito l'accesso presso la sede sociale, non era stato possibile confrontare le risultanze di bilancio con l'effettiva realtà aziendale.
Tanto premesso, ha proceduto considerando: euro 32.966,00 per le immobilizzazioni materiali (costituite da un terreno di proprietà della società, stimato con separato accertamento tecnico e “altre immobilizzazioni” iscritte in bilancio per euro 33.703,00); euro 0,00 per le immobilizzazioni finanziarie, considerato, in via prudenziale, che le stesse sono state iscritte in bilancio per euro 1.218,00, ma che non sono descritte nella loro consistenza e hanno subito variazioni durante gli anni senza alcuna menzione;
euro 52.682,00 per le rimanenze, ossia, sempre in via prudenziale, il 50% dell'importo iscritto in bilancio, pari ad euro 105.365,00, considerata l'assenza di un inventario da cui trarre la l'indicazione della tipologia di rimanenze e l'impossibilità di quantificarle;
euro 9.135,00 per i crediti, assumendo prudenzialmente un valore del 50% per quelli esigibili oltre l'esercizio successivo;
euro 231,00 per le disponibilità liquide, come indicato in bilancio. Ha, così valutato in euro 95.014,00 il valore totale delle attività.
Quanto alle passività, in bilancio risulta iscritto un importo di euro 145.391,00, rettificato dal CT in euro
72.635,00, applicando coefficienti correttivi in relazione alla tipologia dei singoli creditori.
12 Ha, perciò, ritenuto di attribuire alla società VALANTEX un valore complessivo di euro 22.300,00, cosicché il valore della quota di è pari ad euro 14.867,00. Persona_3
Le conclusioni del CT possono essere qui integralmente recepite, considerato che sono state ampiamente motivate, sia quanto alla metodologia adottata sia quanto ai risultati raggiunti, ed espresse all'esito dell'analisi del materiale probatorio a disposizione.
A tal proposito, va osservato come le richieste di esibizione dirette ad ottenere dalla società VALANTEX
ulteriore documentazione comprovante la reale consistenza delle attività della società sono inammissibili, non solo perché formulate soltanto dopo il conferimento dell'incarico, e dunque, tardivamente, una volta spirate le preclusioni istruttorie, ma anche perché esplorative, in quanto destinate a dimostrare fatti che non sono mai stati neanche allegati dalla parte attrice.
La CT, infatti, non può essere diretta a surrogare le deficienze delle allegazioni della parte istante. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III,
14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
2.4. Sull'autoveicolo.
Risulta, poi, che l'autoveicolo appartenente a sia stato demolito. In assenza di dati per la Persona_3 relativa stima lo stesso non può essere considerato.
3. Sul donatum.
Ad avviso dell'attrice, nell'ambito della riunione fittizia deve essere computato anche il complesso immobiliare posti in via Cantagallo n. 315, composto da: fabbricato identificato al foglio 4, particella 247, sub.
500 e fabbricato identificato al foglio 4 particella 485, oggetto dell'atto di donazione del 6 maggio 2015 concluso tra e la figlia Sul punto, ha Persona_3 Controparte_1 Parte_1 precisato altresì che il sub. 500 era stato soppresso e poi sostituito dal sub. 501, a sua vol ta sostituito dal sub.
502 intestato ad e dal sub. 503, identificato come bene comune non censibile alle Controparte_1 particelle 248, 249 e 247, sub. 502.
Parte convenuta, sul punto, ha chiesto l'accertamento della natura simulata della donazione, in quanto riguardante beni di cui non era mai stato il reale proprietario, poiché appartenenti alla Persona_3 famiglia di madre della donataria Parte_4 Controparte_1
13 In particolare, secondo la ricostruzione delle convenute, in origine, l'immobile di via Cantagallo era identificato alla particella 248, mentre la particella 249 identificava una dependance, la particella 247 un terreno agricolo e la particella 250 un piccolo rudere demolito negli anni '90 e non più esistente.
La CT a firma della EO ha confermato che il fabbricato era originariamente Persona_16 identificato dalla particella 249, ancorché risultasse traslato rispetto alla rappresentazione grafica che ne davano gli elaborati catastali antecedenti al 2014, come risulta anche dalle visure aere storiche dal 1977 al
2013 allegate alla CT.
Con il tipo mappale del 19 novembre 2014, prot. 2014/54177, parimenti allegato all'elaborato peritale, dunque, il fabbricato è stato riportato nella posizione corretta con assegnazione della particella 247.
Dalla documentazione di causa risulta che tutto il compendio era originariamente di proprietà di CP_5
e le quali avevano promesso in vendita tutte le citate particelle a
[...] Parte_3 [...] madre delle convenute, con preliminare del 5 luglio 1976 (doc. 19 parte convenuta). Per_8
Con il contratto definitivo del 21 gennaio 1981, e Controparte_5 Parte_5 avevano poi trasferito a tra l'altro “piccole costruzioni ubicate in prossimità Parte_4 Per_8 della casa ed adibite a centrale termica, lavanderia e ripostiglio, e garage. Al N.C.E.U. del Comune di Prato
i beni suddescritti risultano rappresentati in foglio di mappa 4 dalle particelle: 248 Cat. A/7 […]. 24 9, Cat
c/6 […], 250 Cat. C/6” (doc. 20 parte convenuta). La CT ha chiarito che la particella 248 identificava la casa, la 249 il ripostiglio e la centrale termica e la 250 il garage.
Con la sentenza n. 426/1984 del 13 giugno 1984 il Tribunale di Prato “dichiara che il contratto di compravendita di cui al rogito […] è simulato, per interposizione simulata della Per_9 Parte_4
; dichiara che il vero acquirente è quale interponente simulante, e quindi proprietario
[...] Persona_10 ad ogni effetto degli immobili descritti nell'atto di cui sopra” ordinandone la trascrizione in favore di
[...] padre di doc. 21 parte convenuta e CT). Per_10 Persona_8
Il 22 dicembre 1989, questi aveva alienato i predetti beni alla SUPERMAGLIA S.R.L. di cui era amministratrice sorella della moglie del doc. 22 parte convenuta). Al Persona_11 Per_8 riguardo, la CT ha osservato che il contratto aveva ad oggetto una casa per civile abitazione di vecchia costruzione, di due piani fuori terra, posta in Prato, località Cerreto, via di Cantagallo n. 315, composta da vani sette più servizi e accessori e che il documento specificava che: “detto bene è rappresentato alla partita
1029862 in conto a Nella per carenza di voltura della sentenza del Tribunale di Prato, del Persona_8
26 giugno 1984, trascritto a Prato il 5 luglio 1984 al n. 3436, nel foglio di mappa 4,dalla particella 248, categoria A/7, classe 4, vani catastali 13, R.C.L. 6266. Si da atto che il bene descritto è stato erroneamente denunciato (con planimetria presentata il 09.06.1972 al n. 15657) unitamente ad altre due unità immobiliari.
Pertanto si rende necessario presentare una denuncia di variazione all'UTE di Firenze, in quanto, sebbene le unità immobiliari suddette siano state censite, occorre presentare planimetrie separate. Sia il venditore che
l'acquirente si impegnano, nel più breve tempo possibile a provvedere alle incombenze di cui sopra”. Il tecnico del Tribunale sul punto ha fatto presente che le denunce indicate non erano mai state presentate. Dunque, nonostante negli atti di compravendita, anche successivi, l'unico bene descritto sia il fabbricato di cui alla
14 particella 248, gli stessi erano stati sempre trascritti anche sulle particelle 249 e 250. Ha, perciò, precisato che il contratto descriveva e citava l'identificazione catastale del solo fabbricato di cui alla particella 248, e non anche gli annessi individuati dalle particelle 249 e 250, rimasti in proprietà di Persona_10
Il 29 ottobre 1991 aveva venduto l'immobile ad figlia Persona_12 Persona_13 Per_1 di e sorella di (doc. 26 parte convenuta). Questa volta l'atto aveva ad oggetto la casa per civile Per_8 abitazione, di vecchia costruzione, composta da due piani e sette vani oltre servizi e accessori, ma anche un locale ad uso ripostiglio, centrale termica e cantina, in altro corpo di fabbrica, con indicazione catastale della particella 248 (quanto alla casa) e della particella 249 (quanto al ripostiglio e alla centrale termica). Nello stesso atto era stato precisato che l'immobile non era stato ancora censito nella sua attuale consistenza, benché Cont denunciato all in data 18 ottobre 1991 con scheda 45139 dove erano rappresentati gli immobili identificat i alle particelle 248 e 240, mentre l'area di sedime era rappresentata al N.C.T. alle particelle 248, 249 e 250.
Il 23 novembre 1995, aveva venduto ad la casa per civile Persona_13 Controparte_1 abitazione già descritta con il ripostiglio, centrale termica e cantina posti in altro corpo di fabbrica (doc. 27 parte convenuta). Anche in questo atto si precisa che l'immobile nella sua attuale consistenza non era stato
Cont ancora censito, benché denunciato all di Firenze il 18 ottobre 1991, mentre l'area di sedime era rappresentata al N.C.T. alle particelle 248, 249 e 250.
Quanto alle vicende che avevano interessato il terreno identificato alla particella 247, l'11 maggio 1988 le o avevano trasferito a dando atto che il prezzo era stato pagato dall'acquirente CP_5 Persona_3 al di fuori dell'atto (doc. 24, parte convenuta).
Il 6 maggio 2015, con atto notarile di donazione, aveva ceduto ad un Persona_3 Controparte_1 immobile adibito a magazzino e rimessa attrezzi della superficie di metri quadri 50, disposto su due piani, corredato da un appezzamento di terreno della superficie di 2.200,00 metri quadri, adibito a resede e giardino su cui insiste un campo da tennis, e piccola area urbana di circa 91 mq, il tutto ubicato in Prato, via di
Cantagallo, e censito al foglio di mappa 4, particella 247 sub. 501 e particella 485 .
Da quanto sopra risulta, però, che al tempo della donazione fosse titolare soltanto del Persona_3 terreno originariamente identificato alla particella 247, che era stato oggetto del trasferimento effettuato in suo favore nel 1988 da parte delle CP_5
Pertanto, la donazione, in ossequio al principio nemo transferre potest plus quam ipse habet, può essere considerata efficace soltanto con riferimento alla cessione di tale cespite, effettivamente presente nel patrimonio del de cuius.
Al riguardo, parte convenuta ha chiesto di dichiarare la simulazione dell'atto, considerato che la sua funzione era soltanto quella di snellire le pratiche di riallineamento catastale e che neanche tale bene era mai stato di proprietà del de cuius, considerato che il prezzo della compravendita del 1988 era stato corrisposto dalla famiglia Per_8
Va premesso, a tal proposito, che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione di discostarsi, il fenomeno della simulazione si risolve in uno schema procedimentale unitario, da ricondurre all' “apparenza negoziale”, di talché l'incontro tra le volontà dei contraenti finisce per dar vita ad un assetto di
15 interessi diverso da quello palesato dalla fattispecie negoziale apparente. Va escluso, dunque, sotto il profilo strutturale, che il fenomeno rientri nel terreno di elezione delle invalidità contrattuali o del collegamento negoziale, in quanto la divergenza tra dichiarazione ed effetti si realizza mediante una fattispecie negoziale unitaria, valida ed efficace, di cui l'apparenza del negozio dissimulato costituisce l'effetto (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Ord., ud. 10/07/2020, 06-11-2020, n. 24950)
Dunque, attraverso la simulazione le parti creano intenzionalmente l'apparenza di un negozio, al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all'effettivo assetto d'interessi. Con l'atto simulato, infatti, le parti realizzano una divergenza consapevole e concordata tra volontà (effettiva e celata) e dichiarazione (fittizia e ostensibile). Il Codice civile, senza definire la simulazione, dispone l'inefficacia tra le parti del contratto simulato (art. 1414 c.c.) ed indica i requisiti per la validità dell'eventuale accordo dissimulato
(art. 1414 comma 2 c.c.). Tradizionalmente si afferma che la simulazione è assoluta se le parti fingono di realizzare un determinato negozio, mentre in realtà non ne formano nessuno;
è relativa quando vogliono un atto diverso - per la natura, l'oggetto, i soggetti - da quello ostensibile. Più in particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione di un negozio non è sufficiente la prova della "causa simulandi" (nella specie, rappresentata dall'intento di trasferire a carico della società apparente cessionaria i debiti dell'attività di impresa condotta in realtà dalla cedente, e, per quel che qui interessa, quelli derivanti dai contratti di lavoro subordinato), ma è necessario provare specificamente la natura meramente apparente del contratto, nel senso che né una parte abbia inteso trasmettere o rinunciare alla titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquistarla (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/04/2006, n. 8428, rv.
588737).
Quanto all'aspetto probatorio, l'art. 1417 c.c. prevede un doppio regime, sostanziale e processuale, in relazione all'esperimento dell'azione di simulazione a seconda che essa sia proposta dalle parti ovvero da soggetti terzi rispetto alla vicenda simulatoria. In particolare, la norma dispone un'espressa deroga ai limiti del regime generale delle prove solamente nel caso dell'azione di simulazione proposta da terzi estranei al contratto o nel caso in cui sia proposta dalla parte e rivolta a far accertare l'eventuale illiceità del contratto dissimulato. Al di fuori di tali precise fattispecie, configurandosi l'accordo simulatorio come patto contrario al contenuto di un contratto, si applicheranno gli artt. 2722 e 2724 c.c. e le conseguenti limitazioni probatorie concernenti la prova testimoniale e quella per presunzioni.
Poiché una delle due convenute è parte dell'atto ed entrambe sono eredi della controparte contrattuale, nella cui posizione sostanziale e processuale subentrano, nel caso di specie, operano le limitazioni probatorie di cui sopra, con la conseguenza che la simulazione non può essere provata per presunzioni (in merito, si veda Cass. civ. Sez. II Ord., 11/01/2024, n. 1122: “La necessità del principio di prova scritta onde ammettere quella testimoniale, ai sensi dell'art. 2722, n. 1, cod. civ., si riferisce ai soli casi di azione ordinaria di simulazione, ossia di quella fatta valere da uno dei contraenti e, analogamente, dall'erede che subentri nella medesima posizione del de cuius senza allegare la qualità di legittimario, onde ottenere l'accertamento dell'ass enza di una volontà di trasferire beni che quindi solo in apparenza sono pervenuti al cessionario, rispetto ai quali la disciplina della prova della simulazione ricade appieno nella previsione di cui all'art. 1417 cod. civ., che pone
16 specifici limiti alla prova per testimoni a carico delle parti contraenti, e ciò anche per l'ipotesi di simulazione assoluta, la quale, oltre che a mezzo di produzione della controdichiarazione, e quindi tramite atto in forma scritta, al più potrebbe essere fornita a mezzo di interrogatorio formale. Diversamente accade, invece, quando la parte spenda la propria qualità di legittimario, interessato a tutelare la quota di riserva spettantegli, poiché egli, in quanto terzo rispetto al contratto dissimulato, è, invece, ammesso a provare, per testimoni e presunzioni, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721
e 2729 cod. civ., a condizione che la relativa situazione sia fatta valere per un'esigenza coordi nata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, senza che sia necessario anche l'esercizio dell'azione
di riduzione, essendo, invece, sufficiente che l'accertamento della simulazione sia preordinato all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e alla determinazione,
così, dell'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato, in conformità a quanto dispone l'art. 553 cod. civ.”).
Ne consegue, che non avendo la parte convenuta offerto la prova scritta della simulazione, mediante lo strumento delle c.d. “controdichiarazioni”, la domanda di simulazione non merita accoglimento.
Del resto, gli elementi portati dalle convenute al fine di sostenere l'assenza di volontà di concludere l'atto di donazione non sono affatto sufficienti.
Da un lato, infatti, ha effettivamente acquistato la proprietà della particella in esame, Persona_3 mediante l'atto del 1988, senza che abbia alcun rilievo, in assenza della prova di un'interposizione fittizia, che il prezzo sia stato corrisposto da un soggetto diverso, circostanza che non osta all'acquisto della proprietà in favore dell'acquirente formale.
Dall'altro il fine di agevolare il riallineamento catastale non esclude la volontà di trasferire il bene per liberalità, cristallizzata nell'atto pubblico, non avendo alcuna rilevanza in punto di validità ed efficacia dei contratti i motivi perseguiti dalle parti, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (ossia in ipotesi di motivo comune illecito, ex art. 1345 c.c.).
Ne consegue che, in assenza di adeguata prova della simulazione della liberalità, il suo oggetto deve essere considerato nella riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Alla luce di quanto sopra, rientra, dunque, nel donatum il terreno originariamente identificato dalla particella
247 e oggi inserito nella particella 247, sub. 503, e qualificato come “bene comune non censibile”, alle p.lle
248, 249 e alla p.lla 247 sub. 502, oltre che nella particella 485.
Come emerge dalla visura storica della particella, il mappale 247, sub. 503 deriva dal mappale 247, sub. 501,
a sua volta originato dal mappale 247, sub. 500, inserito a seguito della soppressione dell'originaria particella
247 (v. visura allegato 21 alla CT).
Sul punto, dalla CT della EO si apprende che all'epoca dell'acquisto del bene da parte Per_2 di esso avesse destinazione agricola, estendendosi per 2.230 mq, circondando il fabbricato Persona_3 principale e i due annessi di proprietà tuttavia, ad oggi la sommatoria della superficie su cui Per_8 insiste la particella 247, sub. 503 e di quella su cui insiste la particella 485 è pari a soli 1.645 mq. Al riguardo, il tecnico nominato dal Tribunale ha evidenziato che la superficie residua di cica 550 mq, sulla quale oggi
17 insiste un campo da tennis, sebbene in assenza di un titolo di trasferimento, è stata accorpata al fabbricato annesso all'abitazione, e che l'annesso all'abitazione era stato traslato sulla particella 249.
La donazione del 2015 deve dunque ritenersi efficace per la sola parte riguardante il “il terreno circostante della superficie di circa mq. 2.200 (duemiladuecento) adibito a resede e giardino su cui insiste un campo da tennis”, che, del resto, è l'unica che è stata catastalmente identificata, avendo le parti fatto cenno soltanto alla particella 247, sub. 501, da cui è derivata la particella 247, sub. 503, e alla particella 485.
Venendo alla determinazione del valore del terreno, la CT ha fatto presente che la particella 247, sub. 503 è priva di autonomo valore, in quanto bene comune, mentre la particella 485, quale terreno non edificabile sito in area non facilmente accessibile, se non attraverso le proprietà confinanti, per le quali sole risulta appetibile,
è stato valutato in euro 2.000,00.
Sul punto, il CTP di parte attrice ha ritenuto di non poter condividere le valutazioni della CT in merito al cespite immobiliare, trattandosi di parco attrezzato con campo da tennis di un fabbricato in villino, peraltro ubicato in una zona collinare di pregio del Comune di Prato. Dunque, l'assegnazione di un valore prudenziale sulla base della destinazione catastale sarebbe penalizzante, considerato che le caratteristiche del bene non sono ben visibili, neppure dalla strada per la presenza di fitte siepi e d alberature, ad eccezione del campo da tennis che si intravede dal cancello.
A ben vedere, però, il CT ha ritenuto che la scarsa appetibilità del bene sia dovuta non tanto alle sue caratteristiche, ma dal fatto di non poter essere considerato isolatamente, in quanto parte di un complesso più ampio in proprietà di terzi. Ne consegue che l'effetto penalizzante non è dovuto al mancato svolgimento di un sopralluogo, ma proprio dalla collocazione del cespite, che, come sottolineato dal CT, risulta privo di autonoma capacità reddituale, perché in parte bene comune ad altre particelle e perché in parte compreso in un contesto immobiliare più ampio, in proprietà di terzi e privo di accesso autonomo.
Tuttavia, va altresì considerato che la CT ha espresso la propria valutazione soltanto con riferimento alla superficie identificata dalle particelle 247 sub. 503 e 485, senza tener conto che il terreno in proprietà di Per_3 onato ad insiste anche sui 550 mq su cui si trova il campo da tennis (doc. 10
[...] Controparte_1 parte attrice).
Poiché, poi, lo stesso atto di donazione ha identificato catastalmente i beni trasferiti facendo riferimento solo alla particella 247, sub. 501 (da cui deriva il mappale 247, sub. 503) e alla particella 485, attribuendo ad essi un valore di euro 52.000,00, tale valore può essere assegnato al bene donato, come indicato nello stesso rogito, non avendo parte convenuta indicato elementi che consentano di considerare un valore inferiore e non avendo collaborato allo svolgimento del sopralluogo.
D'altro canto, con le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e CP_1 CP_2 anno chiesto, in via subordinata rispetto al rigetto della pretesa attorea, che alla donazione relativa
[...]
a via Cantagallo sia attribuito un valore complessivo proprio di euro 52.000,00.
4. Sul debitum.
4.1. Sui debiti nei confronti di Persona_5
18 Passando all'esame delle passività della massa ereditaria, parte convenuta ritiene che debba essere dedotta dal valore dell'attivo innanzitutto la somma complessiva di € 72.303,96, oltre interessi, quale debito contratto dal de cuius nei confronti del figlio e documentato dai riconoscimenti di debito del 5 Persona_5 settembre 1996 e del 10 gennaio 1996, oltre che dai rinnovi del 04.02.2003, 09.03.2009 e 18.10.2011.
La prova dell'esistenza di tali passività non può, però, ritenersi raggiunta.
Al riguardo va, innanzitutto premesso che durante la prima udienza del 19 dicembre 2019 parte attrice ha disconosciuto ex art. 214, co. 2, c.p.c. le relative sottoscrizioni, mentre parte convenuta ha formulato istanza di verificazione, indicando nella memoria 2, quale scrittura di comparazione, la sottoscrizione apposta sulla carta di identità del defunto e richiedendo all'udienza del 9 febbraio 2021 che la CT fosse svolta soltanto
“sui documenti in originale e non sulle firme di cui in atti ove vi è solo copia fotostatica”.
Tale precisazione risultava giustificata dal fatto che con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. le convenute avevano chiesto ex art. 210 c.p.c. nei confronti di l'esibizione degli originali dei Persona_5 riconoscimenti di debito, ma questi, con nota del 27 gennaio 2021 aveva dichiarato di non esserne in possesso per averli smarriti.
Ne discende che il mancato esperimento della CT grafologica sui documenti contenenti i riconoscimenti di debito è frutto di una precisa scelta difensiva della parte convenuta, dovuta alla mancanza di disponibilità degli originali, considerato che “In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova” (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 07/08/2023, n. 23959, rv. 668579-01).
Dunque, parte convenuta non ha soddisfatto l'onere di dimostrare l'autenticità dei documenti di cui intende avvalersi (art. 216 c.p.c.), con la conseguenza che l'istanza di verificazione deve essere respinta e che le scritture prodotte sub doc. 15, 15bis e 16 non sono utilizzabili in questo giudizio.
Sul punto, è inammissibile la richiesta di rimessione in termini avanzata da parte convenuta soltanto all'udienza del 21 maggio 2024, sul presupposto di aver rinvenuto i documenti originali, al fine di ottenere lo svolgimento di una perizia grafologica su tali scritture.
L'istanza è stata infatti formulata irritualmente, in difetto delle forme prescritte per la remissione in termini, senza l'indicazione dei fatti che hanno portato al ritrovamento delle scritture disconosciute, di talché il
Tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutarne la verosimiglianza ex art. 294, co. 2, e senza l'indicazione del momento in cui tali fatti si siano verificati, con la conseguenza che non è stato possibile esprimere un giudizio neanche circa la tempestività dell'istanza.
Va poi aggiunto che tale richiesta non è diretta a supportare, dal punto di vista probatorio, l'istanza di verificazione proposta all'udienza del 19 dicembre 2020, considerato che con la memoria ex art. 183, co. 2,
c.p.c. le parti convenuta avevano indicato, quali mezzi istruttori, soltanto la carta di identità di Per_3 da utilizzare come scrittura di comparazione, costituendo gli originali l'oggetto stesso
[...] dell'accertamento peritale richiesto. Sul punto, deve essere ribadito che la stessa parte convenuta, all'udienza
19 del 9 febbraio 2021, ha chiesto di escludere dalle operazioni peritali le indagini sui documenti 15, 15bis e 16, in quanto prodotti in copia, con la conseguenza che non vi sono ostacoli a dichiarare i medesimi non utilizzabili.
Va perciò ribadito che il debito nei confronti di non è stato dimostrato e non può essere Persona_5 considerato nel calcolo del passivo.
In merito, non ha alcuna importanza la circostanza che l'accertamento derivante dal presente giudizio non sarà opponibile nei confronti di quest'ultimo, considerato che l'oggetto della domanda giudiziale avanzata in questa sede riguarda la lesione di legittima subita da senza che possa crearsi alcun Parte_1 contrasto con il giudicato derivante dall'accertamento del rapporto di credito vantato da Persona_5 nei confronti del de cuius.
Infatti, l'esistenza di un eventuale debito ereditario non condiziona la decisione in merito alla riduzione delle disposizioni lesive e alla divisione della massa ereditaria, tenuto conto, con riferimento al primo aspetto, di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32804 del 9 novembre 2021 (“Nella formazione della
massa ai sensi dell'art. 556 c.c., si detrae dal valore dei beni compresi nel relictum solo il valore dei debiti del defunto aventi esistenza attuale e certa nel patrimonio ereditario, fatta salva la reintegrazione della legittima,
previa rettifica del calcolo, se il debito, inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento") e, con riferimento al secondo aspetto, di quanto previsto dagli artt. 752 c.c. e 754, per cui i debiti non fanno tecnicamente parte della massa, dato che si dividono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote e, in conseguenza di tale frazionamento, il creditore potrà chiedere a ciascuno di essi di adempiere nei soli limiti della quota di spettanza.
4.2. Sugli altri debiti della massa.
Quanto ad altri debiti, nella comparsa di costituzione le convenute hanno fatto riferimento a debiti tributari nei confronti di di oltre che alle spese per l'assicurazione degli immobili, Controparte_8 Pt_2 pari a 330,00 euro annui, alle spese sostenute per il funerale, pari ad euro 1.249,00 e alle spese condominiali relative all'anno 2018, per euro 1.533,87. Hanno poi prodotto una cartella di pagamento emessa da Equitalia
Centro per l'importo di E 146.45; due avvisi di pagamento ASM per l'importo di E 114,82 e 128,00; più richieste di pagamento di Regione Toscana per E 260,08, E 407,80, 204,91 e 200,97; F24 relativi agli anni
2014 e 2015 per l'importo di E 576,89, E 128,00 e E 276,45.
Va subito premesso che ai fini della riunione fittizia devono essere considerati i debiti del de cuius, oltre che quelli sorti in occasione della sua morte e che sono conseguenza necessaria, quali il pagamento dell'imposta di successione e le spese funerarie e di sepoltura (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/03/1991, n. 2975); non vanno, invece, considerati i debiti sorti successivamente che rilevano quali pesi della comunione, da dividere in ragione delle rispettive quote, le quali potranno essere determinate soltanto all'esito dell'azione di riduzione.
Vanno, perciò, sicuramente incluse le spese funerarie, per euro 1.249,00, tutti i debiti documentati dal documento 40 (per un totale di euro 2.444,37), ma non quelle per spese condominiali maturate nell'anno 2018
(poiché la data del decesso risale al 2017).
5. Sulla quantificazione della lesione e sulla reintegrazione.
20 Alla luce di quanto sopra, la massa ereditaria su cui calcolare la quota di legittima ammonta ad euro 412.838,63
(342.000,00 + 7.665,00 + 14.867,00 +52.000,00 – 1.249,00 – 2.444,37). La quota di riserva spettante a
[...]
pari ad 1/3, ex art. 537 c.c., è pari, perciò, ad euro 137.612,88, con lesione per una Parte_1 somma di eguale importo.
Le disposizioni testamentarie in favore di nella posizione del quale sono subentrate le Persona_5 convenute, devono dunque essere ridotte proporzionalmente ex art. 558 c.c. fino a reintegrare l'attrice nella propria quota di riserva, indipendentemente dal fatto che le stesse riguardino quote di eredità o legati.
Visto l'art. 555, co. 2, c.c., non deve, invece, essere oggetto di riduzione la donazione dei cespiti di via
Cantagallo, in quanto l'inefficacia parziale delle disposizioni testamentarie è sufficiente a reintegrare l'erede pretermesso nei propri diritti.
L'attrice, infatti, ha diritto ad una quota di valore pari ad euro 137.612,88, a fronte di un relictum di euro
364.532,00.
Considerato che il rapporto tra la lesione (137.612,88) e il relictum (360.838,63) è pari ad 1/2,65, ne discende che deve essere reintegrata nella quota dei 20/53 della piena proprietà Parte_1 dell'immobile di via Galceti e dei terreni in Pistoia, oltre che nei 20/53 della proprietà delle quote della societ à
VALANTEX cadute nella successione di Persona_3
5.1. Sui frutti dei beni ereditari.
L'art. 561, co. 2, c.c. dispone, poi, che il legittimario pretermesso abbia diritto anche ai frutti degli immobili maturati dalla data della domanda giudiziale.
In merito, va premesso che, laddove al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione consegua, come nella specie, l'instaurazione della comunione ereditaria, i frutti relativi al godimento dei beni immobili caduti in successione non rientrano nel relictum, in quanto il diritto ad ottenerne la restituzione non trova causa nella vicenda successoria, ma nel godimento del bene, con conseguente applicazione delle regole che governano la comunione ordinaria. Al riguardo va premesso che il legittimario completamente pretermesso dal testatore, il quale, con una o più istituzioni di erede abbia disposto dell'intero patrimonio, con il vittorioso accoglimento dell'azione di riduzione ottiene la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni a carattere universale ne lla misura in cui eccedano la disponibile, con conseguente sua chiamata nella quota ereditaria resa libera dalla sentenza di riduzione. Per l'effetto, viene a crearsi sui beni ereditari uno stato di comunione ereditaria tra l'erede testamentario e il legittimario a decorrere, a causa dell'efficacia retroattiva della sentenza, dal momento dell'apertura della successione. Va, inoltre, ricordato che i frutti civili dei beni in comunione rappresentano
“vantaggi” e in relazione ad essi opera, perciò, la disciplina di cui all'art. 1101, co. 2, c.c., con la conseguenza che il coerede ha diritto a vedersi restituire i frutti derivanti dal godimento esclusivo dei beni ereditari da parte degli altri partecipanti alla comunione.
Quanto ai beni immobili, è certo che il coerede che si appropri per intero del corrispettivo del godimento della cosa comune concesso a terzi ha un debito di restituzione nei confronti degli altri in proporzione alla quota ereditaria di costoro.
21 Alla luce di queste considerazioni, spettano certamente ad i 20/53 dei canoni derivanti Controparte_1 dalla pacifica locazione dell'immobile di via dei Galceti, dalla data della domanda giudiziale, come prescritto dall'art. 561, co. 2, c.c., sino alla presente pronuncia.
Venendo alla quantificazione del canone, non può essere preso in considerazione quello indicato nei contratti depositati presso l in quanto, dopo esserne stata disconosciuta la Controparte_4 sottoscrizione, non è stata raggiunta la prova dell'autenticità dei relativi documenti.
Sul punto, le parti convenute hanno chiesto l'espletamento di una consulenza grafologica, indicando come scrittura di comparazione la sottoscrizione sulla carta d'identità di Persona_3
Analizzando i documenti 9 e 10 prodotti in originale, la CT ha premesso che “tutte le firme risultano carenti di naturalezza e spontaneità per la presenza di un movimento grafico incerto ed influenzato da segnali di sforzo (aumenti improvvisi di pressione, stentatezze, soste, giustapposizioni, tratti tremolanti)”.
Quali scritture di comparazione, la CT ha osservato che: “Tutte le firme comparative risultano omogenee e coerenti, con correlazioni comuni riguardanti il dinamismo grafico personale”, dopo aver esaminato: la sottoscrizione autenticata sul documento di identità di la richiesta di rilascio della carta Persona_3
d'identità, il contratto di affitto di terreno agricolo concluso con la società SUPERMAGLIA e l'atto di costituzione della società a responsabilità limitata con relativo statuto rogato dal Notaio Per_17
.
[...]
Procedendo alla comparazione tra le scritture offerte e il documento da verificare, con riferimento al documento 9, la CT ha evidenziato che “il programma motorio attuato per la realizzazione delle firme comparative è nettamente diverso da quello delle sottoscrizioni in verifica, dando luogo a prodotti grafici divergenti […] Si riscontrano differenze nelle spinte direzionali del tracciato grafico e nell'inclinazione dei caratteri […] Si osservano differenze relative alla dimensione dei caratteri ed ampollo sità notevolmente ridotte soprattutto nelle firme comparative vergate nel 2016 e coeve con quelle in verifica sul documento 9
[…] Nelle firme comparative si avverano pochi stacchi di penna. solitamente ricorrenti dopo la lettera “S” della seconda massa grafica che non convergono con le firme in verifica […] Nelle firme in verifica si osservano soste, ritocchi e tratti giustapposti ovvero tratti vergati dopo un sollevamento del mezzo scrittorio
e posti accanto a quelli vergati immediatamente prima incompatibili con le firme comparative […] Il tratto delle firme in verifica vergate nell'anno 2016 alterna tonicità a stentatezza, mentre nelle firme comparative vergate nello stesso anno il tratto risulta costantemente tensivo […] L'erogazione pressoria delle firme in verifica è disomogena a causa di aumenti improvvisi di pressione, mentre nelle firme comparative la pressione
è nutrita e ben modulata nei movimenti di flessione”.
Similmente, con riferimento al documento 10, ha sottolineato che: “Il tracciato grafico delle firme in verifica
è prodotto con spinte direzionali parallele al rigo di base ed inclinazione dei caratteri prevalentemente verso destra, mentre nelle firme comparative la conduzione del tracciato è dominata da spinte direzional i in direzione ascendente e rettilinea e con inclinazione dei caratteri variabile ovvero verso destra, verso sinistra
e in senso verticale […] Sia nelle firme in verifica sia nelle comparative si osserva un tratto marcato finale vergato in vezione destra con andamento ascendente […] Il movimento scrittorio delle firme in verifica risulta
22 confuso; si alternano tratti tremolanti a tratti netti e tonici, in assenza di patologie che possono interferire sul piano grafomotorio. Le firme comparative al contrario presentano un ritmo grafico vivace, seppur con qualche stentatezza osservata nelle firme antecedenti al 2016, ma con assenza di tratti tremolanti che al contrario sono ben visibili nelle firme in verifica […] Il tratto delle firme comparative del 2016 risulta tonico mentre nelle firme in verifica si alternano tratti tremolanti a tratti tonici. Il tremore osservato non è coerente, si può notare nei tratti dove è richiesto maggiore impegno, come nei tratti ascendenti, trasversi e nei collegamenti, mentre
i tratti discendenti sono prevalentemente indenni e il loro tracciato è netto ed energico […] L'erogazione pressoria è maggiormente nutrita nella firme comparative del 2016 rispetto alle altre, pur conservando i
naturali chiaro/scuri derivanti dai movimenti di flessione ed estensione. Nelle firme in verifica si osserva un'erogazione pressoria incoerente;
non si apprezza l'alternanza dei chiaro/scuri frutto dei movimenti di flessione ed estensione”.
Alla luce della motivazione coerente e puntuale, supportata da dati e valutazioni tecniche attendibili, occorre concludere che non è stata raggiunta la prova dell'autenticità dei documenti n. 9 e 10, contenenti i contratti di locazione dell'immobile di via dei Galceti, che devono essere dichiarati non autentici.
Ne discende che anche il canone di locazione ivi indicato non può considerarsi, in maniera attendibile, coincidente con quello effettivamente percepito, ed, essendo pacifica la circostanza della concessione in godimento dell'immobile a titolo oneroso, deve essere ricalcolato, tenendo conto di tutte le risultanze di causa.
Sul punto, va richiamato quanto premesso dalla CT EO , in ordine all'impossibilità di Persona_16 svolgere il sopralluogo e di tenere conto dello stato di manutenzione dell'immobile, pertanto il perito del
Tribunale si è limitato a considerare “la superficie dell'unità immobiliare così come precedentemente determinata, nonché […gli] elementi di qualità e di ubicazione dell'immobile che influiscono sul valore dell'immobile stesso”, stimando un canone mensile di euro 1.330,00 e un canone annuale di euro 15.960,00.
A tal proposito, il CTP di parte convenuta ha fatto presente che, trattandosi di valutazioni ipotetiche, le stesse non possono essere considerate attendibili.
Il Collegio, tuttavia, ritiene di condividere le conclusioni della CT, considerando che, poiché l'immobile si trova nella disponibilità delle convenute, sarebbe stato onere di queste ultime collaborare per consentire lo svolgimento di un sopralluogo che avrebbe permesso di valutarne le caratteristiche oggettive e, in particolare, di acquisire i dati a supporto di una valutazione più bassa, in considerazione del suo stato di manutenzione. In assenza di tali dati, considerato che il Tribunale può trarre argomenti di prova anche dal comportamento delle parti, non vi sono ragioni per assegnare all'immobile in questione un valore più basso rispetto ad immobili situati nella stessa zona e connotati da uno stato di manutenzione “normale”, secondo i valori OMI.
Ne consegue che a spettano i 20/53 dei frutti dell'immobile di via dei Galceti, Parte_1 dal 14 giugno 2019 (data della notifica dell'atto di citazione) così quantificati per l'intero: euro 8.645, pari ad
6 mensilità + ½ , per l'anno 2019 ed euro 79.800,00 dal 2020 al 2024 compreso.
Trattandosi di debito di valuta, sulle somme dovute devono essere calcolati gli interessi legali con decorrenza dalla data di notifica della citazione (14 giugno 2019), sino al saldo, mentre alcunché spetta a titolo di
23 rivalutazione monetaria (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 08/07/2020, n. 14158, rv. 658371-01; Cass.
14289/2018; Cass. 5639/2014).
Peraltro, in caso di domanda giudiziale riguardante una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, sono applicabili anche gli interessi
“maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co. c.c. e D. lgs. n. 231/02. In questo senso, del resto, si era altresì espressa in passato la Suprema Corte, laddove ha più volte addebitato gli interessi non al tasso legale ordinariamente previsto, ma a quello disciplinato dalla normativa speciale in concreto applicabile, a fronte di istanza generica degli “interessi legali”, senza ulteriore specificazione (si veda ex multis
Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187) .
Il tasso applicabile è, dunque, quello di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., il cui ambito applicativo, come recentemente precisato dalla Corte di cassazione, non è limitato alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma si estende anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, cfr. Cass. civ. Sez. III
Ord., 03/01/2023, n. 61, rv. 666489-01).
Sul punto, non coglie nel segno l'osservazione delle convenute, secondo cui tali somme non possono essere ripartite tra i coeredi, considerato che aveva destinato “entrambi i canoni di locazione Persona_3 quale finanziamento a fondo perduto, a far data dal 01.01.2017 e fino alla concorrenza di € 30.000,00, alla società di famiglia Valantex s.r.l., come da verbale di assemblea del 10.12.2016”: l'importo indicato nel verbale di assemblea quale limite del finanziamento risulta, infatti, essere stato raggiunto prima dell'introduzione del giudizio, considerando la percezione di un canone di locazione di euro 15.960,00 per ogni anno a decorrere dal 2017, con la conseguenza che all'epoca della notifica della citazione l'impegno finanziario assunto da doveva considerarsi ormai estinto. Persona_3
Quanto ai terreni siti nel comune di Pistoia, considerato che non stata data né offerta la prova che gli stessi siano stati messi a frutto, e che un uso escludente da parte delle comproprietarie potrebbe pregiudicare i diritti dell'attrice soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiari la reintegrazione in suo vantaggio, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dei relativi frutti.
Infatti, l'ipotesi di godimento indiretto della cosa comune, mediante concessione a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo non si sovrappone perfettamente a quella in cui il coerede nel corso della comunione ereditaria utilizzi in via esclusiva la cosa comune, godendone, di fatto, per l'intero. Il condividente che, affrancando l'oggetto da un destino produttivo, impronti la relazione con la cosa su canali più affettivi, servendosene in virtù delle utilità in natura che il bene gli prospetta, ad esemp io destinandolo a propria residenza, esercita un diritto che il sistema della comunione gli attribuisce cristallinamente (art. 1102 c.c.), sicché ove il godimento si mantenga nei limiti della disciplina dell'uso comune, la posizione dell'utilizzatore non mostra punti di contatto con la figura del condividente che ometta di spartire i proventi della concessione a terzi del godimento della cosa.
Non a caso, l'ipotesi del coerede che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe, a
24 riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa ereditaria manente communione, così legittimando una richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1 c.c., conformano i poteri di godimento del comproprietario. In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio, “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare l'obbligo dell'utilizzatore di ristorare la violazione del principio della solidarietà dell'uso (art. 1102 c.c.), salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso altrui. È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo individuale della cosa ereditaria, perché l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione. In particolare, si ritiene che presupposto per il ristoro del pregiudizio correlato all'uso esclusivo sia la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di organizzazione del suo uso con modalità turnarie, cui segua un rifiuto o l'opposizione da parte del gestore esclusivo (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/01/2022, n. 1738:
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma,
fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”), ovvero un godimento esercitato con modalità tali da escludere o pregiudicare l'uso pieno e comodo della cosa da parte degli altri comunisti. Al contrario, non può che essere valorizzata in senso sfavorevole al condividente escluso la sua inerzia a fronte del godimento separato altri (Cass. civ. Sez. II Ord., 23/11/2018, n. 30451: “Il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, se abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo”).
Salvi i limiti posti dall'art. 1102, il coerede che goda in via esclusiva del bene è, dunque, legittimato a trarre da esso tutte le utilità possibili se gli altri se ne disinteressano, persino nell'ipotesi in cui la richiesta di utilizzazione da parte dell'altro compartecipe non sottenda una reale prevedibilità che l'uso verrà esercitato effettivamente (per il principio di prevedibilità dell'uso effettivo, cfr. Cass. civ. Sez. II, 27/02/2007, n. 4617:
L'uso paritetico della cosa comune va tutelato, in funzione della ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto ne faranno gli altri condomini e non di quella identica e contemporanea che, in via meramente ipotetica ed astratta, ne potrebbero fare, dovendosi anche i rapporti tra condomini informare al generale principio di solidarietà).
Tali assunti trovano indirettamente conferma anche nel recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con il quale è stato chiarito che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto di proprietà (o di comproprietà), non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi
25 è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede, del resto, la tutela reale e non quella risarcitoria. Ne discende che condizione per il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene è l'allegazione della concreta possibilità di farne uso
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
6. La domanda di divisione e la comunione ereditaria.
Dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione discende, dunque, l'instaurazione di una comunione ereditaria tra e le convenute, e sui beni della Parte_1 CP_1 Controparte_2 massa.
Secondo l'art. 713 c.c., i coeredi possono sempre chiedere la divisione dei beni ereditari. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza, non esiste nell'ordinamento un diritto autonomo, prescrittibile, allo scioglimento della comunione ereditaria, ma, ogni potere di godimento e di disposizione della quota del bene ereditario rientra nelle facoltà spettanti al comproprietario (cfr. Cass. civ., 25/01/1983, n. 697). Peraltro, il diritto dei coeredi di chiedere in ogni tempo la divisione postula l'assunzione della qualità di erede e, pertanto, che sia intervenuta l'accettazione (espressa o tacita) dell'eredità da parte del chiamato (Cass. civ. Sez. II, 30/10/1992,
n. 11831).
Nel caso di specie, la qualità di eredi in capo alle parti del giudizio non è stata oggetto di contestazione e, in ogni caso, deriva: per quanto riguarda la parte convenuta, dalla delazione testamentaria e dall'accettazione implicita che si desume dall'assunzione della qualità di erede negli atti di causa;
per quanto riguarda la parte attrice dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione.
Occorre, dunque, procedere alla divisione della massa ereditaria, considerando che dovrà essere tenersi conto anche dei beni da collazionare e dei pesi sostenuti, nei termini che seguono.
7. Sulla collazione.
La collazione è un momento della divisione ereditaria e una tecnica di formazione della massa da dividere in modo che nei rapporti tra coeredi condividenti si conservi una proporzione nel valore delle quote mediante la redistribuzione dell'arricchimento ricevuto a titolo di liberalità in modo proporzionale alle quote di ciascuno.
Il coerede donatario viene, dunque, a trovarsi in una posizione di soggezione al potere degli altri di prelevare dalla massa dividenda beni e valori corrispondenti a quelli donati, senza che questi debba o possa fare alcunché per evitarlo, salvo il fatto impeditivo della scelta per il conferimento in natura. Quanto all'onere della prova, i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti , essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario, da ricostruire quali oggetto di pregressa donazione. Incombe, in tal caso, sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti (cfr. Cass. civ. Sez. II, 18/07/2005, n. 15131, rv. 582041).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per la collazione dell'immobile di via Cantagallo n. 315, donato, nella consistenza sopra precisata, da ad considerato che l'attrice, Persona_3 Controparte_1
26 reintegrata nella quota di riserva per effetto del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, non ha interesse a vedere tale cespite attratto alla massa ereditaria.
8. Sui pesi della comunione.
A norma dell'art. 1101, co. 2, c.c. “il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote”. A tali spese può provvedere anche uno dei contitolari, il quale “in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore […] ha diritto al rimborso” (art. 1110 c.c.).
Nel caso di specie, considerato che l'erede pretermesso che abbia vittoriosamente agito in riduzione gode dei frutti della comunione soltanto a partire dalla domanda giudiziale e soltanto con riferimento agli immobili, deve considerarsi tenuto ad assolvere ai corrispondenti pesi con le medesime limitazioni.
Ne consegue che non può essere accolta la domanda di rimborso del premio relativo al contratto di assicurazione degli immobili, stipulato il 7 dicembre 2018, con scadenza il 7 dicembre 2019 (doc. 17 parte convenuta), né delle quote condominiali scadute nell'anno 2018 (doc. 17 parte convenuta). Peraltro, non vi è prova del pagamento né del soggetto che vi ha provveduto.
Parte convenuta ha poi formulato all'udienza del 21 maggio 2024 istanza diretta ad essere rimessa in termini per la produzione di ulteriore documentazione relativa a: “spese già sostenute per gli immobili di proprietà del de cuius, quali: polizze assicurative sino all'anno 2024, le rate del condominio di via di Galceti 81/11, spese funerarie, manutenzione caldaia di via di Galceti, bolli auto del de cuius relativi alle auto rottamate dal
2011 al 2017, registrazione testamento, manutenzione ordinaria dei terreni in Pistoia dal 2017 al 2024”.
Quanto al pagamento delle polizze assicurative sino all'anno 2024, alle rate del condominio di via dei Galceti, alla manutenzione della caldaia e dei terreni siti in Pistoia, non si tratta di documentazione relativa alla prova di fatti costitutivi di domande già proposte in corso di causa, ma di documentazione destinata a provare fatti nuovi, costitutivi di altrettante domande (nuove) di rimborso spese, la cui formulazione è preclusa dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c.
Le spese funerarie e per la registrazione del testamento, invece, non sono oneri della comunione ereditaria, ma debiti ereditari, la cui esistenza avrebbe dovuto essere allegata e documentata sin dall'instaurazione del giudizio;
del resto, la parte convenuta, fin dalla propria costituzione, aveva dato atto delle spese funerarie sostenute, che sono state riconosciute nelle operazioni di riunione fittizia. L'istanza di rimessione in termini appare dunque inammissibile riguardo a tali voci, considerato che non sono stati indicati i fatti che hanno portato alla sopravvenienza dei nuovi documenti, di talché il Tribunale non è stato messo nelle condizioni di valutarne la verosimiglianza ex art. 294, co. 2, né il momento in cui questi ultimi si sono formati, con la conseguenza che non è stato possibile valutarne la tempestività.
Ne discende che la domanda di rimborso delle spese sostenute nell'interesse della comunione non può essere accolta.
10. Sulle operazioni di divisione e sulla rimessione della causa in istruttoria.
Le quote societarie cadute in successione sono oggetto di comunione tra i coeredi, come si ricava dalla lettura dell'art. 2468, comma 5, c.c., il quale dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei
27 comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.
Nonostante il mancato richiamo alla divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. si tratta di beni naturalmente divisibili;
il fatto che non ne sia stata espressamente sancita la divisibilità si giustifica, dunque, secondo la dottrina, con la superfluità sopravvenuta di una disposizione ad hoc, considerato, peraltro, il venire meno della norma (art. 2474, vecchio testo) che imponeva il valore minimo della quota (prima mille lire poi un euro) o il riferimento a multipli di quel valore minimo (anche) in sede di divisione.
Perciò, l'assenza di una disposizione normativa specifica non impedisce la divisibilità della partecipazione anche nella vigenza della disciplina novellata;
non fosse altro perché diversamente si dovrebbe escludere anche la cessione parziale della partecipazione, al di fuori di ogni logica accettata dalla realtà economica.
Nel caso in esame spettano a i 20/53 del 66,67% delle quote della società Parte_1
VALANTEX, ossia il 25% della partecipazione caduta in successione, che corrisponde al 25,15% del totale delle quote della società.
La divisibilità, peraltro, non sembra significare divisione automatica della quota, per la quale è, appunto necessario, un apposito atto di divisione intercorrente tra tutti i contitolari ovvero una sentenza emessa all'esito del giudizio di divisione giudiziale.
Considerato che, però, in assenza di un diverso accordo tra i coeredi, la divisione deve avere carattere universale, investendo la totalità dei beni caduti in successione, lo scioglimento della comunione deve investire anche i beni immobili caduti in successione.
Presupposto dello scioglimento della comunione ereditaria sui cespiti immobiliari, tuttavia, è la conformità urbanistica (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 07/10/2019, n. 25021) e catastale dei medesimi (cfr. Cass. civ. Sez. II,
Sent., 25-06-2020, n. 12654), oltre che la verifica, nel merito, della comoda divisibilità dei beni ex art. 720
c.p.c.; dunque, la causa deve essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il completamento delle relative indagini sull'immobile di via dei Galceti, nel quale non è stato possibile svolgere il sopralluogo.
11. Conclusioni e regime delle spese.
In conclusione, in sede preliminare, deve essere dichiarata la carenza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti 9, 10, attribuite a mentre non sono utilizzabili i documenti di cui alle Persona_3 scritture prodotte sub. doc. 15, 15-bis e 16.
Nel merito, deve essere reintegrata nella proprietà dei beni ereditari per la quota Parte_1 di 20/53, con conseguente instaurazione della comunione ereditaria sull'immobile in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269 oltre che, per la medesima quota, sui seguenti terreni: 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e 256; 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di
Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella 214;
18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Vicatoli,
28 identificato al foglio di mappa 115, particella 628; 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368; 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308.
Deve essere poi respinta la domanda incidentale di simulazione avanzata dalle convenute in merito alla donazione del terreno sito in via Cantagallo n. 315.
e devono essere condannate a restituire, pro quota, alla coerede i frutti dei CP_1 Controparte_2 cespiti immobiliari, per la somma di euro 88.445,00, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4,
c.c. dalla notifica della citazione (14 giugno 2019) al saldo.
La comunione ereditaria deve essere instaurata anche sulle quote della società VALANTEX cadute in successione, ossia sul 66,67% delle partecipazioni, di cui è compartecipe nella Parte_1 misura dei 20/53.
La causa dovrà, poi, essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per il completamento delle operazioni divisionali.
Devono, poi, essere liquidate in questa sede le spese legali relative all'azione di riduzione che devono essere poste a carico della parte convenuta, soccombente prevalente e sostanziale.
Le stesse si liquidano in euro 31.774,00, alla luce dei parametri previsti dal paragrafo 2 e 25 -bis delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro 520.000,00, con applicazione dei massimi per la fase istruttoria (considerato l'espletamento di tre CT, tenuto conto della mancanza di collaborazione da parte delle convenute nello svolgimento della CT estimativa e del numero di udienza svolto per la trattazione della causa); il tutto oltre esborsi (per euro 1.241,00), IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Gravano sulle parti convenute anche le spese delle tre CT, liquidate con separati provvedimenti.
12. Sulla condanna di parte convenuta per lite temeraria.
Venendo al merito dell'istanza di condanna per lite temeraria, i soccombenti devono essere condannati, oltre che alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 co 3 c.p.c.,
La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda o delle proprie difese, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per
29 la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 20/04/2018, n. 9912, rv. 648130-02).
Ciò tenuto conto anche che "nel vigente Ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subìto la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi"(Cass.
SSUU 16601/2017: nella motivazione della sentenza è stato richiamato anche l'art. 96 co. 3 c.p.c. tra le fattispecie con funzione di deterrenza del nostro sistema);
Ancora, si consideri il principio costituzionalizzato della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e la necessità di creare strumenti dissuasivi rispetto ad azioni o difese proposte senza l'osservanza delle norme procedurali o con gravi errori di diritto consumati dalle parti: “in tale contesto, la Suprema Corte ha inteso valorizzare la sanzionabilità dell'abuso dello strumento giudiziario (Cass. n. 10177 del 2015), proprio al fine
di evitare la dispersione delle risorse per la giurisdizione (cfr Cass. SSUU. 12310/2015 in motivazione) e consentire l'accesso alla tutela giudiziaria dei soggetti meritevoli e dei diritti violati, per il quale, nella
giustizia civile, il primo filtro valutativo - rispetto alle azioni ed ai rimedi da promuovere - è affidato alla prudenza del ceto forense coniugata con il principio di responsabilità delle parti” (in questi termini, Cass. n.
25177/2018).
In tale ottica, il comportamento delle convenute si configura come un vero e proprio abuso del processo che giustifica l'applicazione della sanzione de qua: la richiesta di limitare l'indagine grafologica ai soli documenti originali, nella consapevolezza di non esserne a disposizione, la reiterazione dell'istanza istruttoria sul presupposto di averli rinvenuti, formulata dopo 5 anni dall'inizio del procedimento, senza alcun sostegno assertivo o probatorio e l'assenza di collaborazione, senza giustificazione, nello svolgimento della CT estimativa sono comportamenti scorretti che vanno oltre il confine segnato dal legittimo diritto di azione e difesa, costituzionalmente protetto.
In particolare, viene in rilievo la violazione del principio di lealtà e leale collaborazione che a norma di legge
(art. 88 c.p.c.) deve uniformare il comportamento processuale delle parti per rendere conforme l'esercizio dei poteri processuali al diritto di difesa regolato dall'art. 24 della Costituzione.
Per tali motivi le convenute devono essere condannate a corrispondere a parte attrice una somma pari a un terzo delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, parzialmente definendo nel contraddittorio tra le parti il procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la carenza di autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti 9 e 10, attribuite a Per_3
[...]
2. ACCOGLIE l'azione di riduzione e per l'effetto:
30 2.1. nella proprietà nella proprietà dei beni ereditari per la quota Controparte_9 di 20/53, con conseguente instaurazione della comunione ereditaria sull'immobile in Prato via di Galceti n. 81 censito al NCEU del Comune di Prato al foglio 22 part. 1269 oltre che, per la medesima quota, sui seguenti terreni: i 79/80 degli appezzamenti di terreno ubicati nel Comune di Pistoia, in località della montagna
Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 100, particelle 132, 183, 184, 255 e 256; i 18/180 degli appezzamenti di terreno ubicati nel
Comune di Pistoia, in località della montagna Pistoiese, posti all'interno della macchia boschiva e raggiungibili solo tramite strade forestali, identificati al foglio di mappa 37 particella 94 e al foglio di mappa 98, particella
214; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e
Vicatoli, identificato al foglio di mappa 115, particella 628; i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel
Comune di Pistoia, in località Iano, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 368;
i 18/180 dell'appezzamento di terreno ubicato nel Comune di Pistoia, in via Iano e Assiriano, identificato al foglio di mappa 115, particella 308;
2.2. nella quota dei 20/53 della quota del 66,67% della proprietà Controparte_9 della società VALANTEX caduta in successione;
3. RESPINGE l'azione di simulazione delle convenute;
4. CONDANNA e a restituire a la quota di 20/53 CP_1 Controparte_2 Parte_1 dei frutti dei beni ereditari, calcolati, per l'intero, in euro 88.445,00, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla notifica della citazione (14 giugno 2019) al saldo;
5. CONDANNA e a rifondere in favore di le CP_1 Controparte_2 Parte_1 spese dell'azione di riduzione che si liquidano in euro 31.774,00 per onorari e in euro 1.241,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
5.1. CONDANNA e a corrispondere a CP_1 Controparte_2 Parte_1 un'ulteriore somma pari ad un terzo delle spese processuali ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
6. PONE definitivamente a carico di e le spese di tutte le CT, liquidate con CP_1 Controparte_2 separati provvedimenti;
7. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Schiaretti
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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