Articolo 751 del Codice civile
Articolo 716Articolo 752
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19 aprile 1942
Art. 751.

(Collazione del danaro).

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita' del danaro che si trova nell'eredita', secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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