TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 594/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 594 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 5.3.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via Enrico Dandolo n. 51, è elettivamente domiciliato;
E
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via Enrico Dandolo n. 51, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 29.04.1992 (reg. atto n. 65, parte II, serie A, anno 1992); sono separate consensualmente con sentenza n. 152/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 02.09.2024;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.03.2024 e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione, come modificate delle note scritte depositate il 17.2.2025.
A tal fine le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione come da ricorso introduttivo, con la sola modifica del punto 4 di cui al predetto ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 21.03.2024
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3.07.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza n. 152/24 emessa il 02.09.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani in pari data e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle note sostitutive dell'udienza del
05.03.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione dell'accordo delle parti, nulla deve prevedersi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
29.04.1992 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come modificate con note scritte sostitutive dell'udienza del 5.3.2025 che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 594 del Ruolo Generale degli Affari dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del giorno 5.3.2025, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via Enrico Dandolo n. 51, è elettivamente domiciliato;
E
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
CANNONE ANGELAMARIA presso il cui studio sito in Andria, alla Via Enrico Dandolo n. 51, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 29.04.1992 (reg. atto n. 65, parte II, serie A, anno 1992); sono separate consensualmente con sentenza n. 152/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani in data 02.09.2024;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19.03.2024 e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione, come modificate delle note scritte depositate il 17.2.2025.
A tal fine le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 05.03.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per la cessazione degli effetti civili del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione come da ricorso introduttivo, con la sola modifica del punto 4 di cui al predetto ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento del 21.03.2024
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3.07.2024 ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza n. 152/24 emessa il 02.09.2024
e pubblicata dal Tribunale di Trani in pari data e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle note sostitutive dell'udienza del
05.03.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
In ragione dell'accordo delle parti, nulla deve prevedersi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
29.04.1992 tra e alle condizioni di divorzio Parte_1 Controparte_1 inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come modificate con note scritte sostitutive dell'udienza del 5.3.2025 che si dichiarano efficaci;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli