Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2022, n. 33645
CASS
Sentenza 15 novembre 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 11 ottobre 2022, con numero di registro generale 22958/2019. Le parti in causa erano una società immobiliare e un condominio, con la prima che chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà su alcune aree e il risarcimento per danni derivanti dall'impossibilità di vendere tali aree a causa di condotte turbative del condominio. La società sosteneva che l'occupazione illegittima delle aree le avesse causato un danno patrimoniale significativo, mentre il condominio si opponeva, chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso della società, stabilendo che il danno da occupazione sine titulo deve essere considerato in re ipsa, ovvero presunto, e che la perdita della possibilità di godimento del bene è un danno risarcibile. La Corte ha chiarito che, per il risarcimento, è necessaria l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduto, e ha stabilito che il danno da mancato guadagno deve essere specificamente provato. La sentenza ha quindi rimandato alla Corte d'Appello di Cagliari per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza di considerare tutte le voci di danno nel risarcimento.

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In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2022, n. 33645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33645
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

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