Cass. civ., sez. II, sentenza 02/09/2020, n. 18199
CASS
Sentenza 2 settembre 2020

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 10 gennaio 2020, con relatore il Consigliere Mauro Criscuolo. Le parti in causa erano una ricorrente, che chiedeva di accertare il diritto alla metà dei beni ereditari e alla divisione dell'asse successorio, e gli intimati, che contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che la ricorrente non avesse imputato le donazioni ricevute dal de cuius alla propria quota. La Corte d'Appello di Bologna aveva rigettato l'appello della ricorrente, ritenendo che non avesse fornito prove sufficienti per dimostrare la lesione della quota di legittima.

La Cassazione ha accolto i motivi di ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva l'onere di dimostrare la lesione della sua quota di riserva, ma che tale onere non implicava necessariamente l'indicazione numerica dei valori dei beni. La Corte ha sottolineato che l'assenza di allegazioni specifiche non precludeva la decisione sulla domanda di riduzione, a condizione che emergessero elementi probatori sufficienti. Inoltre, ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse omesso di considerare le prove presentate dalla ricorrente, violando i principi di diritto. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il giudizio rinviato per un nuovo esame.

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Massime2

Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.

Commentari2

  • 1Quota legittima e riserva: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 giugno 2021

  • 2Successioni: la lesione della legittima può essere provata anche con presunzioniAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 settembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/09/2020, n. 18199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18199
Data del deposito : 2 settembre 2020

Testo completo