(Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento).
La prova per testimoni non e' ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione e' stata anteriore o contemporanea.
(massima n. 1) Quando in atto scritto di compravendita si affermi che il prezzo è stato pagato, il venditore non è ammesso a provare il contrario per testimoni o per presunzioni (artt. 2726 e 2722 c.c.), sicché tali prove restano escluse anche quando, trattandosi di atto pubblico, manchi la specificazione che il pagamento sia avvenuto avanti al notaio o, […] e la seconda una pattuizione del tutto distinta dalla compravendita in quanto avente titolo e oggetto diversi e, quindi, non assimilabile ad un semplice «patto aggiunto o contrario» al contenuto di quest'ultima, di cui all'art. 2722 c.c.
Leggi di più…[…] Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 c.c.. […]
Leggi di più…[…] Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1417 e 2722 cod. civ., in relazione all'art. 360 cod. civ., n. 3, rilevando che dette norme, […] che la pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto; che, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. si riferisce al contratto e non ad un atto unilaterale, come la quietanza, mentre il divieto contenuto nell'art. 2726 c.c., riferito al "pagamento", riguarda i patti aggiunti, contrari o posteriori, intesi a negare, in tutto o in parte, il debito estinto con il pagamento, ma non impedisce la prova di ulteriori debiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di quietanza di ricevimento di busta paga, aveva ritenuto che il lavoratore potesse fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore).
Leggi di più…